Nelle procedure di chiamata dei professori universitari ex art. 18 della legge n. 240 del 2010, le specifiche funzioni indicate nel bando hanno natura meramente informativa e non possono essere utilizzate come criteri sostanziali di valutazione comparativa dei candidati. È pertanto illegittima la procedura in cui tali indicazioni vengano elevate a parametri autonomi o prevalenti di giudizio per violazione dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e dei principi di imparzialità e trasparenza.
TAR Lombardia (Milano), sez. V, 14 gennaio 2026, n. 149
Le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere non possono costituire elemento sostanziale di valutazione
Pubblicato il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3286 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Libera Università di Lingue e Comunicazione – IULM – rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Amici, Rocco Mangia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Pallini, Mara Parpaglioni, con domicilio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Con il ricorso introduttivo:
– del bando di concorso nella parte in cui, relativamente al settore concorsuale 14C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ha inserito un criterio specifico restrittivo riguardante il riferimento al settore della moda – cultura della moda, moda e media, sociologia del sistema moda, che ha ingiustamente penalizzato la valutazione della ricorrente.
– del provvedimento, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in data 25.10.2022, contenente l’esito della procedura concorsuale indetta dall’Università per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata presso la Facoltà di Arti e turismo, Settore Concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Settore Scientifico Disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
– del decreto rettorale di nomina della dott.ssa OMISSIS con il quale è stata dichiarata idonea in qualità di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi Settore Scientifico Disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
– degli atti contenente la valutazione della docente OMISSIS
– di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi della ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione;
– degli atti emessi successivamente alla pubblicazione degli esiti ivi compresi gli atti che hanno disposto la immissione in ruolo della docente OMISSIS.
Con i motivi aggiunti del 12/2/2023:
– del provvedimento pubblicato il 02.01.2023, con il quale l’Università ha disposto la nomina della professoressa associata OMISSIS e/o eventuali delibere connesse alla stessa nomina, ad oggi ignote.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Libera Universita’ di Lingue e Comunicazione, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Libera Università di Lingue e Comunicazione – IULM – con bando pubblicato sulla G.U. n.40 del 20/05/2022 ha indetto una procedura selettiva per la copertura di 1 posto di professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Settore Scientifico Disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
Nel Bando veniva altresì precisato “Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere «L’attività scientifica del candidato selezionato sarà focalizzata nell’ambito della sociologia dei processi culturali e comunicativi con particolare riferimento all’analisi dei fenomeni concernenti il settore moda. Tra le principali aree di indagine: Cultura della Moda, Moda e media, Sociologia del sistema Moda».
La Commissione, costituita con decreto rettorale n. 19771 del 24 giugno 2022, determinava nella prima seduta i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dell’attività di ricerca, dell’attività didattica e della prova orale dei candidati.
Dopo la valutazione dei titoli, si svolgevano le prove, al termine delle quali la Commissione redigeva i giudizi complessivi e la valutazione comparativa.
Al termine della selezione veniva dichiarata all’unanimità vincitrice la candidata OMISSIS.
Con il ricorso introduttivo, notificato in data 6 febbraio 2022 e depositato il giorno 8 febbraio 2022, la dott.ssa OMISSIS ha impugnato il bando in parte qua e gli atti della selezione, articolando le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’impianto normativo di riferimento di cui al Legge 30 dicembre 2010, n. 240; Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della l. 241/90 e successive modifiche e disciplina normativa del pubblico concorso ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicita’ contraddittorieta’ e ingiustizia manifesta: la commissione avrebbe applicato nella valutazione il “collegamento con il settore moda”, cioè un criterio non previsto dalla normativa, ma introdotto nel bando;
2) Violazione e falsa applicazione dell’impianto normativo di riferimento di cui al Legge 30 dicembre 2010, n. 240; Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della l. 241/90 e successive modifiche e disciplina normativa del pubblico concorso ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà e ingiustizia manifesta: il provvedimento di nomina della prima classificata sarebbe illegittimo in quanto motivato in modo incoerente e discordante sia rispetto ai titoli e pubblicazioni presentate dalla ricorrente, sia rispetto ai criteri previsti dal bando e dalla normativa primaria, tanto da rendere impossibile la comprensione dell’iter logico giuridico che ha portato al provvedimento impugnato. In particolare nella valutazione dei titoli e dell’attività didattica sarebbe stato dato rilievo all’ambito della moda, criterio non pertinente con il settore scientifico disciplinare;
3) Violazione e falsa applicazione dell’impianto normativo di riferimento di cui al Legge 30 dicembre 2010, n. 240; violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei principi generali inerenti lo svolgimento delle prove selettive di accesso al pubblico impiego di cui al d.lgs 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione degli artt. 3, 57 e 97 della Cost. Carenza di motivazione e istruttoria. Violazione del principio dell’affidamento: la Commissione sarebbe incorsa in un difetto di istruttoria, calcolando in modo errato i titoli rispetto alla ricorrente e omettendo una valutazione complessiva del suo profilo professionale.
Si sono costituiti in giudizio l’Università intimata e la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto n. 19861 del 10 ottobre 2022, il Rettore, accertata la regolarità formale degli atti della procedura di selezione dichiarava idonea in qualità di professore universitario di ruolo di seconda fascia dott.ssa OMISSIS.
Con motivi aggiunti del 12.12.2023 la ricorrente ha impugnato il provvedimento di nomina della controinteressata come professore associato.
Si è costituito il Ministero dell’Università e della Ricerca chiedendo che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva, in quanto il ricorso e i motivi aggiunti non riguardano l’impugnazione di atti e/o provvedimenti risalenti al Ministero.
Le parti hanno depositato memoria ex art. 73 c.p.a.
All’udienza pubblica del 1 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Il presente ricorso è proposto avverso gli atti della selezione per la copertura di 1 posto di professore di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010, indetta dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione (da ora anche solo IULM).
1.1 Preliminarmente, deve essere accolta la richiesta di estromissione del Ministero dell’Università e della Ricerca, in quanto l’Amministrazione statale non ha emanato gli atti della procedura concorsuale, né ha in alcun modo partecipato alla loro adozione, perché il reclutamento dei professori appartiene alla competenza esclusiva dell’istituzione universitaria, che ha un proprio ordinamento ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria (cfr. artt. 6-7 della legge n. 168/1989 e art. 1, comma 2, della legge n. 240/2010).
Inoltre, il Ministero non ha aderito alle difese spiegate in giudizio dall’Ateneo, sicché risulta del tutto estraneo alla lite e va, pertanto, estromesso dalla causa. (In tal senso Tar Liguria: T.A.R. Genova Liguria sez. I, 20/11/2024, – n. 791).
2) La selezione è stata indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30.12.2010 n. 240, che, nel disciplinare i criteri da utilizzare nelle procedure per la selezione dei professori universitari di prima e seconda fascia da parte delle Università, espressamente prevede la regola della previa “specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari”, il cui contenuto concreto, peraltro, non è più rimesso alla discrezionalità dell’Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale (D.M. 4/10/2000).
Le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010 laddove parla di “informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale”) e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, la procedura di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso.
3) Nel caso in esame il Bando ha previsto la selezione di un professore di ruolo di seconda fascia nel Settore Concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi e Settore Scientifico Disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, con una successiva precisazione «L’attività scientifica del candidato selezionato sarà focalizzata nell’ambito della sociologia dei processi culturali e comunicativi con particolare riferimento all’analisi dei fenomeni concernenti il settore moda. Tra le principali aree di indagine: Cultura della Moda, Moda e media, Sociologia del sistema Moda».
3.1 In base alla normativa primaria sono i Gruppi Scientifico-disciplinari (e non le ulteriori eventuali specifiche) a costituire il “riferimento per l’inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori” così come deve essere il settore disciplinare (in questo caso SPS/08) a costituire il principio guida per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati.
La giurisprudenza ha evidenziato che il settore disciplinare deve costituire il principio guida per la fase della valutazione, mentre nel bando ben può l’amministrazione universitaria, proprio ai medesimi fini informativi e specificativi, dettare informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni che il candidato dovrà svolgere. La giurisprudenza ha evidenziato che la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale è posta a garanzia dell’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 10/05/2022, n.3636).
In base alle declaratorie previste dal DM 4 ottobre 2000 l’SPS/08 oggetto della selezione comprende “una serie di campi di conoscenza concernenti la lettura sociologica dei fenomeni della cultura, da quelli assiologici a quelli comunicativi e della socializzazione e formazione (anche delle risorse umane), fino all’impatto sociale dei mass-media e delle tecnologie avanzate. Il settore si articola in varie aree: dalla sociologia della comunicazione alle dinamiche media/industria culturale, dall’analisi sociologica della radio-televisione e dell’informazione al settore dei nuovi media e della pubblicità, all’analisi dei processi culturali e dell’educazione, alla sociologia della famiglia e della religione».
3.2 Dalla semplice lettura emerge come non vi sia alcun riferimento alla “moda”, che invece è stata inserita nel Bando e ha costituito un criterio autonomo, esclusivo o prevalente ai fini della valutazione comparativa.
Tuttavia le specifiche funzioni riportate nel bando, che il vincitore della selezione era chiamato a svolgere, sono state utilizzate come un criterio di valutazione, che ha chiaramente inciso positivamente sulla valutazione e sul punteggio della controinteressata.
A riprova del costante riferimento al settore della moda, come criterio di valutazione per i differenti titoli della controinteressata, si richiamano i seguenti passaggi dei verbali:
sono stati valutati, quali incarichi di consulenza, essere stata “membro della Commissione degli Archivi della moda del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e responsabile scientifica della ricerca per l’analisi sociale e comunicativa della moda per conto della Società Dante Alighieri” e aver ricoperto il “ruolo di curatrice responsabile per diverse mostre organizzate in Italia e all’estero e relative all’evoluzione storica della moda.
Sempre come incarichi è stato valutato “ aver svolto dal 1993, in qualità di giornalista pubblicista prima e giornalista professionista poi, un’intensa attività di collaborazione giornalistica con importanti testate nazionali come esperta di moda e di costume”.
Quanto all’attività didattica “a partire dall’a.a. 2002-2003 la candidata ha portato avanti un’attività didattica continuativa presso diverse università in qualità di docente a contratto di corsi ufficiali (Sapienza Università di Roma, Università della Tuscia, Università per Stranieri di Perugia, Università IULM). Ha tenuto inoltre presso università italiane lezioni di carattere integrativo e all’interno di master. Tutti gli insegnamenti erano relativi all’area della moda”.
Il rilevo dato all’attività svolta nel settore della moda emerge dalla la valutazione finale “Le pubblicazioni sono del tutto pertinenti con le funzioni che dovranno essere svolte secondo quanto indicato dal bando dell’Università IULM, focalizzate sulla sociologia dei processi culturali e comunicativi, e notevolmente coerenti con le attività specifiche previste dal bando e relative all’analisi dei principali fenomeni concernenti il settore moda.
Contra, alla ricorrente è stato rilevato come l’attività svolta non fosse attinente al settore moda.
Rispetto alle pubblicazioni, pur riconoscendo la Commissione ha poi concluso affermando che sarebbero “parzialmente coerenti con le attività specifiche previste dal bando e relative all’analisi dei principali fenomeni concernenti il settore moda”.
Ugualmente l’attività didattica, svolta nell’area della sociologia e delle comunicazioni, è stata ritenuta dalla Commissione “abbastanza coerente con il settore, seppure svolta nell’ambito della sociologia e dei media”.
3.3 Sono quindi fondati i profili di illegittimità delle valutazioni per violazione dell’art. 18 L. n. 240/2010, in quanto tra i criteri di valutazione non è rinvenibile alcun riferimento alla moda, che è invece stato utilizzato come criterio di valutazione, in relazione ai titoli e al giudizio, che risulta in tal modo irragionevole e immotivato.
Una definizione introdotta nel bando che doveva avere la funzione di definire l’attività cui il professore prescelto doveva svolgere, è invece divenuto un criterio di valutazione, non previsto né nel bando, né nei criteri predeterminati dalla Commissione.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati gli aspetti rilevanti a norma dell’aert.112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (ex multis Cass.Civ, 16/05/2012, n.7663). Gli argomenti di doglianza in via subordinata non espressamente esaminati sono pertanto assorbiti, in quanto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4) Conclusivamente, assorbiti i profili non espressamente scrutinati, il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento delle operazioni della Commissione, con effetto “direttamente caducante” su tutti gli atti della selezione e sui provvedimenti di chiamata e presa di servizio, che sono in ogni caso stati impugnati con motivi aggiunti.
Per l’effetto, vanno rimessi gli atti all’Università intimata affinché, sulla base degli elementi sin qui esposti, nella fase di riedizione del potere, attraverso la nomina di una nuova Commissione, in diversa composizione, rivaluti i titoli e le pubblicazioni dei candidati (ricorrente e controinteressata) nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico, in parti uguali, dell’Università intimata e della controinteressata, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa estromissione del Ministero dell’Università e della Ricerca, li accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Università resistente e la controinteressata, in parti uguali, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila,00), oneri di legge e rimborso dei contributi unificati.
Compensa rispetto al Ministero intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 14/01/2026

