Con sentenza n. 1250 del 16 ottobre 2026 il TAR della Sardegna si è pronunciato sul ricorso di una professoressa che chiedeva il risarcimento dei danni da mancata assunzione a seguito dell’annullamento, da parte del Consiglio di Stato, della delibera con cui l’università aveva deciso di non scorrere la graduatoria di un concorso per professore ordinario.
Il principio di diritto affermato è che il risarcimento non spetta quando manca la prova del nesso causale tra la condotta illegittima dell’amministrazione e il danno lamentato, soprattutto se il candidato, una volta finalmente chiamato, non prende servizio per propria scelta e non dimostra che avrebbe agito diversamente in precedenza, potendosi applicare l’art. 1227, comma 2, c.c.
La vicenda prende avvio da un bando del 2020 in cui la ricorrente risultò seconda; dopo la rinuncia del primo classificato l’Università decise di non procedere allo scorrimento adducendo mutate esigenze didattiche, decisione annullata dal Consiglio di Stato nel 2024 con conseguente delibera di assunzione a decorrere dal 1° novembre 2024.
La professoressa non prese però servizio, sostenendo di non aver ricevuto sufficienti chiarimenti e fu dichiarata decaduta.
Il TAR ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria sia per il periodo successivo alla sentenza del Consiglio di Stato, perché la mancata assunzione derivò dalla libera scelta della ricorrente e non da ostruzionismo dell’Ateneo, sia per gli anni precedenti, perché le circostanze facevano presumere che ella non avrebbe comunque preso servizio e non aveva fornito prova contraria.
Mancata presa di servizio e esclusione del risarcimento: la libera scelta del candidato interrompe il nesso causale
16 Ottobre 2026

