Cons. Stato, sez. VII, 23 gennaio 2026, n. 588

Il conflitto di interessi del commissario non si presume dal solo coautoraggio ma richiede una cointeressenza economica e professionale qualificata

Data Documento: 2026-01-23
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Nei concorsi universitari l’obbligo di astensione del commissario ha natura eccezionale e non può essere affermato sulla base di meri rapporti di colleganza accademica o di collaborazione scientifica. Esso ricorre esclusivamente quando sia dimostrata l’esistenza di una concreta e attuale cointeressenza economica e professionale, caratterizzata da intensità, continuità e fiduciarietà tali da integrare una grave ragione di convenienza ai sensi dell’art. 51 c.p.c.

In tale prospettiva, il semplice coautoraggio di pubblicazioni scientifiche, anche se plurimo, non è di per sé idoneo a fondare un obbligo di astensione, trattandosi di evenienza fisiologica nell’ambito della comunità scientifica, specie ove questa sia ristretta. Ai fini della valutazione della prossimità temporale della collaborazione rileva il momento in cui il lavoro viene licenziato per la pubblicazione e reso pubblico sulle banche dati scientifiche, e non quello, meramente organizzativo, della successiva pubblicazione cartacea. 

L’astensione del commissario dalla valutazione delle sole pubblicazioni di cui sia coautore costituisce atto doveroso, volto a preservare l’imparzialità del giudizio su tali lavori, ma non implica, di per sé, l’esistenza di un obbligo di astensione dalla commissione nel suo complesso, né determina l’illegittimità derivata dell’intera procedura concorsuale, in assenza di una specifica prova di resistenza.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3642 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 800/2025

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Salerno e di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante avverso il Decreto Rettorale n.187610 dell’11 giugno del 2024, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa riservata ad esterni, di cui al precedente D.R. n.120 del 19 gennaio del 2024, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art.18, comma 4 della L. n.240 del 2010, per il settore concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere SSD MED/13 – presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, ed è stato dichiarato vincitore il dr. OMISSIS oltre che tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti compresi i verbali dei lavori della commissione giudicatrice.

A supporto del gravane la predetta parte espone le seguenti circostanze:

in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, sia per le funzioni di professore di prima che di seconda fascia, nel S.C. 06/D2, nonché ricercatrice a tempo determinato di tipo A nel settore scientifico disciplinare MED/13 presso l’Università Federico II di Napoli, e full professor of Medicine presso la University of Tucson, Arizona, USA, ha partecipato alla procedura allegando la necessaria ed opportuna documentazione, collocandosi seconda in graduatoria;

alla medesima procedura ha partecipato il controinteressato dr OMISSIS, Dirigente Medico, in possesso della sola abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia, nel settore concorsuale 06/D2 poi risultato vincitore;

il Bando, oltre a prevedere il numero dei posti messi e a concorso, settore concorsuale e profilo richiesto, quest’ultimo specificato col rinvio al S.S.D. MED/13 -Endocrinologia, ha contemplato una voce denominata “Tipologia di impegno didattico e scientifico” articolata in una serie di sub-voci;

la Commissione giudicatrice, con il verbale del 15 aprile del 2024 predeterminava una serie di criteri di valutazione;

nonostante l’appellante fosse manifestamente superiore al controinteressato con riferimento ai suddetti criteri e sub-criteri, la commissione premiava il secondo, commettendo una serie di manifeste illogicità e irragionevolezze;

peraltro, uno dei componenti la Commissione, il prof. OMISSIS, avrebbe dovuto astenersi in quanto in rapporti di cointeressenza accademica e professionale col dr. OMISSIS;

inoltre il giudizio dell’organo risulta affetto da un equivoco di fondo, in relazione alla voce del bando relativa alla “Tipologia di impegno didattico e scientifico”;

i motivi di ricorso del primo grado, erano tre, col primo dei quali la parte faceva valere la violazione dell’art.6 bis della L. 241/90, oltre che del Piano Integrato di attività e organizzazione atteso che 26 pubblicazioni prodotte dal contro-interessato erano in co-autoraggio col prof. OMISSIS, membro interno della Commissione e che il predetto era anche Dirigente medico a tempo indeterminato presso la UOC Clinica endocrinologica e diabetologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni, di Dio e Ruggi d’Aragona;

col secondo motivo di ricorso, la parte faceva valere la violazione dell’art.18, comma 1, lett. a) della l. n.240 del 2010 per avere il Bando inserito, tra gli altri, il requisito dell’Impegno Scientifico, con riferimento al campo dell’Endocrinologia Oncologica, con particolare riferimento ai tumori tiroidei, e cioè non indicando il solo settore scientifico disciplinare, come imposto dall’art.18 L. 240 citata, ma utilizzando le specifiche funzioni cui sarebbe stato destinato il docente selezionato, in modo improprio, quale ulteriore criterio valutativo delle pubblicazioni scientifiche, attribuendogli per di più valenza decisiva, come è evidente dai verbali della Commissione, e finendo per penalizzare l’appellante;

il terzo motivo di ricorso, infine, contestava il giudizio di buono riferito dalla Commissione al dr. OMISSIS, e quello di molto buono all’appellante, per il criterio dell’attività didattica e dell’attività didattica integrativa, quale giudizio manifestamente inattendibile, stante l’oggettiva superiorità della seconda, che avrebbe merito il giudizio di “eccellente”, come emergeva dalle indicazioni emergenti dai rispettivi curriculum;

dopo il rigetto, in primo grado, della richiesta di misura cautelare, il Consiglio di Stato, con ordinanza dell’11 ottobre del 2024 n.3776, accogliendo la prospettazione della parte appellante, sospendeva l’efficacia degli atti impugnati, ritenendo, tra l’altro, che si dovesse approfondire la questione dell’incidenza del rapporto professionale tra il prof. OMISSIS ed il dr. OMISSIS;

come anticipato, la sentenza gravata ha rigettato il ricorso.

Tanto premesso, la parte deduce i seguenti motivi di appello avvero la decisione:

  1. ERROR IN IUDICANDO DELLA SENTENZA APPELLATA NELLA PARTE IN CUI HA RESPINTO IL PRIMO MOTIVO DEL RICORSO IN PRIMO GRADO 2. ERROR IN IUDICANDO DELLA SENTENZA APPELLATA NELLA PARTE IN CUI HA RESPINTO IL SECONDO MOTIVO DEL RICORSO IN PRIMO GRADO 3. ERROR IN IUDICANDO DELLA SENTENZA APPELLATA NELLA PARTE IN CUI HA RESPINTO IL TERZO MOTIVO DEL RICORSO IN PRIMO GRADO
  2. Si sono costituiti in giudizio il contro-interessato OMISSIS e l’Università degli Studi di Salerno, entrambi contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

DIRITTO

  1. Il primo motivo d’appello ripropone la censura con cui, in primo grado, la parte appellante ha rappresentato che, in ragione dei pregressi rapporti di collaborazione scientifica e professionale esistenti tra la parte appellata, vincitrice del concorso, ed uno dei membri della Commissione, il prof. OMISSIS, quest’ultimo avrebbe dovuto astenersi dall’accettare la nomina a Commissario della procedura.

Sotto il primo profilo (collaborazione scientifica), la parte appellante sottolinea che i due docenti hanno sottoscritto, quali coautori, numerose opere, e che – contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, che ha ritenuto che detto rapporto fosse sporadico e non continuativo, e non tale da configurare un’incompatibilità – ciò sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità nell’arco temporale ricompreso tra il 2010 ed il 2023, ossia in epoca prossima a quella dell’avvio delle operazioni concorsuali.

A riprova di quanto dedotto – aggiunge la parte – il predetto OMISSIS si è astenuto dal valutare due pubblicazioni scientifiche del OMISSIS, essendone egli coautore, la qual cosa, se da un lato ha confermato l’esistenza del denunciato conflitto di interessi, dall’altro ha reso il giudizio della Commissione monco, e inevitabilmente inattendibile nel suo complesso.

Sotto il profilo della collaborazione professionale fra i due, la parte appellante evidenzia poi che, nonostante il OMISSIS fosse il Direttore della UOC presso la quale OMISSIS svolgeva le funzioni di Dirigente Medico, il TAR avrebbe indebitamente ritenuto irrilevante suddetto profilo, escludendo che potesse dimostrare l’esistenza di un sodalizio economico e professionale ed il conseguente sospetto della non imparzialità di giudizio del primo, in tutte le valutazioni espresse da lui sul profilo curriculare del secondo.

Considerazioni del primo giudice che la doglianza in esame reputa errate, anche perché escludono il suddetto elemento valorizzando l’attività ospedaliera svolta dalla parte appellata prima di lavorare nel reparto diretto dal OMISSIS, nonostante dal 2021, ossia in un tempo prossimo a quello di celebrazione del concorso, costei presti servizio “alle dipendenze del OMISSIS”.

Del resto – aggiunge – è in ogni caso errata, in diritto, l’argomentazione del giudice di prime cure che ha escluso che, fra i due sanitari, esistesse all’epoca un rapporto di lavoro subordinato propriamente detto, sottovalutando con ciò il ruolo gestionale preponderante, e perciò significativamente incidente, che i Direttori di un’Unità Operativa Complessa svolgono su tutto il personale del reparto sottoposto al loro coordinamento, che senz’altro integra la fattispecie di cui all’art.2094 del codice civile.

3.1. Il motivo è complessivamente infondato.

3.1.1. Vale premettere che, come anche recentemente osservato dalla Sezione, con la sentenza n.2236 del 2025, citata anche dalla parte appellata, l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi tra candidati e membri della Commissione di un concorso universitario, rappresenta un’evenienza straordinaria che ricorre soli in casi specifici e determinati, allorquando risulti comprovata una significativa cointeressenza economica e professionale tra valutato e valutatore.

In questo senso, invero, occorre anche segnalare l’importanza, in termini di auto-impegno con effetti giuridici probatori e conseguente autoresponsabilità, della dichiarazione che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. 9 maggio1994, n. 487 (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”) i componenti della Commissione sono chiamati a rendere, dopo avere preso visione dell’elenco dei partecipanti, nella quale attestano, ripetesi con valore legale di presunzione relativa che “non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”.

3.1.2. Del resto tale dichiarazione è perfettamente coerente con l’obbligo di astensione, che allorquando sia violato in presenza dei presupposti per la sua attivazione, configura una responsabilità giuridica in omittendo in capo ai componenti, pubblici ufficiali, della Commissione.

3.1.3. Dichiarazione, che inoltre e per l’appunto, una volta resa, da un lato fa scattare una presunzione relativa in ordine all’inesistenza di incompatibilità nella composizione della Commissione di concorso, dall’altro, indirettamente conferma che l’obbligo di astensione in capo ai componenti di una commissione di concorso sussiste solo nei casi, tassativamente intesi, previsti dall’art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad una estensione analogica degli stessi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3804).

3.1.4. L’assetto raggiunto, in giurisprudenza, da questa problematica è diretta conseguenza della necessità, universalmente avvertita, di garantire la stabilità nella composizione della Commissione di concorso e serve, a sua volta, a dare continuità ed efficacia all’azione amministrativa.

Da ciò deriva, inevitabilmente, la necessità di dare un’interpretazione restrittiva dei motivi che possono invalidarne l’operato; specificamente, per quel che riguarda l’aspetto qui invocato, si richiede l’effettività, e non la semplice prospettabilità, di un conflitto di interessi (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119).

3.1.5. Nei confini operativi delle incompatibilità così delimitati, la pressoché unanime giurisprudenza amministrativa, per quanto concerne specificamente i rapporti professionali tra commissari e candidati, ravvisa una causa di incompatibilità, con conseguente obbligo di astensione a carico del componente della commissione di concorso universitario, unicamente nei casi in cui risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato vi sia un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico e una indubbia connotazione fiduciaria, non essendo sufficiente un mero rapporto professionale o di collaborazione scientifica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628; Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2014 n. 4789).

Quanto, specificamente, all’appartenenza allo stesso ufficio, così come ai rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra i componenti della commissione e determinati candidati, la giurisprudenza del Consiglio di Stato esclude che questi, di per sé soli, siano “sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non rientrando tali ipotesi (espressamente NdR) nelle cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c. (che, come detto, non possono essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale). Così come l’attività di collaborazione scientifica e intellettuale, la conoscenza personale o l’instaurazione di rapporti accademici, come pure i c.d. “coautoraggi”, nell’ambito dei concorsi universitari, non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni accademiche, non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto o il dubbio che il giudizio sul candidato non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (così la citata sentenza di questa Sezione n.2236 del 2025).

3.1.6. Passando, dalla ricognizione dei principi costituenti il quadro regolativo della materia, al caso controverso, è incontestato che il prof. OMISSIS – che lo ha peraltro esplicitamente riconosciuto – sia coautore di alcuni lavori pubblicati dal candidato OMISSIS (due dei quali anche da lui sottoposti allo scrutinio della Commissione), nonché che lo stesso ha coordinato quest’ultimo, in quanto assegnato, quale Dirigente Medico, al reparto da lui diretto, e cioè l’Unità ospedaliera Complessa, Clinica endocrinologica e diabetologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

3.1.6.1. Iniziando dal contestato co-autoraggio nelle pubblicazioni, conviene innanzitutto chiarire che, se è vero che in passato i due professionisti hanno pubblicato, anche insieme ad altri, alcuni lavori che portano la firma di entrambi, è anche vero che, ai fini dello scrutinio concorsuale, la parte appellata ha prodotto solo due lavori ai quali il prof. OMISSIS risulta avere collaborato, dunque la censura va re-inscritta, per così dire, con una dimensione ed un senso più ampi, perché è evidente che la parte appellante non intende contestare la cooperazione con riferimento a questi soli due lavori – sui quali peraltro il Commissario non si è espresso – ma utilizza tale elemento ritenendo che tutti i lavori collettanei dove vi è questa doppia firma, dunque non solo quelli proposti per la valutazione, di per sé soli, integrassero un conflitto di interessi che avrebbe imposto l’astensione.

Ed è ciò non di meno parimenti evidente tuttavia che, così re-inscritta, la relativa eccezione perde in parte di consistenza, proprio perché, per configurare una specifica causa di astensione, la suddetta collaborazione dovrebbe integrare, ai sensi del comma 2 dell’art.51 c.p.c., giusto quanto poc’anzi osservato, una grave ragione di convenienza, non rientrando in alcuna delle ipotesi contemplate dal primo comma della norma.

Né, diversamente da quanto sarebbe stato sostenibile laddove il prof. OMISSIS non si fosse astenuto nella valutazione dei lavori di cui era coautore, il suddetto coautoraggio può implicare, di per sé, una causa che fa venir meno le condizioni di imparzialità che devono presidiare qualsiasi decisione amministrativa.

3.1.6.2. Occorre dunque verificare se e quando la conduzione in comune di attività di ricerca scientifica possa e, in tesi, a quali condizioni, integrare un’effettiva incompatibilità nello svolgimento delle funzioni di Commissario, con conseguente obbligo di astenersi a carico del co-autore dal giudicare i lavori di un candidato lui sodale, nel ridetto senso.

E’ evidente peraltro che a tale quesito – in mancanza di una norma espressa che disciplini la questione in una materia sottoposta alla riserva di legge – non può essere data una risposta unica, in via astratta, e che parte della valutazione necessariamente risente delle concrete circostanze di svolgimento di ogni singolo concorso. Tuttavia possono senz’altro individuarsi alcuni parametri rilevabili dalle caratteristiche del coautoraggio, e cioè intensità, continuità e prossimità rispetto alle operazioni concorsuali della collaborazione editoriale, che possono orientare l’operatore del diritto.

Parametri che – anche questo va detto – vanno applicati senza ignorare le particolari caratteristiche che questo aspetto assume con riferimento alla comunità scientifico-accademica, nell’ambito della quale questa tipologia di rapporti collaborativi, è fisiologica in quanto connaturale al modo in cui quell’organismo funziona.

Infatti l’ambito nel quale gli scienziati, di qualunque settore, operano, maxime quello della ricerca medica, è costituito per definizione da un contesto funzionale strutturalmente destinato agli scambi culturali, così come alla circolazione delle informazioni ed alla condivisione delle esperienze, nel quale, quella del coautoraggio, insieme ad altre, rappresenta un’evenienza fisiologica, e dunque non eccezionale. Perciò seppure possono e devono essere individuati – ai fini della certezza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa – confini, superati i quali il fatto impone l’astensione, può di norma escludersi che il solo coautoraggio integri di per sé una grave ragione di convenienza per astenersi. Si tratta semmai, di una possibile causa, in questo senso, che può far scattare l’obbligo corrispondente, nei soli casi in cui – e dunque qualora vi siano altri elementi – riveli una collaborazione profonda tra esaminatore ed esaminato, effettiva, continua, proseguita nel periodo immediatamente precedente la competizione, e non inoffensiva, ma tale da configurare, tra i coautori, una comunanza di interessi professionali e scientifici in grado di ottundere le capacità del valutatore di esprimere un giudizio critico ed obiettivo sul valutato, in quanto significativamente obnubilato, nell’esercizio delle sue facoltà, dalla cointeressenza.

3.1.6.3. Tanto premesso diviene difficilmente sostenibile che tali evenienze si siano avute nel caso di cui alla presente controversia, anche considerando che, in una delle questione dibattute, e verosimilmente dirimente, dalla relativa censura, ossia esserci stata o meno continuità nei predetti rapporti accademici e di ricerca, tra commissario e candidato contro-interessato, la questione non è correttamente prospettata in relazione al tempo di individuazione della collaborazione, e dunque risulta inevitabilmente viziata nei suoi presupposti di fatto.

Il tempo della collaborazione, infatti, va individuato – e conseguentemente deve ritenersi cessata, a quella data, la rilevanza della questione – al momento nel quale è stato dato il consenso alla pubblicazione, all’esito della cd. peer view, che di norma coincide, come giustamente affermato dal primo giudice, con la pubblicazione del lavoro on line sulle banche dati scientifiche internazionali.

Ciò significa che non è punto rilevante il momento in cui l’articolo o il saggio viene pubblicato sulla rivista o nella collana cartacea, ma quello – di solito di molto precedente, dipendendo la pubblicazione su carta da aspetti organizzativi aziendali interni, in alcun modo connessi alla collaborazione – della divulgazione del lavoro su internet.

Tanto perché la cooperazione scientifica, ai fini che qui interessano, inizia al momento della redazione del volume collettaneo e finisce allorquando viene licenziato per la pubblicazione. Esclusivamente questa data ha giuridico rilievo, ai fini di prospettare un’eventuale incompatibilità, a nulla rilevando, ripetesi, gli step successivi che interessano il lavoro, che sono, come osservato, di tipo organizzativo, e che presuppongono, per forza di cose, la cessazione del rapporto di collaborazione.

3.1.6.4. Adottando questo, corretto, parametro, si nota che la maggioranza dei coautoraggi, ossia 17 lavori su 25, si è concentrata in un arco temporale minore di tre anni – ottobre del 2010/ giugno del 2013 – risalenti ne tempo e che, negli anni che vanno dal 2015 al 2021, non risulta essere stato redatto alcun lavoro in comune. Mentre, successivamente al 2021, e cioè nel 2022 e nel 2023, vi sono solo tre pubblicazioni a doppia firma.

Constatazione questa, che a sua volta, consente di attribuire al suddetto rapporto carattere di collaborazione scientifica saltuaria, e conseguentemente di classificarlo nel novero delle evenienze fisiologiche, tal quale circostanza prevedibile e non eccezionale, che, ancorché riveli l’esistenza di rapporti, tra i due, ravvicinati anche rispetto al tempo di celebrazione del concorso, non è idonea ad attivare un obbligo di astensione a carico del prof. OMISSIS.

3.1.6.5. E tanto, anche considerando che la collaborazione, che, come è visto, si è riattivata anche se non in modo significativo, in tempi più recenti e prossimi alle date di celebrazione del concorso si spiega verosimilmente anche con il sopravvenuto coevo trasferimento, avvenuto per scorrimento, della parte appellata presso il reparto diretto dal predetto commissario, oltre che con la residenza di entrambi nella regione Campania.

3.1.6.6. Né ci si può esimere dall’osservare che codesta cooperazione si registra nell’ambito di una comunità scientifica, quale quella afferente il settore MED/13, particolarmente ristretta e confinata, che a fortiori esclude che, in ragione di questo solo fatto, si possa configurare una causa di astensione.

Infatti, con riferimento all’ancor più circoscritto ambito universitario riguardante la materia, la platea professionale ha un’estensione ancor più modesta, come dimostrano due dati di fatto, il primo dei quali è che la stessa parte appellante, incontestatamente, ha pubblicato due lavori di cui risulta coautore il Presidente della Commissione, il prof. Pontecorvi, circostanza che conferma che le interazioni e collaborazioni, non rare in tutte le comunità scientifiche, sono ancor più frequenti nel ridetto settore professionalmente ancor più ristretto.

Il secondo dato, che conferma il quadro appena ricostruito, consiste nel fatto che la parte appellata – dimostrando che la collaborazione con il OMISSIS non ha rappresentato un asse portante della sua carriera – ha pubblicato un numero molto superiore di lavori in cofirma con altri professori della medesima disciplina.

3.1.6.7. A sua volta quest’ultimo dato da un lato conferma che i rapporti di coautoraggio rappresentano momenti ordinari nella carriera degli scienziati della tiroide, e, dall’altro, dimostra che le concrete circostanze, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, evidenziavano una ristretta platea di professori ordinari tra i quali nominare i commissari di concorso che, al contempo, avrebbero potuto asseritamente garantire una maggiore imparzialità rispetto al prof. OMISSIS. In proposito va considerato che non tutti i professori che hanno conseguito l’abilitazione nazionale nella materia potevano essere nominati commissari di concorso, posto che le due categorie, e, quindi, le due platee non sono perfettamente sovrapponibili, perché non tutti gli ordinari sono anche abilitati a svolgere le funzioni di commissario, in considerazione dei requisiti (rectius: valori-soglia) richiesti dal D.P.R. n.95 del 2016 e dal Decreto Ministero Istruzione n.120 del 2023. Il che riduceva il numero di nominabili/sorteggiabili da 58 che era all’epoca il numero di ordinari, a 18 concretamente “papabili” e con essa, la validità dell’obiezione che osservava che l’Università ben avrebbe potuto, aliunde, reperire altri Commissari.

3.1.6.8. Oltre alle considerazioni che precedono, convince quanto osservato dalla parte appellata, secondo cui la scelta da lei effettuata in tempi “non sospetti”, di studiare i tumori tiroidei, ha creato una situazione, non solo inevitabile, ma anche involontaria, di prossimità tra il suo profilo curriculare e la specializzazione del prof. OMISSIS, che, in quell’ateneo, era l’unico ad avere approfonditamente investigato quella patologia. Considerazione che dequota ulteriormente l’obiezione qui in esame.

3.1.7. Tanto meno può attribuirsi significatività alla scelta del OMISSIS – per come la stessa è riportata nell’allegato n.2.3. al verbale n.2 del 13 maggio del 2024 dei lavori della Commissione – di astenersi dal valutare le pubblicazioni nn.1 e 12 di cui all’elenco di lavori presentato dall’appellato. Con riferimento alla pubblicazione rubricata al n. 2 dell’elenco, invece, il prefato commissario ha dichiarato che si tratta di una mera review, nella quale ha svolto un ruolo marginale, dunque non si è formalmente astenuto, ma ha ritenuto non necessario esprimere un giudizio in proposito.

3.1.7.1. Il comportamento non è significativo per più di un motivo.

Innanzitutto quella astensione è non solo corretta, ma persino dovuta, perché, laddove fosse stata espressa, quella valutazione non avrebbe avuto i necessari caratteri di obiettività e di imparzialità che rappresentano pre-condizione imprescindibili della decisione amministrativa.

3.1.7.2. Questo non significa che il detto comportamento validi l’ipotesi dell’esistenza di una causa di obbligatoria astensione, anzi, al contrario, presuppone la situazione esattamente opposta.

Infatti proprio perché, come osservato, in capo al predetto commissario non era prospettabile un più generale dovere di astensione, la scelta di non valutare i lavori di cui egli era coautore rappresentava un inevitabile corollario, ed un doveroso accorgimento che, se non fosse stato adottato, avrebbe certamente inficiato il giudizio sui predetti lavori, con, probabilmente, un effetto di propagazione (rectius: di derivazione) più generale all’intero risultato valutativo cui il predetto membro è alla fine pervenuto.

E’ evidente infatti che, laddove fossero stati espressi, quei giudizi sarebbero stati, inevitabilmente, e nel senso letterale del termine, “di parte”.

3.1.7.3. Né può condividersi l’obiezione dell’appellante secondo cui la ridetta scelta – avendo ridotto l’oggetto della valutazione esperita da uno dei membri – avrebbe irreversibilmente mutilato la decisione della Commissione, rendendola monca.

3.1.7.3.1. L’osservazione, per quanto sia suggestiva, non ha fondamento innanzitutto perché, quella rinuncia al giudizio è riferibile a soli due lavori, su quindici presentati dall’appellato, il che significa che essa non ha impedito al OMISSIS di esprimere – come in effetti ha fatto – una valutazione esauriente del profilo scientifico della parte appellata, peraltro conclusasi con un più che lusinghiero giudizio (molto buono) sulla sua produzione.

3.1.7.3.2. In secondo luogo l’osservazione si fonda anche su premesse erronee da un punto di vista funzionale, perché ipervalorizza, in controtendenza con la legge e con le stesse prassi universitarie, il ruolo che il giudizio individuale reso dal singolo commissario gioca nell’ambito della più ampia valutazione collegiale.

In questo senso, è noto che le osservazioni rese dai commissari sui lavori dei candidati hanno valore consultivo e di orientamento rispetto alla scelta definitiva – nella quale, anche in caso di decisione presa a maggioranza, confluiscono – scelta che viene espressa dal solo Collegio e che rappresenta l’unica determinazione amministrativa in senso proprio, ma anche giuridico.

Quindi, a tutto voler concedere, le valutazioni singulatim espresse, acquistano maggiore valenza, e tuttavia sempre mantenendo un valore sintomatico/indiziario, allorquando siano distoniche rispetto a quest’ultima. Circostanza che, nel caso di specie non si è tuttavia verificata, posto che le opinioni espresse dai tre commissari concordavano tutte nel senso di riconoscere una maggiore qualità alla produzione scientifica della parte appellata, tanto da consentire all’organo di esprimere all’unanimità il proprio più che lusinghiero giudizio su quest’ultima.

3.2. Venendo alla seconda parte della prima doglianza, che evidenzia che, oltre a quello di collaborazione scientifica, esisteva anche un rapporto di natura professionale tra i due – derivante dall’essere il OMISSIS in servizio nel reparto diretto dal prof. OMISSIS, che rappresenterebbe un aspetto indebitamente sottovalutato dal primo giudice, anche in parte qua la censura è infondata; all’uopo va richiamato quanto detto supra, ai paragrafi da 3.1. a 3.5. in ordine all’eccezionalità dei casi obbligatori di astensione e alla non estensibilità, in via analogica, delle relative fattispecie.

3.2.1. La censura è comunque infondata anche per ragioni logiche. Infatti, a tutto concedere, la suddetta posizione di preminenza configurerebbe un rapporto di influenza psicologica in senso esattamente inverso a quello prospettato dalla parte appellante, perché potrebbe al più esistere in danno della parte appellata, che, in quanto soggetta al potere direttivo del prof. OMISSIS, avrebbe potuto essere intimorita dal metus reverentialis nei confronti del capo del suo reparto, e dunque non essere, in tesi, imparziale nel giudicare il curriculum di quest’ultimo. Al contrario non si vede proprio come il suddetto metus possa funzionare in senso discendente, dal momento che, sia con riferimento al concreto svolgimento del rapporto di lavoro, e sia con riferimento al ruolo di Commissario e cioè considerato che chi aveva, in entrambi i casi, una posizione di preminenza non era il valutato, ma il valutatore, si presume che quest’ultimo fosse libero da condizionamenti nell’esprimere i suoi giudizi, e dunque imparziale.

3.2.2. La quale ultima considerazione, peraltro, porta gioco forza a ritenere che, anche in questo caso, come nel precedente, il dato di fatto è stato allegato dalla parte appellante piuttosto nel tentativo di dimostrare l’esistenza di un rapporto professionale, che essendo continuo e quotidiano, in ragione della familiarità così creatasi, costituendo una grave ragione di convenienza obbligava all’astensione.

Ma appunto, se così va reinquadrata la doglianza, è evidente che il suddetto rapporto – per divenire causa di astensione, anche alla luce dei principi giurisprudenziali sopra visti che individuano questa come evenienza straordinaria – dovrebbe presentare caratteri di diuturnitas, di confidenza e di abitualità della relazione, di particolare profondità che avrebbero dovuti essere accuratamente dimostrati da chi ne invoca la rilevanza, e di cui non vi è invece alcuna prova negli atti di causa.

3.2.3. Vi sono, al contrario, elementi di prova contraria.

3.2.3.1. Innanzitutto l’assegnazione della parte appellata al reparto del OMISSIS è piuttosto recente, risalendo al 2021 e dunque, ammesso che si potesse costituire, la dedotta familiarità fra i due professionisti si sarebbe radicata in poco meno di tre anni, precedenti alla pubblicazione del bando di concorso, che è obiettivamente un periodo non significativo, tenendo conto dell’età dei protagonisti e considerando che, nei dieci anni precedenti, la parte appellata era assegnata ad una struttura diversa, e svolgeva funzioni ospedaliere in un reparto, nel quale non risulta avere avuto contatti con il prof. OMISSIS.

3.2.3.2. Inoltre, l’appellato è giunto al reparto diretto dal prof. OMISSIS a seguito dello scorrimento della graduatoria di un altro concorso, che pure lui aveva vinto, sostenendo le prove innanzi ad una Commissione di cui tanto meno faceva parte il suddetto OMISSIS.

Il che obiettivamente rappresenta un altro indizio che recide il “cordone ombelicale” che la parte appellante vorrebbe intravedere tra esaminatore ed esaminato.

3.2.3.3. In ogni caso la censura in esame è inconferente perché si basa su di una, per vero, anacronistica ricostruzione delle relazioni giuridiche e di lavoro esistenti nelle strutture sanitarie pubbliche.

E’ noto, infatti, che in relazione a queste ultime – ma più in generale a tutte le organizzazioni amministrative – è oramai superato il vecchio modello impostato sulla relazione gerarchica, antica formula organizzatoria, che è oramai sostituita da sistemi relazionali basati sulla direzione e coordinamento, ritenute più performanti dal punto di vista dell’efficienza, e, giuridicamente, più rispettose dei principi che garantiscono autonomia e possibilità di sviluppo professionale al singolo funzionario. Emaxime evidentemente questo principio va salvaguardato nei confronti del Dirigente medico, (figura introdotta dal d. lgs. n.502 del 1992 e che, anche nel nomen, evoca affrancamento ed autonomia del professionista sanitario) allo scopo di assicurare, in funzione dell’interesse pubblico allo sviluppo delle conoscenze medico-scientifiche, la libertà di quest’ultimo nelle scelte terapeutiche e nell’interpretazione del caso clinico affidatogli. Il che peraltro, corrisponde al più generale principio del libero esercizio della scienza medica e delle connesse scelte terapeutiche, contemplato dall’art.33 della Costituzione e pienamente conformato dal comma 3 dell’art.15 del d. lgs. n.502 del 1992.

I principi che oramai da tempo regolano la materia e il suddetto rapporto riconoscono dunque al singolo dirigente medico, una notevole autonomia nella gestione del caso clinico che gli è attribuito, che può essere compressa dal responsabile del reparto, Dirigente della struttura, solo in caso di motivato, espresso ed insanabile disaccordo, e con contestuale impegno, da parte di questi, ad assumere in prima persona il trattamento e la cura del paziente garanzia.

Ai nostri fini, la suddetta rilettura produce un inevitabile ridimensionamento della incidenza, sotto il profilo personale, del rapporto tra Direttore sanitario di una struttura complessa e dirigente medico, dal momento che al primo sono esclusivamente attribuite funzioni di coordinamento e direzione di tutto il personale assegnato, che hanno contenuto prevalentemente amministrativo, senza che ciò implichi, soprattutto nella quotidiana attività professionale del singolo medico, una diuturnitas nel rapporto personale che, in tesi, creando una significativa prossimità tra Direttore e Dirigente medico, potrebbe alterare l’imparzialità dei giudizi che il primo è chiamato ad esprimere sul secondo.

3.2.3.4. Del resto, a volerla condividere, la censura in esame imporrebbe in astratto al Dirigente della struttura sanitaria di non esprimere le doverose e periodiche valutazioni neppure sull’operato del medico assegnato al suo reparto, delegandole a soggetto che, semmai, non ha mai avuto rapporti professionali col valutato, creando così una dispersione di conoscenze e di energie, contraria ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

3.2.3.5. Tanto meno può fondatamente sostenersi come pare suggerito, in alcune parti, dalla doglianza in esame, che vi fosse un rapporto di fiduciarietà tra il Dirigente della struttura e il clinico ivi assegnato.

Anche questa prospettazione, per vero, presuppone l’esistenza, nel “sanitario”, di un assetto organizzativo oramai superato, nel quale il primario ospedaliero aveva la possibilità di scegliere, in sostanza, i suoi assistenti/collaboratori. Oggi il principio del concorso libero ed aperto a tutti ha di molto, e significativamente, modificato la precedente dimensione e, pur non potendosi escludere che sacche del pre-esistente sistema sopravvivano, soprattutto nelle prassi concrete, non pare che il caso sottoposto all’attenzione di questo giudice vi rientri. Infatti, come ricordato, la parte appellata è stata assegnata al reparto del prof. OMISSIS per scorrimento della graduatoria di altro concorso, e non vi é alcun elemento dal quale inferire che questo trasferimento sia stato propiziato, agevolato o anche solo proposto dal ridetto Commissario.

3.2.3.6. Aggiungasi, infine che la direzione di un reparto non implica, di per sé, salvo quando presenti i caratteri di fiduciarietà di cui sopra, una specifica comunanza di interessi economici e professionali propriamente intesa, con i medici ad esso assegnati, dal momento che, in quanto dipendenti pubblici, i due sanitari sono entrambi pagati dalla struttura, né in qualche modo la remunerazione dell’uno influenza quella dell’altro, nel quantum.

3.2.3.7. Inoltre, in ragione dell’appena segnalata autonomia, particolarmente caratterizzata nei settori di medicina clinica, quale quello in esame, dove a differenza che in quelli chirurgici, il lavoro di equipe rappresenta un’evenienza più rara e comunque presenta una struttura verticale, e non orizzontale e simultanea, come quelli afferenti alla chirurgia, neppure può dirsi che quella mera compresenza – chè così va definita, conclusivamente, l’evenienza in esame – abbia radicato interessi professionali comuni in grado di inficiare, significativamente, le valutazioni e i giudizi espressi in sede di scrutinio dal OMISSIS, che, oltre tutto nell’occorso esercitava poteri amministrativi tecnico-discrezionali tutt’affatto diversi da quelli che gli competevano quale Direttore di reparto.

  1. Il secondo motivo d’appello reitera la censura relativa alla presunta illegittimità del bando e dei criteri di valutazione, sostenendo che la richiesta, contenuta all’art.1 del Bando, della “continuità in attività di ricerca clinico-traslazionale nel campo dell’Endocrinologia Oncologica”avrebbe indebitamente ristretto il campo ai soli interessi scientifici del Dott. OMISSIS, in sostanza costruendo un concorso “su misura” per quest’ultimo candidato.

Secondo la parte appellante, per come è stato ideato, e successivamente applicato, il suddetto requisito ha operato come criterio che, seppure non formalmente escludente, ha significativamente condizionato le scelte della Commissione, restringendo ingiustificatamente la platea dei candidati e violando al contempo i principi di massima partecipazione e imparzialità.

La ridetta impostazione avrebbe nuociuto alla parte appellante, perché il suo curriculum è stato ritenuto recessivo – o, meglio, quello del suo avversario è stato ritenuto prevalente – proprio grazie alla suddetta specificazione.

4.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività della censura sollevata, rispetto a questa doglianza, dalla parte appellata, che lamenta la mancata tempestiva impugnazione della relativa clausola di bando.

Il rilievo non è fondato perché la lesività della previsione si è palesata, nella sfera dell’allora ricorrente, e a stare alla sua prospettazione, che è quella che vale ex art.100 c.p.c., solo nel momento in cui è stata concretamente applicata, e perciò solo da allora era configurabile un interesse concreto ed attuale ad insorgere avverso di essa.

4.2. Nel merito, tuttavia, il motivo è infondato.

4.2.1. Innanzitutto l’Amministrazione universitaria esercitava nell’occorso le prerogative previste dall’art.10 comma 1 lett. l) del Regolamento per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia dell’Università di Salerno, norma che impone, al momento della messa a concorso di un posto di professore, di indicare entrambe le tipologie di impegno – didattico e scientifico – previste per l’incarico; in sintonia con detta previsione, il Bando di concorso– che, laddove non lo avesse previsto, sarebbe stato in questa parte contrario, e/o comunque carente, alla suddetta norma – ha precisato, con la clausola in contestazione, il contenuto di entrambe queste voci, che sono così divenute criteri di orientamento della Commissione, ma soprattutto elementi che servivano ad informare i potenziali candidati su quali sarebbero stati gli oggetti del futuro incarico, in caso l’avessero ottenuto.

4.2.2. Né si può in alcun modo inferire che il settore specifico prescelto per la tipologia di impegno di ricerca scientifica, ossia il tumore tiroideo, sia stato individuato allo scopo di favorire indebitamente la parte appellata.

Anche a voler trascurare che, né dallo svolgimento della procedura, né tanto meno dallo scrutinio dei profili professionali dei candidati, emerge un principio di prova in tal senso, è notorio che quello del tumore tiroideo, stante la larga diffusione nella popolazione di questa patologia, rappresenta attualmente uno dei più settori clinici e chirurgici dove si avverte maggiormente la necessità di condurre nuovi studi, al fine di elaborare strategie di prevenzione e contrasto più aggiornate. Dunque questa scelta/bersaglio del dipartimento non può certamente ritenersi inopinata e/o irragionevole, risulta al contrario del tutto comprensibile e coerente con una intellegibile programmazione della ricerca terapeutica e sanitaria avviata nel plesso.

4.2.3. In definitiva, anche in ragione di quanto precede, può pacificamente escludersi che il Dipartimento, nell’occorso, abbia fatto cattivo uso della discrezionalità tecnica ed amministrativa di cui era titolare, ai sensi dell’art.18 della l. n. 240 del 2010 e che, per l’appunto, le consentiva di individuare, dopo avere rilevato le specifiche esigenze, assistenziali e di ricerca, di quell’ateneo, il profilo scientifico-didattico del posto da coprire ossia quelle emerse con riferimento all’ambito oncologico tiroideo.

4.2.4. Oltre alle, per vero assorbenti, considerazioni che precedono, si osserva che il motivo in esame erra anche nei presupposti di fatto, perché dà per dimostrato, ma così non è, che la particolare competenza della parte appellata nella materia oncologica tiroidea abbia indotto la Commissione a preferirla rispetto alla parte appellante, e cioè che quella indicazione sia stato il criterio determinante per l’assegnazione del posto messo a concorso.

Al contrario, queste deduzioni non trovano conferma negli atti di causa.

4.2.4.1. Innanzitutto, la suddetta indicazione – come correttamente rilevato dal primo giudice – nel bando aveva una funzione, prevalentemente, se non esclusivamente, informativa, avendo lo scopo di mettere a giorno i candidati sul contenuto delle effettive funzioni di ricerca, così come su quelle assistenziali, che sarebbero andati a svolgere, in caso di assegnazione della cattedra.

Si trattava, pertanto, di una comunicazione finalizzata alla trasparenza dell’azione amministrativa, e fornita per far conoscere agli interessati, sin dall’avvio della procedura, quale sarebbe stato il settore di elezione del loro, eventuale futuro lavoro, dandogli modo, sin da quel momento, di programmare il successivo aggiornamento professionale in funzione di quell’obiettivo.

4.2.4.2. Tanto meno è vero che detto criterio sia stato utilizzato dalla Commissione quale elemento valutativo dei profili professionali dei candidati; di esso non v’è traccia nei giudizi comparativi resi dalla Commissione, le cui scelte – unanimi nel riconoscere un maggior rilievo qualitativo al profilo della parte appellata– si sono fondate piuttosto sui metodi ed i sistemi di ricerca utilizzati dai concorrenti nella loro produzione scientifica, per come emergevano dalle pubblicazioni.

Sul punto, scorrendo i giudizi allegati al verbale n.2 della Commissione, si apprende che i lavori della parte appellata sono stati ritenuti originali, innovativi e metodologicamente rigorosi da tutti e tre i commissari, che si sono concentrati sulle tecniche di indagine adottate nell’elaborazione degli studi; che viceversa i lavori della parte appellante hanno ottenuto un giudizio meno lusinghiero, essendo stati definiti dalla Commissione studi se pur originali e innovativi, aventi, in qualche caso (lavori 1-7)  “un approccio metodologico elementare o poco rigoroso, con un modesto apporto alla comprensione dei meccanismi fisio-patologici, del processo diagnostico o delle strategie terapeutiche”; valutazione che, oltre a condurre la Commissione ad attribuirle il giudizio di discreto, con riferimento a questa voce, ha comunque fatto divenire sub-valente il suo profilo rispetto a quello della parte appellata, le cui pubblicazioni dimostrano, per la Commissione, una piena “maturità scientifica”, con un giudizio che non risulta essere stato ottenuto dalla contro-interessata.

4.2.4.3. Come si vede, dunque, la specificità connessa alle patologie oncologiche della tiroide, non è affatto valorizzata in questi giudizi, il che dequota definitivamente la doglianza in esame.

Del resto, a tutto concedere – e sebbene non ve ne sia traccia nei lavori della Commissione – la congruità tra i lavori condotti dalla parte appellata in questo settore e le esigenze di ricerca previamente individuate dall’Ateneo, che obiettivamente si riscontra, potrebbe aver funto da criterio complementare ed ulteriore, nei termini di coerenza tra la scelta programmatica del Dipartimento, e il profilo professionale del candidato prescelto, ma certamente non ha rappresentato – almeno stando alle emergenze documentali in atto – la ragione né esclusiva né tanto meno prevalente che ha condotto la Commissione a preferirlo all’altra candidata.

  1. Il terzo motivo d’appello contesta la ragionevolezza delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice avuto riguardo ai risultati cui è pervenuta nello scrutinio dei profili professionali scientifici e non, dei due candidati, oggi litisconsorti, collocatisi rispettivamente primo (OMISSIS) e seconda (OMISSIS).

La parte appellante, in particolare, lamenta che i giudizi individuali e collegiali siano stati formulati in modo parcellizzato e intrinsecamente contraddittorio e che, se al contrario, in particolare la sua produzione fosse stata unitariamente considerata, avrebbe prevalso, essendo il suo curriculum qualitativamente superiore a quella del contro-interessato.

Inoltre, richiamando, anche nella memoria di replica, la censura che contesta la violazione dell’obbligo di astensione da parte del commissario prof. OMISSIS, la doglianza evidenzia come la suddetta anomalia nella composizione della Commissione abbia finito per alterarne in modo irreparabile il processo valutativo.

5.1. Il motivo è infondato.

5.1.1. Innanzitutto, per quanto concerne la mancata astensione del Prof. OMISSIS limitatamente ai soli lavori di cui era coautore, oltre a quanto già osservato con riferimento al primo motivo di appello, che consente di escludere l’esistenza di un sodalizio professionale fra i due, si osserva che la scelta del ridetto Commissario di astenersi nella valutazione dei due lavori di cui era coautore, era doverosa perché, per ovvii motivi, qualsivoglia giudizio da lui espresso su quei lavori non avrebbe avuto la necessaria pre-condizione di imparzialità. Essendo un atto dovuto non può trarsi da esso alcuna significatività, tanto meno nel senso di fondare, in base ad esso, un più generale obbligo di non accettare la nomina quale Commissario di concorso, né tanto meno riconoscerle un’efficienza causale, per derivazione, viziante l’intera procedura.

La deduzione in questo senso è solo allegata, ma non provata; la parte appellante invero non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare un rapporto di causalità – che avrebbe indotto un effetto psicologico sugli altri commissari, condizionandone le capacità cognitive e valutative – tra la scelta di astenersi su quei due lavori e di continuare a far parte della commissione, e il giudizio finale espresso dall’organo. Si tratta dunque di una mera ipotesi non provata che come tale non può trovare ingresso nel processo.

5.1.2. Come già osservato nel paragrafo 3, oltre tutto l’astensione dalla partecipazione ad una Commissione di concorso deve ritenersi evenienza straordinaria che si giustifica solo in presenza di situazioni particolari e tendenzialmente tassative, e si può ragionevolmente escludere che ciò si sia verificato nell’occorso. A maggior ragione alla suddetta astensione parziale ripetesi, doverosa, non può attribuirsi alcuna efficacia espansiva che sarebbe contraria al divieto di analogia nell’applicazione delle norme eccezionali.

5.1.3. Del resto, la prospettazione in esame è comunque irrilevante. Infatti, così come risulta dalla lettura dei giudizi, l’astensione parziale del Commissario OMISSIS non ha affatto “menomato” la decisione del Collegio; infatti il giudizio complessivo reso dall’organo sul curriculum scientifico del Dott. OMISSIS è stato esaustivo e completo, e tale da colmare l’omessa valutazione, da parte di un solo membro, di due soli lavori sui dodici del candidato, che rappresentavano comunque una minima parte dei lavori scrutinati.

5.1.4. Aggiungasi che, più in generale, il complessivo profilo professionale della parte appellata è stato ritenuto prevalente su quello della parte appellante, con scrutinio che ha interessato la pluralità di titoli e incarichi (inclusi i riconoscimenti internazionali e la responsabilità di ambulatori specialistici) rispettivamente posseduta da entrambe, che costituivano elementi del tutto indipendenti dal denunciato rapporto tra candidato e commissario di concorso.

5.1.5. Il che dimostra anche che in questo caso manca la cd. “prova di resistenza”. Difatti, anche a voler ritenere che le suddette due pubblicazioni – che pure hanno ricevuto una valutazione più che lusinghiera dalla Commissione nel suo insieme – dovessero essere azzerate rispetto al più ampio giudizio sulla professionalità della parte appellata, in ogni caso ciò non inciderebbe sul risultato di prevalenza del profilo di quest’ultima, che, sia con riferimento allo stesso parametro della produzione scientifica, che con riferimento agli ulteriori parametri di valutazione, continuerebbe a risultare qualitativamente superiore.

5.2. Venendo alle doglianze relative al metodo utilizzato dalla Commissione per la valutazione dei titoli della parte appellante – e cioè alla denunciata “valutazione parcellizzata dei singoli elementi curriculari” –anche questa deduzione è infondata.

5.2.1. In via preliminare, converrà ricordare quanto ritenuto in merito da questa Sezione, con la sentenza n. 7043 del 2025. In quella sede – con argomentazioni che abbiansi qui integralmente recepite – il Consiglio di Stato ha affermato che, in tema di valutazione dei candidati nei concorsi universitari, entrambi i metodi valutativi, ossia sia quello fondato su di un approccio sintetico-unitario dell’intera opera scientifica, che quello che si basa di un metodo analitico-descrittivo dei singoli titoli, sono legittimi e che l’opzione per l’uno o per l’altro rientra nell’ambito delle scelte discrezionali consentite alle Commissione di concorso, entrambe legittime.

La qual cosa già dequota significativamente, non solo la fondatezza, ma anche la stessa ammissibilità della specifica doglianza.

5.2.2. In questo caso va anche aggiunto che la parte appellante neanche ha dato la prova che, se il suo profilo fosse stato valutato nei termini unitari pretesi, avrebbe prevalso su quello del contro-interessato, anche considerando il divario risultante all’esito dello scrutinio tra i giudizi riportati da quest’ultimo, e quelli riferibili all’appellante.

5.2.3. In definitiva non può che osservarsi che, all’esito dello scrutinio, la Commissione è giunta alla conclusione che il profilo curriculare della parte appellata era qualitativamente superiore a quello della parte appellante e che tale valutazione, alla luce di un giudizio intrinseco di legittimità, non si rivela palesemente irragionevole o frutto di un uso dis-funzionale del relativo potere.

5.2.4. In particolare, la OMISSIS ritiene che la sua produzione scientifica sia stata sottovalutata rispetto a quella di OMISSIS sotto il profilo qualitativo in relazione al criterio riferibile ai metodi e ai sistemi di ricerca adottati.

La Commissione, per contro, ha analiticamente motivato la prevalenza del Dott. OMISSIS giustificandolo, non per la maggiore attinenza al profilo bandito, quanto piuttosto per la qualità intrinseca della sua produzione scientifica, la continuità della stessa e l’autorevolezza delle sedi editoriali.

Quindi neppure può fondatamente sostenersi che detti giudizi siano generici o sintetici come invece prospettato dalla parte appellante, perché risulta che il giudizio di preferenza per l’appellato è stato reso all’esito di un approfondito ed esauriente confronto tra i due profili.

5.2.5. Per quanto riguarda la valutazione operata dalla Commissione sulle rispettive produzioni scientifiche, la parte appellante oppone, a quello valutativo- discrezionale adottato, un diverso criterio, tendenzialmente automatico, che ritiene di poter estrarre il valore dei singoli lavori, oltre che dal numero di pubblicazioni, dal cd. “H index”, ossia dall’algoritmo che evidenzia il numero di citazioni, auto ed etero effettuate, riportate da ciascun singolo lavoro.

La prospettazione non è, evidentemente, e in astratto, inammissibile tenendo conto che il suddetto criterio, oltre ad essere comunemente utilizzato nella comunità scientifica, rappresenta anche un parametro di valutazione che, in quanto obiettivo ed automatico, garantisce al contempo trasparenza, imparzialità e adeguatezza del giudizio sotto il profilo motivazionale.

Ciò non di meno l’approccio proposto pecca di astrazione, e rischia di sottrarre la discrezionalità tecnico-amministrativa a quella che è propriamente la sua funzione, cioè colmare lo iato esistente tra la previsione normativa astratta e l’applicazione della regola al caso concreto.

Affidare al solo H index, senza consentire ad una commissione di concorso di contestualizzare, questo, così come gli altri criteri previsti dal bando, al “qui ed ora” della specifica competizione, significherebbe infatti azzerare le prerogative dell’organo, rimettendo ad un’inammissibile valutazione generale ed astratta l’individuazione, in senso prototipale, per così dire, del miglior candidato, precludendo il perseguimento dello specifico interesse pubblico, rappresentato, al momento del bando, dall’Università conferente.

E tanto, a maggior ragione considerando che, almeno allo stato attuale del suo sviluppo, l’H Index – anche a voler trascurare che è influenzato da fattori esogeni rispetto al valore del lavoro, quale, tra gli altri, le collane nelle quali è pubblicato e l’origine accademica della ricerca nella quale è inserito, che lo rendono meno oggettivo di quanto si pretenda che sia – misura solo il successo di una pubblicazione con riferimento all’impatto che ha avuto sulla comunità scientifica di riferimento, ma certamente non è idonea a profilare il candidato autore di essa, con più generale riferimento alla sua personalità scientifica, alla sua versatilità e, soprattutto alle potenzialità che potrebbe esprimere volta che sia assegnato al posto messo a concorso; tutti aspetti, questi ultimi, che non possono che essere rimessi, naturaliter, al prudente apprezzamento della Commissione all’uopo nominata.

Ciò significa che, pur rappresentando un criterio che non va sottovalutato – ma non consta – in base ai documenti presenti in atti – che la Commissione sia incorsa in questo errore, ed infatti ha indicato le citazioni accanto ad ognuno dei lavori esaminati – non può revocarsi in dubbio che la parte prevalente della valutazione accademica, ai fini concorsuali, sia e debba restare, almeno allo stato della legislazione e della giurisprudenza, di competenza dell’organo valutatore, che si assume con ciò la responsabilità della scelta anche per il tramite di una motivazione congrua e ragionevole, di cui, come è constatabile nel caso di specie, viene lasciata traccia nel verbale.

  1. Il primo sub-motivo al terzo motivo d’appello critica i risultati cui è pervenuta la Commissione, nel valutare lo svolgimento di attività gestionali da parte dei candidati e l’attribuzione di incarichi di responsabilità organizzativa, profili questi ultimi, che evidenzierebbero una preminenza della carriera della parte appellante su quella della parte appellata, che non è stata tuttavia rilevata all’esito dello scrutinio.

6.1. Il motivo è infondato.

6.1.1. Innanzitutto, contrariamente a quanto dedotto, non risulta che la parte appellante abbia svolto specifici incarichi di responsabilità che le sono stati, ex professo, attribuiti; risulta, per contro che, in occasione della periodica turnazione, ha effettivamente avuto ruoli di responsabilità, che tuttavia, sono pressocché analoghi a quelli svolti, nelle medesime condizioni e per le stesse ragioni, dalla parte appellata.

Il dato, dunque, non è meritevole di considerazione.

6.1.2. In ogni caso l’appellato vanta, per due anni, una maggior anzianità di servizio, essendo stato assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel 2018, a fronte dell’immissione nei ruoli della P.A. dell’appellante, avvenuta nel 2020.

6.1.3. In termini di profilazione dell’attività amministrativa valutata, si osserva ancora che, come rilevato dalla Commissione, la parte ha avuto la responsabilità, con carico organizzativo di reparti e dell’attività in altri nosocomi, e cioè: Ambulatorio di Endocrinologia dell’ IRCCS Fondazione G. Pascale; referente endocrinologo del gruppo di lavoro multidisciplinare per il trattamento delle neoplasie della tiroide e delle paratiroidi presso la AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno; responsabile dell’Ambulatorio di Endocrinologia Oncologica e del Day-Service di Patologia Tiroidea presso la medesima struttura.

Dunque anche in questo caso si può ragionevolmente escludere che, il giudizio di “molto buono” riportato sia ingiustamente superiore a quello di “buono” riportato dalla parte appellante che peraltro, come evidenziato dalla sentenza impugnata, ha sostanzialmente ammesso quanto meno l’equivalenza fra le due esperienze, senza allegare, diversamente dal competitor, lo svolgimento da parte sua di incarichi di responsabilità.

6.1.4. Tanto meno si può escludere una svalorizzazione sotto il profilo delle attività di organizzazione e coordinamento di progetti di ricerca. In relazione a questa voce, infatti, entrambi i candidati hanno ricevuto il giudizio di “buono” che non risulta inappropriato né irragionevole, alla luce dei rispettivi curriculum.

  1. Altro sub-motivo al terzo motivo d’appello contesta – ma si tratta, in realtà, di contestazioni reciprocamente ed inversamente proposte tra i due candidati – che vi sarebbero indicazioni non corrette con riferimento alla durata dei contratti e all’effettivo svolgimento dell’attività di servizio da parte dell’appellante. Errando in detta ricostruzione, al profilo professionale di costei risulterebbe essere stato indebitamente detratto il periodo corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità, né considerata l’esistenza di una proroga nel rapporto di lavoro di cui avrebbe fruito.

Si tratta, tuttavia – e preso atto che questi aspetti risultano chiariti con l’appello – di elementi irrilevanti ai fini del decidere stante la più volte ribadita prevalenza qualitativa ottenuta dal profilo della parte appellante.

  1. Questi motivi inducono al rigetto del gravame. Alla luce della complessità della causa, le spese processuali possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

Pubblicato il 23/01/2026