Concorsi universitari: i “like” sui social non dimostrano il conflitto d’interessi

06 Ottobre 2026

Con sentenza n. 169 del 5 ottobre 2026 il TAR di Trento ha stabilito che, nei concorsi universitari, né l’”amicizia” su Facebook tra un componente della commissione e un candidato, né le reazioni con cui il primo abbia apprezzato i contenuti pubblicati dal secondo, dimostrano conflitto di interessi. Si tratta infatti di relazioni del tutto consuete nell’ambiente accademico, inidonee a dimostrare quella frequentazione abituale o quella comunanza di interessi economici che, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., possono far dubitare dell’imparzialità del giudizio.
Nel caso di specie il ricorrente aveva impugnato gli atti di una procedura per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24 Legge n. 240/2010 deducendo, tra l’altro, la falsità di una dichiarazione contenuta nel curriculum della vincitrice, l’illegittimità della nomina dei commissari per il mancato ricorso al sorteggio, il conflitto di interessi di una commissaria legata alla candidata da rapporti scientifici e da “like” sui social network, nonché l’erroneità delle valutazioni comparative e delle modalità di svolgimento del seminario.
Il TAR ha respinto il ricorso in ogni sua parte.
Quanto alla composizione della commissione, il Collegio ha ribadito che le indicazioni dell’ANAC e del MIUR in materia di sorteggio hanno valore di mere raccomandazioni, sicché l’Ateneo, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, ben può prevenire il rischio corruttivo attraverso misure alternative, quali la nomina di commissari esterni e un procedimento di designazione articolato tra più organi. La recente legge del luglio 2026, che ha reso obbligatorio il sorteggio, non solo non trova applicazione retroattiva alla procedura in esame, ma conferma anzi che in precedenza un simile obbligo non sussisteva; allo stesso modo, la nomina dei commissari non richiede una motivazione comparativa, essendo sufficiente che i soggetti prescelti siano effettivamente esperti della materia.
Sul conflitto di interessi, il Collegio ha osservato che la pubblicazione congiunta o la partecipazione a iniziative scientifiche comuni costituiscono ipotesi ricorrenti nella comunità accademica e che le amicizie sviluppate sui social network, per le stesse modalità di funzionamento di tali piattaforme, non sono assimilabili all’amicizia personale rilevante ai fini dell’astensione.
Infine, quanto alle valutazioni della commissione, il Tribunale, dopo aver rilevato che il ricorrente non aveva fornito la prova di resistenza rispetto al candidato collocatosi al secondo posto, ha ricordato che i giudizi tecnico-discrezionali sono sindacabili soltanto in presenza di manifeste illogicità o di travisamenti dei fatti, nel caso di specie insussistenti.