L’esistenza di un rapporto professionale tra candidato e commissario non denota alcun conflitto di interessi di quest’ultimo, sussistente invece allorquando la cointeressenza economica o di altro genere con il candidato sia di natura tale da oltrepassare il limite della normale collaborazione, non infrequente in ambito universitario, per denotare uno stretto legame che faccia propendere per l’incompatibilità del commissario a esaminare il candidato.
TAR Campania, Sez. I, 20 febbraio 2026, n. 1230
L’esistenza di un rapporto professionale tra candidato e commissario non denota alcun conflitto di interessi di quest’ultimo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2417 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16;
contro
Università degli Studi di Napoli ”Federico II”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
i) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli ”Federico II” n. 1078/2025, datato 12.3.2025, con cui la dott.ssa OMISSIS è stata dichiarata vincitrice della selezione per colloquio e titoli, indetta con bando n. 3312 del 25.7.2024, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato per la durata di anni 3, per il gruppo scientifico disciplinare 05/BIOS-01-Botanica, settore scientifico disciplinare bios-01/c-Botanica ambientale e applicata, per le esigenze del dipartimento di Biologia codice identificativo-3_RTDA-2024-2025;
ii) della relativa graduatoria di merito approvata con lo stesso decreto;
iii) di tutti gli atti assunti dalla Commissione giudicatrice della graduatoria di merito ivi compresi quelli di cui la ricorrente ha avuto conoscenza a mezzo dell’atto di accesso agli atti;
iv) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli ”Federico II’ e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il richiamato decreto del Rettore del 25/7/2024 venivano bandite le selezioni per il reclutamento di n. 47 ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato, per la durata di anni 3, tra cui un ricercatore per il gruppo scientifico disciplinare 05/BIOS-01-Botanica, settore scientifico disciplinare BIOS-01/c-Botanica ambientale e applicata.
Vi ha partecipato la ricorrente; all’esito delle operazioni della Commissione di valutazione, è stata stilata la graduatoria di merito, approvata con decreto del Rettore del 12/3/2025, e nominata vincitrice la controinteressata.
Dopo aver formulato istanza di accesso agli atti, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, lamentando che ad essa è stato attribuito un punteggio di 55 punti, inferiore a quello spettante e inidoneo a superare la soglia minima di 60/100, mentre la vincitrice (unica inserita nella graduatoria generale di merito) ha ottenuto 61,35 punti, non spettanti.
È quindi dedotta l’erroneità della valutazione dei titoli e, in subordine, l’illegittimità degli atti, formati con il concorso di un componente della Commissione in situazione di incompatibilità con la vincitrice.
Con tre motivi sono articolate le censure di violazione degli artt. 3 e 97 Cost., del bando di concorso e dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione, nonché l’eccesso di potere per presupposto erroneo, insufficiente istruttoria, motivazione carente e illogica, disparità di trattamento, contrasto con i precedenti e contraddittorietà (primi due motivi) e, subordinatamente, di violazione dell’art. 51 c.p.c., dell’art. 11, co. 1, del D.P.R. n. 487/94, degli artt. 1 e 6-bis della legge n. 241/90 e del giusto procedimento, per inosservanza della trasparenza e terzietà in materia di procedure concorsuali.
Si sono costituite in giudizio l’Università degli Studi e la controinteressata.
All’udienza in camera di consiglio dell’11 giugno 2025 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare ed è stata fissata, come da sua richiesta depositata il 6/6/2025, l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito.
Le parti hanno prodotto memorie e documentazione.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
1.- La ricorrente contesta l’esame operato dalla Commissione, per quanto riguarda la valutazione sia dei titoli da essa posseduti che di quelli della controinteressata; subordinatamente, deduce l’illegittimità della composizione della Commissione.
Va premesso che l’art. 14, u.c., del bando ha stabilito che: “La selezione si considera non superata qualora il/la candidato/a riporti a seguito della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica un punteggio inferiore al 60% del punteggio massimo, …”.
1.1. La ricorrente lamenta, al primo motivo, che il mancato raggiungimento della soglia minima sia dipeso dall’errata valutazione dei titoli posseduti, deducendo che:
a) per l’attività di ricerca le sono stati ingiustamente assegnati punti 2 anziché 3;
b) per la partecipazione a progetti avrebbe dovuto conseguire il punteggio complessivo di 7,2, mentre le sono stati riconosciuti solamente p. 3,2;
c) l’abilitazione scientifica nazionale per la partecipazione ai concorsi per professore di II fascia, conseguita nel dicembre 2023, dava titolo al riconoscimento quanto meno di punti 0,5, mentre la Commissione non l’ha valutata.
Sommando i punteggi reclamati (1 + 4 + 0,5 = 5,5), la ricorrente perviene all’autovalutazione di un totale di punti 60,5 spettanti (55 + 5,5), superiore alla predetta soglia minima fissata dal bando.
Le censure non si prestano a favorevole considerazione.
1.1.1. Quanto all’attività di ricerca, la ricorrente reputa erronea la valutazione ottenuta per i titoli posseduti, consistenti in:
– 12 mesi quale ricercatore a tempo determinato;
– 12 mesi per assegno di ricerca;
– 19 mesi per borse di studio;
– 4 mesi per attività di ricerca presso Istituto straniero;
– 2 mesi per attività di ricerca presso Università italiana.
Ciò posto, la Commissione predeterminava i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo (allegato n. 1 al verbale n. 1 del 7/1/2025) quanto segue:
<<c) Attività di formazione o ricerca
Documentata attività di formazione o ricerca presso istituti qualificati italiani o stranieri, coerente con le tematiche del settore disciplinare, sarà valutata fino a un massimo di 4 punti, attribuendo:
– 0,5 punto per ogni anno di attività svolta come borsista;
– 1 punti per ogni anno di attività svolta come assegnista di ricerca.
Altre attività di formazione
– 1 punto per ogni 6 mesi di attività svolta in Italia;
– 0,5 punto per ogni 3 mesi di attività svolta presso istituti stranieri.
4 Punti – Eccellente
3 Punti – Ottimo
2 Punti – Buono
1 Punto – Sufficiente>>
Come esplicitato nella relazione della Commissione (depositata dalla difesa erariale il 16/6/2025), alla ricorrente sono stati assegnati:
“1 punto per 12 mesi di attività come assegnista di ricerca;
• 0,79 punti per 19 mesi di attività come borsista
• 0,25 punti per 6 mesi di attività di ricerca, non rientranti nelle precedenti categorie ma comunque valutate con criteri di proporzionalità”.
Precisa la Commissione che:
– “Il calcolo è stato effettuato come segue: il valore mensile per le borse è stato determinato dividendo 0,5 per 12 mesi (0,042), poi moltiplicato per i 19 mesi effettivi, ottenendo 0,79 punti. Lo stesso coefficiente è stato applicato ai 6 mesi di altre attività di ricerca, producendo 0,25 punti. Il totale risultante (1 + 0,79 + 0,25) ammonta a 2.04 punti, arrotondato a 2 punti”;
– “il periodo svolto in qualità di ricercatore a tempo determinato non è stato considerato, in quanto non rientra tra i titoli valutabili ai fini dell’attività di formazione o di ricerca presso istituzioni qualificate, come esplicitamente previsto dal verbale n. 1. Tale esperienza, infatti, attiene ad ambiti di merito differenti e trova eventualmente rilevanza in altre specifiche voci della griglia di valutazione, ma non è inclusa tra quelle pertinenti alla formazione o alla ricerca oggetto della presente voce”.
La valutazione operata dalla Commissione si mostra corrispondente ai criteri predeterminati ed è esente dalle censure sollevate, osservando che:
a) i 12 mesi quale ricercatore a tempo determinato non potevano essere considerati, poiché non rientranti tra i titoli valutabili (borsista, assegnista di ricerca, altre attività di formazione in Italia o presso istituti stranieri);
b) i 12 mesi per assegno di ricerca sono stati esattamente calcolati con l’attribuzione di 1 punto;
c) ai 19 mesi per borse di studio risultano assegnati 0,79 punti, secondo un criterio proporzionale che ha valutato i 7 mesi eccedenti l’anno intero (0,5 punti per l’anno e 0,29 per la frazione di anno);
d) all’attività di ricerca in Italia e all’estero, per complessivi 6 mesi, sono stati attribuiti 0,25 punti, a sua volta adeguatamente assegnati in maniera proporzionale (tenendo conto che i criteri stabilivano 1 punto per ogni 6 mesi di attività di ricerca in Italia e 0,5 punti per ogni 6 mesi all’estero).
Tanto precisato, va poi chiarito che la ricorrente rileva che la Commissione le ha assegnato un giudizio di “ottimo”, che darebbe diritto ai 3 punti reclamati.
Sennonché, appare evidente che si tratti di una svista, corrispondendo il punteggio di 2 al giudizio di “buono”, che avrebbe dovuto essere trascritto nel verbale e che per errore materiale è stato scambiato con altro giudizio.
1.1.2. In ordine alla partecipazione a progetti, a detta della ricorrente andavano valutate 8 partecipazioni, di cui 6 nazionali e 2 internazionali, meritevoli di un punteggio complessivo di 7,2 (0,8 x 6 + 1,2 x 2).
Reclama quindi 4 punti in più, rispetto ai 3,2 punti assegnati, per 3 partecipazioni (1 nazionale e 2 internazionali).
Anche per questo aspetto risulta corretta la valutazione della Commissione, che ha sottratto dalle 6 partecipazioni nazionali i 5 progetti dichiarati, in quanto non attinenti ai gruppi di ricerca esclusivamente valutabili.
Ha chiarito la Commissione, nella menzionata relazione, di aver rilevato “che la candidata non risulta formalmente indicata tra i partecipanti né, tantomeno, come responsabile dei progetti menzionati”.
Invero, i suddetti criteri predeterminati dalla Commissione hanno stabilito la valutabilità unicamente della “Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, o partecipazione agli stessi” (punto e) allegato 1 al verbale n. 1).
Conseguentemente, esattamente sono stati attribuiti 0,8 punti per l’unica partecipazione al gruppo di ricerca italiano e 2,4 punti per la partecipazione a gruppi di ricerca stranieri (cfr. punto e), cit.).
Vale la pena precisare che – come anche in tal caso indicato dalla Commissione – l’attività avrebbe tutt’al più essere considerata nella sezione dell’attività progettuale, dando luogo in tal caso all’attribuzione di 1 punto (lettera d) dell’allegato n. 1 al verbale n. 1), che in ogni caso manterrebbe la ricorrente al di sotto della soglia di cui si è detto, con punti 56.
1.1.3. Relativamente all’abilitazione scientifica nazionale conseguita dalla ricorrente, ne va esclusa la valutabilità, non essendo essa compresa tra i titoli (cfr. lettera da a) ad h) del più volte citato allegato n. 1 al verbale n. 1 del 7/1/2025).
1.1.4. Per le considerazioni che precedono, va dunque interamente respinto il primo motivo di ricorso.
1.2. Quanto detto esimerebbe il Collegio dalla disamina del secondo motivo, poiché la ricorrente, che non ha superato la soglia minima richiesta, non potrebbe vantare alcun interesse alla contestazione dei titoli valutati in favore della controinteressata.
Tuttavia, l’esame si mostra necessario in quanto, ove risultassero erroneamente attribuiti detti punteggi (di modo che anche la controinteressata non supererebbe la soglia di 60/100), in assenza di altri candidati utilmente collocati nella graduatoria, la procedura dovrebbe essere rinnovata, soddisfacendo sotto tale aspetto il residuo interesse della ricorrente.
Ciò posto, il motivo si incentra sulla valutazione in favore della controinteressata, ritenendo erronee le assegnazioni del punteggio per le pubblicazioni:
– n. 1 (Influence of sediment texture on HDPEmicroplastics recovery by density separation), meritevole di p. 1,55 e non p. 2,35;
– n. 11 (Effects of microplastics on microbial community dynamics in sediments from the Volturno River ecosystem): p. 0,5 anziché p. 3.1.
Inoltre, è contestato che sia stato assegnato il punteggio di 1,5 per il c.d. Impact Factor (indicatore del valore e del prestigio di una rivista dell’ambito disciplinare), per ciò che concerne un articolo pubblicato nel 2024 sulla rivista Chemosphere, priva dell’indicatore perché rimossa dall’indicizzazione, per dubbi comportamenti editoriali.
Il motivo è infondato.
1.2.1. Quanto alla valutazione delle pubblicazioni, va fatta applicazione del costante orientamento giurisprudenziale che esclude che il Giudice adito possa sindacare, sostituendosi alla Commissione, l’attività valutativa di quest’ultima, che presenta connotati di ampia discrezionalità (cfr., da ultimo, la sentenza di questa Sezione del 19/1/2026 n. 342, riepilogativa di principi ripetutamente espressi, al punto 5.4.1.: “Si richiama al riguardo l’insegnamento della giurisprudenza consolidata in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale avente a oggetto le valutazioni degli organi della P.A. espressione di discrezionalità tecnica (da ultimo Cons. Stato, Stato, Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3186) in base al quale: a) detto sindacato è ammesso solo ove tali valutazioni siano affette dai vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento (ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6416; id., 27 ottobre 2022, n. 9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128); b) sono inammissibili le censure che mirano a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi dell’art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 14 luglio 2023, n. 6892; Sez. V, 3 agosto 2021, n. 5711; Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7787; Sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5060; Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459)”.
Nella specie, non sono ravvisabili profili di manifesta illogicità del giudizio della Commissione, apparendo le doglianze il frutto di una personale, pur comprensibile, diversa valutazione, che in alcun modo può sottrarre all’organo dotato di specifiche competenze tecniche la primazia nella considerazione del pregio della pubblicazione.
1.2.2. In ordine alla dedotta erroneità della valutazione per l’articolo pubblicato dalla controinteressata nel 2024 sulla rivista Chemosphere, reputa la ricorrente che non avrebbe potuto essere attribuito alcun punteggio per il cd. IF – Impact Factor, poiché la menzionata rivista, nell’anno in questione, “non presenta alcun Impact Factor perché è stata rimossa dall’indicizzazione a seguito di un periodo di osservazione per dubbi comportamenti editoriali”.
La censura non si presta a favorevole considerazione, avendo la Commissione chiarito, nella riportata relazione, “che la rivista Chemosphere ha mantenuto un valore pari a 8.1 fino al dicembre 2024, come confermato anche dalla fonte citata dalla stessa ricorrente. […] CLARIVATE ha pubblicato l’IF per la rivista a giugno 2024 che risultava essere appunto 8.1. La pubblicazione della dott.ssa OMISSIS, datata febbraio 2024, rientra dunque pienamente nel periodo di validità del suddetto impact factor, che è stato correttamente considerato ai fini della valutazione”.
1.3. È infondato l’ultimo motivo di ricorso, prospettato in via subordinata e preordinato a far valere l’illegittimità dell’intera procedura, ai fini della sua riedizione.
Si sostiene che la vincitrice, dal giugno del 2024, è assegnista di ricerca post-dottorato presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli ”Federico II”, collaborando stabilmente con la Prof. Basile, componente della Commissione, versante in ragione di ciò in una situazione di incompatibilità.
La censura non può essere condivisa, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza, per la quale l’esistenza di un rapporto professionale tra candidato e commissario non denota alcun conflitto di interessi di quest’ultimo, sussistente invece allorquando la cointeressenza economica o di altro genere con il candidato sia di natura tale da oltrepassare il limite della normale collaborazione, non infrequente in ambito universitario, per denotare uno stretto legame che faccia propendere per l’incompatibilità del commissario a esaminare il candidato (cfr., da ultimo, Cons. Stato – sez. VII, 23/1/2026 n. 588, che ha reiterato un orientamento consolidato: “l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi tra candidati e membri della Commissione di un concorso universitario, rappresenta un’evenienza straordinaria che ricorre soli in casi specifici e determinati, allorquando risulti comprovata una significativa cointeressenza economica e professionale tra valutato e valutatore. […] Nei confini operativi delle incompatibilità così delimitati, la pressoché unanime giurisprudenza amministrativa, per quanto concerne specificamente i rapporti professionali tra commissari e candidati, ravvisa una causa di incompatibilità, con conseguente obbligo di astensione a carico del componente della commissione di concorso universitario, unicamente nei casi in cui risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato vi sia un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico e una indubbia connotazione fiduciaria, non essendo sufficiente un mero rapporto professionale o di collaborazione scientifica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628; Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2014 n. 4789). Quanto, specificamente, all’appartenenza allo stesso ufficio, così come ai rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra i componenti della commissione e determinati candidati, la giurisprudenza del Consiglio di Stato esclude che questi, di per sé soli, siano “sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non rientrando tali ipotesi (espressamente NdR) nelle cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c. (che, come detto, non possono essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale). Così come l’attività di collaborazione scientifica e intellettuale, la conoscenza personale o l’instaurazione di rapporti accademici, come pure i c.d. “coautoraggi”, nell’ambito dei concorsi universitari, non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni accademiche, non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto o il dubbio che il giudizio sul candidato non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (così la citata sentenza di questa Sezione n.2236 del 2025)”).
2.- Per le considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto.
Sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio tra tutte le parti, avuto riguardo alla natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa per intero tra tutte le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario
Pubblicato il 20 febbraio 2026

