TAR Lombardia (Milano), sez. V, 2 febbraio 2026, n. 481

Assegni di ricerca e rilevanza non automatica del titolo di dottore di ricerca

Data Documento: 2026-02-02
Autorità Emanante: TAR Lombardia (Milano)
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure selettive universitarie per il conferimento di assegni di ricerca, l’assenza del titolo di dottore di ricerca non comporta l’esclusione del candidato quando la lex specialis preveda, in via alternativa, il possesso di un curriculum scientifico professionale e di un’esperienza di ricerca post lauream idonei e coerenti con il progetto oggetto del bando. Parimenti, il titolo di dottorato è valutabile solo se l’attività di ricerca svolta risulti attinente alle materie oggetto della selezione, ove tale requisito sia desumibile dal bando, spettando alla commissione giudicatrice la valutazione dell’attinenza nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 454 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano D’Emma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita’ degli Studi Milano, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

OMISSIS, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del decreto Rep. n. 7879/2024 del 19.12.2024, a firma della Rettrice dell’Università degli Studi di Milano, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per l’attribuzione di 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi per la collaborazione ad attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare delle scienze giuridiche presso il Dipartimento di Scienza Giuridiche “Cesare Beccaria” della stessa Università, nella parte in cui ha dichiarato vincitrice la controinteressata dott.ssa OMISSIS e secondo classificato l’odierno ricorrente;

nonché in parte qua, della stessa graduatoria conclusiva; del verbale del 9.12.2024 della Commissione giudicatrice di valutazione dei titoli prodotti dai concorrenti;

del verbale del 4.12.2024 con cui la Commissione giudicatrice ha delineato i parametri ed i criteri di

valutazione dei titoli in attuazione dell’art. 10 del bando di concorso;

di tutti gli altri verbali e di tutte le altre operazioni concorsuali.

Con richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano e del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto rettorale Rep. n. 6702 del 4.11.2024 l’Università degli Studi di Milano ha indetto un concorso pubblico per titoli e per esami per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi per la collaborazione ad attività di ricerca nell’area scientifico disciplinare delle Scienze Giuridiche presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”.

La Commissione, nominata con decreto Rep. n. 7312/2024 del 26.11.2024, predeterminava i criteri e i parametri di valutazione dei titoli e criteri di valutazione, previsti nel bando, suddividendo il punteggio massimo di 100 punti: 50 per i titoli, da ripartire nel modo seguente: a) dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero o diploma di specializzazione di area medica fino a 15 punti; b) curriculum scientifico professionale (diplomi di specializzazione post lauream, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream conseguiti in Italia o all’estero, attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati, fellowship o incarichi, sia in Italia sia all’estero) fino a 10 punti; c) Competenze nel settore o campo di ricerca richieste dal bando di concorso fino a 15 punti; d) Eventuali pubblicazioni scientifiche fino a 10 punti.

Per il colloquio la Commissione giudicatrice disponeva del punteggio massimo di 50 punti.

Nella seduta di valutazione dei titoli del 9.12.2024, la Commissione assegnava alla dott.ssa OMISSIS un punteggio complessivo di 16 punti, così suddivisi: 0 punti per il “dottorato di ricerca”, 7 punti per il “curriculum scientifico-professionale”, 6 punti per le “competenze previste dal bando” e 3 punti per le “pubblicazioni scientifiche”; al ricorrente un punteggio complessivo di 14 punti: 0 punti per il “dottorato”, 7,5 per il “curriculum scientifico-professionale”, 3 punti per le “competenze previste dal bando” e 3,5 punti per le “pubblicazioni scientifiche”.

All’esito della prova orale alla dott.ssa OMISSIS venivano assegnati 40 punti, mentre al ricorrente e a tutti gli altri candidati 35 punti.

Con decreto Rep. n. 7879/2024 del 19.12.2024 a firma della Rettrice, veniva approvata la graduatoria, in cui la dott. OMISSIS si collocava al primo posto, con 56,00/100 punti seguita dal ricorrente con il punteggio complessivo di 49,00/100.

Con il presente ricorso il Dott. OMISSIS impugna la graduatoria e gli atti della selezione articolando le seguenti censure:

  1. A) Sulla illegittimità per mancata esclusione della dott.ssa OMISSIS.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; dell’art. 3 della l. n. 241/1990; del d. lgs. n. 165/2001. Violazione del bando concorsuale. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, sviamento: in questo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti, nella parte in cui la dott.ssa OMISSIS non è stata esclusa, in quanto non in possesso del requisito di partecipazione. Infatti la lex specialis avrebbe richiesto il titolo di dottore di ricerca, ovvero, in alternativa, a pena di esclusione il candidato doveva “produrre la documentazione necessaria a dimostrare di possedere un curriculum scientifico – professionale ed un’esperienza di ricerca (post lauream) idonea all’attività di ricerca del presente bando”. La controinteressata non avrebbe provato di possedere detto requisito di esperienza.

Afferma inoltre parte ricorrente che il curriculum, presentato in formato Word, era privo di sottoscrizione e non sarebbe stata rispetta la modalità di invio della domanda, come prescritto dall’art. 4 della lex specialis, cioè a mezzo pec, in quanto la dott. OMISSIS ha presentato la domanda per mail ordinaria;

  1. B) Sulla illegittimità del punteggio assegnato alla dott.ssa OMISSIS con riferimento ai titoli.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; dell’art. 3 della l. n. 241/1990; del d. lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, sviamento: il ricorrente deduce l’illegittimità del punteggio complessivo di 56 punti assegnato dalla Commissione alla controinteressata, contestando l’attribuzione per le differenti voci;

  1. C) Sulla illegittimità del punteggio assegnato al ricorrente.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; dell’art. 3 della l. n. 241/1990; del d. lgs. n. 165/2001. Violazione del bando di concorso. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, sviamento: la Commissione avrebbe erroneamente valutato i titoli del ricorrente, nonché assegnato un punteggio di 0 al dottorato di ricerca, perché non attinente al campo di ricerca. Sostiene tuttavia il ricorrente che il bando non prevedeva in modo vincolante alcun limite per materia, ma era genericamente riferito all’ “area scientifico disciplinare delle scienze giuridiche”.

  1. D) Delle altre illegittimità.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; dell’art. 3 della l. n. 241/1990; del d. lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere per abnormità, illogicità, contraddittorietà, sviamento, in quanto vi sarebbe un rapporto di collaborazione intensa, stabile e costante tra il Presidente della Commissione e la candidata dichiarata vincitrice.

Si è costituita in giudizio l’Università, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 319 del 20.3.2025 la domanda cautelare veniva respinta, con la seguente motivazione:

Ritenuto che il ricorso non presenti profili di fondatezza in quanto:

– rispetto alla mancata esclusione della prima classificata, la circostanza che la ricorrente abbia svolto attività di tutoraggio con il Presidente della Commissione o il fatto che la sua pubblicazione sia inserita in un volume curato dallo stesso, non costituiscono cause di incompatibilità, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, Cons. St., sez. III, 20 settembre 2012 n. 5023 e Cons St., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276). Altresì infondato il motivo relativo alla violazione delle regole di invio della domanda di partecipazione, che, in base all’interpretazione letterale del bando, poteva essere inoltrata alternativamente all’indirizzo di posta elettronica o all’indirizzo Pec;

– quanto alla valutazione dei titoli, l’attribuzione di maggior punteggio assegnato dalla Commissione alla controinteressata rispetto al ricorrente, per i criteri “attività di ricerca”, “competenze specifiche richieste dal bando” e “pubblicazioni”, non risulta né illogica né in violazione ai criteri del bando, a fronte della attinenza all’oggetto della ricerca dell’attività di ricerca, dell’argomento della tesi di laurea e della pubblicazione della Dott, OMISSIS, come specificato dall’art. 10 lett. c) del Bando e nei criteri prestabiliti dalla Commissione.

Per la stessa ragione pare corretta l’assenza di punteggio assegnato al ricorrente per il dottorato di ricerca, dal momento l’argomento della tesi del dottorato, seppur di grande rilievo giuridico, tuttavia non risulta attinente al progetto di ricerca, come indicato nel criterio adottato dalla Commissione (“argomento trattato nella tesi di dottorato e attinenza con i temi a base del progetto di ricerca e con le materie oggetto del bando”);

Rilevato altresì che pare censurabile l’assegnazione al ricorrente e alla prima classificata dello stesso punteggio per l’esperienza professionale, ma tuttavia, anche sottraendo due punti alla controinteressata, non viene superata la prova di resistenza, in quanto la posizione del ricorrente in graduatoria non muta, essendovi un distacco di sette punti”.

Il Giudice d’appello con ordinanza n. 1771 2025 in considerazione della complessità della questione, con particolare riguardo alla contestata valutazione dei titoli, ha rilevato la necessità di una tempestiva fissazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..

In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie.

La dott.ssa OMISSIS, con atto sottoscritto il 9.7.2025 e depositato dall’Avvocatura di Stato il 16.10.2025, ha rinunciato all’assegno di ricerca.

Il ricorrente ha comunque affermato di avere ancora interesse ad ottenere una pronuncia di annullamento degli atti impugnati, al fine di conseguire – in sede di riesercizio del potere amministrativo – l’assegnazione dell’incarico (ex novo o “ora per allora”), del relativo titolo e dei correlati benefici economici ovvero, in subordine, il risarcimento dei danni patrimoniali e curricolari subiti.

All’udienza del 16 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1) Preliminarmente va confermata la sussistenza dell’interesse al ricorso, anche dopo la rinuncia all’incarico della controinteressata, a fronte della dichiarazione di parte ricorrente di aspirare all’assegnazione a seguito del riesercizio del potere e dell’interesse ai fini del risarcimento dei danni.

In applicazione al principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 8/2022 per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori, non essendo necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione.

2) Nel merito, anche dopo l’approfondito esame dei motivi, il Collegio non ravvisa elementi per discostarsi dalla decisione cautelare, per le ragioni di seguito esposte.

2) Nella prima censura (Lett. A) il ricorrente contesta la legittimità dell’ammissione della controinteressata: secondo la sua ricostruzione in assenza del titolo di dottore di ricerca, il candidato doveva dimostrare di possedere un “curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca prevista dal presente bando e un’esperienza di ricerca idonea all’attività di ricerca del presente bando”.

La Dott. OMISSIS, priva del dottorato di ricerca, avrebbe autocertificato, oltre alla laurea, solo la pubblicazione in un volume a cura del Presidente della Commissione di un solo capitolo dedicato ad un argomento non attinente con l’oggetto della procedura.

Sostiene poi parte ricorrente che neppure le attività indicate nel curriculum avrebbero potuto essere considerate, poiché il curriculum è stato presentato in word.

La controinteressata avrebbe allegato un contratto di assegnista di ricerca, titolo che non poteva essere considerato, perché non elencato nel curriculum.

Sotto altro profilo parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’ammissione, poiché la domanda non è stata presentata via Pec, ma attraverso un indirizzo di posta elettronica ordinaria: essendo la controinteressata in possesso di Pec, in quanto avvocato iscritta all’Albo, sarebbe stata obbligata alla presentazione con detta modalità.

2.1 Partendo dall’esame della censura relativa alla modalità di presentazione della domanda, il Collegio osserva che la tesi del ricorrente è infondata e non trova riscontro nella lex specialis.

L’art. 4 del bando stabiliva che la domanda di partecipazione al concorso doveva essere presentata

esclusivamente per via telematica, a mezzo Pec, o, in assenza, a mezzo di posta elettronica ordinaria.

L’esclusione era prevista solo nell’ipotesi in cui non fosse stata inviata per via telematica, non nel caso in cui la concorrente, in possesso di Pec, optasse per la mail ordinaria.

Ugualmente non condivisibile l’interpretazione di parte ricorrente secondo cui non potevano essere considerati né il curriculum, perché non era in word, né l’assegno di ricerca, perché quest’ultimo non è stato elencato dall’interessata tra i titoli da valutare, essendo stato semplicemente allegato alla mail di invio della domanda.

La controinteressata ha infatti rispettato le prescrizioni del bando, allegando in data 20 novembre 2024 una copia del curriculum vitae, in formato pdf, all’indirizzo richiesto dall’art. 5 del bando (curriculum.assegni@unimi.it) , come emerge dal doc. n. 19 dell’Università.

Anche il contratto di assegno di ricerca è indicato nella sezione “Istruzione e formazione” e allegato alla domanda di ammissione, è stato correttamente valutato.

2.2 Da quanto sopra dedotto, emerge che il curriculum della controinteressata è stato prodotto con modalità corretta, per cui la Commissione ha legittimamente valutato tutte le attività post lauream, ritenendo che vi fosse il requisito alternativo al dottorato di ricerca, cioè lo svolgimento di attività di ricerca prevista dal bando, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano con il progetto di ricerca CERV-2021-EQUAL “Relation” (“Research, Knowledge, Education against anti-Semitism”), giudicato dalla Commissione “di particolare interesse è l’aspetto educativo del progetto, con riferimento all’odio circolante online e alle metodologie per gestirlo”.

3) Nella seconda censura (lett. B – suddiviso in 5 sotto motivi) vengono contestati i 56 punti assegnati alla controinteressata per le varie voci.

Le contestazioni sono esaminate seguendo l’ordine proposto nel ricorso, alla luce dell’orientamento consolidato formatosi nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto gli esiti di concorsi universitari, secondo cui «le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto nel momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, quanto in quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione» (così, Cons. Stato, VII, 24-10-2024, n. 8512).

Il Collegio osserva che con i motivi volti a censurare l’assegnazione dei punteggi, sia della controinteressata, sia dello stesso ricorrente, vengono contestati i singoli voti, frutto di valutazioni e apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità, valutazioni che, come si vedrà, non risultano irrazionali o illogici, o manifestamente irragionevoli, unico spazio di sindacabilità che può svolgere il giudice, non potendo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione.

3.1 Nel punto 1.1 il Dott. OMISSIS contesta il punteggio di 7 punti su un totale di 10 punti, per la voce “curriculum scientifico – professionale”: secondo la prospettazione attorea la Commissione avrebbe valutato i tutoraggi, l’assegno di ricerca, la partecipazione a un Comitato redazionale, sebbene nella domanda la ricorrente “ha autocertificato e dichiarato solo la titolarità di una pubblicazione”, voce che non attiene al curriculum scientifico.

La censura non è fondata.

Per la valutazione del Curriculum Scientifico-Professionale era prevista l’attribuzione fino ad un massimo di 10 punti; così ripartiti:

1. Diplomi di specializzazione o attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all’estero: max 2 punti;

  1. Attività di ricerca o fellowship svolte presso soggetti pubblici e privati: max 5 punti;
  2. Esperienza professionale come avvocato o praticante avvocato: max 2 punti;
  3. Voto di laurea: max 1 punto”.

La controinteressata ha elencato tutte le attività e i titoli nel curriculum allegando la documentazione, sulla base della quale la Commissione ha riconosciuto 7 punti, per l’assegno di ricerca, l’attività di tutoraggio e la partecipazione al Comitato redazionale, esprimendo per ciascuna voce, come si vedrà nei punti successivi, una motivazione.

3.2 Il punteggio assegnato per l’esperienza professionale di avvocato è stato erroneamente calcolato, per cui come già rilevato in sede cautelare, è illogica l’assegnazione dello stesso punteggio tra i due candidati.

Tuttavia, anche sottraendo due punti alla controinteressata, non viene superata la prova di resistenza, stante il distacco di sette punti.

3.3 Rispetto alle “attività ricerca o fellowship svolte presso soggetti pubblici o privati” elencate nel curriculum parte ricorrente sostiene che detti titoli non potevano essere valutati, perché il curriculum sarebbe stato irritualmente presentato, in assenza di sottoscrizione e in formato word (sotto motivo 1.3).

L’infondatezza di questa censura è già stata rilevata dal Collegio nel punto 2.1.

In subordine parte ricorrente deduce dedotta l’assenza di motivazione delle tre attività di tutoraggio considerate dalle Commissione, in quanto si tratterebbe di attività svolte nell’ambito dei corsi organizzati dal Presidente della Commissione giudicatrice ovvero di partecipazione al Comitato di redazione di una rivista in cui Direttore è sempre il Presidente di Commissione.

Anche questo profilo non è fondato.

Nel verbale la Commissione ha assegnato cinque punti per l’attività di ricerca, per le tre attività di tutoraggio (al Corso di Perfezionamento online in “Coding For Lawyers, Legal Tech, Legal Writing and Legal Design” – V edizione (A.A. 2023/2024); al Corso di Perfezionamento online in “Criminalità Informatica ed Investigazioni Digitali” – A.A. 2024/2025; in qualità di correlatrice, all’attività di stesura della tesi di laurea a studenti laureandi presso il Corso di Giurisprudenza negli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025) e per la partecipazione al Comitato Redazionale di “Ciberspazio e Diritto. Rivista Internazionale di Informatica Giuridica”.

Il punteggio è motivato proprio per il “particolare interesse” della ricerca, sul tema dell’odio circolante online e alle metodologie per gestirlo, quindi strettamente attinente all’oggetto del bando, nonché per “la stretta connessione di tutte le attività della candidata con il mondo dell’informatica giuridica”.

3.4 Rispetto alla voce “competenze previste dal bando”, (sotto motivo 1.4) a fronte di un punteggio massimo di 15 punti, alla vincitrice sono stati attribuiti 6 punti, di cui 4 per la tesi di laurea in diritto costituzionale/pubblico, mentre al ricorrente per una tesi in diritto amministrativo è stato riconosciuto un solo punto.

Anche in questa valutazione la Commissione ha correttamente dato rilievo all’attinenza e all’affinità della tesi di laurea rispetto ai temi della ricerca oggetto della selezione.

3.5 Secondo parte ricorrente il punteggio assegnato per la voce “conoscenza degli strumenti informatici e delle basi dell’informatica”, sarebbe radicalmente illegittimo, perché non è stato allegato alcun documento alla domanda, ma solo dichiarato nel curriculum (sotto motivo 1.5).

La censura non è fondata, in quanto, come detto, il curriculum è stato presentato correttamente e in questo è stata indicata la titolarità di un assegno di ricerca presso la Cattedra di Informatica giuridica per un anno e mezzo, che giustifica l’assegnazione del punteggio, proprio in relazione all’attinenza della materia all’oggetto dell’assegno di ricerca.

3.6 Nell’ultimo profilo viene contestato il punteggio per le pubblicazioni scientifiche: sarebbero stati assegnati tre punti per la sola pubblicazione, all’interno di un libro edito sotto la curatela del Presidente della Commissione, a fronte del punteggio del ricorrente di 0,5 punti, che ha prodotto 19 pubblicazioni.

Anche questa censura va respinta, in quanto il punteggio assegnato è giustificato dal tema trattato nel capitolo, che rientra tra gli argomenti alla base del progetto.

3.7 Il motivo va quindi respinto, fatto salvo l’annullamento del punteggio per l’attività professionale, che tuttavia, come detto, non comporta il superamento della prova di resistenza.

4) Con il motivo indicato con la lett. C, il ricorrente censura i punteggi che la Commissione gli ha attribuito, per le seguenti voci: il dottorato di ricerca (punto 1.1), il curriculum scientifico professionale (punto1.2), l’attività di ricerca o fellowship svolte presso soggetti pubblici e privati (punto 1.3), le “competenze previste dal bando” (punti 1.4 e 1.5) e le pubblicazioni scientifiche (punto 1.6).

4.1 Il ricorrente lamenta la mancata valutazione del dottorato di ricerca, per il quale il bando prevede un punteggio massimo di 15 punti.

Al ricorrente sono stati assegnati invece zero punti, – come alla controinteressata, che tuttavia non ha alcun dottorato – in quanto il dottorato di ricerca non sarebbe attinente con i temi della ricerca oggetto della selezione, criterio, secondo la prospettazione del ricorrente, introdotto arbitrariamente dalla Commissione solo nel verbale del 4.12.20204.

Il motivo si fonda sull’erronea affermazione che la Commissione avrebbe introdotto il criterio dell’attinenza al tema della ricerca, arbitrariamente ed ex novo solo nel verbale del 4.12.20204, mentre già il bando prevede la valutazione del Dottorato di ricerca “in materie inerenti la ricerca”, quindi richiama espressamente il requisito “dell’attinenza/inerenza” con i temi del progetto e le materie del bando.

In base all’interpretazione letterale del bando, il dottorato poteva essere valutato solo se la ricerca verteva sulle materie oggetto del bando: il ricorrente ha svolto il dottorato in un ambito totalmente estraneo all’area di ricerca indicata nel bando, per cui la scelta di non valutare tale attività non risulta illogica, né foriera di disparità di trattamento, dal momento che il bando all’art. 2 precisa che possono partecipare alla selezione gli studiosi in “in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca prevista nel bando”, richiedendo come requisito di partecipazione “competenza nel settore o campo di ricerca”.

Risulta quindi corretta la scelta della Commissione di valutare solo l’attività nel settore della ricerca, essendo la partecipazione limitata a coloro che avevano già una competenza nel settore.

Il motivo deve quindi essere respinto.

4.2 Il ricorrente contesta altresì il punteggio di 0,5 punti per la voce “curriculum scientifico professionale” in relazione ai “diplomi di specializzazione o attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all’estero”: la Commissione ha infatti ritenuto “minimamente valutabili” due corsi di perfezionamento – il corso in “Diritto bancario e dei mercati finanziari” organizzato presso l’Università degli Studi di Salerno e il corso sui “Cambiamenti climatici, il protocollo di Kyoto e la disciplina dell’energia. Le nuove sfide dell’Italia”, presso l’Università degli studi di Milano, per la mancata attinenza con l’oggetto della ricerca.

La valutazione, secondo parte ricorrente, sarebbe illegittima, perché il criterio dell’attinenza non è previsto né dal bando né dal verbale del 4.12.2024.

Anche questa censura è infondata.

Il punteggio di 0,5 è stato assegnato per l’unica attività relativa ai temi in oggetto, mentre le altre, compresi i due corsi di perfezionamento non sono state valutate, in quanto non attinenti.

Come sopra detto, il bando circoscrive la partecipazione a coloro che già presentano una competenza specifica nella materia della ricerca oggetto della selezione, per cui l’attività oggetto di valutazione deve necessariamente essere attinente all’attività oggetto del bando.

4.3 Il ricorrente contesta l’assegnazione di 4 punti per la voce “attività di ricerca o fellowship svolte presso soggetti pubblici e privati”, (punto 1.3), ritenendo che per la presenza di 17 docenze a contratto e di due assegni di ricerca, avrebbe avuto diritto a 5 punti, cioè al massimo punteggio.

L’illegittimità del punteggio emergerebbe anche dal raffronto con la valutazione della controinteressata, a cui sono stati assegnati 4 punti, pur avendo solo “attività di tutoraggio, non documentata e non attestata, e non di docenza frontale”.

Anche in questo caso, la Commissione ha motivato il punteggio, facendo riferimento all’attinenza/inerenza ai temi oggetto dell’attività che il candidato è chiamato a svolgere, valutando positivamente l’insegnamento sulla “libertà di espressione” e i due assegni di ricerca nel settore dell’applicazione delle tecnologie innovative.

Il motivo va quindi respinto.

4.4 Si possono esaminare congiuntamente le censure di cui ai punti 1.4. e 1.5. in cui parte ricorrente deduce la disparità di trattamento per le voci “competenze previste dal bando”, con riferimento al punteggio di laurea e alla valutazione del requisito “conoscenza degli strumenti informatici e delle basi dell’informatica giuridica.”

Il ricorrente contesta l’assegnazione di 1 punto alla laurea su un punteggio massimo di 6, motivato per l’assenza di collegamento tra l’argomento oggetto della tesi di laurea (dal titolo “Il rito speciale del silenzio amministrativo”) e l’informatica giuridica.

Anche rispetto a questa valutazione la tesi del ricorrente sull’assenza del criterio della affinità/attinenza è da respingere.

Quanto alla valutazione “conoscenza degli strumenti informatici e delle basi dell’informatica giuridica”, la Commissione ha riconosciuto che lo svolgimento dell’assegno di ricerca sui temi dell’efficienza degli uffici e l’assegno annuale sul tema della tecnologia 5 abbiano “fornito al candidato conoscenze informatico-giuridiche almeno di base”.

Si tratta di una valutazione discrezionale, rispetto alla quale non è stato dedotto alcun profilo di illogicità, limitandosi il ricorrente ad affermare di aver diritto al punteggio massimo.

4.5 Quanto sopra rilevato in merito alla presenza nel bando del criterio dell’affinità/attinenza, è sufficiente per respingere anche il motivo relativo alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del parametro “Convegni e seminari” (punto 1.6), fondato sull’erronea tesi della introduzione ex post del suddetto criterio.

5) L’ultima censura verte sul rapporto di collaborazione intensa, stabile e costante tra il Presidente della Commissione e la vincitrice, che avrebbe svolto attività di tutoraggio con il Presidente della Commissione stessa, sarebbe componente del comitato redazionale di una rivista diretta dal Presidente della Commissione e l’unico lavoro editoriale di cui è autrice è stato pubblicato in un volume curato dal Presidente della Commissione.

In base a questi elementi parte ricorrente afferma che “ragioni di opportunità impongono che non giudichi i candidati un Commissario che abbia con uno o più di loro rapporti di vicinanza così intensi e stretti (cfr. Cons. Stato n. 3445/2022)”.

Anche questa censura non può essere accolta, proprio alla luce dell’orientamento consolidato, secondo cui la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente previste (salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c.), a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali.

L’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisce infatti ipotesi frequente e del tutto fisiologica nel mondo accademico; tali rapporti di per sé sono tali da contribuire alla migliore formazione culturale e scientifica delle giovani generazioni (nell’ambito di distinte comunità

scientifiche anche composte da un numero limitato di appartenenti) e non sono tali da inficiare il rispetto del principio di imparzialità dei commissari, specie laddove nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati (ex multisConsiglio di Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4465 e Consiglio di Stato, sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4028).

Nel ricorso non è stata dimostrata l’esistenza di un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico, in quanto tutta l’attività svolta tra la controinteressata e il prof. OMISSIS si riconduce a un rapporto professionale di collaborazione scientifica, giustificata dalla circostanza che la Dott. OMISSIS avesse ottenuto un assegno presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche Beccaria dell’Università degli Studi di Milano.

Non sono sufficienti per configurare il vizio della composizione della commissione neppure la pubblicazione, frutto di un rapporto di mera collaborazione scientifica in un campo specialistico.

Si tratta di rapporti di collaborazione da ricondurre alla dinamica istituzionale delle relazioni accademiche, per cui il motivo è infondato.

6) L’infondatezza dei motivi dà ragione dell’infondatezza della domanda risarcitoria per insussistenza dei relativi elementi costitutivi fra cui, in primis, quello dell’ingiustizia del danno.

Per le suesposte considerazioni, quindi, il ricorso in epigrafe specificato va respinto in ogni sua domanda.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

In considerazione della natura della selezione e dell’evoluzione del procedimento, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, in ogni sua domanda.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

Pubblicato il 02/02/2026