Con sentenza n. 15046 del 21 settembre 2026, il TAR Lazio, Sez. III, si è pronunciato sulla valutazione dei titoli e della produzione scientifica nell’ambito della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia.
Nel caso esaminato, la candidata contestava il giudizio di non idoneità, sostenendo, tra l’altro, che l’erronea valutazione di alcuni titoli avesse inciso negativamente anche sul giudizio relativo alla produzione scientifica. Il Collegio ha respinto tale censura, richiamando l’art. 6 del d.m. n. 120/2016, secondo cui il conseguimento dell’abilitazione richiede la presenza cumulativa dei requisiti relativi ai titoli, all’impatto della produzione scientifica e alla qualità delle pubblicazioni.
Secondo il TAR, proprio perché si tratta di requisiti concorrenti che la Commissione è chiamata ad accertare sulla base di distinti parametri oggettivi, la valutazione dei titoli e quella della produzione scientifica costituiscono fasi tra loro del tutto autonome del giudizio di abilitazione. Deve pertanto escludersi che la valutazione negativa espressa con riguardo ai titoli possa, di per sé, influenzare quella relativa alla produzione scientifica.
Sulla base di tali considerazioni, nonché ritenendo esenti da manifesta illogicità o erroneità le valutazioni compiute dalla Commissione sui singoli titoli contestati, il TAR ha respinto il ricorso e confermato il giudizio di non idoneità all’abilitazione.

