TAR Sicilia (Palermo), Sez. I, 23 febbraio 2026, n. 520

Il possesso dell’ASN, in mancanza di norme che ricolleghino ad essa un’attribuzione di punteggi, rimane irrilevante

Data Documento: 2026-02-23
Autorità Emanante: TAR Palermo
Area: Giurisprudenza
Massima

Il possesso dell’ASN, in mancanza di norme che ricolleghino ad essa un’attribuzione di punteggi, rimane irrilevante.

Contenuto sentenza

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo via Sammartino 128;
per l’annullamento
– del decreto UNPA-CLE – prot. n. 217922 del 18/12/2024, con il quale il Rettore dell’Università di Palermo ha approvato “gli atti relativi procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di Ricercatore Tenure Track ai sensi dell”art. 24 della L. 240/2010, per il S.C. 07/E1, S.S.D. AGR/14 – Pedologia, corrispondente, ai sensi del D.M. n. 639/2024, al G.S.D. 07/AGRI-06, S.S.D. AGRI-06/C – Pedologia, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali”, dichiarando vincitrice della stessa procedura la Dott.ssa OMISSIS;- per quanto di ragione, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice della suddetta procedura: n. 1 del 31/10/2024; n. 2 del 22/11/2024; e n. 3 del 13/12/2024;- della relazione finale del 13/12/2024, con la quale la Commissione giudicatrice ha
dichiarato vincitrice della procedura la Dott.ssa OMISSIS;- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 14 febbraio 2025 e depositato in data 8 marzo 2025, il ricorrente ha impugnato il decreto UNPA-CLE – prot. n. 217922 del 18/12/2024, con il quale il Rettore dell’Università di Palermo ha approvato “gli atti relativi alla procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di Ricercatore Tenure Track ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010, per il S.C. 07/E1, S.S.D. AGR/14 – Pedologia, corrispondente, ai sensi del D.M. n. 639/2024, al G.S.D. 07/AGRI-06, S.S.D. AGRI 06/C – Pedologia, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali”, dichiarando vincitrice della stessa procedura la Dott.ssa OMISSIS; nonché degli atti della Commissione giudicatrice indicati in epigrafe.
All’esito di tale procedura al ricorrente sono stati attribuiti in totale punti 71 (su 100), mentre alla controinteressata OMISSIS, risultata vincitrice, complessivi punti 73,2.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) “Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Illogicità manifesta. difetto di istruttoria e motivazione”.
Il ricorrente lamenta la mancata valutazione, tra i titoli, della “Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 07/E1 – CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA” (con validità dell’Abilitazione dal 21/11/2023 al 21/11/2034): l’ASN in quanto titolo universitario non solo “equipollente” ma certamente superiore al dottorato di ricerca, per il principio di “continenza”, avrebbe dovuto essere valutato dalla Commissione.
2) “Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione nel verbale n. 1. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria e motivazione”.
Disattendendo criteri di cui al verbale n. 1, il dottorato del ricorrente invece di essere valutato con 7 punti, sarebbe stato valutato dalla Commissione con soli 2 punti e dunque come un titolo che “non è riconducibile ad alcuno dei settori precedentemente indicati” (Pedologia, Chimica Agraria e Genetica Agraria). Al contrario, il dottorato di ricerca della controinteressata – valutato dalla Commissione con 7 punti – sarebbe invece totalmente estraneo sia alla Pedologia, che alla Chimica Agraria e alla Genetica Agraria; e dunque, secondo il verbale n. 1, sarebbe meritevole al più di appena 2 punti. Inoltre la Commissione avrebbe errato nel valutare le pubblicazioni del ricorrente indicate nell’elenco contenuto nel verbale n. 2 come di scarsa originalità e/o innovatività (con l’attribuzione di un punteggio pari a 0,2 su un punteggio massimo di 0,5).
2. Per resistere al ricorso e sostenere al legittimità degli atti impugnati si sono costituiti l’Università di Palermo e la controinteressata Dott.ssa OMISSIS. Quest’ultima ha altresì proposto ricorso incidentale, deducendo la censura di:
“Violazione in sede di attribuzione al dott. OMISSIS del punteggio per le pubblicazioni valutate dei criteri stabiliti dalla commissione nel verbale n. 1. Travisamento del fatto”; ha chiesto pertanto – con riferimento alla voce relativa all’apporto individuale del candidato a ciascuna pubblicazione – la riduzione del punteggio attribuito alle pubblicazioni del ricorrente nella misura di 2 punti.
3. Le parti hanno depositato memorie e documenti in vista dell’udienza di merito, all’esito della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è infondato per le ragioni che si andranno ad illustrare. L’art. 2 del bando prevede che “Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito, in Italia o all’Estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. In caso di dottorato conseguito all’estero, è necessario allegare il decreto di riconoscimento accademico del titolo (c.d. decreto di equipollenza, rilasciato ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 382/1980), per coloro che già lo possiedono, ovvero il provvedimento di riconoscimento del titolo ai fini della partecipazione a concorsi per ricercatore nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2007 – modificato con D. Lgs. 15/2016 (per titoli UE) – e del D.P.R. 394/99, art. 49 (per titoli non UE)”.
Il bando di gara all’art. 9, secondo comma, lettera a), indica come primo “titolo valutabile” il “dottorato di ricerca o equipollenti”.
La medesima disposizione, al comma 1, precisa che la Commissione giudicatrice valuterà i titoli, compreso quello in esame, “facendo rifermento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari”.
Nel verbale n. 1 la Commissione ha stabilito che per il titolo in questione sarebbero stati assegnati “fino al massimo di sette punti, così suddivisi:- 7 punti se il dottorato di ricerca è attinente al SC 07/EI SSD AGR14 – Pedologia;- 5 punti se il dottorato di ricerca è riconducibile a un settore affine ovvero SC 07/EI SSD AGR13 – Chimica agraria e SSD AGR07 – Genetica Agraria;-2 punti se il dottorato di ricerca non è riconducibile ad alcuno dei settori precedentemente indicati ma trattato tematiche inerenti la scienza del suolo”.
L’elenco dei titoli previsti nel suddetto verbale n. 1 è coerente con il sopra citato art. 9 del Bando, che a sua volta ricalca la sovraordinata norma prevista dall’art. 2 del D.M. 243/2011.
La lex specialis – peraltro non impugnata dal ricorrente – non individua l’abilitazione scientifica nazionale quale requisito oggetto di valutazione nell’ambito delle procedure di che trattasi; né alcun riferimento di questo tipo è contenuto nel regolamento di Ateneo.
Conseguentemente la Commissione ha fissato, nel primo verbale, i propri criteri di valutazione e su questi stessi criteri ha poi esercitato il proprio sindacato tecnico. Orbene, in disparte il profilo eccepito dalla difesa della controinteressata, attinente alla mancata impugnazione delle prescrizioni sopra citate da parte ricorrente, risulta troncante la considerazione ampiamente sviluppata dalla resistente Università secondo
la quale la ASN è un titolo abilitativo conseguito in esito ad una procedura concorsuale
non comparativa, mentre il dottorato di ricerca è un titolo di studio conseguito al termine di un percorso accademico. Pertanto l’asserita equivalenza indicata nel bando di selezione va riferita solo ai corrispondenti titoli accademici conseguiti all’estero.
Ad avviso del Collegio il riferimento operato dalla difesa del ricorrente al principio di
continenza non coglie nel segno atteso che tale principio può essere invocato solo quando i termini del confronto sono omogenei.
Invero la procedura di cui si discute è rivolta a soggetti che si accostano per la prima volta alla carriera accademica e per la quale è richiesto unicamente il possesso del dottorato di ricerca, titolo che non può essere comparato con il diverso titolo di abilitazione, che costituisce, invece, requisito di accesso per le successive figure accademiche di professore di prima e seconda fascia.
Sul punto risulta convincente il riferimento compiuto dalla difesa dell’Università di Palermo al meccanismo di carriera introdotto dal D.L. 36/2022, convertito nella legge 79/2022, il quale prevede, per l’unica tipologia contrattuale di ricercatore universitario a tempo determinato oggi prevista , che “(…) nell’ambito delle risorse disponibili per
la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità̀ del contratto, l’università̀ valuta, su istanza dell’interessato, il titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia”.
È evidente pertanto che, in coerenza con il quadro normativo e regolamentare di riferimento, l’ASN può giovare esclusivamente a consentire la partecipazione alla procedura; e poiché tale partecipazione è già stata consentita al ricorrente sulla base del titolo all’uopo previsto, il possesso dell’ASN, in mancanza di norme che ricolleghino ad essa un’attribuzione di punteggi, rimane irrilevante.
In assenza di dette norme, non si comprende per quale ragione l’organo di valutazione,
disattendendo le proprie pregresse determinazioni, avrebbe dovuto attribuire ex post all’ASN del ricorrente un punteggio ulteriore, considerato che la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli deve precedere l’esame dei candidati; il tutto attribuendo un punteggio ulteriore non predeterminato nel quantum, con conseguenti ricadute in termini di disparità di trattamento rispetto agli altri partecipanti.
Non merita condivisione neppure l’argomentazione del ricorrente secondo la quale detta abilitazione avrebbe dovuto comunque assumere rilievo nell’ambito della valutazione complessiva del curriculum dell’interessato; essa invero contrasta con l’autonomia che contraddistingue il giudizio della Commissione, in mancanza di espressa valorizzazione da parte del bando o della stessa Commissione in sede di fissazione dei criteri di valutazione.
In tal senso depone anche la giurisprudenza citata dalle parti resistenti allorché ha rilevato che «in disparte la genericità della censura, che consiste nell’interrogativo: “Quali elementi dovrebbe considerare, allora, una commissione di concorso per ricostruire al meglio il profilo scientifico globale del candidato e scegliere il più meritevole a salire in cattedra?” (…) si tratta di elementi estranei ai parametri valutativi predisposti dalla commissione nella prima seduta. Infatti: – il possesso di una abilitazione in più non costituisce criterio di valutazione stando ai criteri declinati nel verbale del 12 luglio 2023; (…) Né può essere consentito all’appellante effettuare una “sua” comparazione fra i candidati, così inammissibilmente sostituendo il proprio giudizio a quello della commissione» (Cons. Stato, Sez. VII, 11 marzo 2025, n. 2000).
Sulla scorta di quanto precede, pertanto, il primo motivo deve considerarsi infondato.
Risulta infondato anche il secondo motivo.
Il Collegio rileva, infatti, che le valutazioni della Commissione esaminatrice costituiscono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza, restando precluse deduzioni afferenti al merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità dell’organo collegiale valutativo tecnico. Conseguentemente, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 26 marzo 2025, n. 2505).
Alla Commissione è dunque attribuita un’ampia autonomia nella considerazione delle
diverse tipologie di pubblicazioni, in conformità dei criteri generali fissati dal bando
e della normativa di riferimento, la quale non stabilisce alcun automatismo quanto al maggior valore che il ricorrente sostiene debba essere attribuito alle proprie pubblicazioni.
Nella fattispecie, il giudizio espresso dalla Commissione, al fine di individuare i profili di congruenza scientifica e interdisciplinare delle tesi del ricorrente e della controinteressata, si è basato sull’analisi del tema della ricerca, dell’approccio metodologico e di indagine prescelto.
Detto giudizio non risulta inficiato da errori di fatto né da manifeste irragionevolezze o arbitrarietà, con l’ulteriore considerazione che nella procedura in questione non appare dirimente quanto affermato dal ricorrente in merito alle catalogazioni (alle quali lo stesso intende fare riferimento) o alle riviste scientifiche (in cui i Commissari pubblicano i loro lavori), ovvero alla circostanza che la declaratoria SSD 07/B1 sia stata rimodulata dal DM 639/2024, nell’ambito dei gruppi scientifico-disciplinari individuati dalla nuova formulazione dell’art. 15 della legge 240/10, atteso che la nuova classificazione, peraltro richiamata nel bando di selezione, ha fondato lo stesso giudizio tecnico espresso dalla Commissione, che non ha comunque ritenuto attinente la tesi del ricorrente rispetto alle tematiche del SSD AGR/14 ma più attinente al SSD AGR/02 afferente ad altro settore concorsuale.
Quanto al presunto errore della Commissione nel valutare le pubblicazioni del ricorrente indicate nell’elenco contenuto nel verbale n. 2 come di scarsa originalità e/o innovatività, osserva il Collegio che “in linea generale l’apprezzamento delle pubblicazioni e le relative valutazioni, in quanto riservati alla Commissione, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ove si manifesti manifestamente incoerente o irragionevole; e che il giudizio della Commissione deve essere coerente e rispondere a un criterio uniforme per tutti gli esaminati, ma non può essere oggetto di un sindacato di merito da parte del giudice della legittimità, il quale non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 5 marzo 2025, n. 504).
Nel caso di specie la Commissione ha applicato correttamente i criteri ed i punteggi previsti dal bando (art. 10 Valutazione della produzione scientifica) e stabiliti nel Verbale 1 (vedasi la valutazione comparativa delle pubblicazioni, punti a, b, c, d) su tutte e 12 le pubblicazioni del ricorrente; in particolare la Commissione ha tenuto conto dell’intera produzione scientifica (numero di pubblicazioni, citazioni, impact factor, quartile ed indice di Hirsch), che è stata valutata con 5 punti: 3 punti consistenza, intensità e continuità di elevato valore e 2 punti per l’indice bibliometrico o H-index.
Ne consegue che risultano irrilevanti le argomentazioni del ricorrente in merito alla valutazione della Commissione sulla originalità e coerenza delle pubblicazioni per l’ASN in quanto, come sopra rilevato, la valutazione dell’ASN non è comparativa ed utilizza procedure e finalità diverse da quelle in esame di ricercatore; nonché in merito al confronto della produzione scientifica dei candidati su SCOPUS in quanto la valutazione comparativa riguarda solo le dodici pubblicazioni previste dal bando.
2. In conclusione, per le sopra esposte ragioni, il ricorso introduttivo, in quanto infondato, deve essere respinto.
3. Conseguentemente, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
4. Sussistono giuste ragioni, attesa la parziale novità delle questioni trattate, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:- rigetta il ricorso introduttivo;- dichiara improcedibile il ricorso incidentale- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 23 febbraio 2026