Nelle procedure selettive per la chiamata di professori universitari, la valutazione dei titoli da parte della commissione giudicatrice deve essere condotta in forma complessiva, globale e sintetica, mediante la ricostruzione del profilo unitario del candidato, senza necessità di un’analitica e puntuale comparazione di ciascun titolo isolatamente considerato. È legittimo che la commissione valorizzi elementi quali la continuità temporale della produzione scientifica, l’intensità dell’attività di ricerca e didattica e la loro significatività in rapporto all’età accademica, purché il giudizio risulti coerente con i criteri fissati dalla lex specialis e sorretto da una motivazione complessivamente intellegibile. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla verifica della non manifesta illogicità, irragionevolezza o del travisamento dei fatti, non potendo tradursi in una rivalutazione nel merito delle scelte tecnico discrezionali della commissione.
TAR Lazio (Roma), sez. III ter, 6 febbraio 2026, n. 2384
Valutazione globale e sintetica dei titoli nelle chiamate universitarie
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3791 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Massimi, Antonio Iona, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Iona in Roma, largo Somalia n. 30/C;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Alvise Vergerio Di Cesana, Massimiliano Pozzi, con domicilio eletto presso lo studio Alvise Vergerio Di Cesana in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto rettorale n. 135/2025 del 14.01.2025 con cui la Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma ha approvato gli atti della procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter, legge n. 240/2010 per n. 1 posto di professore di I fascia per il Settore scientifico disciplinare presso il Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, indetta con bando pubblicato con D.R. n. 1604/2024 del 13.07.2024, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali della Commissione nominata per la procedura di valutazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: verbale n. 1 della “riunione preliminare della Commissione”; verbale n. 2, “valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica (se prevista”), la relazione finale e il provvedimento di nomina e presa in servizio del prof. OMISSIS, dagli estremi non noti, eventualmente intervenuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 12 luglio 2025
Per l’annullamento del Verbale del Consiglio di Dipartimento Matematica Guido Castelnuovo chiamata prof. OMISSIS a professore di ruolo di I fascia
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- Con ricorso notificato il 13 e 14 marzo e depositato il 24 marzo 2025 la professoressa OMISSIS impugna il decreto rettorale n. 135/2025 del 14 gennaio 2025 con cui la Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma ha approvato gli atti della procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter, legge n. 240/2010 per un posto di professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare MATH-03/A (analisi matematica) presso il Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, che ha visto vincitori ex aequoi professori OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, unitamente agli atti presupposti ed endoprocedimentali.
1.1. L’art. 5 del bando ha previsto in modo particolarmente ampio e dettagliato la determinazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione, con riferimento alle seguenti voci (doc. 2 della ricorrente):
-dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
-eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero;
-documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
-documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
-realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
-organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
-titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
-relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
-premi nazionali e riconoscimenti internazionali per attività di ricerca;
-diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.
L’art. 1 del bando ha fissato quali criteri di valutazione individuale l’aver dato contributi originali di rilievo alla ricerca scientifica, sulla basa di parametri quali l’importanza, la quantità, la varietà dei contributi scientifici, la loro numerosità e densità temporale, i riconoscimenti nazionali e internazionali che sono stati dati ai risultati scientifici come citazioni e inclusioni in comitati editoriali.
Quali criteri comparativi l’art. 1 ha stabilito: “Il criterio comparativo consiste nella valutazione qualitativa dei lavori selezionati da ciascun candidato e valutati anche in relazione al numero dei coautori.
Vanno tenute in grande considerazione pubblicazioni di altissimo valore e spessore scientifico, pubblicate su ottime riviste internazionali.
Vanno anche tenuti in considerazione contributi significativi e documentati nello sviluppo di software di riconosciuto valore scientifico o nel trasferimento tecnologico innovativo”.
L’art. 1 del bando ha aggiunto quali ulteriori elementi rilevanti per la comparazione la responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando e periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali.
L’art. 5 del bando ha previsto poi che la Commissione giudicatrice è tenuta valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascun/a candidato/a, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Ha stabilito altresì l’art. 5 del bando che sono da considerare per rilievo, nell’ordine:
-la produzione scientifica congruente con la declaratoria del GSD/SC-SSD, in particolare sotto i profili della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel bando;
-l’attività didattica prestata a livello universitario congruente con l’attività didattica prevista nel bando;
-le altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi;
-i risultati scientifici nella pregressa attività in campo clinico, relativamente ai GSD/SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
-l’attività in campo clinico, relativamente ai GSD/SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
-l’accertamento delle competenze linguistiche, ove previsto dal bando;
-la prova didattica – lezione per le procedure selettive di chiamata a professore di I e di I fascia, diretta all’accertamento delle competenze didattiche dei ricercatori e di coloro che non ricoprano già la posizione di professori di I o di II fascia o non abbiano svolto in qualità di RTI almeno cinque anni di attività didattica certificata dall’Ateneo di appartenenza.
1.2. Nel corso della procedura, la Commissione giudicatrice ha operato come segue.
In data 4 novembre 2024 ha proceduto alla riunione preliminare, in cui ha attuato la previsione dell’art. 5 del bando circa la predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, l’accertamento della qualificazione scientifica e la valutazione degli ulteriori titoli.
Segnatamente la Commissione, preso atto dei criteri, ha stabilito di attenersi più nel dettaglio ad aspetti come la collocazione editoriale, la diffusione all’interno della comunità scientifica e la determinazione analitica dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione.
In data 23 dicembre 2024 la Commissione ha elaborato un profilo curriculare dei candidati comprensivo dell’attività didattica svolta, una valutazione collegiale del profilo e una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca.
In assenza della necessità di espletamento della prova didattica, stante l’esperienza didattica vagliata come ampiamente sufficiente per tutti i candidati, la Commissione ha dichiarato quattro candidati meritevoli di una riflessione più approfondita.
Infine dopo aver effettuato una ulteriore comparazione tra i candidati (come da allegato 2 al verbale 2) ha dichiarato vincitori ex aequo i candidati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, quest’ultimo poi chiamato dal Dipartimento a ricoprire l’incarico in questione.
1.3. Il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:
(i) “Eccesso di potere per travisamento e/o erronea applicazione dei requisiti richiesti dal bando di concorso, nonché per illogicità, incongruenza, irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà manifesta della relazione finale e dei verbali della Commissione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. Motivazione omessa/carente e insufficiente”;
Parte ricorrente sostiene che la Commissione giudicatrice abbia sistematicamente disatteso i criteri di valutazione, tenuto conto della propria ragguardevole titolarità di borse post-dottorato, inviti e periodi di studio in istituzioni internazionali, posizioni permanenti in Italia, studi presso istituti di ricerca internazionali, seminari su invito e conferenze nazionali e internazionali, un’esperienza didattica di trentacinque anni, iniziative e riconoscimenti di portata internazionale, partecipazione a commissioni di concorso, attività di referaggio, 34 pubblicazioni scientifiche e 1.110 citazioni complessive.
Il curriculum vitae dei vincitori ex aequo OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS sarebbe significativamente meno cospicuo, sotto tutti i cennati profili, rispetto alla ricorrente.
La Commissione avrebbe indebitamente ridimensionato i titoli della ricorrente, ad esempio quanto alle visite all’estero e alla partecipazione al collegio di dottorato.
Sarebbe stata ignorata la densità temporale dei progetti e delle pubblicazioni.
In merito alla continuità del lavoro di ricerca, la Commissione avrebbe mosso un’ingiustificata critica sulla pretesa assenza di attività di ricerca recente della professoressa OMISSIS, consistente nell’indicazione come del 2021 di un lavoro ancora in essere nel 2024.
Sussisterebbero nel complesso superficialità, incompletezza e incongruenza della valutazione.
(ii) “Violazione dell’art. 5 del bando di concorso. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 18 e ss legge n. 240/2010, nonché degli artt. 3 e 97 Cost.”
Si tratta di censura suddivisa in due parti.
Con la censura (II.A) parte ricorrente sostiene che la Commissione giudicatrice, in sede di riunione preliminare (doc. 4 della ricorrente) avrebbe illegittimamente ristretto e invertito l’ordine di rilevanza di alcuni requisiti, oltre ad aver ristretto il criterio di valutazione delle “pubblicazioni riconosciute”.
Con la censura (II.B) la ricorrente sostiene l’illegittimità dell’esito del sub-procedimento di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento, in quanto organo non dotato di adeguata competenza tecnica e comunque non deputato in via ordinaria allo svolgimento di attività valutative (nel senso precisato da Cons. Stato, 8516/2024).
- Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi La Sapienza e il controinteressato professor OMISSIS per chiedere il rigetto del ricorso.
- All’esito della camera di consiglio del 9 aprile 2025, preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio con i professori OMISSIS e OMISSIS, individuati quali vincitori ex aequoin base all’impugnato decreto rettorale n. 135/2025 del 14 gennaio 2025 di approvazione degli atti del concorso e alla relazione finale della Commissione giudicatrice, onerando parte ricorrente della notifica del ricorso e dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio entro venti giorni dalla comunicazione della medesima.
- Con motivi aggiunti notificati il 10 luglio e depositati il 12 luglio 2025 la ricorrente ha impugnato oltre gli atti già gravati il verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica del 16 aprile 2025 per i seguenti motivi:
(i) “Violazione dell’art. 5 del bando di concorso. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 18 e ss legge n. 240/2010, nonché degli artt. 3 e 97 Cost.”;
La ricorrente ribadisce la censura dell’indebita inversione ordine di rilevanza di alcuni dei requisiti richiesti dal bando e l’illegittimità già argomentata nel mezzo principale circa l’individuazione del candidato chiamato da parte del Consiglio di Dipartimento, in modo da travalicare i limiti dell’autonomia universitaria e con la conseguenza di un’impropria assegnazione al Consiglio di Dipartimento della scelta del candidato vincitore della procedura.
- All’udienza pubblica del 15 ottobre 2025 il Collegio ha dichiarato d’ufficio al verbale la sussistenza di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio con i controinteressati OMISSIS e OMISSIS.
La difesa di parte ricorrente ha dichiarato che l’integrazione del contraddittorio è stata effettuata e si è riservata di provvedere alla relativa dimostrazione mentre la difesa della parte controinteressata si è opposta all’eventuale remissione in termini.
- Con successiva ordinanza il TAR ha disposto l’acquisizione di memorie e documenti a carico delle parti sulla questione rilevata d’ufficio nei termini seguenti:
“-all’odierna udienza di merito del 15 ottobre 2025 il TAR ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio con i controinteressati OMISSIS e OMISSIS, a fronte dell’ordinanza collegiale 7130 dell’11 aprile 2025 che ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti con notifica nel termine di venti giorni;
-la parte ricorrente ha affermato in udienza che l’integrazione del contraddittorio sia stata effettuata e si è riservata di provvedere alla relativa dimostrazione mentre parte controinteressata si è opposta all’eventuale remissione in termini;
-a fronte dell’affermazione resa in udienza dalla ricorrente circa l’intervenuta notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione;
-in data odierna, dopo la trattazione della causa, la ricorrente ha provveduto a depositare al fascicolo telematico documentazione inerente alla notifica in questione, da cui risulta che il ricorso e l’ordinanza di integrazione del contraddittorio sono stati spediti per la notifica ai controinteressati OMISSIS e OMISSIS in data 17 e 19 aprile 2025;
Ritenuto che:
-nella documentazione di notifica dell’integrazione del contraddittorio, depositata in data 15 ottobre 2025, manca la ricevuta di ritorno della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) al controinteressato OMISSIS, ai sensi dell’art. 8, co. 4, della l. 890/1982, rispetto al quale la notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza, e il certificato di residenza del medesimo al tempo della notifica dell’integrazione del contraddittorio;
-manca altresì in atti la documentazione attestante il perfezionamento della notifica dei motivi aggiunti al controinteressato OMISSIS;
-stante la documentazione in atti è necessario sottoporre alle parti la questione della possibile improcedibilità del ricorso ai sensi degli articoli 35, co. 1, lett. c, e 49, co. 3, c.p.a. in merito alla tempestività della notifica (per il solo controinteressato OMISSIS) e alla tempestività del deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, nonché, a carico di parte ricorrente, il deposito della documentazione menzionata mancante che comprovi l’avvenuta notifica dell’integrazione del contraddittorio e dei motivi aggiunti”.
- Previo deposito di documentazione inerente alla notifica e di una memoria in riscontro all’ordinanza a cura della parte ricorrente nonché di scritti difensivi exart. 73 c.p.a., in cui le parti hanno argomentato sulle rispettive tesi in rito e nel merito, alla nuova udienza di merito del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
- Il ricorso principale è in parte infondato e in parte inammissibile; i motivi aggiunti sono inammissibili.
- Preliminarmente in ordine alla questione della procedibilità del ricorso si rileva l’effettuazione dell’integrazione del contraddittorio entro il prescritto termine di notifica ossia in data 17 e 19 aprile 2025, come da documentazione prodotta dalla ricorrente all’esito dell’udienza pubblica del 15 ottobre 2025.
Quanto alla tempestività del deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, pur a fronte dell’art. 45 c.p.a. secondo cui “1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario”, potendosi intendere l’atto di integrazione del contraddittorio come atto processuale soggetto a preventiva notificazione disciplinato da tale norma laddove manchi nell’ordinanza la fissazione di un termine di deposito, si rileva che l’ordinanza di integrazione ha fissato il solo termine di notifica.
9.1. Ne segue che, pur a fronte della disposizione dell’art. 49, co. 3, c.p.a. secondo cui se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato il giudice provvede ai sensi dell’art. 35 c.p.a. e dunque dichiara il ricorso improcedibile, la peculiarità della fattispecie, in cui la parte ricorrente ha dichiarato di essersi basata sui termini testualmente prescritti dall’ordinanza può eccezionalmente ritenersi idonea a determinare l’applicazione della rimessione in termini per errore scusabile, d’ufficio ex art. 37 c.p.a., considerata la deduzione di parte ricorrente di un’oggettiva incertezza sulla questione e la presenza al fascicolo di documenti attestanti il completamento della notifica dell’atto di integrazione, tale da escludere una lesione del contraddittorio.
- Il primo motivo del ricorso è infondato.
10.1. Si rileva in primo luogo una formulazione dei criteri di valutazione da parte del bando e dell’allegato 1 al primo verbale non sempre di immediata leggibilità, perché ribadita e articolata più volte, ma comunque chiaramente volta a predisporre parametri ampi e dettagliati.
La lettura dei verbali dimostra che la Commissione ha inteso premiare le pubblicazioni, in particolare per continuità, e gli indici bibliometrici che attestano una produzione più intensa e più citata in un arco di tempo più breve, dato che i vincitori ex aequo sono più giovani dal punto di vista accademico della ricorrente.
La Commissione ha effettuato un confronto sintetico e globale non essendo tenuta a scendere nel dettaglio dei singoli titoli e le prospettazioni di un maggior valore dei ruoli, dell’esperienza all’estero e della convegnistica della ricorrente implicano una sostituzione del metro valutativo proprio della Commissione, senza che emergano di istruttoria o travisamenti di fatto.
10.1.1. In tal senso, il giudizio che compete alla commissione di concorso, in fattispecie quali quella in esame, è di carattere globale e sintetico; la giurisprudenza amministrativa, infatti, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire che la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso per ricercatore e professore universitario è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10/02/2015, n. 703).
Si è ritenuto anche di recente che dei candidati deve essere costruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, i quali sono apprezzati in tale quadro e non isolatamente.
La suddetta valutazione dei titoli deve essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. II, 09/03/2023, n.462; TAR Campania, II, 1247/2024).
Più nel dettaglio, la Commissione ha ritenuto che la produzione scientifica dei tre candidati vincitori risulti più consistente e verificata, osservato che nei dieci anni antecedenti alla scadenza del concorso risultano cinque articoli su rivista pubblicati dalla ricorrente a fronte di ventidue, sedici e ventisei articoli per i tre candidati vincitori.
Pur a fronte di un curriculum di livello molto buono, “con ampia attività di ricerca, didattica e diffusione dei risultati delle ricerche”, la valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca della ricorrente, laureata nel 1990, non è illustrata nei verbali come la più brillante fra le candidature pervenute, in quanto la Commissione ha rilevato la presentazione di “6 articoli di cui 5 apparsi su riviste e un preprint, con distribuzione discontinua nel periodo di riferimento di dieci anni”; inoltre “È autrice di 31 articoli indicizzati su MathSciNet e di numerosi altri contributi, con un H-index di 12 (Scopus) e oltre 420 citazioni complessive. La prima pubblicazione risale al 1991” e “Le sue ricerche hanno avuto un impatto molto buono nella comunità scientifica di riferimento. I suoi risultati sono stati pubblicati su riviste buone e ottime di settore e su una ottima rivista di carattere generalista”.
Nei riguardi del controinteressato professor OMISSIS, laureato nel 1999, la Commissione ha espresso, per questi profili, riconoscimenti percettibilmente maggiori: “Le sue ricerche hanno avuto un impatto molto buono nella comunità scientifica di riferimento. I suoi risultati sono stati pubblicati su riviste buone e ottime di settore e su una ottima rivista di carattere generalista”; “Complessivamente, a maggioranza, la commissione giudica la produzione scientifica del candidato ampia e di livello ottimo, con un’ottima continuità temporale e un impatto molto buono sulla comunità di riferimento. I suoi risultati sono stati pubblicati su riviste di settore molto buone/ottime, e su diverse riviste molto buone di carattere generalista, di cui una eccellente”.
10.2. Sul fronte della didattica l’esperienza di oltre quindici anni del professor OMISSIS è giudicata “notevole”, perché comprensiva di corsi base, corsi avanzati, un corso di dottorato e 5 mini corsi avanzati all’estero, nell’arco di un periodo di oltre quindici anni e non risulta che la ricorrente, pur titolare anch’essa di variegati corsi sia di base che avanzati che di dottorato, possa dirsi titolare di un’esperienza didattica più significativa sotto il profilo quantitativo e qualitativo sempre ragguagliato all’età accademica.
10.3. Quanto alle collaborazioni scientifiche internazionali entrambi i candidati ricorrente e controinteressato vantano un’esperienza di rilievo, con titoli conseguiti presso importanti istituzioni universitarie e di ricerca.
In conclusione quanto al primo motivo del ricorso, nonostante non sia inverosimile che diverse esperienze scientifiche e istituzionali e i prodotti della ricerca della ricorrente ne attestino, in linea con le sue prospettazioni, il consolidato valore accademico, pienamente confermato dall’affermazione contenuta nei verbali secondo cui ella “è meritevole di ricoprire il posto di professore di prima fascia di cui alla presente procedura” (laddove i vincitori sono qualificati come ampiamente meritevoli di ricoprire il posto), la Commissione risulta aver svolto una complesso ma ricostruibile ragionamento volto a valorizzare taluni dati accademici ed esperienziali dei vincitori, quali la produzione scientifica considerata sotto il profilo quantitativo e qualitativo parametrato al tempo dell’attività accademica, in modo non irragionevole né illogico e conforme alle indicazioni del bando.
10.4. Tenuto poi conto dei profili curriculari brillanti degli altri candidati, fra cui i due vincitori ex aequo, non risulta incoerente né illogica l’attribuzione delle qualifiche nel raffronto comparativo conclusivo in cui la ricorrente ha conseguito le attribuzioni di “molto buono” per i vari aspetti del profilo curriculare, delle pubblicazioni presentate, della produzione scientifica complessiva e della valutazione complessiva, laddove ai tre vincitori sono stati attribuiti per le stesse aree giudizi di “ottimo” o “ottimo/eccellente”.
10.5. La ricorrente entra poi nel merito di scelte puramente opinabili della Commissione valutatrice quando sostiene che la sua partecipazione a un maggior numero di conferenze internazionali non è stata adeguatamente valorizzata, secondo un metro soggettivo non del tutto irragionevole ma che non può sostituirsi alla valutazione di opportunità discrezionale e di competenza tecnica inerente al ruolo dell’organo di valutazione, senza che siano puntualmente dedotte aporie o ingiustizie nella valutazione in questione.
Per consolidata giurisprudenza in materia di selezioni pubbliche per il reclutamento di docenti universitari, il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione degli atti relativi alla procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un candidato non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione esaminatrice, a meno che questi ultimi siano manifestamente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (Cons. Stato, VII, 4231 del 27 aprile 2023; TAR Lazio, III-ter, 7649 del 5 maggio 2023, 15177 del 16 novembre 2022).
10.6. A ben vedere siffatta caratterizzazione delle censure della ricorrente è più volte ripetuta, ad esempio quando riconosce che altra vincitrice ex aequo, la professoressa OMISSIS “vanta senz’altro un numero maggiore di pubblicazioni (53), ma si tratta di settori meno complessi di quelli della Prof.ssa OMISSIS, perché a carattere non interdisciplinare”: si tratta di prospettazione meramente generica del grado di complessità dei settori affrontati dalle candidate nelle rispettive pubblicazioni, tale da non inficiare la valutazione.
10.7. Non si versa nell’ipotesi di un costante e artato ridimensionamento del curriculum della ricorrente, come confermato dalla notazione contenuta nelle controdeduzioni tecniche della Commissione secondo cui, in merito all’impatto della produzione scientifica, il numero di 1.110 citazioni complessive riferito dalla ricorrente alla sua produzione deriva dal cumulo delle rilevazioni nelle varie banche dati, i cui risultati sono però in larga parte sovrapponibili.
Ulteriore elemento che smentisce la presunta derivazione dagli atti del concorso del maggior valore obiettivo della ricorrente discende dalle considerazioni svolte dalla stessa ricorrente nella memoria dell’8 aprile 2025, in cui dà atto che la sommatoria delle citazioni sulle varie banche dati, con esito di 1.110 citazioni per sé, vedrebbe in ogni caso prevalente la candidata OMISSIS con 1.284 citazioni complessive.
Peraltro, il riferimento di 691 citazioni per il controinteressato ivi indicato tiene conto di due banche dati anziché tre come per le candidate concorrenti.
Ne segue che lo sviluppo degli stessi ragionamenti della parte ricorrente in merito alla affermata superiorità dei propri titoli e dei risultati della propria ricerca non sembra attendibile, in misura sufficiente da sovvertire l’esito del concorso.
- La seconda censura del ricorso principale è come detto suddivisa in due parti, II.A e II.B.
La censura rubricata come II.A è infondata.
La Commissione ha meramente precisato i criteri di valutazione senza innovarli (ad esempio, “il candidato deve aver dato contributi originali di rilievo alla ricerca scientifica, oltre quelli ottenuti nel primo periodo di formazione scientifica e dimostrare una acquisita autonomia come ricercatore creativo”).
A ben vedere siffatte precisazioni erano già testualmente o logicamente ricavabili dalla lex specialis quindi si tratta di un’esplicazione al limite prolissa dei criteri ma non anche indebitamente modificativa, in pregiudizio della necessità di preventiva determinazione dei criteri.
Non risulta alcuna inversione dell’ordine di priorità dei criteri né la sintetica considerazione dell’attività didattica o le doglianze circa le carenze nella valutazione delle lettere di presentazione prodotte dalla ricorrente dimostrano una violazione dei criteri prestabiliti.
- La censura proposta come II.B del ricorso principale (seconda parte della seconda censura) e le censure dei motivi aggiunti, che possono essere affrontate congiuntamente, sono invece inammissibili per carenza di interesse per come eccepito dal controinteressato.
In tali parti dei due ricorsi parte ricorrente indirizza censure rispetto al segmento procedimentale di chiamata.
Tuttavia la candidatura della ricorrente non è stata vagliata dal Consiglio di Dipartimento per effetto della distinta e antecedente decisione della Commissione giudicatrice che, a seguito del procedimento di valutazione, ha dichiarato vincitori ex aequo del concorso il professor OMISSIS e altri due candidati.
Stante l’assenza di un coinvolgimento della candidatura della ricorrente nel sub-procedimento di chiamata è fondato il rilievo avversario della mancanza di un beneficio derivante da censure proposte in via autonoma, atteso che il loro eventuale accoglimento non porterebbe vantaggi alla ricorrente perché in tale ipotesi si dovrebbe ripetere una fase del complessivo procedimento cui la ricorrente non è stata ammessa.
Ne segue che l’ipotetico accoglimento delle censure inerenti al sub-procedimento di chiamata non potrebbe in sé ab origine arrecare alcuna utilità a parte ricorrente né si versa in un’ipotesi di giurisdizione oggettiva, prescindente da un vantaggio soggettivo derivante dalla eventuale pronuncia di accoglimento.
- In conclusione il ricorso principale è in parte infondato e in parte inammissibile quanto alla censura II.B; i motivi aggiunti sono inammissibili.
La regolazione delle spese di lite segue l’ordinario criterio della soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
-dichiara inammissibile la censura II.B del ricorso principale e respinge per il resto il ricorso principale;
-dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500 (millecinquecento) oltre oneri di legge in favore dell’Università degli Studi Roma La Sapienza e in euro 1.500 (millecinquecento) oltre oneri di legge in favore del professor OMISSIS.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 06/02/2026

