Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima fascia, è legittimo il giudizio di non idoneità fondato sulla valutazione complessiva delle pubblicazioni come monotematiche e prive di adeguato apporto innovativo e interpretativo, ove la Commissione, con motivazione anche sintetica ma coerente, ritenga che tale caratteristica denoti l’assenza della piena maturità scientifica richiesta.
TAR Lazio (Roma), sez. IV quater, 19 gennaio 2026, n. 1049
ASN I fascia: legittimo il diniego quando la produzione scientifica, pur coerente e continuativa, è ritenuta monotematica e non espressiva di piena maturità scientifica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Mara Boffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel S.S.D. M-STO/04 – settore concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea (oggi HIST-03/A SSD 11/HIST-03 Storia Contemporanea), indetta con Bando di cui al D.D. 1796/2023 dal Ministero dell’Università e della Ricerca;
– dei giudizi individuali e collegiale di “non abilitazione” alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia espressi nei confronti della parte ricorrente dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea, pubblicati in data 6 novembre 2024;
– dell’eventuale conseguente provvedimento, di contenuto ignoto, di diniego alla abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 11/A3 Storia Contemporanea;
– dei verbali n. 1 del 28 agosto 2024, n. 2 del 19 settembre 2024, n. 3 del 27 settembre 2024, n. 4 del 28 ottobre 2024 con riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente;
– degli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi o conseguenti ivi compreso ogni altro verbale, valutazione o attività riconducibile alla predetta Commissione con riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente;
– con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, comma 1, lettera e), c.p.a;
e per la condanna
dell’Amministrazione alla nomina di una diversa Commissione che proceda alla rivalutazione della candidatura della parte ricorrente, consentendo alla medesima di conseguire l’A.S.N. a Professore ordinario (I fascia) nel predetto settore
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con ricorso notificato il 2 gennaio 2025, tempestivamente depositato, OMISSIS ha impugnato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel S.S.D. M-STO/04 – settore concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea (oggi HIST-03/A SSD 11/HIST-03 Storia Contemporanea), indetta con Bando di cui al D.D. 1796/2023 dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e tutti gli atti prodromici, anche istruttori, indicati in epigrafe.
Il candidato ricorrente, premesso di aver raggiunto 2/3 dei c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018 e di aver ottenuto il riconoscimento di quattro titoli tra quelli selezionati dalla Commissione, ha impugnato il giudizio suindicato nella parte in cui è stata espressa una valutazione negativa con riferimento alle pubblicazioni presentate.
A sostegno del ricorso, sono state articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con unico ed articolato motivo, sono stati lamentati “violazione di legge (art. 97 della Costituzione; artt. 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241) – violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli artt. 3, comma 2, lett. a), 4, 5 e 6 del D.M. n. 120/2016, dell’Allegato B al citato D.M. n. 120/2016 – violazione dei criteri stabiliti nel verbale di insediamento – eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria – illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza del giudizio – travisamento ed erronea valutazione dei fatti – sviamento di potere e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.”.
Secondo la parte ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente fondato il giudizio negativo sull’unica circostanza per la quale la produzione scientifica sarebbe stata “monotematica”, a fronte, invece, di altri elementi (positivi) non adeguatamente valorizzati; infatti, tale valutazione sarebbe manifestamente erronea, in quanto la monotematicità non costituirebbe un elemento negativo, anche alla luce della esistenza di altri elementi (positivi) pure riconosciuti, nel caso di specie, dalla Commissione. Tale considerazione sarebbe, peraltro, dimostrata dalla copiosa produzione scientifica del candidato ricorrente che avrebbe trattato numerose questioni sotto molteplici profili.
1.2. Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati e la condanna dell’Amministrazione alla rivalutazione della domanda parte di una Commissione in diversa composizione.
- In data 29 gennaio 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Università e della Ricerca.
- In data 27 novembre 2025, la difesa erariale ha prodotto in giudizio, tra l’altro, una relazione contenente controdeduzioni formulate dalla Commissione, con la quale sono state contestate le censure contenute nel ricorso.
- Con memoria depositata il 5 dicembre 2025, l’Avvocatura dello Stato ha concluso per il rigetto del ricorso.
- Con memoria depositata il 19 dicembre 2025, la parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
- Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2026, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata introitata per la decisione.
- Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
7.1. Con unico motivo di ricorso il candidato ricorrente si duole, in sintesi, della erronea valutazione espressa dalla Commissione sulle pubblicazioni presentate, che ha determinato la non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia nel S.S.D. M-STO/04 – settore concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea (oggi HIST-03/A SSD 11/HIST-03 Storia Contemporanea), nell’ambito della procedura indetta con Bando di cui al D.D. 1796/2023 dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
La parte ricorrente, in particolare, premesso di aver raggiunto 2/3 dei c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018 e di aver ottenuto il riconoscimento di quattro titoli tra quelli selezionati dalla Commissione, lamenta che la predetta Commissione avrebbe errato nel denegare il conseguimento dell’abilitazione de qua per aver fondato il giudizio negativo sulla base della considerazione per la quale la produzione scientifica sarebbe stata “monotematica”.
Ed invero, la monotematicità (ovvero la settorialità) non costituirebbe un elemento di valutazione negativo a fronte di pubblicazioni di qualità elevata; inoltre, il giudizio impugnato sarebbe erroneo, dal momento che la Commissione avrebbe manifestato apprezzamento per la produzione scientifica del candidato ricorrente, riconoscendo la sussistenza di elementi positivi.
Peraltro, la valutazione espressa, in parte qua, dalla Commissione sarebbe, in ogni caso, errata dalla circostanza per la quale il ricorrente avrebbe dimostrato la varietà dei propri interessi scientifici.
A fronte di tali deduzioni, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha replicato, eccependo che il giudizio impugnato sarebbe esente dai vizi denunciati per aver la Commissione correttamente valutato (anche) la produzione scientifica, evidenziando come la monotematicità sarebbe sintomatica di una maturità scientifica non ancora piena.
7.2. Ritiene il Collegio che le doglianze formulate dalla parte ricorrente non siano condivisibili.
In punto di diritto, giova premettere che la Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus.
Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione; l’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”.
L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali
da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Il successivo art. 5 indica i Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.
7.3. Tanto chiarito, ritiene il Collegio che il giudizio impugnato è esente dai vizi denunciati per avere la Commissione, con adeguata (ancorché sintetica) motivazione, spiegato le ragioni per le quali non è stata attribuita l’A.S.N. in favore dell’odierno ricorrente.
In particolare, la Commissione, dopo aver puntualmente esaminato il contenuto delle opere presentate, afferma nel provvedimento impugnato che “La produzione scientifica del candidato è coerente con le tematiche del settore concorsuale 11/A3, appare continuativa sul piano temporale e la collocazione editoriale delle pubblicazioni è tendenzialmente buona. Tuttavia, essa si focalizza su un solo ambito tematico per il quale tende a prevalere un approccio descrittivo più che analitico, senza un apporto significativo in termini di innovatività e con un dialogo limitato con la storiografia. Nel complesso, quindi, la produzione per lo più presenta un carattere di sintesi, dal quale non emerge un livello di interpretazione storiografica che mostri caratteri di originalità.” per poi concludere, esprimendo che “la Commissione ritiene a maggioranza che il candidato NON sia in possesso della piena maturità scientifica richiesta e che, pertanto, NON sia IDONEO per le funzioni di professore I fascia per il settore concorsuale 11/A3.”.
Ebbene, ritiene questo Collegio che non appare irragionevole tale valutazione, potendo la Commissione legittimamente denegare il riconoscimento dell’A.S.N. a fronte di pubblicazioni monotematiche; si tratta, a ben vedere, di una considerazione (logicamente) condivisibile, dal momento che la figura di Professore Universitario di prima fascia implica, evidentemente, una padronanza della materia scientifica tendenzialmente completa, non potendo essere l’interesse dell’accademico circoscritto a singoli settori della disciplina. In altri termini, il Professore Universitario di prima fascia deve, per così dire, avere una padronanza completa della materia.
Sotto questo aspetto, infatti, la Commissione, pur evidenziando la sussistenza di elementi positivi, ha spiegato in modo sufficiente le ragioni per le quali le opere sono state valutate, nel complesso, negativamente, proprio in ragione della rilevata monotematicità della produzione scientifica.
Quanto, poi, al correlato rilievo secondo cui la produzione scientifica sarebbe monotematica, anche con riferimento al “limitato dialogo con la storiografia”, ritiene il Collegio che tale censura, per come articolata dal ricorrente, non possa essere positivamente scrutinata in questa sede, dal momento che si chiede a questo Giudice Amministrazione di eseguire un giudizio tecnico sostitutivo rispetto a quello formulato dalla Commissione, sostanziandosi in un vero e proprio apprezzamento di merito circa il contenuto intrinseco delle opere stesse; per tali ragioni, non è possibile valutare se, effettivamente, la produzione scientifica sia (o meno) monotematica, potendo questo Giudice arrestare il proprio sindacato, ancorché intrinseco, solo sui profili motivazionali suindicati.
Ne consegue, pertanto, che il giudizio impugnato è immune dai vizi denunciati per avere la Commissione, nell’ambito della propria valutazione tecnica, adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio diniego.
7.4. In conclusione, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
- Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSI, Referendario, Estensore
Pubblicato il 19/01/2026

