Sanzioni disciplinari ai professori: l’Ateneo gode di ampia discrezionalità

17 Settembre 2026

Con sentenza n. 1074 del 17 settembre 2026, il TAR della Liguria ha stabilito che, nell’ambito del procedimento disciplinare nei confronti di un professore universitario, l’ateneo dispone di un’ampia discrezionalità nella valutazione della gravità della condotta e nella scelta della sanzione ritenuta più consona.

Il TAR ha inoltre affermato che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari ai docenti, trova applicazione la disciplina prevista dagli artt. 87 e 89 R.d. n. 1592/1933, mentre non è applicabile l’art. 498 del D.lgs. n. 297/1994, riferito al personale della scuola. In presenza di condotte riconducibili alle ipotesi previste dall’art. 89, l’amministrazione può quindi valutare, in relazione alla gravità dei fatti, l’irrogazione della destituzione dal servizio, purché la decisione sia sorretta da un’adeguata istruttoria e da una motivazione idonea a giustificare la scelta della sanzione espulsiva.

Nel caso esaminato, un professore associato di un’Università ligure era stato sottoposto a procedimento disciplinare in relazione alla divulgazione, all’interno di un gruppo Telegram, di immagini a sfondo sessuale, anche artificialmente create, raffiguranti alcune studentesse, nonché allo scambio di messaggi dal contenuto sessualmente esplicito riferiti alle medesime. L’ateneo aveva inizialmente disposto la sospensione cautelare dal servizio e successivamente avviato il procedimento disciplinare, proponendo l’applicazione della destituzione dal servizio senza perdita del diritto a pensione o assegni.

Il ricorrente aveva contestato, tra l’altro, l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, evidenziando altresì il raggiungimento di accordi con le studentesse e la remissione delle querele, nonché la diversa qualificazione dei reati contestati in sede penale.

Il TAR ha respinto tutte le censure, sottolineando, in particolare, la distinzione tra responsabilità penale e responsabilità disciplinare e la possibilità per l’amministrazione di utilizzare autonomamente gli elementi acquisiti nel procedimento penale.

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