In materia di Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, il superamento dei valori soglia relativi all’impatto della produzione scientifica integra un requisito necessario ma non assorbente, inserendosi in un sistema valutativo strutturato su due fasi distinte, quantitativa e qualitativa. La Commissione conserva un autonomo potere di apprezzamento tecnico nella successiva valutazione complessiva delle pubblicazioni e dei titoli, potendo legittimamente negare l’abilitazione ove ritenga non raggiunta la maturità scientifica richiesta, anche in presenza del superamento delle soglie, sulla base di elementi quali la qualità non elevata della produzione, la limitata originalità e innovatività, la discontinuità temporale delle pubblicazioni e l’insufficiente rilevanza nel panorama scientifico di riferimento. In tale ipotesi non è configurabile alcun automatismo favorevole né è richiesta una motivazione rafforzata, essendo sufficiente che dal giudizio collegiale e dai giudizi individuali emerga in modo chiaro e coerente il percorso valutativo seguito dalla Commissione, restando il sindacato del giudice amministrativo circoscritto ai soli casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
TAR Lazio (Roma), sez. IV quater, 22 gennaio 2026, n. 1281
Il superamento dei valori soglia non è sufficiente a conseguire l’ASN se la Commissione esprime un giudizio qualitativo negativo sulla maturità scientifica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7869 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza 3;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale per professore di II fascia nel settore concorsuale 01/A3, “Analisi matematica, probabilità̀ e statistica matematica”, emesso dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per professore di II fascia per settore concorsuale 01/A3 “Analisi matematica, probabilità e statistica matematica” in data 18.6.2025 (doc. 1), nonché di ogni altro atto presupposto e collegato e/o provvedimento ulteriore, antecedente, successivo, connesso e lesivo degli interessi del ricorrente, con la consequenziale
CONDANNA
dell’Amministrazione resistente a rivalutare il ricorrente, previa nomina di una nuova e diversa Commissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha presentato domanda per la partecipazione alla procedura di ASN per la II fascia di professore universitario in relazione al settore scientifico-disciplinare MATH-03/B, Probabilità e Statistica Matematica, parte del gruppo scientifico – disciplinare 01/MAT-03 (precedentemente SSD MAT/06) settore concorsuale 01/A3, indetta con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il ricorrente è stato giudicato non idoneo al conseguimento dell’abilitazione dalla Commissione, avendo la stessa ritenuto, che “il candidato NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia”.
Ad avviso del ricorrente la Commissione avrebbe abusato della propria discrezionalità, a causa della mancanza di motivazione rafforzata, tramite la quale avrebbero dovuto essere evidenziate le ragioni per le quali, nonostante il superamento di tutti i valori-soglia di cui al D.M. 589/2018, il giudizio finale ha avuto -in maniera contraddittoria e distonica- esito negativo.
Al di là del superamento dei valori-soglia, i giudizi individuali offrirebbero valutazioni positive di alcuni criteri di cui all’art. 4 D.M. n. 120/2016, soprattutto in riferimento alla coerenza con le tematiche del settore concorsuale 01/A3 (giudizio dei prof. OMISSIS e OMISSIS), nonché generici giudizi di approvazione, riscontrabili nelle parole della prof. OMISSIS, la quale afferma che “la qualità delle pubblicazioni è complessivamente buona in termini di originalità, rigore metodologico e carattere innovativo”, apprezzando particolarmente le pubblicazioni n. 7 e n. 9.
È quindi evidente, secondo il ricorrente, la mancanza di coerenza tra le premesse espresse nei giudizi individuali e quelle restituite all’interno del giudizio collegiale.
La contraddittorietà è riscontrabile nella parte del giudizio collegiale, dove si osserva che solo “buona parte” delle pubblicazioni risultano coerenti con le tematiche del settore concorsuale 01/A3 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, in quanto trattano principalmente di analisi stocastica, mentre nei singoli giudizi individuali le pubblicazioni sono considerate in toto coerenti con il settore di riferimento.
Inoltre, le osservazioni della Commissione in merito alla qualità della produzione scientifica, ritenuta “discreta”, non sembrano riferire alcun giudizio analitico sul contenuto delle singole pubblicazioni.
Ad avviso del ricorrente, l’unico elemento che sembra essere tenuto in debita considerazione dai commissari è quello della continuità temporale della produzione. Ora, sebbene il mancato rispetto di tale criterio non possa essere considerato isolatamente al fine di fondare un giudizio di inidoneità del candidato, è comunque necessario evidenziarne la falsa applicazione nella valutazione in esame.
Nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna esiguità o discontinuità delle pubblicazioni, fermo restando che la Commissione avrebbe comunque dovuto individuare un parametro di riferimento a tal fine e motivare sulla base di questo, con conseguente violazione dell’art. 4, D.M. 120/2016, lett. e), che deve ritenersi pienamente soddisfatto da parte del ricorrente.
Né merita attenzione la circostanza relativa alla mancata presentazione di lavori a nome singolo, dove peraltro il ricorrente ha presentato un lavoro a nome singolo (cfr. n. 6 dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni).
Infatti, l’art. 4, co. 1, lett. b) ha previsto quale criterio di valutazione “l’apporto individuale nei lavori in collaborazione”, ritenuto “paritetico” sia nei giudizi individuali sia in quello collegiale, senza che possa essere presa in alcun modo in considerazione l’individualità o la collegialità della produzione scientifica presentata.
Il ricorrente osserva che la sostanziale differenza di valutazione tra le due fasce risiede nel diverso grado di maturità scientifica da accertare in capo al candidato, che deve essere “piena” solamente per il conseguimento del titolo inerente alle funzioni di prima fascia.
Ebbene, nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, il percorso illogico seguito dalla Commissione suggerisce un giudizio teso ad accertare un livello di maturità assai superiore a quello richiesto per le funzioni di seconda fascia.
Invero per la posizione di professore di II fascia è richiesto di accertare “la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca” rispetto alla quale il raggiungimento dei valori soglia dovrebbe già di per sé essere sufficiente, escludendo in ogni caso che a fronte del superamento delle soglie la produzione scientifica del candidato possa considerarsi “limitata”.
La medesima commissione, infine, avrebbe concesso l’abilitazione alle funzioni di professore di II fascia a candidati che non raggiungevano nemmeno i valori-soglia su tutti e tre gli indicatori (in particolare il primo o il terzo); nel loro caso non è stata mossa nessuna critica riguardante la continuità temporale o la quantità complessiva della produzione.
Inoltre, la medesima commissione avrebbe concesso l’abilitazione a candidati il cui numero di citazioni superava di poco il valore-soglia e non è stata mossa alcuna critica alla visibilità dei candidati nella comunità scientifica.
Si è costituito in giudizio il MUR chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente con memoria di replica ha ulteriormente argomentato chiedendo l’accoglimento della domanda di annullamento del giudizio di inidoneità.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente appare opportuno effettuare un breve richiamo alla normativa applicabile all’odierno giudizio in tema di ASN, muovendo dall’art. 16 della legge n. 240/2010 che ha istituito la “abilitazione scientifica nazionale”, al fine di attestare “la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori” (co. 1). Stando al richiamato dettato normativo, l’abilitazione è riconosciuta da una commissione nazionale, chiamata ad esprimere un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l’ANVUR” (co. 3).
La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che i candidati devono possedere il cui accertamento è svolto sulla base di parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi”.
Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
– ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
– presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
- a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
- b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
- a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;
- b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
- a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
- b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
- d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
- e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
- f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come si è detto, ai sensi dell’ art. 6 del D.M. 120/2016, la Commissione è tenuta ad attribuire l’abilitazione solo a coloro che ottengono: a) una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal raggiungimento di almeno due dei valori soglia individuati dal D.M. n. 589/2018 per il settore concorsuale di riferimento; b) il possesso di almeno tre dei titoli curriculari scelti dalla Commissione nella prima riunione di insediamento; c) un giudizio della Commissione circa la ‘elevata qualità’ delle pubblicazioni presentare dal candidato che aspiri al conseguimento dell’abilitazione (cfr., ex multis, TAR Lazio n. 1716/2019).
L’elevata qualità dei lavori è determinata dalla Commissione nei limiti di quanto disposto dall’art. 4, del D.M. 120/2016, il quale, fra i criteri di valutazione fissa, “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Sulla base del richiamato quadro normativo, la Commissione ha legittimamente negato il titolo abilitativo al dr. OMISSIS, considerato che i lavori si presentano, non adeguatamente originali e innovativi, poco continuativi sotto il profilo temporale e tali da non consentire al candidato di raggiungere la necessaria rilevanza nel panorama scientifico di riferimento.
Ed infatti, nel giudizio collegiale è affermato che: “Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, si osserva che: buona parte delle pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale 01/A3 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, in quanto trattano principalmente di analisi stocastica; l’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione è da considerarsi paritetico; la qualità della produzione scientifica, in termini di originalità, rigore metodologico e carattere innovativo, è discreta ma non adeguata alla II fascia del settore concorsuale 01/A3; la collocazione editoriale dei prodotti scientifici è generalmente discreta; la produzione, in particolare recente, risulta poco continua sotto il profilo temporale. Complessivamente, le pubblicazioni presentate non mostrano che il candidato abbia prodotto risultati adeguati in relazione alla II fascia del settore concorsuale 01/A3. La visibilità del candidato nella comunità scientifica di riferimento è da considerarsi non adeguata. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni presentate, la Commissione, all’unanimità, ritiene che il candidato NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia e, pertanto, NON sia IDONEO”.
Ciò posto il ricorrente ritiene che l’aver ottenuto una valutazione positiva con riferimento al parametro dell’impatto della produzione scientifica significherebbe che, raggiunto il tetto dei valori-soglia previsti nelle tabelle, il positivo accertamento dell’idoneità del candidato dovrebbe rappresentare la regola, salvo la necessità di tener conto delle specificità del caso.
Al riguardo, come correttamente rilevato dall’amministrazione resistente, per il conseguimento dell’abilitazione è necessario che il candidato superi un giudizio che può essere idealmente suddiviso in due fasi. La prima fase è finalizzata ad accertare il possesso da parte del candidato di una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, che viene verificato con l’impiego di tre indicatori, per ciascuno dei quali è definito un valore soglia. Si tratta di un dato numerico che può fornire un’indicazione in ordine alla consistenza della produzione scientifica ed alla sua rilevanza, il cui valore non deve essere enfatizzato, come se rappresentasse l’unico elemento certo ed indubitabile della valutazione. L’impatto della produzione scientifica non soltanto non tiene conto di tutti i criteri fissati dall’art. 4 cit., ma può solo fornire un’indicazione utile ma non esaustiva in ordine alla qualità della produzione stessa, che è oggetto della seconda fase del giudizio. La seconda fase del giudizio, infatti, ha ad oggetto la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sottoposte al vaglio della Commissione ai sensi dell’art. 7 del D.M. 120/2016, essendo preordinata al giudizio di tipo qualitativo sul percorso scientifico del candidato.
Dunque, non è condivisibile la ricostruzione secondo la quale la valutazione positiva in ordine al c.d. pilastro quantitativo imporrebbe alla Commissione una motivazione rafforzata, atteso che il D.M. 120/2016 stabilisce quale requisito indefettibile il superamento di tutte le condizioni sopra indicate e, pertanto, l’assenza anche di una soltanto di tali condizioni determina l’impossibilità di attribuire il titolo abilitativo. Del resto, non necessariamente una produzione scientifica numerosa testimonia al contempo la sua qualità; e, per valutare assieme questi due profili, come anzi detto, è stato strutturato un sistema a due pilastri che da un lato, in termini quantitativi, prende a riferimento l’impatto della produzione scientifica e il possesso di un numero prestabilito di titoli e, dall’altro, grazie all’apprezzamento tecnico discrezionale di una Commissione, la qualità delle pubblicazioni.
Chiarito ciò, in ordine al parametro di cui all’art. 4, comma 1, e), dall’esame della domanda, il ricorrente risulta essere autore di sole nove pubblicazioni in nove anni di produzione, presentando anche due vuoti produttivi, nel 2017 e nel 2023.
La Commissione ha ritenuto la produzione scientifica del candidato ‘limitata’, a fronte di sole 9 pubblicazioni in 9 anni e ‘discontinua’ in presenza di ben due annate di vuoto produttivo.
Si rammenta che il giudizio di valore, rimesso all’apprezzamento della Commissione, è intangibile da parte del Giudice se non nei ristretti confini della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013) e il Collegio non ritiene siano ravvisabili, nel caso in esame, profili di eccesso di potere per illogicità o erroneità, attesa l’adeguata istruttoria svolta.
Per quanto concerne il difetto di motivazione, occorre ricordare che questo Tribunale ha più volte ribadito che: “non sia necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio collegiale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei commissari, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione” (TAR Lazio, III-bis, sentenza n. 670/2024) e che: “non è d’altro canto necessario descrivere analiticamente il contenuto e analizzare il contenuto di ogni scritto preso singolarmente dovendosi ritenere sufficiente, per costante giurisprudenza, procedere ad una descrizione collettiva delle varie opere esaminandone gli aspetti positivi o le criticità” (TAR Lazio, III-bis, sentenza n. 2305/2024).
Privi di fondamento sono anche il secondo ed il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’applicazione dei criteri più stringenti previsti per la prima fascia.
Sul punto, le deduzioni espresse non trovano fondamento in alcun passaggio espresso dalla Commissione, la quale, tanto nel giudizio collegiale quanto nei singoli giudizi individuali, ribadisce che: “Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni presentate, la Commissione, all’unanimità, ritiene che il candidato NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia e, pertanto, NON sia IDONEO”.
Infine riguardo alla disparità di trattamento, il Collegio osserva che una presunta disparità di trattamento non è configurabile, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato né predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (ex multis, cfr. TAR Lazio, sez III Bis, 26/08/2019, n. 10591; Tar Lazio, sez. III, 13 aprile 2018, n.4104).
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate, attesa la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 22/01/2026

