Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, la discrezionalità tecnica della commissione valutatrice non esonera dall’obbligo di una motivazione puntuale e analitica del giudizio espresso sulle pubblicazioni scientifiche del candidato. Infatti, la commissione è tenuta a valutare tutti i criteri normativamente previsti, tra loro cumulativi (coerenza con il settore concorsuale, qualità, rigore metodologico, originalità, rilevanza e collocazione editoriale), esplicitando le ragioni della valutazione anche mediante il riferimento concreto alle singole pubblicazioni. Ne consegue che è illegittimo per difetto di motivazione il giudizio di non idoneità fondato su formule generiche o stereotipate, prive di un’analisi effettiva dei lavori presentati, con conseguente annullamento della valutazione e ordine di riesame da parte di una commissione in diversa composizione.
TAR Lazio, Roma, sez. IV quater, 4 marzo 2026, n. 4124.
Illegittimo il giudizio di non idoneità per l'Abilitazione Scientifica Nazionale fondato su motivazione generica e privo di valutazione analitica delle pubblicazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/N2 “scienze dell’esercizio fisico e dello sport”, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dal candidato in data 12 novembre 2024, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non;
– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione;
– del verbale n. 1 del 5 febbraio 2024 della commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione;
– dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente;
– del bando di concorso D.R. 1796 del 27 ottobre 2023 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;
– del D.R. 589 del 8.08.2018 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;
– del D.M. 120 del 7 giugno 2016 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;
– del D.M. 249 del 4 ottobre 2000 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;
– del D.M. 855 del 30 ottobre 2015 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;
– del D.M. 639 del 2 maggio 2024 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;
– di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente e comunque depositati nell’indice degli atti e da intendersi parte integrante del presente atto ed epigrafe.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha presentato domanda per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 06/N2 “Scienze dell’esercizio fisico e dello sport”.
La Commissione ha riconosciuto:
il superamento di tutti i valori‑soglia previsti dal D.M. 120/2016;
il possesso di cinque titoli tra quelli selezionati ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo decreto.
Nonostante ciò, la Commissione ha espresso un giudizio di non idoneità, ritenendo che solo alcune delle dodici pubblicazioni presentate fossero coerenti con il settore concorsuale, mentre le altre tratterebbero temi inerenti il consumo di tabacco e le dipendenze, “senza collegarne gli effetti alla performance fisica o sportiva”.
In particolare la motivazione si esplicava nei seguenti termini: delle pubblicazioni presentate solo alcune possono essere considerate coerenti con le tematiche del settore concorsuale 06/N2 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, in quanto le altre trattano prevalentemente temi inerenti il consumo di tabacco e le dipendenza ad esso associate senza collegarne gli effetti alla performance fisica o sportiva (…) sebbene il Candidato presenti pubblicazioni di buona qualità, esse sono prevalentemente orientate a tematiche coerenti al contesto formativo del Candidato nell’ambito psicologico e della sanità pubblica e non attinenti al SC 06/N2”.
Il ricorrente ha impugnato tale giudizio deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati profili censurando, nella sostanza: – travisamento dei fatti, poiché tutte le pubblicazioni riguarderebbero atleti, performance, fisiologia dell’esercizio, doping o controllo motorio;
– motivazione apparente, essendo i giudizi dei commissari sostanzialmente identici; -erronea applicazione della declaratoria del settore 06/N2, che include anche aspetti biochimici, fisiologici, psicologici e clinici della performance;- violazione del legittimo affidamento, poiché il D.M. 639/2024 ha modificato la declaratoria del settore durante la finestra di presentazione delle domande.
Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza della valutazione e la piena discrezionalità tecnica della Commissione.
All’udienza del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione «nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo» (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
In particolare, la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato «Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia», che «1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
- a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
- b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della «piena maturità scientifica» (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla «importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca», e quelli per l’accertamento della «maturità scientifica» (per la seconda fascia), la quale è data dal «riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare, la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
- a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.
- b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che «la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione».
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: «La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
- a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
- b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
- d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
- e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
- f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale».
Nel giudizio in esame sussiste un evidente difetto di motivazione anche in relazione al giudizio sulle pubblicazioni prodotte.
A tal proposito, è orientamento costante di questa Sezione che la motivazione debba esplicitare in modo chiaro, completo ed esaustivo, ancorché in forma succinta, le ragioni per le quali la Commissione ritenga di attribuire ovvero denegare l’abilitazione scientifica, non potendo il giudizio fondarsi su espressioni, come nel caso di specie, stereotipate, vaghe e generiche (vedi: ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 25 marzo 2025, n. 6075; T.A.R. Lazio, sez. IV quater, sentenza del 27 febbraio 2025, n. 4377; T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 4 febbraio 2025, n. 2585; T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 30 dicembre 2024, n. 23654; T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 30 dicembre 2024 n. 23643).
La Commissione ha infatti stabilito che la valutazione delle pubblicazioni di cui all’articolo 7, del D.M. n. 120/2016 dovesse avvenire – come detto – sulla base dei criteri di cui all’articolo 4 di tale decreto, ovvero: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate, nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle produzioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
La Commissione e i singoli componenti non si sono espressi in merito ad alcuni dei parametri (rigore metodologico, qualità, carattere innovativo, rilevanza) previsti dall’art 4 D.M. 7 giugno 2016 n.120.
I criteri definiti dall’art. 4, comma 1, del D.M. n. 120/2016 non sono tra loro alternativi, bensì cumulativi. Ne consegue che, per conseguire un giudizio finale, il candidato deve ottenere una valutazione in relazione a tutti i criteri definiti dalla norma.
Tutti i criteri previsti dalla normativa di riferimento, quindi, avrebbero dovuto essere esaminati e convergere nella valutazione globale delle pubblicazioni previa analisi complessiva dei singoli lavori.
Il Collegio osserva inoltre, che nella motivazione, la Commissione non ha adempiuto all’obbligo della valutazione delle pubblicazioni del candidato, mancando una analitica e critica motivazione in ordine al giudizio di inidoneità del ricorrente (TAR LAZIO sez IV quater n.5919/2025).
Ed infatti non vengono richiamate le pubblicazioni che sono considerate coerenti con le tematiche del settore concorsuale 06/N2 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, e quelle che trattano prevalentemente temi inerenti il consumo di tabacco e le dipendenze ad esso associate senza collegarne gli effetti alla performance fisica o sportiva.
Le formule impiegate dalla Commissione nei giudizi sono ermetiche, stereotipate, sganciate da qualsivoglia riferimento al contenuto delle pubblicazioni dei candidati, così non consentendo la comprensione del giudizio di valore, rimasto, in sostanza, nel foro interiore dei commissari.
Né sul punto soccorrono i giudizi individuali dei commissari, in quanto anch’essi carenti sul piano motivazionale. Nelle valutazioni individuali, infatti, sono stati solo parzialmente utilizzati i suddetti criteri senza alcun riferimento alle pubblicazioni presentate, neanche menzionate.
In conclusione, il ricorso deve dunque essere accolto dovendo essere il provvedimento impugnato annullato, in relazione alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’ abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari – ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza – dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 04/03/2026

