Con sentenza n. 2658 del 6 ottobre 2026 il TAR della Sicilia ha sancito che l’attribuzione di insegnamenti curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato non può essere subordinata alla condizione di gratuità, poiché tale previsione regolamentare viola l’art. 6, comma 4, Legge n. 240/2010 e l’art. 36 Cost., che riconoscono il diritto a una retribuzione aggiuntiva proporzionata all’attività didattica effettivamente svolta. La vicenda trae origine dal ricorso di un ricercatore, che, dopo aver sempre percepito il compenso aggiuntivo fino all’anno accademico 2022/2023, si era visto affidare a titolo gratuito, in applicazione del nuovo regolamento di Ateneo, insegnamenti di diritto pubblico per complessive 105, 63 e 47 ore negli anni successivi.
Lo studioso aveva pertanto impugnato sia la norma regolamentare sia le deliberazioni dipartimentali, chiedendo l’accertamento del diritto al pagamento.
Il Tribunale ha disatteso le eccezioni di rito dell’Università e ha affermato che la discrezionalità dell’Ateneo concerne unicamente i criteri di quantificazione della retribuzione nei limiti di bilancio, non la possibilità di negarla, e che le ore di didattica frontale rese dal ricercatore a tempo indeterminato, estranee ai suoi obblighi istituzionali, devono essere integralmente remunerate, con conseguente annullamento della previsione di gratuità e condanna al pagamento delle somme dovute, maggiorate di interessi legali.
Niente più incarichi di insegnamento “gratis”: i ricercatori vanno pagati!
07 Ottobre 2026

