Nelle procedure di chiamata di professore universitario, è illegittima la nomina a presidente della commissione quando risulti una situazione di grave inimicizia, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con uno dei candidati, desumibile da un complessivo quadro fattuale di contrapposizione personale tale da compromettere la serenità di giudizio e l’imparzialità dell’organo valutativo. L’illegittima composizione della commissione comporta la caducazione dell’intera procedura e la necessità di rinnovare le valutazioni mediante un organo correttamente costituito.
Cons. Stato, sez. VII, 20 gennaio 2026, n. 458
Procedura di chiamata universitaria e incompatibilità del presidente della commissione per grave inimicizia con un candidato
Data Documento: 2026-01-20
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area:
Giurisprudenza
Massima
Contenuto sentenza
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6465 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Lazzara, Luigi Principato e Massimo Togna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università Politecnica delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 6671 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Cavallaro e Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università Politecnica delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 6465 del 2025 della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche -OMISSIS-, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 6671 del 2025 della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’Università Politecnica delle Marche;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale -OMISSIS-;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale -OMISSIS-;
Vista l’istanza depositata in data 30 agosto 2025 con la quale -OMISSIS- ha chiesto la riunione dei due procedimenti n. 6465/2025 R.G. e n. 6671/2025 R.G. in grado di appello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti gli avvocati Paolo Lazzara, Massimo Togna, Paolo -OMISSIS- e Mario Cavallaro;
Viste le conclusioni dell’Università appellata come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente contenzioso verte sulla procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad un posto di professore di I fascia per il settore concorsuale -OMISSIS- – Malattie cutanee e veneree, riservata agli associati del medesimo ateneo, per il Dipartimento di scienze cliniche e molecolari dell’Università politecnica delleMarche, indetta con decreto rettorale del 28 settembre 2023, n. 1010.
In accoglimento del ricorso dell’odierna appellata -OMISSIS–OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, con la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche -OMISSIS-, è stato annullato l’esito della procedura, consistente nella dichiarazione di idoneità alla chiamata dell’unica altra concorrente, -OMISSIS– OMISSIS- (decreto del rettore del 22 dicembre 2023, n. 1408), unitamente agli atti presupposti.
La sentenza di primo grado ha innanzitutto accolto le censure della ricorrente rivolte alla composizione della commissione di concorso ed in particolare all’assunzione della presidenza dell’organo da parte della -OMISSIS-di I fascia -OMISSIS-, oggi a riposo, all’epoca dei fatti direttore della clinica dermatologica alla quale afferivano entrambe le candidate.
Ciò sotto un triplice profilo:
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in primo luogo perché la docente aveva concorso alla sua nomina, con la partecipazione e il voto all’adunanza del consiglio di dipartimento in data 30 ottobre 2023, in violazione dell’art. 11, comma 3, punto 4), del regolamento interno, recante il divieto per i componenti di partecipare alle «questioni che riguardino direttamente la loro persona»;
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inoltre, in ragione della «lunga e assidua collaborazione professionale con le uniche duecandidate» della stessa docente, e della sua «conoscenza approfondita anche sotto l’aspetto strettamente personale, quindi capace di orientare i giudizi rispetto ad un soggetto estraneo»;
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infine, per la situazione «conflittuale e di inimicizia» con la ricorrente, che aveva manifestato le sue perplessità per sua nomina, e in seguito la aveva ricusata (con istanza in data 17 novembre 2023).
La sentenza ha tratto la prova della descritta situazione di inimicizia dalle dichiarazioni di un «docente che partecipò alla riunione del 30/10/2023 con voto favorevole ma che, il giorno dopo, ritenne opportuno diramare una lettera ai colleghi (…) con cui faceva riferimento ad “…una spaccatura del nostro dipartimento, alla quale si è giunti dopo una triste sequenza di eventi…”, ed affermava “… che la crisi attuale deriva da una profonda incomprensione tra un Professore ordinario e un Professore associato…” , concludendo che “… il gesto piùsaggio sarebbe uno spontaneo passo indietro da parte del Professore Ordinario, pergarantire una serenità di giudizio che realisticamente non è più nelle cose…”».
Venivano inoltre accolte le censure nei confronti del provvedimento rettorale in data 20 novembre 2023, dichiarativo dell’inammissibilità, ai sensi dell’art. 3, comma 16, del DPR 23marzo 2000, n. 117, della sopra istanza di ricusazione, perché protocollata dopo l’insediamento e l’avvio dei lavori della commissione, «in data 20/11/2023 (lunedì) alle ore 12:35». Nella valutazione della tempestività dell’istanza per la sentenza doveva inveceaversi riguardo all’invio della p.e.c., e cioè quando questa «entra nella disponibilità del ricevente», come «attestata dalla ricevuta di consegna da parte del sistema, qui avvenuta il 17/11/2023 ore 21:56:17».
Infine, erano accolte le censure nei confronti dei criteri di valutazione predefiniti dalla commissione e precisamente quelli le «Attività istituzionali, organizzative, di servizio dell’Ateneo», le «Attività clinico assistenziali in ambito medico» e la «Capacità di attrarre finanziamenti competitivi nazionali ed internazionali in qualità di responsabile/membro del progetto». La sentenza li reputava illegittimi perché non corrispondenti in alcun modo a quelli «indicati negli artt. 3 (Valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti) e 4 (Valutazione dell’attività di ricerca scientifica) del D.M. n. 344/2011» (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante i «Criteri per l’individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti»), richiamato dal bando di concorso.
Contro la sentenza di primo grado hanno proposto appelli:
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la controinteressata -OMISSIS–OMISSIS-, in via principale;
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con separato appelo principale e con appelli incidentale rispetto a quello della controinteressata la presidente della commissione -OMISSIS–OMISSIS-, nei cui confronti il giudice di primo grado ha ordinato l’integrazione del contraddittorio (ordinanza collegiale del-OMISSIS-);
L’originaria ricorrente si è costituita in resistenza in entrambi gli appelli. In quello dellacontrointeressata ha a sua volta riproposto con appello incidentale condizionato i motivi di impugnazione respinti e/o assorbiti in primo grado.
Aderisce invece agli appelli proposti in via principale l’Università politecnica delle Marche.
DIRITTO
Preliminarmente, in applicazione dell’art. 96 cod. proc. amm. va accolta l’istanza di riunione degli appelli in esame, rivolti contro la medesima sentenza di primo grado. Nel merito, gli appelli sono infondati.
Possono dunque essere assorbite le eccezioni pregiudiziali in rito sollevate dall’originaria ricorrente nei confronti dei medesimi mezzi di impugnazione.
Ciò nondimeno, un’unica sintetica considerazione al riguardo può essere svolta nei confrontidelle eccezioni di inammissibilità degli appelli principale e incidentale della -OMISSIS-, su cui la difesa dell’originaria ricorrente si è a lungo intrattenuta anche all’udienza di discussione.
Va al riguardo escluso che la presidente difetti di interesse ad appellare la sentenza di primogrado, sull’assunto che una volta collocata a riposo la stessa docente non potrà più comporrela commissione incaricata di rivalutare le due candidate partecipanti alla procedura di chiamata oggetto di controversia.
L’interesse ad appellare e prima ancora la relativa legittimazione si fondano sulla sua qualità di parte del giudizio, conseguita per effetto dell’integrazione del contraddittorio ordinata nei suoi confronti dal giudice di primo grado. Più precisamente, le ora richiamate condizioni dell’azione vanno individuate nel duplice fatto che nel presente contenzioso sono impugnati atti che la docente ha concorso ad adottare, in qualità di presidente della commissione di concorso, e che i motivi di impugnazione sono riferibili proprio alla sua nomina nell’organo di gara.
Rispetto all’impugnazione così impostata l’assunzione della qualità di parte del giudizio è conseguita ad una valutazione del giudice di primo grado di opportunità ai sensi dell’art. 28, comma 3, cod. proc. amm., non sindacabile in appello se non per profili di manifesta erroneità, nel caso di specie in alcun modo ravvisabili, avuto riguardo all’evidente interesse a difendere la legittimità del proprio operato.
Sotto il medesimo profilo dell’interesse ad impugnare la pronuncia di primo grado può essereinoltre ravvisato un concorrente profilo di ordine morale, riconducibile al fatto che imedesimi atti sono stati oggetto di indagini penali, come dedotto e documentato dalla stessa originaria ricorrente nelle proprie difese. Sul punto, va richiamata la giurisprudenza amministrativa che richiede un vaglio rigoroso dell’interesse morale, onde scongiurare il rischio di snaturare la giurisdizione amministrativa in una giurisdizione di diritto oggettivo,ma che attribuisce rilievo ex art. 100 cod. proc. civ. all’interesse a difendere la propriaonorabilità (da ultimo in questo senso: Cons. Stato, V, 25 gennaio 2024, n. 803). Per le ragioni poc’anzi esposte questo è anche il caso della -OMISSIS-.
Oltre al rigetto dell’eccezione sollevata sul punto dall’originaria ricorrente, vanno anche respinte le contestazioni che la stessa -OMISSIS- svolge nei propri appelli in ordine alle medesime questioni, in contraddizione peraltro con le diffuse difese di merito, chiaramente indicative di un bisogno di affermazione della legittimità del proprio operato, idonee a sostanziare l’interesse ad appellare la sentenza di primo grado, nei termini poc’anzi esposti.
Anche nel merito gli stessi appelli sono infondati, così come quello della controinteressata -OMISSIS–OMISSIS-.
Innanzitutto è infondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, nella parterelativa al provvedimento di nomina della commissione (primo motivo appello -OMISSIS-, secondo motivo appello -OMISSIS-). In contrario è sufficiente ricordare chel’interesse a ricorrere contro gli atti della procedura di chiamata si attualizza con l’atto conclusivo e cioè l’approvazione rettorale della dichiarazione della controinteressata come candidata maggiormente qualificata. Non è tuttavia a questo momento che si dirige l’eccezione di irricevibilità in esame, la quale, per contro, è basata sull’erronea supposizioneche la decorrenza del termine per ricorrere vada fatta risalire alla nomina della commissione,che invece costituisce un atto della procedura non immediatamente lesivo dell’interesse legittimo a conseguire la chiamata al posto di docente di I fascia a concorso.
Vanno quindi respinte le contestazioni di merito nei confronti della sentenza di primo grado.
Con esse deduce che non vi sarebbe alcuna incompatibilità della -OMISSIS- rispetto all’incarico di presidente della commissione di concorso. Si deduce al riguardo che la stessa ricorrente ha riconosciuto nel consiglio di dipartimento, allorché era in discussione la nomina della prima a presidente dell’organo della procedura, di avere avuto con essa stretti ed assidui rapporti di collaborazione professionale, secondo la prassi invalsa all’interno della comunità scientifica. La stessa sentenza ha peraltro rilevato sul punto l’inopportunità della nomina, la quale costituisce ipotesi diversa e non riconducibile alla legittimità dell’atto amministrativo.
Si aggiunge che l’incompatibilità non potrebbe nemmeno essere ricavata dalla sopra citata disposizione regolamentare interna al dipartimento, poiché questa concerne il caso in cui siano in discussione affari che riguardano «direttamente la propria persona», e quindi di conflitto tra un interesse personale del componente dell’organo consiliare con l’interessepubblico di cui quest’ultimo è portatore. Quod non nel caso di specie, dato l’imminente collocamento a riposo della -OMISSIS- (con decorrenza 1° novembre 2023).
Dovrebbe del pari escludersi la situazione conflittuale e di inimicizia tra quest’ultima e laricorrente, in ragione del fatto che in vista del suo pensionamento nella seduta del 17 ottobre2023 la prima ha proposto il subentro della seconda in situazione numerosi progetti di ricerca in essere in qualità di responsabile scientifico. Peraltro, anche in precedenza, nel corso della loro collaborazione accademica all’interno della clinica di dermatologia, le manifestazioni di stima nei confronti della più giovane docente sarebbero numerose e anche nella propria istanza di ricusazione la medesima ricorrente ha riconosciuto di non avere mai avuto «motivi di contrasto o contrapposizione con la propria mentore». Non ricorrerebbe dunque l’ipotesi di incompatibilità prevista dall’art. 51, comma 1, n. 3), cod.proc. civ., per cui la sentenza di primo grado avrebbe falsamente applicato quest’ultima disposizione al caso di specie. In senso contrario la pronuncia di primo grado avrebbe erroneamente considerato fatti risalenti nel tempo ed irrilevanti, come la contestazione della ricorrente alla nomina della -OMISSIS- a senior professor. Anche le pretese critiche espresse da un docente (professor -OMISSIS-) all’assunzione presidenza della commissione dellaprocedura di chiamata oggetto di controversia troverebbe smentita nel fatto che quest’ultimo ha comunque votato a favore della nomina, approvata all’unanimità dall’organo consiliare.
Nemmeno l’approfondita conoscenza delle due candidate costituirebbe ragione di incompatibilità della -OMISSIS- in qualche modo riconducibile alle tassative ipotesi previste dall’art. 51 cod. proc. civ., sopra richiamato, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia di incompatibilità dei membri delle commissioni giudicatrici di concorsi universitari.
Con riguardo all’istanza di ricusazione della medesima docente, si sostiene che non si potrebbe prescindere dal momento in cui essa è stata protocollata, dacché la tardività di quella proposta dalla ricorrente, per le ragioni esposte nel provvedimento rettorale dichiarativo della sua inammissibilità. A sostegno della determinazione assunta del vertice dell’ateneo viene sottolineata l’esigenza organizzativa interna di elaborare gli atti ricevuti dall’amministrazione e di renderli disponibili agli uffici e organi competenti.
Sarebbe infine errata anche la statuizione di annullamento dei criteri di valutazione elaborati dalla commissione. Non si sarebbe al riguardo considerata la natura discrezionale dell’attività, riconosciuta dal regolamento d’ateneo per le chiamate dei professori (art. 9, comma 8), tanto più in un settore del sapere come la medicina, connotata dall’immanente esigenza di adattamento degli standard normativamente stabiliti. Nella descritta prospettiva la valutazione delle «attività clinico assistenziali in ambito medico» si paleserebbe coerente con il fatto che il posto di docente a concorso afferisce ad una struttura clinica convenzionata con la locale azienda ospedaliera, come in precedenza evidenziato dal consiglio di dipartimento e dal consiglio di facoltà. Anche rispetto alla valorizzazione delle «attività gestionali, organizzative e di servizio», e dunque dell’impegno profuso anche nelle attività istituzionali e di ricerca, non sarebbero ravvisabili profili di contrasto con il sopra citato regolamento ministeriale di cui al decreto del 4 agosto 2011, n. 344. Considerazionianaloghe, sotto il profilo della coerenza con compiti di organizzazione di progetti di ricerca,dovrebbero essere svolte per il criterio concernente la «capacità di attrarre finanziamenti competitivi nazionali ed internazionali in qualità di responsabile/membro del progetto». In ogni caso non sarebbe stata superata la prova di resistenza, a fronte di un divario nel caso di specie pari a 9,70 punti.
Così sintetizzate le questioni devolute in appello, le stesse non sono in grado di superare tutte le ragioni sulla cui base la sentenza ha accertato l’illegittimità della nomina della -OMISSIS- a presidente della commissione di concorso.
Un primo profilo di illegittimità attiene alla violazione del regolamento interno del dipartimento interessato alla chiamata, e cioè del divieto previsto dal sopra richiamato art. 11, comma 3, punto 4, di partecipare alle «questioni che riguardino direttamente la loro persona».
Vero è sul punto quanto si afferma negli appelli, e cioè che il divieto regolamentare di partecipare alle adunanze dell’organo consiliare va interpretato in coerenza con la sua ratio, consistente nel precludere qualsiasi apporto deliberativo al componente portatore di un interesse personale in conflitto con quello istituzionale. Pertanto, diversamente da quantoaffermato dalla sentenza, nessun interesse personale di natura antagonistica rispetto a quello devoluto alla cura dell’organo può in astratto essere ravvisato nell’attribuzione ad un suo componente di un incarico a sua volta rispondente agli interessi istituzionali del dipartimento in cui l’organo medesimo è incardinato, come quello di una commissione di concorso per la chiamata di un docente da assegnare alla struttura.
Ancora sul punto va poi precisato che l’opportunità afferisce al merito amministrativo non sindacabile nella presente sede giurisdizionale di legittimità, come pure sottolineano gli appelli.
Inoltre, come da essi ricordato, non è in discussione e va in ogni caso confermato l’orientamento di giurisprudenza secondo cui le cause di incompatibilità degli organi amministrativi, tra cui le commissioni di concorsi universitari, sono riconducibili a quelle tassativamente enunciate dall’art. 51 cod. proc. civ. più volte richiamato. Più nello specifico, nel settore dei concorsi universitari non ogni collaborazione professionale è causa di incompatibilità tra il membro della commissione e il candidato, in considerazione carattere abituale in ambito accademico di simili forme di organizzazione del lavoro, ma solo quellache trascenda le caratteristiche ordinarie per assumere una rilevanza esterna, con implicazionidi carattere economico (in questo senso, da ultimo: Cons. Stato, VII, 13 novembre 2025, n. 8900; 26 marzo 2025, n. 2552). Quod non nel caso di specie.
Sennonché nel caso di specie le vicende che hanno condotto alla nomina della – OMISSIS- come presidente della commissione giudicatrice della procedura concorsuale oggetto di controversia hanno assunto i contorni di un contrasto personale tra la stessa docente e la ricorrente, tale da porre la prima in condizione conflittuale con l’interesse istituzionale alla formazione di un organo concorsuale imparziale, in violazione del più volte citato divieto previsto a livello regolamentare interno al dipartimento, per via dell’inimicizia con la seconda.
L’origine del contrasto va fatta risalire alle perplessità espresse da quest’ultima in seno allostesso organo, all’adunanza del 17 ottobre 2023, alla nomina della -OMISSIS-, in ragione degli stretti rapporti di collaborazione accademica avuti con la medesima ricorrente e la controinteressata. La risposta dell’interessata nella medesima aduanza è quanto maniinequivoca: essa ha considerato l’intervento della ricorrente un «attacco personale».
Ne è quindi seguita una forte contrapposizione all’interno dell’organo, che ha indotto alrinvio del voto alla successiva adunanza del 30 ottobre successivo, alla quale è stata impedita la partecipazione dei professori associati, tra cui la ricorrente, sulla base di un parere legale nemmeno sottoscritto. Nella medesima adunanza la nomina è stata infine deliberata, ma il giorno seguente il già citato professor -OMISSIS- ha ritenuto di esprimere al direttore generale del dipartimento, a mezzo di messaggio di posta elettronica, il proprio rammaricoper la «spaccatura nel nostro Dipartimento», a causa della «profonda incomprensione tra un Professore ordinario e un Professore associato», e ha auspicato un «passo indietro» delprimo «per garantire una serenità di giudizio che realisticamente non è più nelle cose».
Le circostanze ora esposte conducono in modo inequivoco a ritenere che la – OMISSIS- abbia perso quella necessaria serenità di giudizio che costituisce lo stato psicologico necessario per svolgere la funzione amministrativa di valutazione dei profili accademici in concorso per l’accesso alla prima fascia della docenza universitaria nelle necessarie condizioni di imparzialità ed equidistanza con i candidati.
Tanto più la contrapposizione personale venutasi a determinare per effetto delle descritte vicende è idonea ad integrare l’ipotesi della «grave inimicizia» prevista dall’art. 51, comma1, n. 3), cod. proc. civ. come causa di incompatibilità nel caso di specie, riguardante una procedura ex art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata agli interni, con platea già candidati così ristretta.
L’ipotesi non è smentita dal fatto che anche dopo che la -OMISSIS- ha nondimeno ribadito la sua stima professionale nei confronti della ricorrente, già espressa in passato, come dedotto negli appelli della stessa docente e della controinteressata. Si tratta infatti di un atteggiamento spiegabile con la legittima esigenza di fugare ogni sospetto di perdita di imparzialità, che come statuito dalla sentenza avrebbe invece reso doverosa, ai sensi delladisposizione regolamentare interna da ultimo richiamata, e non già dunque solo opportuna, l’astensione della -OMISSIS- dal partecipare alla delibera riguardante la sua nomina a presidente della commissione di concorso.
La conferma dell’illegittimità della composizione della commissione, per i profili finoraesposti, consente di assorbire le censure nei confronti della vicenda concernente l’istanza diricusazione della medesima docente formulata da parte della -OMISSIS– OMISSIS-.
Peraltro, le critiche formulate negli appelli contro la statuizione di accoglimento del ricorso per questa parte sono palesemente infondate, nella misura in cui con esse si pretende disubordinare la tempestività dell’istanza, riferita ai sensi dell’art. 3, comma 16, del DPR 23marzo 2000, n. 117, all’insediamento della commissione di concorso, allo svolgimento di adempimenti di carattere interno all’amministrazione universitaria, nello specifico inerenti alla sua protocollazione. L’assunto si traduce infatti l’attribuzione a quest’ultima della facoltà di incidere unilateralmente sull’ammissibilità di domande proposte nei suoi confronti, come in effetti nel caso di specie avvenuto, con vanificazione delle facoltà difensive dell’interessato.
Al medesimo riguardo, il fatto che l’istanza, rivolta ad eliminare la situazione di possibile contrasto tra il presidente dell’organo di valutazione dei concorrenti ed uno di questi non sia stata definita nel merito, per ragioni palesemente infondate, connota ulteriormente di illegittimità l’operato dell’ateneo resistente.
Anche le censure nei confronti della statuizione di annullamento dei sopra esposti criteri divalutazione dei candidati possono essere assorbite. Esse attengono infatti ad un segmento diattività procedimentale successivo alla nomina della commissione, che dovrà pertanto essererinnovato dall’organo nominato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Nondimeno, può incidentalmente rilevarsi che al contrario di quanto statuito dalla sentenzadi primo grado non esorbitano dagli standard qualitativi individuati a livello ministeriale, con il sopra citato decreto del 4 agosto 2011, n. 344, i criteri di valutazione definiti dalla precedente commissione relativi alle «Attività clinico assistenziali in ambito medico» e «Capacità di attrarre finanziamenti competitivi nazionali ed internazionali in qualità di responsabile/membro del progetto». Nel primo caso, nell’ambito dell’ampia discrezionalità riservata all’organo di gara, la scelta è non irragionevolmente caduta su un’attività chepresenta contenuti di carattere scientifico e didattico rilevanti in una clinica universitariaconvenzionata con la locale azienda ospedaliera, come dedotto negli appelli. Nel secondo caso è possibile individuare un’afferenza del criterio valutativo all’attività di ricercascientifica, e nello specifico all’«organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi», ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale.
All’opposto, nessuna rispondenza con gli standard qualitativi fissati in questa sede è possibile ravvisare nel criterio relativo alle attività istituzionali, organizzative, di serviziodell’Ateneo, delle quali non è dato cogliere la loro rilevanza a fini didattici o di ricerca scientifica.
In conclusione, in ragione delle motivazioni esposte, gli appelli riuniti vanno respinti, così come va respinto l’appello incidentale proposto dalla -OMISSIS–OMISSIS-.
L’appello incidentale condizionato proposto dalla -OMISSIS–OMISSIS- va conseguentemente dichiarato improcedibile.
Sussistono nondimeno peculiari motivi, per la complessità della vicenda e delle questionicontroverse, per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciandosugli appelli, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Respinge l’appello incidentale proposto da -OMISSIS-.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto da -OMISSIS-. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISISS, Presidente
OMISISS, Consigliere
OMISISS, Consigliere
OMISISS,Consigliere, Estensore
Pubblicato il 20/01/2026

