L’assenza di criteri di valutazione predeterminati nel bando o dalla Commissione esaminatrice determina l’impossibilità di ricostruire il percorso logico compiuto dalla Commissione, con la conseguenza che, non essendo verificabile la coerenza tra i colloqui svolti dai candidati e il punteggio ad essi assegnato, è, di fatto, impedito un controllo effettivo sulla valutazione, per l’assenza del nesso logico tra la prestazione resa al colloquio dai singoli candidati e i punti da essi ottenuti. L’omissione di pur succinti cenni motivazionali rende pertanto l’attribuzione del punteggio ai candidati del tutto opaca e insondabile.
TAR Trentino Alto-Adige, Sezione Autonoma di Bolzano, 12 febbraio 2026, n. 32
L’omissione di cenni motivazionali, in assenza di criteri di valutazione predeterminati nel bando o dalla Commissione, rende opaca l’attribuzione dei punteggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto nello studio del primo, in Bolzano, Corso della Libertà, n. -OMISSIS-;
contro
OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege negli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
Facoltà di Design e Arti della OMISSIS, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) del decreto del Preside della Facoltà di Design e Arti della OMISSIS n. rep. -OMISSIS- del -OMISSIS-, pubblicato in Albo 15.7.2025-15.8.2025, numero di pubblicazione -OMISSIS- di “Approvazione delle graduatorie dei procedimenti di selezione per l’incarico di docenza a contratto: E-3; DA-8; DA-3; DPD1B; D-PD1AI; D-PD2AI”, relativamente alla graduatoria per l’insegnamento DA-3;
2) della graduatoria per l’insegnamento DA-3 (Tipografia e grafica Group B), approvata con decreto del Preside della Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano n. rep. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
3) del verbale della Commissione -OMISSIS- dell’-OMISSIS-;
4) del verbale della Commissione -OMISSIS- del -OMISSIS-;
e di ogni altro atto presupposto non conosciuto, connesso, consequenziale, richiamato, implicito, con declaratoria dell’efficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché per il risarcimento del danno conseguente alla perdita economica e curricolare accademica sofferta dal ricorrente per la mancata stipula del contratto di docenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della OMISSIS e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la Consigliera OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, impugnata la graduatoria con cui la OMISSIS ha concluso il procedimento di selezione per una docenza a contratto per l’insegnamento D3 (Tipografia e grafica Group B), e gli atti a essa presupposti, ne chiede l’annullamento con il conseguente rinnovo dei segmenti procedimentali contestati e formula domanda di risarcimento del danno, “sino ad inefficacia del contratto eventualmente già stipulato”, da quantificarsi in ragione della perdita di compenso orario tariffario contrattuale e del danno curricolare accademico equitativamente ritenuto di giustizia.
2. I fatti di causa possono essere riassunti come segue.
2.1. Con decreto del Preside n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la Facoltà di Design e Arti della LUB ha bandito, per l’anno accademico 2025/2026, un incarico di docenza a contratto per l’insegnamento DA-3 – Tipografia e grafica Group B, con inizio delle lezioni fissato per il 2.3.2026, secondo quanto prevede il calendario accademico per l’anno 2025/2026 (docc. 1 e 2 della LUB).
La Commissione esaminatrice è stata nominata con il successivo decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
2.2. La disciplina della controversa procedura di selezione è dettata, oltre che dal bando con cui la medesima è stata indetta, dal “Regolamento per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento e di didattica integrativa”, approvato dal Consiglio dell’Università ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da ultimo con delibera del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-. Viene in rilievo, in particolare, l’art. 5 del richiamato regolamento (docc. 5 e 6 del ricorrente).
2.3. Secondo il bando, la procedura di selezione era strutturata nella valutazione dei titoli presentati dai candidati e in un colloquio sostenuto dai medesimi. Il punteggio massimo previsto per i titoli era di 55 punti, mentre quello per il colloquio era di 25, per un totale di 80 punti complessivi. Era prevista anche una soglia di sbarramento per l’ammissione alla fase orale, fissata a 25 punti.
Per quanto attiene ai titoli, in particolare, il bando prevedeva un massimo di:
8 punti per la formazione universitaria;
5 punti per l’esperienza professionale e scientifica, riferita agli ultimi 10 anni:
6 punti per l’esperienza didattica di livello universitario, riferita agli ultimi 10 anni;
3 punti per pubblicazioni negli ultimi 10 anni;
30 punti per progetti realizzati negli ultimi 10 anni;
3 punti per l’approccio didattico.
Quanto al colloquio, il bando prevedeva che esso vertesse:
sul lavoro scientifico e/o professionale dei candidati,
su loro approccio didattico;
su una discussione finale.
2.4. Alla procedura hanno partecipato, oltre al ricorrente, altri due candidati, tra cui il vincitore del concorso.
2.5. La valutazione dei titoli ha visto il ricorrente primeggiare con 42 punti, sui 55 a disposizione, mentre il candidato odierno controinteressato ha ottenuto 39 punti e il terzo concorrente 36.
Dal -OMISSIS- della seduta della Commissione esaminatrice emerge che il ricorrente ha ottenuto 5 punti per la formazione universitaria, 5 punti per l’esperienza professionale e scientifica, 0 punti per l’esperienza didattica, 1 punto per le pubblicazioni, 28 punti per i progetti realizzati e 3 punti per l’approccio didattico; il controinteressato ha ottenuto 3 punti per la formazione universitaria, 5 punti per l’esperienza professionale e scientifica, 2 punti per l’esperienza didattica, 0 punti per le pubblicazioni, 26 punti per i progetti realizzati e 3 punti per l’approccio didattico.
A lato di ogni punteggio riportato per i titoli risultano le note esplicative della Commissione (doc. 3 del ricorrente).
2.6. Ammesso alla fase orale con il miglior punteggio per i titoli, il ricorrente è stato superato dall’odierno controinteressato per un solo punto. Quest’ultimo, infatti, ha superato il colloquio con 24 punti sui 25 disponibili, mentre al ricorrente sono stati attribuiti solo 20 punti. I punteggi assegnati ai candidati all’esito dei rispettivi colloqui non sono affiancati da alcuna motivazione riportata nella pur prevista colonna a lato, dedicata alle note esplicative (doc. 4 della ricorrente).
Al termine della procedura è stata stilata la graduatoria che ha visto il controinteressato collocarvisi al primo posto con 63 punti complessivi, di cui 39 per i titoli e 24 per il colloquio. Il ricorrente si è attestato al secondo posto con il punteggio di 62, composto da 42 punti per i titoli e 20 per il colloquio (v. doc. 4 del ricorrente).
Con decreto -OMISSIS-, del -OMISSIS-, infine, il Preside di Facoltà ha approvato la graduatoria e il relativo incarico sottoscritto dalle parti è stato registrato il -OMISSIS- (docc. 3 e 4 Della LUB).
3. Il ricorrente, secondo in graduatoria, impugna ora gli atti della procedura di selezione lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi.
3.1. Con il primo mezzo è prospetta la violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, dell’ art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli artt. 3 e 5, comma 3, lett. j), e comma 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e, infine, del bando, in particolare, del suo capo 5, recante “Selezione, criteri di valutazione e titoli preferenziali”, ed è denunciato l’eccesso di potere, nelle sue diverse figure sintomatiche: si lamenta, in sintesi estrema, che la Commissione ha assegnato a tutti e tre i concorrenti gli stessi 3 punti per il criterio “approccio didattico”, benché il ricorrente, nelle annotazioni a margine del punteggio, avesse conseguito il giudizio “sehr gut”, mentre gli altri due candidati solo “gut”.
Sotto il profilo della prova di resistenza, il ricorrente fa notare che la sottrazione al controinteressato anche di un solo punto, in coerenza con il diverso giudizio espresso dalla Commissione nei suoi confronti per il criterio in parola, si ripercuoterebbe sulla graduatoria finale che si risolverebbe nell’ex equo tra lui e l’odierno controinteressato.
3.2. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta la violazione delle stesse disposizioni richiamate nel primo mezzo e l’eccesso di potere, nelle sue varie figure sintomatiche; rileva, in particolare, con una censura di per sé assorbente, che la Commissione esaminatrice avrebbe specificato il generico criterio “progetti realizzati, previsto dal bando, in quattro sub criteri, individuandoli direttamente durante la fase di valutazione dei progetti presentati dai candidati, anziché prima, come avrebbe dovuto in ossequio ai principi di trasparenza e par condicio, e, comunque, senza predeterminarne i rispettivi pesi che avrebbero consentito di associare il punteggio ottenuto dai singoli candidati alla valutazione dei diversi sub criteri; con un secondo profilo di doglianza il ricorrente evidenzia, poi, come la Commissione avesse attribuito al peggiore dei candidati ben 25 punti sui 30 disponibili, senza alcuna motivazione che evidenziasse il percorso logico seguito, così comprimendo nei soli 5 punti restanti il punteggio assegnabile al ricorrente e al controinteressato per i rispettivi progetti; di conseguenza, dato il ristretto margine di diversificazione del punteggio tra ricorrente e controinteressato, pur avendo valutato i progetti del primo con il giudizio qualitativo “high” per tutti i sub criteri in questione, la Commissione gli ha, infine, attribuito solo due punti in più di quelli riconosciuti al secondo, il quale, tuttavia, aveva ottenuto, giudizi largamente inferiori.
3.3. Anche con il terzo mezzo il ricorrente si duole della violazione delle disposizioni richiamate nei due motivi di impugnazione che lo precedono e prospetta il vizio di eccesso di potere, nelle sue varie figure sintomatiche, sul rilievo che la Commissione esaminatrice avrebbe omesso di motivare il giudizio in merito ai colloqui con i diversi candidati, come, invece, avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Regolamento per il conferimento di incarichi; sarebbe, pertanto, impossibile verificare l’attendibilità del giudizio espresso dalla Commissione in relazione ai colloqui tenuti con i diversi candidati; nondimeno il ricorrente segnala di avere ottenuto punteggi più elevati nella valutazione dei titoli, in particolare per quanto attiene ai progetti e all’approccio didattico, ma di avere poi sorprendentemente conseguito per il colloquio ben 4 punti meno del controinteressato, benché detta prova vertesse su una presentazione dei progetti presentati e sull’approccio didattico; i quattro punti in questione sarebbero esattamente quelli necessari a far sì che il controinteressato lo potesse superare nella graduatoria finale con lo scarto di un solo punto; di qui l’opacità e l’inattendibilità del punteggio assegnato.
3.4. Sulla scorta delle censure sunteggiate, il ricorrente ha chiesto a questo TRGA di annullare gli atti impugnati – previa concessione di una misura cautelare – e di disporre “il rinnovo della valutazione/punteggio dei singoli criteri ‘progetti realizzati’ e ‘approccio didattico’ e del colloquio da parte di una nuova commissione, diversamente composta”. Ha formulato, inoltre, domanda di risarcimento del danno “quantificato nella perdita del compenso orario tariffario contrattuale sino ad inefficacia del contratto eventualmente già stipulato e del danno curricolare accademico equitativamente ritenuto di giustizia”.
4. Si sono costituiti sia la OMISSIS sia il Ministero dell’Università e della ricerca, mentre il controinteressato non si è costituito in giudizio
La prima ha ampiamente argomentato nel merito delle censure sollevate dal ricorrente, che ritiene infondate, ed ha concluso per il rigetto del gravame.
Il secondo si è limitato a eccepire l’inammissibilità del ricorso proposto nei suoi confronti, sul rilievo che la materia dedotta in lite rientra nell’esclusiva competenza dell’Ateneo e non risultano impugnati provvedimenti imputabili al Ministero, che abbiano inciso sugli interessi vantati dal ricorrente, cosicché sarebbe evidente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Ministero ha, dunque, concluso chiedendo la propria estromissione dal giudizio.
5. All’udienza in camera di consiglio, il Presidente, su concorde istanza delle parti, ha disposto il rinvio della domanda cautelare all’udienza pubblica, per essere trattata unitamente al merito.
6. In vista dell’udienza di discussione, il ricorrente e la LUB si sono scambiati dei brevi scritti difensivi a reciproca contestazione delle rispettive difese.
Parte ricorrente, in particolare, ha concluso la propria memoria, dichiarando di essere interessata, principalmente, a “vedere accolta la propria domanda di subentrare nel contratto di insegnamento in tempo utile per l’avvio del semestre” e solo in subordine insiste sul risarcimento del danno, che determina in “almeno -OMISSIS-”, di cui € -OMISSIS- per il mancato guadagno, pari al corrispettivo previsto dal contratto, e il resto per danno curricolare, salva diversa quantificazione da parte del Giudice adito.
La OMISSIS ha replicato alle tesi e alle domande attoree, confutando anche il quantum del risarcimento richiesto.
6. All’udienza dell’11.2.2026 la causa è stata introitata per essere decisa.
La sua definizione nel merito rende superflua la disamina della domanda cautelare, dalla cui trattazione il Collegio può, pertanto, prescindere.
7. Viene per prima al vaglio collegiale l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa erariale, per la quale l’evocato Ministero sarebbe privo di legittimazione passiva e dovrebbe, di conseguenza, essere estromesso dal giudizio.
L’eccezione merita di essere condivisa.
Il Ministero, infatti, è estraneo alle determinazioni impugnate, che hanno ad oggetto un procedimento selettivo interamente gestito dalla OMISSIS, la quale non è un ateneo statale ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale: così nell’art. 17, comma 120, della legge n. 127/1997, cha ha autorizzato la creazione di un’università “non statale” a Bolzano, soggetta alla vigilanza del Ministero, secondo le norme generali sulle università libere riconosciute; così anche nell’art. 1, comma 3, dello Statuto della Libera Università di Bolzano, a mente del quale “L’Università è autonoma ai sensi dell’art. 33 della Costituzione e ha personalità giuridica e autonomia didattica”, con la precisazione che l’autonomia è esercitata nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato, spettando al Ministero il ruolo di garante della legittimità; così, ancora, nella legge n. 243/1991 che reca la disciplina delle “Università non statali legalmente riconosciute”, secondo cui “le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell’ambito delle norme dell’articolo 33 ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili”.
Nell’ambito delle singole procedure di reclutamento dei docenti, gestite dalla Libera Università di Bolzano nel rispetto della legge n. 210/2020 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”), il Ministero dell’Università e della Ricerca, cui competono solo funzioni generali di vigilanza secondo le norme che disciplinano gli atenei non statali, non ha alcun potere di ingerenza e non esercita puntuali poteri di controllo. Esso è, di conseguenza, del tutto estraneo al presente giudizio, nel quale non sono impugnati atti e provvedimenti imputabili al Ministero, ma riferibili esclusivamente alla LUB, cui compete la gestione delle procedure concorsuali.
Il Ministero, in definitiva, è privo di legittimazione passiva e va perciò estromesso dal processo.
8. Nel merito il ricorso è fondato.
9. Giova premettere alla trattazione di vizi-motivi che la procedura selettiva per cui è causa si inquadra nell’art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010 sopra richiamata. La citata disposizione prevede che “…le università possono … stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. (…) I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti”.
9.1. In attuazione della citata previsione normativa, l’Ateneo ha approvato il proprio “Regolamento per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, il quale, all’art. 5, fissa le regole della procedura selettiva.
Secondo il comma 3, lett. j), dell’art. 5 cit., il bando specifica “i criteri generali e le modalità per la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati – per titoli e pubblicazioni ovvero per titoli, pubblicazione ed esame – con la specifica indicazione dei titoli valutabili. Qualora non fossero già previsti nel bando di selezione, i criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione giudicatrice nominata ai sensi del comma 6 del presente articolo e prima dell’inizio della valutazione delle candidate e dei candidati”.
Secondo il successivo coma 6, “le domande, debitamente documentate, sono valutate dalle strutture accademiche d’afferenza o da commissioni appositamente nominate da queste ultime, costituite da tre membri. La valutazione dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale delle candidate e dei candidati, riportato nel verbale”.
9.2. Nel bando che ha avviato la selezione cui ha partecipato il ricorrente è fatto espresso richiamo al “Regolamento per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, che “disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi …”.
Il punto 5 del bando è dedicato a “selezione, criteri di valutazione e titoli preferenziali”.
Dopo aver precisato che “la valutazione delle candidate e dei candidati avviene per titoli e colloquio”, il bando indica, quanto ai titoli, i seguenti criteri per la loro valutazione: 1) “Formazione universitaria”, 2) “Esperienza professionale e scientifica”, 3) “Esperienza didattica”, 4) “Pubblicazioni”, 5) “Progetti realizzati” e 6) “Approccio didattico”.
Per il primo criterio “Formazione universitaria”, premiato con il punteggio massimo di 8 punti, il bando contiene un elenco di 4 tipi di titoli ammessi e il punteggio conseguibile per ciascuno di essi, con la precisazione che i punteggi “non vengono sommati, ma assegnati per una sola volta”. Più nel dettaglio, per il titolo indicato alla lett. a) dell’elenco, sono previsti “3 punti”; per quello di cui alla lett. b), “fino a 3 punti”; per quello di cui alla lett. c), “5 punti”; infine, per quello indicato alla lett. d), “8 punti”.
Per questo criterio, dunque, l’attribuzione del punteggio è modulata in ragione della tipologia di titolo prevista dal bando, cui è riconducibile quello presentato dal candidato, senza che la Commissione esaminatrice disponga di alcun margine di valutazione discrezionale (salvo che per il titolo sub b), per il quale è prevista la graduazione del punteggio “fino a 3 punti”; la circostanza, però, non assume alcun rilievo nella vicenda all’esame), cosicché la “motivata valutazione” di cui all’art. 5, comma 6, del “Regolamento”, quanto meno per i titoli ascritti alle tipologie a), c) e d), può dirsi adeguatamente espressa dal giudizio numerico formulato dalla Commissione per ciascun candidato, con l’indicazione del titolo valutato. Il giudizio così espresso è idoneo a rendere intelligibile il percorso logico valutativo seguito dalla Commissione.
In ordine a questo criterio, il -OMISSIS- della Commissione esaminatrice, relativo all’attribuzione dei punteggi per i titoli presentati dai candidati, riporta la colonna con il punteggio conseguito da ciascuno dei tre candidati, affiancata da una seconda colonna che indica il relativo titolo oggetto di valutazione. La valutazione così espressa è idonea a rappresentare compiutamente l’iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice.
Per il secondo criterio “Esperienza professionale e scientifica”, il bando articola l’attribuzione del punteggio in ragione di un punto per ogni anno “di documentata esperienza/scientifica in stretta relazione con la disciplina oggetto del bando”, fino a un massimo di 5 punti.
Nel -OMISSIS-, nella colonna a fianco a quella del punteggio assegnato a ogni candidato, la Commissione ha riportato l’indicazione del tipo di esperienza maturata e la relativa durata, cosicché anche per questo criterio il processo valutativo operato appare chiaro e intelligibile.
Per il terzo criterio “Esperienza didattica di livello universitario” il bando prevede l’attribuzione di 1 punto “per ogni insegnamento svolto come titolare del corso (min. 30 ore di lezione) relativo ad argomenti attinenti alla disciplina oggetto del bando”, fino a un massimo di 6 punti.
Nel -OMISSIS-, la Commissione, a lato dei punti riconosciuti a un solo candidato, ha descritto l’esperienza valutata, mentre agli altri due non ha assegnato alcun punteggio. Nella colonna a fianco a quella del punteggio è precisato che questi due candidati non hanno maturato un’esperienza valutabile.
Anche in questo caso il processo valutativo che ha condotto all’attribuzione del punteggio è chiaramente ricostruibile.
Il quarto criterio “Pubblicazioni”, per il quale è riconosciuto il punteggio massimo di 3 punti, è articolato in quattro tipologie di pubblicazioni (monografie, curatele di volumi/articoli, articoli su rivista e contributo in un libro o catalogo), alle quali il bando assegna “da 0 a 1 punto” per ciascuna.
Come risulta dal -OMISSIS-, nella colonna a fianco a quella che indica i punti assegnati – 0 punti a due candidati e 1 punto al terzo – è riportata la giustificazione del punteggio, sicché anche per questo criterio è possibile ricostruire il processo valutativo compiuto dalla Commissione.
In relazione ai primi quattro criteri di valutazione il ricorrente non svolge alcuna censura.
9.3. Al quinto criterio “Progetti realizzati” il bando riserva ben 30 punti, dei 55 previsti per i titoli, senza però chiarire e specificare come debba avvenire l’attribuzione del punteggio.
Nel -OMISSIS-, a fianco della colonna che riporta i punti assegnati a ciascun candidato, sono indicati gli aspetti considerati dalla Commissione ai fini della valutazione dei progetti referenziati. Tali aspetti sono così individuati: “contemporary flux”, “used medium”, “versatility” e “typographic focus”. Per ciascun candidato è espressa, in termini estremamente stringati e difficilmente comparabili, la descrizione dei rispettivi progetti in relazione ai quattro aspetti considerati dalla Commissione in sede di valutazione.
9.3.1. Con il secondo motivo di gravame – che qui viene in rilievo per primo – il ricorrente contesta il punteggio attribuitogli per i progetti referenziati e, (i) a fronte della genericità del relativo criterio previsto dal bando, nonostante esso valesse l’attribuzione di ben 30 punti su 55, lamenta l’omessa predeterminazione, da parte della Commissione esaminatrice, di sub criteri ai fini della valutazione dei progetti proposti da ciascun candidato, compreso il loro peso ai fini dell’assegnazione del punteggio; (ii) l’imperscrutabilità del punteggio di 25 ottenuto dal candidato peggiore, con conseguente compressione del margine valutativo dei due migliori candidati nell’esigua forbice di soli 5 punti; (iv) l’incongruenza tra i punteggi attribuiti al ricorrente e al controinteressato e il relativo giudizio analitico espresso con riguardo agli aspetti considerati, posto che per i progetti referenziati il ricorrente ha riportato la valutazione “high” in relazione a tutti e quattro i profili di valutazione esaminati, mentre il controinteressato ha conseguito un solo “high”, due “middle” e un “versatile”, con la conseguenza che, già sotto il profilo logico matematico la differenza tra i due concorrenti avrebbe dovuto essere almeno di 3 punti.
Il motivo è fondato.
9.3.2. È dirimente, al riguardo, il primo tra i profili di criticità denunciati dal ricorrente, ossia quello che attiene alla mancata specificazione, da parte della Commissione esaminatrice, del quinto criterio “Progetti realizzati”, prima della valutazione dei progetti referenziati.
9.3.3. Come emerge alla piana lettura del bando, il criterio in questione, riferito a massimo 5 progetti realizzati negli ultimi 10 anni, a differenza dei quattro criteri che lo precedono, è indicato in modo estremamente ampio e aperto: “Vengono assegnati massimo 30 punti ai progetti realizzati dalla candidata o dal candidato e documentati nel portfolio. Nel caso in cui vengano presentati lavori realizzati in collaborazione con altri, chi si candida deve indicare chiaramente il proprio contributo”.
Il bando non specifica null’altro, rendendo impossibile individuare le modalità di assegnazione del cospicuo punteggio previsto per questo criterio: i “progetti” che i candidati possono offrire in referenza, infatti, non sono distinti per tipologia, scala, contesto e quant’altro e non è indicato alcun parametro per la loro valutazione, sicché la comparazione tra i lavori dei candidati non può che avvenire su basi che non sono auto-evidenti.
Affiora, insomma, ictu oculi dal bando l’assenza di qualsivoglia parametro direttivo, che avrebbe dovuto indirizzare il giudizio della Commissione nell’attività valutativa funzionale all’attribuzione del punteggio.
9.3.4. Specularmente, non è dato evincere dal -OMISSIS-, quali criteri abbia seguito la Commissione per attribuire in concreto 25 punti al terzo candidato, 26 al controinteressato e 28 al ricorrente.
Questa carenza, del resto, è anche alla base dell’ulteriore profilo di doglianza centrato sull’imperscrutabilità del punteggio attribuito ai diversi candidati e sulla prospettata incongruenza, in particolare, tra i punteggi assegnati rispettivamente al ricorrente e al controinteressato. In difetto di criteri-guida predeterminati, il divario di soli due punti tra il ricorrente e il controinteressato non appare, infatti, giustificabile, al lume delle annotazioni riportate nel -OMISSIS- della Commissione, nella colonna esplicativa a fianco di quella dei punti attribuiti, le quali sembrerebbero riconoscere ai progetti del primo un giudizio più alto (“high”) per almeno tre su quattro degli aspetti considerati dalla Commissione, come individuati al momento dell’esame e della valutazione.
9.3.5. Fermo restando che i bandi dei concorsi pubblici o di selezione di candidati costituiscono la sedes materiae della predeterminazione di criteri motivazionali che guidino le commissioni giudicatrici nella valutazione dei candidati ai fini dell’assegnazione dei punteggi tra il minimo e il massimo indicati nei bandi stessi, ritiene, dunque, il Collegio che vada affermato il principio secondo cui, qualora non vi abbia provveduto il bando, è fatto obbligo alla commissione giudicatrice di elaborare preventivamente, ossia prima di attendere all’attività valutativa, appositi criteri guida o motivazionali che consentano di individuare, in concreto, un determinato punteggio, tra il minimo e il massimo stabilito dal bando, da attribuire a ciascun candidato.
Ciò al duplice scopo di arginare la discrezionalità tecnica di cui godono le commissioni, regolamentandone l’esercizio ai fini dell’imparzialità e del buon andamento, scolpiti all’art. 97 Cost. e, parallelamente, di consentire al giudice di ricostruire l’iter logico seguito dalle commissioni medesime, onde vagliarlo nei noti limiti del sindacato di legittimità sub specie di ragionevolezza, linearità ed attendibilità della valutazione (ex multis, TAR Roma, sez. II, sent. n. 2609/2022, con i richiami giurisprudenziali ivi citati, il cui orientamento, sebbene formatosi relativamente allo svolgimento di concorsi pubblici preordinati al reclutamento di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in virtù della valenza generale dei principi che lo sottendono, di diretta derivazione dai canoni di imparzialità, correttezza e buon andamento dell’agere amministrativo, discendenti dagli artt. 3 e 97 Cost., è pertinente anche alle selezioni comparative universitarie, che, con i predetti concorsi pubblici, condividono la finalità della provvista di soggetti cui affidare prestazioni di docenza, il finanziamento con risorse pubbliche, l’espletamento della valutazione dei candidati da parte di commissioni giudicatrici appositamente nominate, la previa indizione mediante bandi pubblici di procedure improntate alla trasparenza e alla par condicio).
Anche il Consiglio di Stato, del resto, ha affermato da tempo l’obbligo di elaborare criteri motivazionali nell’ambito delle selezioni per l’assegnazione di docenze universitarie: “è illegittima la mancata predeterminazione di criteri, anche solo orientativi, riguardanti la valutazione dei titoli scientifici, giacché l’ampia discrezionalità riconosciuta dalla legge alla Commissione giudicatrice dei concorsi universitari, se non consente di costringere i giudizi di valore sulla maturità scientifica dei candidati entro parametri rigidamente predeterminati, non tollera neppure l’omissione di qualsiasi criterio, anche solo orientativo, idoneo ad indirizzare le valutazioni dei candidati in modo omogeneo e rispettoso delle regole della trasparenza” (C.d.S., sez. VI, sentenza n. 4881/2002).
Più di recente, il TAR Roma, sez. III, sentenza n. 5686/2021, ha esteso anche ai concorsi universitari non intesi al reclutamento di docenti in qualità di pubblici dipendenti, il principio della necessaria predeterminazione, nel bando, di criteri di valutazione sufficientemente dettagliati o, in alternativa, dell’obbligo della loro previa elaborazione in capo alle commissioni giudicatrici, sancendo che “Solo allorché i criteri di valutazione degli elaborati concorsuali nonché dei titoli presentati dai concorrenti ad una procedura concorsuale intesa all’attribuzione di utilità di provenienza pubblica e cioè non solo di conferimento di posti di pubblico impiego ma anche di contratti di ricerca, siano analitici e dettagliati, il giudizio finale può essere espresso con un punteggio, il quale rappresenta l’espressione sintetica e quasi aritmetica del giudizio di merito. Viceversa, là dove, come nella specie, il bando di concorso non abbia previsto criteri di attribuzione del punteggio sufficientemente dettagliati ed analitici, può al più, sopperire a tale carenza, la Commissione dettagliando e parametrando criteri di valutazione espressi nel bando in maniera generica”.
9.3.6. In conclusione, la giurisprudenza ritiene che a fronte di criteri profilati nel bando in modo generico, la Commissione esaminatrice è tenuta a specificarne l’applicazione prima della valutazione dei candidati, definendo criteri guida, al fine di garantire la trasparenza, l’imparzialità e la par condicio tra i candidati ed evitare che il giudizio della commissione possa trasmodare in una discrezionalità di fatto incontrollabile.
Coerente alla richiamata giurisprudenza è il “Regolamento per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, il quale, all’art. 5, comma 3, lett. j), precisa che il bando specifica “i criteri generali e le modalità per la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati – per titoli e pubblicazioni ovvero per titoli, pubblicazione ed esame – con la specifica indicazione dei titoli valutabili. Qualora non fossero già previsti nel bando di selezione, i criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione giudicatrice nominata ai sensi del comma 6 del presente articolo e prima dell’inizio della valutazione delle candidate e dei candidati”.
Ebbene, nel caso che occupa il Collegio, il quinto criterio “Progetti realizzati”, fissato dal bando, era assolutamente generico, così da non risultare né chiaro né trasparente, ed era pertanto inidoneo ad oggettivizzare, per quanto possibile, l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, e a consentire ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito.
La mancata specificazione di detto criterio da parte della Commissione prima di dedicarsi alla valutazione dei progetti referenziati, comporta la smaccata violazione dell’onere impostole dal “Regolamento”, e, dunque, la fondatezza dell’esaminato profilo di censura con l’assorbimento delle ulteriori criticità che da esso discendono, dedotte con il primo motivo di impugnazione.
9.4. Viene in rilievo, poi, il sesto criterio indicato dal bando, dedicato all’“Approccio didattico”, così descritto: “Vengono assegnati fino a 3 punti per l’originalità dell’approccio didattico e la sua pertinenza e coerenza con la descrizione dell’insegnamento bandito”.
Il ricorrente, nel dedicargli il primo motivo di ricorso, non ne contesta la genericità, sicché la questione esula dal thema decidendum, ma si duole dell’incongruenza e della palese illogicità del punteggio attribuito dalla Commissione d’esame ai tre candidati, rispetto al giudizio espresso dalla medesima nella colonna esplicativa, a lato di quella che riporta i punteggi assegnati.
Più nel dettaglio, il ricorrente osserva come dal -OMISSIS-, alla colonna dei punteggi attribuiti per il sesto criterio “Approccio didattico”, affiori che la Commissione ha assegnato a tutti e tre i candidati 3 punti ciascuno, ma, nella colonna esplicativa a fianco, ha differenziato il giudizio, valutando come “sehr gut” l’approccio didattico proposto dal ricorrente e solo come “gut”, quello degli altri due candidati.
La censura è fondata posto che è manifesta ed ingiustificata l’incongruenza tra l’indifferenziata attribuzione del punteggio massimo a tutti e tre i concorrenti, e il giudizio esplicativo che, invece, valuta molto buono (“sehr gut”) l’approccio didattico del ricorrente e solo buono (“gut”) quello del controinteressato e del terzo candidato.
La doglianza è fondata e va accolta di conseguenza.
10. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente critica il punteggio attribuito per il colloquio, cui il bando riservava 25 punti.
10.1. Secondo il bando il colloquio era suddiviso come segue:
“a. Nella prima parte viene valutato il lavoro scientifico e/o professionale della candidata o del candidato sulla base di una presentazione della durata di circa dieci minuti.
b. Nella seconda parte del colloquio viene valutato l’approccio didattico della candidata o del candidato sulla base di una presentazione della durata di circa dieci minuti.
c. Discussione finale”.
In sostanza, si chiedeva al candidato di presentare il proprio lavoro scientifico e/o professionale e l’approccio didattico, già oggetto della fase valutativa dei titoli di cui ai criteri 2, 3, 4, 5 e 6, e di concludere con una discussione finale.
Il bando nulla prevedeva in merito ai criteri da utilizzare per la valutazione del colloquio, né la Commissione, nel silenzio del bando, ha provveduto alla loro determinazione, benché, secondo l’art. 5, comma 3, lett. j), del Regolamento (“per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240”), il bando dovesse specificare “i criteri generali e le modalità per la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati – per titoli e pubblicazioni ovvero per titoli, pubblicazione ed esame – con la specifica indicazione dei titoli valutabili”, e “qualora non fossero già previsti nel bando di selezione, i criteri di valutazione” dovessero essere “determinati dalla Commissione giudicatrice nominata ai sensi del comma 6 del presente articolo e prima dell’inizio della valutazione delle candidate e dei candidati”.
10.2. Dal -OMISSIS- della Commissione esaminatrice risulta che la stessa ha attribuito al ricorrente 20 punti per il colloquio e 24 al controinteressato, permettendo a quest’ultimo di collocarsi al primo posto nella graduatoria finale, con il distacco di un solo punto rispetto al ricorrente, che ora lamenta la mancanza di qualsiasi motivazione in ordine ai punteggi assegnati. E, invero, la colonna per le note esplicative, a fianco di quella che riporta i punti attribuiti, è in bianco e non reca, pertanto, alcuna spiegazione, nonostante il comma 6 dell’art. 5 del Regolamento richieda che “la valutazione” contenga un “motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale delle candidate e dei candidati, riportato nel verbale”.
10.3. Ritiene il Collegio che sia fondata la censura attorea volta a protestare l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio per il colloquio, in quanto privo di qualsiasi appiglio motivazionale.
E, difatti, per come il bando ha configurato il colloquio, esso non consisteva in una mera formalità, bensì in una prova valutativa vera e propria, della quale erano fissati l’oggetto e l’attribuzione di un significativo punteggio (ben 25 su 80).
È vero, come ricorda la OMISSIS, che la Commissione d’esame conserva un’ampia discrezionalità tecnica ed è vero pure che il giudizio numerico può essere considerato una motivazione sufficiente; tuttavia, solo se la Commissione esaminatrice ha determinato preventivamente dei criteri di massima per la valutazione che presiedono all’attribuzione del voto, rendendo possibile desumere da essi, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione numerica.
Esso, invece, non è sufficiente se – come nel caso all’esame – manca qualsiasi criterio di valutazione cui raccordare il punteggio assegnato.
L’assenza di criteri di valutazione predeterminati, vuoi dal bando, vuoi dalla Commissione esaminatrice, determina, in definitiva, l’impossibilità di ricostruire il percorso logico compiuto dalla Commissione, sicché non è verificabile la coerenza tra i colloqui svolti dai candidati e il punteggio ad essi assegnato ed è, di fatto, impedito un controllo effettivo sulla valutazione, per l’assenza del nesso logico tra la prestazione resa al colloquio dai singoli candidati e i punti da essi ottenuti.
La Commissione, dunque, avrebbe dovuto quanto meno riportare nella colonna riservata alle note esplicative, opportunamente contemplata dalla tabella inserita nel -OMISSIS-., la motivazione alla base dei punteggi assegnati, anche se minima e stringata.
L’omissione di pur succinti cenni motivazionali rende l’attribuzione del punteggio ai candidati del tutto opaca e insondabile, con l’aggravante che, nel caso di specie, i punti assegnati al controinteressato sono stati decisivi per colmare il gap di punteggio all’esito della valutazione dei titoli e di sopravanzare il ricorrente nella graduatoria finale con un solo punto di scarto, sufficiente, però, a vincere il concorso.
Ulteriori perplessità sorgono, poi, dalla considerazione che il colloquio verteva sul lavoro scientifico e/o professionale dei candidati e sull’approccio didattico da essi proposto, ossia sul medesimo oggetto, proprio della fase valutativa dei titoli di cui ai criteri 2, 3, 4, 5 e 6 del bando, valutazione che si era conclusa con il ricorrente che precedeva il controinteressato di 3 punti complessivi e di 1 punto sui criteri attenzionati.
Senza la predeterminazione di criteri guida per la valutazione del colloquio e il benché minimo accenno giustificativo del punteggio assegnato ai candidati, è di fatto impossibile, per il Collegio, rinvenire la ragione alla base del più favorevole giudizio espresso dalla Commissione con riguardo alla presentazione orale dei titoli del controinteressato rispetto a quella del ricorrente, mentre nella precedente fase di valutazione dei titoli, il giudizio riportato dagli stessi candidati per i medesimi titoli si era concluso con un apprezzamento inverso, maggiore per il ricorrente e minore per il controinteressato.
In definitiva, dunque, l’attribuzione di un punteggio decisivo per l’esito della competizione, in assenza di predeterminati criteri guida per la valutazione e nel difetto assoluto di motivazione rende illegittimo l’operato della Commissione.
La censura, pertanto, è fondata e va accolta di conseguenza.
11. In conclusione, gli impugnati verbali della Commissione esaminatrice, diversamente dagli assunti difensivi della OMISSIS, non possono dirsi “sinteticamente” motivati attraverso il giudizio espresso in termini numerici, essendo, piuttosto, del tutto privi, quanto al criterio n. 5 e al colloquio, di qualsivoglia indicazione circa i criteri di valutazione applicati e gli aspetti valorizzati e, quanto al criterio n. 6, di coerenza logica tra il punteggio attribuito a ciascun candidato e il giudizio rispettivamente espresso.
L’evidenziato macroscopico deficit motivazionale – di certo non sanabile dalle osservazioni postume riportate negli scritti difensivi della LUB – non ha consentito al ricorrente e, dunque, non consente neanche al Collegio, di operare alcuna verifica circa la coerenza tra le valutazioni, rimaste ignote, operate dalla Commissione in occasione della disamina dei progetti realizzati dai candidati e della valutazione dei colloqui con essi tenuti e il punteggio finale espresso a valle.
Il ricorso è, dunque, fondato e, come tale, dev’essere accolto.
Ne consegue l’annullamento del decreto del Preside di Facoltà con cui è stata approvata la graduatoria all’esito della procedura di selezione dedotta in lite, la graduatoria medesima e i -OMISSIS- della Commissione esaminatrice, nella parte in cui la stessa ha attribuito il punteggio per i criteri 5 e 6 e per il colloquio finale.
12. Considerato che, secondo il calendario accademico, le lezioni cui dovrà attendere il vincitore della procedura selettiva dedotta in lite avranno inizio il 2.3.2026, per l’effetto conformativo della presente decisione, la LUB dovrà, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente decisione ovvero, se antecedente, dalla comunicazione a cura di parte, nominare una nuova commissione esaminatrice, la quale, predeterminati i criteri guida per l’attribuzione del punteggio previsto dal bando per i “Progetti realizzati” e per il colloquio con i candidati, procederà (i) a rinnovare la valutazione dei progetti realizzati presentati dal ricorrente e dal controinteressato e ad attribuire loro il relativo punteggio; (ii) a rinnovare l’attribuzione del punteggio per l’“Approccio didattico” proposto dai medesimi candidati, in coerenza con il giudizio di “sehr gut” espresso nei confronti dell’odierno ricorrente e quello di “gut”, con cui è stato valutato il controinteressato; (iii) a rieditare il colloquio fiale e a procedere all’attribuzione del relativo punteggio e, infine, (iv) a stilare la graduatoria finale, in coerenza con i punteggi assegnati.
13. La disposta caducazione degli atti gravati e la conseguente riedizione del potere da parte della OMISSIS conformemente alla presente statuizione giudiziale integrano il risarcimento in forma specifica con conseguente inammissibilità, allo stato degli atti, dell’istanza di risarcimento del danno per equivalente monetario. La pretesa risarcitoria per equivalente monetario potrà, infatti, trovare il proprio fondamento solo nel caso, al momento del tutto eventuale, che il ricorrente, all’esito della riedizione del potere, conquisti il primo posto in graduatoria, ma non ottenga l’incarico cui aspira.
La statuizione sulle spese di giudizio segue l’ordinario criterio della soccombenza, salva la compensazione nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca e del controinteressato -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dispone l’estromissione del Ministero dell’Università e della Ricerca dal presente giudizio;
accoglie il ricorso proposto nei confronti della OMISSIS e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nel senso e nei termini di cui in motivazione;
condanna la OMISSIS a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
Spese compensate con il Ministero dell’Università e della Ricerca e con il controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere

