TAR Lazio, Roma, sez. IV quater, 2 marzo 2026, n. 3977.

Il giudizio collegiale deve esplicitare le ragioni della prevalenza della posizione maggioritaria, non bastando la mera maggioranza deliberativa.

Data Documento: 2026-03-02
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, quando il giudizio collegiale di non idoneità deriva dalla prevalenza dei giudizi negativi espressi dalla maggioranza dei commissari, la Commissione è tenuta a fornire una motivazione rafforzata che espliciti le ragioni della prevalenza della posizione maggioritaria rispetto a quella minoritaria. Non è sufficiente, infatti, la mera formazione della maggioranza deliberativa, dovendo il giudizio finale rendere percepibile il percorso logico che conduce al superamento delle valutazioni difformi, in ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9387 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

dell’esito finale di non idoneità del ricorrente, pubblicato in data 1 luglio 2025, alle funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 13/A1 “Economia Politica”, nella procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2023-2025, IV quadrimestre), indetta con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023, del giudizio collegiale della Commissione e, in quanto lesivi, dei giudizi individuali, nei limiti dell’interesse fatto valere, dei verbali della Commissione, di ogni atto lesivo per il ricorrente, connesso e conseguente, anche non cognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Ricorre il Prof. OMISSIS, professore associato di Economia Politica (SECS-P01) presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, il quale espone di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta, per il biennio 2023-2025, con D.D. n. 1796 del 27 ottobre 2023, per il quarto quadrimestre della valutazione (istituito con D.L. del 28 ottobre 2024 n. 160 conv. in legge n. 199/2024), al fine di conseguire l’idoneità alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 13/A1 “Economia Politica”, corrispondente al settore scientifico disciplinare SECS-P01.

All’esito del relativo procedimento conseguiva una valutazione negativa, nonostante una valutazione ampiamente positiva conseguita sull’impatto della produzione scientifica misurata tramite gli indicatori e il riconoscimento, da parte della Commissione, del possesso di quattro titoli curriculari, attestanti l’elevata qualificazione scientifica.

Secondo il ricorrente, sia il giudizio collegiale, sia i quattro giudizi negativi dei singoli Commissari, oltre ad essere privi dell’indicazione di argomentazioni pregnanti e puntuali rispetto ai titoli e alle pubblicazioni del ricorrente, sarebbero contraddittori, incoerenti e basati su presupposti erronei.

Riferisce di essere in servizio dal 01.11.2006 come professore associato, dal 15.01.02 come ricercatore confermato, dal 15.01.99 come ricercatore presso l’Università di Pisa; riporta di aver incentrato la sua attività di ricerca, in ambito economico, sulle tematiche dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, ed in particolare sulle cause del degrado ambientale e sulla sostenibilità degli attuali modelli di sviluppo economico, con particolare riferimento al tema del rapporto tra crescita, economia, energia, ambiente e salute, al nesso tra pro-socialità e comportamenti pro-ambientali nel campo dell’economia sperimentale e comportamentale e allega che le ricerche scientifiche del ricorrente e le pubblicazioni che ne sono conseguite, per l’innovatività dei temi e delle soluzioni proposte, hanno ricevuto valutazioni ampiamente positive nella comunità scientifica del settore, come attestato dagli indici citazionali degli articoli, tutti editi su Riviste di classe A per il settore concorsuale 13/A1.

Su tali basi, ritenendo ingiusto ed immotivato il diniego di abilitazione, lo impugna affidando il ricorso ai seguenti motivi di censura.

  1. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 240 del 2010, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 95/2016; violazione degli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione, travisamento, difetto di istruttoria (sulla motivazione apparente, generica e stereotipata del giudizio).
  2. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 240 del 2010, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 95/2016; violazione degli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per travisamento; contraddittorietà intrinseca della motivazione (l’esito di non idoneità del ricorrente, oltre ad essere illegittimo per il vizio di motivazione sopra dedotto, sarebbe viziato da diffuse incongruenze, come ad esempio la “continuità della produzione scientifica” del ricorrente valutata “buona” dal Commissario Prof. OMISSIS e “limitata” dal Prof. OMISSIS; “moderatamente continua” dalla Prof.ssa OMISSIS, mentre il Prof. OMISSIS definiva “buona” la continuità, ma “limitata” l’intensità, tenendo conto della collocazione editoriale; e così via); sussisterebbe contraddittorietà del giudizio sulla rilevanza della collocazione editoriale; sul carattere innovativo e sull’originalità delle pubblicazioni; con travisamento, difetto di istruttoria, illogicità manifesta sotto diversi profili.

Conclude chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e la rinnovazione del giudizio nei confronti del ricorrente, da parte di una Commissione in diversa composizione, ai fini del conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per professore di prima fascia nel settore 13/A1.

Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso del quale chiede il rigetto.

Con propria memoria, l’Avvocatura deduce circa la completezza della motivazione del diniego e l’assenza dei dedotti profili di contraddittorietà ed eccesso di potere. In particolare, oppone al ricorrente che, al fine di predisporre una completa motivazione, non è richiesto che siano enucleate tutte le pubblicazioni ma, è sufficiente un giudizio motivato. A fronte di un giudizio così chiaro, ulteriormente approfondito dai giudizi individuali dei commissari, non sussisterebbe alcun difetto di motivazione dei giudizi o il mancato richiamo alle singole pubblicazioni, in quanto il giudizio espresso dalla Commissione rappresenterebbe una sintesi delle valutazioni analiticamente svolte da ogni commissario; affinché possa dirsi motivato non sarebbe necessario che faccia espresso richiamo delle singole pubblicazioni, ma sarebbe sufficiente che nella sua esposizione renda chiaro il percorso logico deduttivo che ha indotto la commissione alla formulazione del giudizio. Dai giudizi della Commissione apparirebbero chiari e puntuali i motivi che hanno comportato l’inidoneità del candidato e risulterebbe altrettanto manifesto l’iter logico culminato in detta decisione. Pubblicazioni non pienamente coerenti con il SC 13/A1, limitate in punto di originalità e innovatività, quasi mai adeguatamente collocate non potrebbero essere ritenute sufficienti ai fini del conseguimento dell’abilitazione alla prima fascia di docenza.

Ugualmente infondata sarebbe la deduzione con la quale parte ricorrente lamenta una presunta contraddittorietà fra i giudizi individuali espressi dai singoli commissari. Sul punto, evidenzia l’Avvocatura che la procedura Asn è strutturata in modo tale da consentire ad ogni commissario di esprimere la propria personale valutazione nel singolo giudizio individuale, senza essere influenzato da quanto rilevato e dedotto dai restanti membri della Commissione: in un sistema di tal guisa la divergenza di opinioni è cosa ben nota e, anzi, consentita al fine di rendere il più genuino possibile il giudizio finale. Per tali ragioni, l’eterogeneità dei giudizi non sarebbe mai configurabile come contraddittorietà ma piuttosto costituirebbe espressione dell’assoluta genuinità dell’attività svolta dai commissari.

Secondo l’Avvocatura, ciò che rileva, ai fini della legittimità del giudizio, è l’adeguata sintesi, nel giudizio collegiale, delle posizioni assunte da ogni commissario nel singolo giudizio individuale.

Argomenta poi circa il fatto che il riconoscimento o meno di tutti i requisiti di cui all’art. 4 cit. è rimesso alla Commissione in virtù dell’ampia discrezionalità tecnica di cui la stessa gode, sulla quale anche il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza).

Infine, con riferimento al parametro afferente alla collocazione editoriale, la collocazione di una rivista in classe A non implicherebbe di per sé il valore della stessa; ciò non esonererebbe la Commissione dallo svolgere una valutazione di carattere discrezionale sul punto.

Conclude per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza nr 202505158 del 25 settembre 2025 è stata disposta la trattazione della causa nel merito.

Con memoria ex art. 73 del c.p.a. il ricorrente in replica a quanto dedotto dall’Amministrazione, per dimostrare l’inattendibilità delle valutazioni espresse dalla Commissione, argomenta circa i propri articoli, rilevando analiticamente per ciascuno di essi i tratti qualitativi che ne distinguerebbero la rilevanza.

Su tali basi, afferma che il giudizio di non adeguata innovatività e originalità delle pubblicazioni, non supportato da adeguate e ragionevoli motivazioni, risulterebbe errato e distonico non solo rispetto agli indicatori citazionali e di impatto delle pubblicazioni del ricorrente nella comunità scientifica, ma anche rispetto al dato oggettivo che emerge dall’analisi della letteratura scientifica che studia le tematiche affrontate dal ricorrente, e segnatamente la grande distanza tra quanto esistente in letteratura e quanto proposto nella quasi totalità delle pubblicazioni dallo stesso presentate.

Nella pubblica udienza del 4 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Nonostante le argomentazioni che l’Avvocatura ha speso a difesa della legittimità del provvedimento impugnato, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Deve premettersi, in linea generale, che l’abilitazione scientifica nazionale richiede il possesso cumulativo di tutti i requisiti previsti dall’art. 6, d.m. n. 120/2016 (ossia l’essere in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; ottenere una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018; presentare pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7 del d.m. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 del sopra citato decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 18/01/2022, n.552).

A sua volta, l’art. 4 del d.m. n. 120/2016 dispone che “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

  1. a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
  2. b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
  3. c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
  4. d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
  5. e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché’ la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
  6. f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi “.

Come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive che sono presupposte al titolo da conseguire.

Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. “merito amministrativo”, ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l’accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l’attitudine dell’esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”) la quale per definirlo rimanda all’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede; e, tuttavia, vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.

Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall’esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di “valore”.

Quest’ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il “processo” valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell’organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).

Si tratta di tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità (tanto che la domanda di annullamento, in giudizio come quello odierno, mira alla ripetizione del procedimento, non all’ottenimento dell’abilitazione quale effetto della sentenza).

In questo senso, l’esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all’effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se – al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione – il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.

Nella fattispecie odierna, è tale ultimo presupposto che l’analisi dei giudizi espressi e della motivazione conseguentemente resa a fondamento del diniego di abilitazione, secondo la quale il candidato non avrebbe raggiunto la piena maturità scientifica necessaria per la fascia cui aspirava, non consente di ritenere integrato.

A tal riguardo è sufficiente riportare la motivazione del diniego nei punti di interesse ai fini del giudizio (potendosi prescindere dalla sezione inerente il riconoscimento dei titoli, essendone stati ammessi 4, in maniera quindi del tutto adeguata a consentire di soffermarsi solo sulla motivazione a seguire):

“… Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 poiché raggiunge 3 su 3 valori soglia dal D.M. 589/2018. Il candidato possiede almeno 3 titoli tra quelli stabiliti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016 e pertanto il giudizio inerente ai titoli è positivo. Il candidato ha presentato N. 15 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016. Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, le pubblicazioni sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale 13/A1 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, in quanto trattano di tematiche di economia ambientale affrontate secondo una metodologia di carattere prevalentemente empirico. Per quanto riguarda la valutazione dell’apporto individuale, sulla base dei criteri fissati nella riunione di insediamento, il contributo del candidato nei lavori in collaborazione è ben individuabile. La produzione scientifica del candidato risulta abbastanza continua. Per la maggior parte dei membri della Commissione la qualità della produzione scientifica è limitata, le pubblicazioni presentate denotano un limitato carattere innovativo anche se un apprezzabile rigore metodologico. La collocazione editoriale delle pubblicazioni del candidato è mediamente di limitato prestigio nella comunità scientifica del settore di riferimento. Complessivamente le pubblicazioni presentate non possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la commissione, a maggioranza di 4/5 dei Commissari, ritiene che il candidato non possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia.”.

Avendo poi riguardo ai giudizi individuali, ad eccezione di quello del Prof. OMISSIS che è favorevole al riconoscimento della maturità scientifica del ricorrente, gli altri la negano asserendo ad esempio (Prof. OMISSIS) “….Sul piano del profilo temporale, la produzione ha limitata intensità e continuità. Ben riconoscibile l’apporto individuale, come si evince anche da 3 pubblicazioni a firma singola. Complessivamente, le pubblicazioni dimostrano parziale congruità al settore, variabile originalità, sufficiente rigore metodologico. La collocazione editoriale non è mai di rilievo. Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni, in relazione al settore e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione, non è tale da testimoniare l’acquisizione di una posizione di sicuro riconoscimento nel panorama anche internazionale”; o anche (Prof. OMISSIS): “L’apporto individuale è ben identificabile, tuttavia si rileva la scarsa coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, l’originalità della produzione scientifica è accettabile, apprezzabile il rigore metodologico e il carattere innovativo. La collocazione editoriale dei prodotti scientifici è globalmente accettabile, limitata la complessiva rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale.”; e gli altri di tenore sovrapponibile.

Già dalla semplice lettura di tali formulazioni del giudizio si può constatare come manchino del tutto elementi di collegamento fattuale e individualizzante dei giudizi con il profilo specifico del candidato, risolvendosi il diniego in una negazione che potrebbe essere applicabile a qualunque candidato di qualsiasi altra procedura di abilitazione.

La natura standardizzata e generalizzante dei rilievi formulati dai commissari si apprezza ancora di più se poi si ha riguardo a quanto puntualmente dedotto dal ricorrente nella memoria depositata ex art. 73 del c.p.a., in forza della quale risulta ancor di più la immediata percezione dei limiti del giudizio impugnato.

A tal proposito, per ciascuna delle proprie pubblicazioni il ricorrente evidenzia come, ad esempio, (i) gli articoli scientifici di cui ai numeri 1 e 2 della lista delle pubblicazioni siano studi sperimentali su alcuni aspetti dei comportamenti ambientali dei consumatori, nei quali sarebbero stati utilizzati strumenti assolutamente originali e innovativi (rispettivamente un serious webgame e la realtà virtuale immersiva), come si evincerebbe dal limitatissimo numero di lavori (citati nelle relative bibliografie) che applica questi metodi; (ii) l’articolo indicato con il numero 3 è uno dei pochissimi studi che tratta il tema della valutazione della sostenibilità dei paesi secondo la prospettiva della Doughnut Economics; (iii) l’articolo indicato con il numero 4 propone nuovi elementi per rendere più robuste le metriche di politica energetica; e così via.

A nessuno dei rilievi sin qui sinteticamente richiamati può essere collegato il giudizio dei commissari, né quello individuale, né quello di sintesi.

Peraltro, neanche nell’odierno giudizio sono svolte deduzioni sufficienti a rendere palesi presupposti di fatto eventualmente sottesi alle motivazioni espresse così da far ritenere queste ultime soggette solo a limiti formali, non anche sostanziali, del giudizio.

Quindi, come ritenuto in altre fattispecie consimili, anche in quella odierna si è di fronte ad una redazione della motivazione nella quale nessuna circostanza viene indicata, relativamente al contenuto, al rigore metodologico, alla rilevanza, all’innovatività, per correlare l’esito dichiarato “non adeguato” allo specifico dei contributi offerti.

Peraltro, nel giudizio di sintesi sarebbe stata necessaria anche una specifica motivazione circa la prevalenza dei (pur maggioritari) giudizi negativi rispetto a quello favorevole, scaturito dai medesimi presupposti dei primi.

Sebbene sia intuibile che l’esito è dipeso dalla maggioranza dei commissari, purtuttavia in forza dei presupposti sostanziali che presiedono all’esercizio del potere di abilitazione che si sono dapprima illustrati, quando il diniego scaturisce da una dinamica di maggioranza nel collegio dei commissari è necessario un quid pluris di motivazione che illustri e renda percepibile la ragione del superamento del dissenso da parte della maggioranza, non essendo sufficiente in tal senso la mera prevalenza “deliberante”.

Infine, non è possibile aderire alla tesi dell’Avvocatura, secondo la quale l’atto sarebbe espressivo di un “giudizio” e dunque atterrebbe – in sostanza – al merito amministrativo poichè, come già ampiamente chiarito nella giurisprudenza della Sezione, nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale la maturità del candidato va correlata a precisi indicatori obiettivi che giustifichino la formulazione di una corrispondenza o meno al livello standard che la comunità di riferimento presuppone per quel ruolo. Inoltre, proprio la natura di giudizio discrezionale che l’Avvocatura invoca, presuppone una motivazione forte ed estesa che renda conto dei relativi presupposti, non potendosi ammettere la sufficienza di formule stereotipate o assertive a pena di creare una vera e propria area di insindacabilità dell’azione amministrativa.

Conclusivamente, il ricorso è fondato (come da giurisprudenza conforme, alla quale si rinvia, ex plurimis, a TAR Lazio, IVQ 5 novembre 2025, N. 19528; 14 luglio 2025, nr. N. 13785 ed altre).

All’ accoglimento del gravame consegue l’annullamento del giudizio impugnato ai fini, non già della diretta affermazione da parte del giudice amministrativo del possesso dei requisiti di abilitazione, ma della ripetizione della valutazione da parte di Commissione in diversa composizione ex art. 34 del c.p.a. risiedendo la ragione dell’accoglimento del ricorso in una incorretta utilizzazione degli spazi di discrezionalità che l’abilitazione comunque consente alla PA e che ancora residuano.

Pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, in relazione alle valutazioni che sono oggetto dell’esposizione che precede, nei sensi e nei termini indicati in premessa comporta ex art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., che la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 60 per la nomina della nuova Commissione e giorni 30 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Il nuovo giudizio dovrà essere svolto in ordine all’intera domanda e relativi presupposti, fermi restando i valori già apprezzati positivamente in favore del ricorrente.

Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai fini del riesame della domanda del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione nei modi e nei termini di cui in parte motiva e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

Pubblicato il 02/03/2026