TAR Lazio, Roma, sez. III Ter, 13 marzo 2026, n. 4738

Dopo ripetute elusioni del giudicato il TAR indica il vincitore

Data Documento: 2026-03-13
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

La reiterata violazione o elusione del giudicato nella riedizione di una procedura di chiamata universitaria comporta l’esaurimento della discrezionalità tecnica dell’amministrazione; quando la nomina non sia più conseguibile, il giudice può accertare, ai soli fini risarcitori, l’illegittimità degli atti impugnati e che il ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato vincitore della procedura. 

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13345 del 2025, proposto da
OMISSIS rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Dinelli e Maria Eugenia Albe’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

di OMISSIS, non costituito in giudizio;

per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento

– del decreto rettorale n. 2607/2025 del 5 agosto 2025, di approvazione degli atti della commissione esaminatrice della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, s.c. 06/E2 – Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia e s.s.d. MED/24 – Urologia;

– della relazione finale della Commissione esaminatrice e dei verbali tutti, incluso il verbale di insediamento;

– del decreto rettorale n. 2018/2025 di proroga dei lavori della Commissione e, per quanto occorrer possa del d.r. n. 1101/2025 del 24 marzo 2025, di nomina della Commissione esaminatrice, nonché del bando e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia;

– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ove lesivo per il ricorrente, con particolare riferimento e al decreto rettorale di nomina del Prof. OMISSIS nel ruolo dei professori ordinari e degli altri atti ad esso propedeutici (proposta di chiamata deliberata dal Dipartimento e approvazione da parte degli organi);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I.1. Il prof. OMISSIS, odierno ricorrente, ha partecipato a una procedura, indetta nell’anno 2017 dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, per un posto di professore ordinario per il settore scientifico disciplinare MED/24 (Urologia) e settore concorsuale 06/E2.

Alla procedura ha partecipato altresì il prof. OMISSIS, che ne è risultato vincitore.

Su ricorso del prof. OMISSIS, questo Tribunale – con sentenza n. 12226/2018 pubblicata il 17 dicembre 2018 – ha annullato gli atti di tale procedura, rilevando che nel corso della medesima l’Ateneo aveva proceduto a modificare la composizione della Commissione in radicale assenza di motivazione.

I.1.1. A seguito di detto annullamento, l’Università, con D.R. n. 1987 del 16 novembre 2020 (pubblicato il 17 novembre 2020), rettificato da successivo D.R. n. 2034 del 19 novembre 2020 (pubblicato in pari data), ha indetto una nuova procedura, facendo applicazione del nuovo «Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia» nelle more adottato.

I partecipanti alla procedura sono stati nuovamente i proff. OMISSIS E OMISSIS e, nuovamente, è risultato vincitore quest’ultimo.

Il prof. OMISSIS proposto un’ulteriore impugnazione innanzi a questo Tribunale, che con sentenza n. 4699/2023 pubblicata il 17 marzo 2023 l’ha parzialmente accolta, nei seguenti termini:

– ha ritenuto infondate le censure relative all’individuazione dei componenti della Commissione, nonché alla legittimità della sostituzione di un commissario;

– ha reputato fondate le doglianze inerenti alle valutazioni espresse in merito all’esperienza clinica e alle pubblicazioni, rilevando in particolare che:

— la Commissione, in contrasto a quanto prescritto dal bando, si era limitata a ribadire i criteri previsti dal bando medesimo, «senza l’attribuzione di singoli e specifici pesi o punteggi né in relazione agli stessi, né per i diversi ulteriori elementi costituenti oggetto della valutazione (titoli, curriculum, pubblicazioni), e senza effettuare alcun chiarimento su quali fossero i titoli valutabili» (§ 10.2.2.);

— in ogni caso, che il giudizio di maggiore qualificazione del Prof. OMISSIS fosse viziato poiché:

— con riferimento all’attività clinica, quest’ultimo non aveva documentato alcuna esperienza svolta, mentre il Prof. OMISSIS aveva certificato l’esecuzione di 4.164 interventi chirurgici come primo operatore (§ 10.6.1.);

— in relazione alle pubblicazioni, vi era una «netta prevalenza della produzione del ricorrente, in ragione della collocazione editoriale e del numero di citazioni complessive», «ridimensionata solo in ragione della introduzione, a posteriori (e dunque in aperta violazione dell’art. 8 comma 4 del bando, oltre che dei principi generali delle procedure concorsuali sopra richiamati), del criterio valutativo della maggiore rilevanza dell’attività svolta negli ultimi dieci e cinque anni» (§ 10.6.2.), criterio peraltro «intrinsecamente non ragionevole in quanto, se la ratio della previsione del bando che prevede, quale requisito di partecipazione, la presentazione di almeno una pubblicazione riferita all’ultimo quinquennio è quella di favorire la selezione di docenti la cui attività di ricerca sia non troppo risalente nel tempo, ciò non implica necessariamente che le pubblicazioni inerenti tale periodo siano per ciò solo maggiormente rilevanti, dovendosi il livello della produzione scientifica dei candidati valutare con riferimento a parametri oggettivi e sostanziali (quali impact factor, collocazione editoriale, numero delle citazioni)» (§ 10.6.3.);

– ha, da ultimo, considerato infondate le censura riguardante «la mancata introduzione quali criteri di valutazione, della partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e del conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca in quanto, in disparte la non ravvisabilità di un vincolo alla relativa adozione, il ricorrente non ha provato la propria asserita superiorità in relazione agli stessi» (§ 10.7.).

I.1.2. Il Prof. OMISSIS ha impugnato la richiamata sentenza innanzi al Consiglio di Stato, ritenendo non condivisibili le statuizioni a lui sfavorevoli. Il Prof. OMISSIS, a propria volta, ha gravato la pronuncia con appello incidentale, chiedendo il rigetto delle censure accolte in primo grado.

I.1.3. L’Ateneo, in ogni caso, con D.R. 1284/2023 prot. n. 0025661 del 16 maggio 2023, ha nominato una nuova Commissione per dare esecuzione alla decisione di prime cure. Detta Commissione, all’esito dei propri lavori (consistiti in una prima seduta di predeterminazione dei criteri valutativi e in una seconda seduta di valutazione e comparazione dei candidati), ha ritenuto «all’unanimità che il candidato maggiormente qualificato sia il prof OMISSIS ».

Tali lavori sono stati approvati con D.R. 2311/2023 prot. n. 0047196 del 29 settembre 2023.

I.1.4. Il prof. OMISSIS ha adito per la terza volta questo Tribunale (R.R. n. 15911/2023), lamentando plurimi profili di illegittimità nell’operato della Commissione.

Si sono costituiti in resistenza l’Ateneo e il prof. OMISSIS; quest’ultimo ha altresì proposto ricorso incidentale, volto a paralizzare o comunque limitare gli effetti dell’eventuale accoglimento del gravame principale del prof. OMISSIS, il quale ha reagito proponendo un ulteriore (contro)ricorso incidentale.

I.1.5. Nella pendenza dell’anzidetto giudizio, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6783/2024 pubblicata il 29 luglio 2024, ha respinto l’appello incidentale del prof. OMISSIS e parzialmente accolto l’appello principale del prof. OMISSIS.

Per quanto riguarda questa seconda statuizione:

– ha ritenuto che dovessero essere inclusi fra i titoli valutabili anche la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (§§ 9.5. e 9.6.), in relazione ai quali il Prof. OMISSIS aveva anche comprovato che «qualora i due criteri non fossero stati illegittimamente pretermessi nell’attività di valutazione, egli avrebbe potuto verosimilmente riportare giudizi più favorevoli per entrambi» (§ 9.7.);

– ha altresì reputato che fossero stati illegittimamente esclusi dai titoli valutabili il conseguimento del dottorato di ricerca e di borse di studio (§ 9.8.).

I.1.6. Il menzionato giudizio R.R. n. 15911/2023 è stato definito con sentenza n. 1473/2025 pubblicata il 24 gennaio 2025, con la quale questo Tribunale ha:

  1. a) accolto per quanto di ragione il ricorso principale del prof. OMISSIS;
  2. b) respinto il ricorso incidentale proposto dal prof. OMISSIS
  3. c) dichiarato improcedibile il ricorso incidentale del prof. OMISSIS per sopravvenuto difetto di interesse.

In relazione alla statuizione sub a), ha ritenuto che:

– il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’appello del prof. OMISSIS, avesse considerato applicabile l’art. 4 D.M. 344/2011 e, conseguentemente, la Commissione non avrebbe potuto (come invece aveva fatto) non tenere in alcun conto degli indici bibliometrici ai fini della valutazione delle pubblicazioni, perché così facendo aveva violato i commi 2 e 3 del poc’anzi menzionato articolo (§ II.1.2-II.1.2.2.);

– in punto di predeterminazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni, la Commissione aveva:

— indebitamente frazionato e sotto-frazionato i punteggi in modo tale da impedire “a monte” ai candidati di raggiungere la soglia massima di 40 punti prevista dal bando (§ II.1.3.1.);

— contraddittoriamente stabilito che, con specifico riferimento alle opere collettanee, «avrebbe “valuta[to] l’apporto del candidato nei lavori in collaborazione con i seguenti criteri in ordine di priorità: – quando risulti espressamente indicato; – quando l’apporto risulti in base alle dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori riguardo alle parti dei lavori presentati; posizione del nome del candidato quale primo o ultimo autore o altra posizione nella lista degli autori; – coerenza con il resto dell’attività scientifica”», salvo poi «indica[re] quale criterio di valutazione la “determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, inteso come essere l’autore di riferimento della pubblicazione (primo o ultimo nome), l’ordine di elencazione dei coautori (secondo o terzo nome)”», così individuando il criterio del c.d. posizionamento «al tempo stesso, come uno dei previsti (e, peraltro, nemmeno quello prioritario, essendo invece il terzo di quattro) e come l’unico previsto» e rendendo, oltretutto, «le dichiarazioni dei candidati sull’apporto individuale» – previste dal bando – «prive di qualsivoglia utilità ai fini della procedura» (§ II.1.3.2.2.);

– per quanto concerne la valutazione dell’attività in capo clinico, la Commissione aveva violato il giudicato di cui alle già richiamate sentenze di questo Tribunale n. 4699/2023 e del Consiglio di Stato n. 6783/2024, che avevano ritenuto che «fra i due candidati vi fosse un documentato “divario oggettivamente apprezzabile” che avrebbe dovuto essere adeguatamente ponderato e valorizzato e, invece, non lo è stato neppure minimamente», dal momento che la stessa Commissione aveva «– per un verso, attribuito un punteggio complessivo per l’attività clinica superiore al controinteressato (9,2 punti) rispetto al ricorrente (9 punti); – per altro verso, […] attribuito soltanto 1 punto al ricorrente per la sua casistica operatoria» (§ II.1.3.3.).

In merito alla statuizione sub b), ha reputato che:

– non fosse censurabile l’operato della Commissione laddove aveva scelto «di attribuire, nell’ambito di un totale 40 punti per le pubblicazioni, 10 punti alla produzione scientifica complessiva e 30 punti per le singole pubblicazioni presentate» giacché, «[p]er un verso, il venticinque per cento del punteggio relativo alle pubblicazioni, nonché il venti per cento del punteggio massimo conseguibile, rappresenta[va]no una “quota” certamente significativa, che non [poteva] ritenersi inadeguata a valorizzare tale aspetto del curriculum dei candidati» e, «[p]er altro (e più dirimente) verso, si sarebbe semmai esposta a censura una diversa scelta della Commissione: una “eccessiva” valorizzazione della produzione complessiva, a (necessario) discapito delle singole pubblicazioni presentate, avrebbe potuto rivelarsi elusiva del bando, nella parte in cui stabiliva un numero massimo di pubblicazioni presentabili» (§ II.2.1.);

– non fosse censurabile l’attribuzione del punteggio alla produzione scientifica del ricorrente per carenza di continuità, dal momento che le sentenze di questo Tribunale e del Consiglio di Stato avevano già ritenuto irragionevole attribuire un “peso” eccessivo all’attività più recente per il sol fatto di essere più recente e, quindi, la doglianza in parte qua «si rivela[va] contrastante con il vincolo del giudicato esistente inter partes» (§ II.2.2.);

– risultava documentalmente smentito che il prof. OMISSIS non avesse effettivamente svolto l’incarico di Responsabile della UOSD di Urologia presso il Policlinico Casilino, sicché non aveva errato la Commissione nell’attribuirgli un punteggio per tale titolo (§ II.2.3.).

I.1.6.1. Questo Tribunale, da ultimo, riteneva non accoglibile la richiesta del prof. OMISSIS di essere direttamente dichiarato vincitore della procedura poiché:

– da un lato, il Consiglio di Stato, «ritenendo fondato […] il motivo dell’appello principale relativo alla mancata valutazione di taluni titoli, [aveva] affermato che “tali titoli non possono essere valutati in questa sede, ostandovi il disposto di cui all’art. 34 comma 2 c.p.a. (‘in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati’)” (così il § 9.9. della sentenza n. 6783/2024); in conclusione [aveva] ribadito che la fondatezza del richiamato motivo comporta la “necessità che la nuova Commissione nominata provveda a rivalutare i titoli – l’attività convegnistica, il conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, il dottorato di ricerca e il conseguimento di borse di studio per attività di ricerca – dei quali illegittimamente non si è tenuto conto nella precedente valutazione, previa specificazione dei relativi criteri” (§ 11.1. della stessa sentenza)», sicché risultava precluso statuire in senso difforme rispetto al giudicato inter partes, che «impone[va] un’ulteriore attività valutativa da parte dell’Ateneo»;

– dall’altro lato, comunque, «i termini dell’accoglimento del ricorso principale […] non consent[iva]no di ritenere che non residu[asse] alcun margine di esercizio della discrezionalità e che non [fossero] necessari adempimenti istruttori che l’Amministrazione d[ovesse] compiere (queste essendo le condizioni per la condanna al rilascio del provvedimento richiesto: artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), secondo periodo, cod. proc. amm.)» (§ II.4.).

I.1.7. Con D.R. n. 1101/2025 prot. n. 0016643 del 24 marzo 2025, l’Ateneo ha nominato un’ulteriore Commissione «per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nei termini delle sentenze del T.A.R. Lazio n. 1473/2025 e del Consiglio di Stato […] n. 6783 del 29/07/2024».

I.1.8. Il prof. OMISSIS, nelle more dello svolgimento dei lavori dell’anzidetta Commissione, ha proposto appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 1473/2025, censurandola sia nella parte in cui aveva accolto il ricorso principale del prof. OMISSIS sia nella parte in cui aveva respinto il suo ricorso incidentale.

Il prof. OMISSIS ha, dal canto suo, interposto gravame incidentale al fine di censurare la decisione di prime cure nella parte in cui aveva omesso di accogliere taluni profili di doglianza (ulteriori rispetto a quelli ritenuti fondati); ha altresì riproposto il ricorso incidentale dichiarato improcedibile.

I.1.9. Nella pendenza del (secondo) giudizio di appello, la Commissione ha concluso i propri lavori – a seguito di una proroga temporale concessa dal Rettore – in data 11 luglio 2025, individuando nuovamente, «all’unanimità, il Prof OMISSIS quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emanato il bando».

Detti lavori sono stati approvati con D.R. n. 2607/2025 prot. n. 0043719 del 5 agosto 2025.

I.1.10. In seguito, con sentenza n. 7043/2025 pubblicata il 14 agosto 2025, il Consiglio di Stato ha integralmente respinto l’appello del prof. OMISSIS, così confermando, anche quanto alla sua portata conformativa (arricchita con talune ulteriori precisazioni motivazionali), la sentenza n. 1473/2025 di questo Tribunale.

Ha altresì dichiarato l’appello incidentale del Prof. OMISSIS in parte inammissibile (per difetto, in ragione della mancata soccombenza, di «un interesse attuale e concreto a gravare il relativo capo, dovendo attendere, al più, l’esito degli ulteriori lavori che la commissione dovrà svolgere nel rispetto delle prescrizioni emergenti dal presente giudizio») e in parte improcedibile (in ragione del rigetto della doglianza principale, in relazione al cui eventuale accoglimento il motivo di gravame incidentale era stato proposto).

I.2. Con ricorso notificato (all’Università Tor Vergata, quale Amministrazione intimata, e al prof. OMISSIS, quale controinteressato) il 29 ottobre 2025 e depositato il 4 novembre 2025, il prof. OMISSIS è insorto per la quarta volta innanzi a questo Tribunale, dolendosi ulteriormente degli esiti della riedizione della procedura concorsuale, sulla base dei seguenti motivi di censura:

– «1. NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA»: lamenta il ricorrente che la Commissione, ponendosi in aperto contrasto con le sentenze nn. 4699/2023 di questo Tribunale e 6783/2024 del Consiglio di Stato, avrebbe attribuito un significativo punteggio alla produzione scientifica più recente, valorizzandola in ragione del solo dato temporale; aggiunge il ricorrente che la Commissione, ex post rispetto a quanto aveva stabilito predeterminando i criteri, avrebbe “potenziato” la valutazione (a vantaggio del controinteressato) tramite il posizionamento del nome;

– «2. NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO SOTTO ALTRO PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA»: deduce il ricorrente un ulteriore contrasto con le richiamate sentenze (nonché con la n. 1473/2025 di questo Tribunale), che consisterebbe nell’avere fortemente svalutato la sua casistica operatoria, prevedendo astrattamente di valutarla fino ad un massimo di 3 punti ed attribuendogliene concretamente (sulla base, peraltro, di motivazioni apodittiche) soltanto 1,6;

– «3. NULLITÀ PER ELUSIONE DEL GIUDICATO. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ»: sostiene il ricorrente che la Commissione avrebbe inteso eludere il giudicato di cui, in particolare, alla sentenza n. 6783/2024 del Consiglio di Stato poiché, nell’individuare i punteggi attribuibili ai “titoli pretermessi” (partecipazione in qualità di relatore a congressi nazionali ed internazionali; conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca; Dottorato di ricerca; conseguimento di borse di studio per attività di ricerca), avrebbe fortemente ridotto lo scarto curriculare che lo stesso ricorrente avrebbe vantato; in particolare:

— quanto alla partecipazione in qualità di relatore a congressi nazionali ed internazionali, è stato previsto un tetto massimo di 1,5 punti e di attribuire 0,05 punti per ogni relazione a congresso nazionale e 0,1 punti per ciascuna relazione a congresso internazionale: ne è derivato che i due candidati hanno ottenuto il medesimo punteggio, nonostante il prof. OMISSIS vantasse un numero di relazioni, sia nazionali che internazionali, di circa tre volte superiore rispetto al prof. OMISSIS;

— quanto al conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca, è stato previsto un tetto massimo di 2 punti e di attribuire 0,25 punti per ogni premio conferito da società scientifiche nazionali e 0,5 punti per ogni premio conferito da società scientifiche internazionali: ne è conseguito che il prof. OMISSIS ha ottenuto soltanto 0,25 punti in più del prof. OMISSIS, ancorché avesse 7 premi internazionali a fronte dei 2 del controinteressato;

— quanto al Dottorato di ricerca (che, come già accertato in sede giurisdizionale e comunque non controverso, soltanto il prof. OMISSIS possedeva), è stato previsto un punteggio (in caso di congruenza) di 1,5 punti, dunque meno di quanto conseguibile tramite una singola pubblicazione (valutabile con 1,875 punti);

Evidenzia altresì il ricorrente che la Commissione, dopo aver rivalutato tutti i titoli e tutte le pubblicazioni in (asserita) esecuzione delle sentenze del Giudice Amministrativo, giungendo a riscontrare una sua lieve prevalenza, in sede di relazione finale avrebbe ciononostante ritenuto più qualificato il prof. OMISSIS sulla base delle valutazioni originariamente compiute dalla prima Commissione (e non intaccate dai giudicati di annullamento), così illegittimamente introducendo nuovi criteri rispetto a quelli a cui si era auto-vincolata in prima seduta; tali criteri sarebbero, peraltro, manifestamente irragionevoli;

– «4. VIZI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI PREDETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. SVIAMENTO»: il ricorrente avanza ulteriori profili di doglianza in ordine alla valutazione delle pubblicazioni, giacché:

— non corrisponderebbe al vero che egli sarebbe sfornito di pubblicazioni negli anni 2007, 2010 e 2012, sicché sarebbe viziata da travisamento del fatto la motivazione della Commissione che, in ragione di ciò, gli avrebbe attribuito 1,5 punti (a fronte di un massimo di 3) per la continuità nella produzione scientifica complessiva;

— egli sarebbe stato penalizzato dalla scelta della Commissione (irragionevole e, comunque, non compiuta in sede di predeterminazione dei criteri) di valutare esclusivamente le pubblicazioni recensite su Scopus e non su altre banche dati parimenti accreditate;

– «5. SULLA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SOTTOMESSE A VALUTAZIONE: ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO»: sempre per quanto riguarda le pubblicazioni, denunzia il ricorrente che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di individuare l’apporto individuale del controinteressato nelle opere collettanee, essendosi limitata ad affermare (a fronte della mancata presentazione, da parte sua, di una dichiarazione a ciò relativa) che vi fosse «piena coerenza con l’attività scientifica complessiva»; in aggiunta, rileva il ricorrente che due pubblicazioni del prof. OMISSIS sarebbero manifestamente estranee alla sua attività scientifica complessiva, sicché almeno esse non avrebbero dovuto essere valutate;

– «6. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ, NONCHÉ PER SVIAMENTO ED ELUSIONE DEL GIUDICATO»: tramite tale motivo, il ricorrente compie una “panoramica” sul globale modus operandi della Commissione e rileva che da esso emergerebbe in modo manifesto che vi sarebbe stata una volontà di «far vincere il controinteressato a tutti i costi», configurandosi così uno «sviamento di potere, attuato anche mediante violazione ed elusione del giudicato».

– «7. DOMANDA DI CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE A DICHIARARE IL PROF. OMISSIS VINCITORE DELLA PROCEDURA»: alla luce di tutte le precedenti censure, il ricorrente prospetta un radicale esaurimento della discrezionalità dell’Amministrazione e, conseguentemente, chiede di essere riconosciuto vincitore della procedura;

– «8. IN VIA SUBORDINATA RISPETTO A TUTTI I PRECEDENTI MOTIVI DI RICORSO, ANNULLAMENTO DI TUTTI I LAVORI DELLA COMMISSIONE PER SUPERAMENTO DEL TERMINE ASSEGNATOLE»: in estremo subordine, il ricorrente deduce un’illegittimità nell’operato della nuova Commissione per avere concluso i propri lavori oltre il termine stabilito dal D.R. di nomina, senza che tale illegittimità potesse essere sanata dalla proroga concessa dal Rettore, in quanto domandata quando il termine era già spirato.

I.3. L’Ateneo intimato si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.

È invece rimasto intimato il controinteressato prof. OMISSIS.

I.4. Fissata l’udienza di discussione, la Difesa erariale ha depositato la pertinente documentazione, una relazione difensiva dell’Ateneo e una propria memoria con cui ha, innanzitutto, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, che deriverebbe dal fatto che il ricorrente, essendo stato collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età, non potrebbe conseguire il bene della vita anelato (divenire Professore Ordinario).

In ogni caso, ha contestato la fondatezza del ricorso, evidenziando che non vi sarebbe alcuna violazione o elusione del giudicato (avendo la Commissione compiuto le valutazioni che le sentenze di questo Tribunale e del Consiglio di Stato le demandavano) e che non vi sarebbe nemmeno alcun vizio di legittimità (in quanto le censure del ricorrente sconfinerebbero piuttosto nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali riservate alla Commissione).

I.4.1. Il ricorrente ha depositato tempestiva replica con cui, a confutazione della predetta eccezione di rito, ha rappresentato di avere pienamente interesse alla decisione a fini risarcitori; ha altresì puntualmente controdedotto alle difese, ribadendo la sussistenza di vizi pienamente conoscibili da questo Giudice Amministrativo, e conseguentemente insistito per l’accoglimento del gravame.

I.5. Alla camera di consiglio del 3 febbraio 2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.

DIRITTO

II.1. Dev’essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di rito formulata dall’Avvocatura dello Stato.

Corrisponde effettivamente al vero che parte ricorrente non possa più ottenere l’anzidetto bene della vita: la declaratoria di nullità o l’annullamento degli atti impugnati non gli consentirebbero di ottenere la nomina a Professore Ordinario, avendo superato i limiti massimi di età che consentono di ricoprire tale carica (cfr. art. 1, commi 17 e 18, L. 230/2005).

Da ciò, tuttavia, non può farsi discendere la conseguenza giuridica che la Difesa erariale pretenderebbe (ovverosia, la chiusura in rito del presente giudizio).

Il Collegio, a questo proposito, richiama le seguenti considerazioni – che condivide e fa perciò proprie ex art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. – svolte dal Consiglio di Stato: «L’art. 34, comma 3, c.p.a. dispone che: “Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.”.

La norma prevede un meccanismo di “conversione” della pronuncia costitutiva di annullamento, ex art. 29 c.p.a., in pronuncia di accertamento dell’illegittimità “se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.

La ratio di tale meccanismo mira ad assicurare, in coerenza con l’art. 1 del c.p.a., una “tutela effettiva” del cittadino anche nel caso in cui – “nel corso del giudizio” – sia divenuta impossibile la tutela in forma specifica tramite l’annullamento dell’atto, ma si possa (e si debba) comunque fornire una tutela per equivalente. Il risarcimento diventa, così, l’unica forma di tutela cui l’interessato – illegittimamente colpito da un provvedimento viziato e lesivo – può aspirare.

La […] sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022 ha chiarito che, per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a, è sufficiente la dichiarazione di tale interesse, che può dunque essere anche solo astrattamente configurabile (come nel caso, ad esempio, dell’interesse morale della parte).

[…] Orbene, anche se il dettato del comma 3 dell’art. 34 fa esplicito riferimento (soltanto) all’azione di annullamento, la medesima ratio legis impone di ritenere, ad avviso del Collegio, che il meccanismo di conversione possa essere invocato anche da chi rischia di perdere il bene della vita non a causa di un provvedimento illegittimo tout court, di cui “non risulta più utile l’annullamento”, ma a causa di un provvedimento nullo per violazione di un giudicato, nel caso in cui – sempre “nel corso del giudizio” – sia sopravvenuta la carenza d’interesse a una pronuncia sulla sussistenza di questo profilo di illegittimità.

Tale conclusione discende dalla inderogabile necessità, per la giurisdizione amministrativa, di assicurare anche nel giudizio di ottemperanza “una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”, secondo quanto stabilito dall’art. 1 c.p.a.. Questa norma, che pone all’inizio del codice del processo il fondamentale principio di effettività, deve assurgere a guida esegetica anche per l’interpretazione e l’applicazione delle altre disposizioni del codice, ivi compreso l’art. 34, comma 3, qui in questione.

In caso contrario, la mera inerzia dell’amministrazione di fronte a una pronuncia del giudice rischierebbe di rendere inutile la pretesa del cittadino alla sua esecuzione, con perdita definitiva (anche “per equivalente”) del bene della vita cui è preordinata la domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato e conseguente lesione anche del principio di effettività della tutela.

In definitiva, come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio (Ad. Plen., n. 2 del 2017), l’esecuzione della pronuncia giurisdizionale, espressione indefettibile del principio di effettività della tutela, ove non attuabile in forma specifica (in re o in kind), va garantita per equivalente (in money), attraverso la traduzione in termini valoristici del bene non più conseguibile in termini reali.

In altri termini, a conferma della lettura estensiva proposta, va ritenuto che la norma di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a., lungi dall’atteggiarsi a prescrizione eccezionale, costituisca estrinsecazione di un principio generale che, in ossequio a consolidati canoni processuali, consente l’emendatio riduttiva di ogni domanda volta all’accertamento dell’invalidità del provvedimento amministrativo, ivi compresa la patologia più radicale di cui all’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990.

Alla stregua di quanto esposto, anche chi ha proposto azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. potrà (limitarsi a) domandare […] l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini esclusivamente risarcitori ex art. 34, comma 3, del medesimo codice» (Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 664).

II.1.1. Ne discende che gli atti impugnati vanno mantenuti fermi, in quanto la loro rimozione dal mondo giuridico non gioverebbe al ricorrente (e, in ossequio alla natura di giurisdizione di diritto soggettivo della giurisdizione amministrativa, non può ammettersi una pronuncia che non produca una diretta e pratica utilità in capo a chi ha dato impulso al giudizio in cui essa deve essere adottata), ma ne va scrutinata la legittimità affinché, ove se ne accerti la mancanza, lo stesso ricorrente possa avanzare ogni pretesa risarcitoria che ritenga di far valere.

II.1.2. Ai fini che precedono, la menzionata pronunzia dell’Adunanza Plenaria n. 8/2022 ha chiarito che «la manifestazione dell’interesse risarcitorio una volta venuto meno quello all’annullamento dell’atto impugnato è […] il presupposto indispensabile affinché il giudice possa pronunciarsi sulla legittimità dello stesso atto con pronuncia di mero accertamento», dovendo così essere «inteso l’inciso finale dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. “se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”, posto a condizione della pronuncia di accertamento»; ha altresì precisato che la dichiarazione di avere interesse alla decisione a fini risarcitori deve essere resa «nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti».

II.1.2.1. A quest’ultimo riguardo il ricorrente, a fronte dell’eccezione di rito formulata dall’Avvocatura con la memoria ex art. 73 cod. proc. amm. (dovendosi escludere che tale eccezione fosse stata ritualmente avanzata già con il mero deposito della relazione difensiva: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 novembre 2025, n. 9012, e 12 dicembre 2025, n. 9862), ha tempestivamente (i.e.: con la prima difesa utile, vale a dire la replica prevista dalla stessa disposizione processuale) rappresentato la sussistenza di tale interesse.

Non può essere, d’altra parte, considerato a ciò ostativo che il ricorrente non abbia specificamente invocato l’emissione di una pronuncia ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., non essendo necessarie formule sacramentali ma essendo sufficiente che venga univocamente rappresentata la permanenza dell’interesse a fini risarcitori (il che si ravvisa che nel caso di specie: cfr., in particolare, pag. 9 della replica).

II.2. Ciò posto, il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere nei sensi di seguito illustrati e precisati.

II.3. Il primo e il quinto motivo, che possono essere trattati l’uno di seguito all’altro (poiché entrambi volti a denunziare nuovamente delle illegittimità nell’operato della Commissione quanto alla valutazione delle pubblicazioni), sono fondati, risultando invero per tabulas la violazione del giudicato in relazione ai profili con essi dedotti.

II.4. Per quanto concerne, più in particolare, il primo motivo, parte ricorrente sostiene che il “peso” alla più recente produzione scientifica sarebbe stato attribuito dalla Commissione in contrasto con quanto statuito dalle precedenti pronunce del Giudice Amministrativo rese fra le parti.

L’assunto va condiviso.

II.4.1. Nella valutazione comparativa dei candidati (pag. 2 dell’allegato C alla relazione finale) si legge quanto segue: «La Commissione, anche alla luce del già citato decisum amministrativo (“[…] dal momento che il non dover eccessivamente enfatizzare non implica doverlo radicalmente obliterare”, sentenza del CdS 6783/2024), ha […] scelto di considerare anche l’attività negli ultimi 10 anni (2007-2017) di carriera dei candidati. In tale lasso temporale la produzione scientifica del Prof. OMISSIS è significativamente maggiore rispetto a quella del Prof. OMISSIS: lo testimoniano il numero di lavoro pubblicati (66 vs 25 rispettivamente), la percentuale di lavori a primo ultimo nome (57 vs 36%), il numero di citazioni complessive (957 vs 587 rispettivamente) e l’H index calcolato sui lavori 2007-2017 con citazioni al 2017 (16 vs 9 rispettivamente). La Commissione ritiene che l’incremento della produzione scientifica, unitamente all’elevata percentuale di lavori pubblicati come primo o ultimo autore, indichi che il candidato OMISSIS abbia dimostrato, alla data di scadenza del bando, un più alto livello di autonomia scientifica e una maggiore capacità di leadership nella ricerca».

II.4.2. Il passaggio motivazionale della sentenza (peraltro non n. 6783/2024 del Consiglio di Stato, bensì) n. 1473/2025 di questo Tribunale, secondo il quale «il non dover eccessivamente enfatizzare [tale aspetto: trattasi della produzione scientifica più recente] non implica doverlo radicalmente obliterare», è stato tuttavia frainteso e travisato (in ragione della sua estrapolazione decontestualizzata) da parte della Commissione, che ha finito per compiere una valutazione stigmatizzata dalla richiamata sentenza.

II.4.2.1. Nel § II.2.2. di detta sentenza, infatti, si è innanzitutto dato atto che «questo Tribunale [aveva] già affermato che la prevalenza dell’attività scientifica più recente risulta[va] “intrinsecamente non ragionevole in quanto, se la ratio della previsione del bando che prevede, quale requisito di partecipazione, la presentazione di almeno una pubblicazione riferita all’ultimo quinquennio è quella di favorire la selezione di docenti la cui attività di ricerca sia non troppo risalente nel tempo, ciò non implica necessariamente che le pubblicazioni inerenti tale periodo siano per ciò solo maggiormente rilevanti, dovendosi il livello della produzione scientifica dei candidati valutare con riferimento a parametri oggettivi e sostanziali (quali impact factor, collocazione editoriale, numero delle citazioni)” (così il § 10.6.3. della sentenza 4699/2023)» e che «anche il Consiglio di Stato [aveva] osservato che “il bando non privilegiava le pubblicazioni più recenti, ma solo richiedeva, quale requisito di partecipazione, che almeno una pubblicazione fosse riferita all’ultimo quinquennio, così assicurando che l’attività di ricerca del docente fosse non troppo risalente nel tempo, ma al contempo senza attribuire maggiore rilevanza alle pubblicazioni inerenti tale periodo: di qui la correttezza della sentenza che se, per un verso, ha riconosciuto l’illegittimità di una valutazione fondata su un criterio postumo e nient’affatto previsto dal bando, per altro verso ne ha correttamente rilevato l’intrinseca irragionevolezza dato che il livello della produzione scientifica dei candidati deve valutarsi con riferimento a parametri oggettivi e sostanziali (quali l’impact factor, la collocazione editoriale e il numero delle citazioni), non potendo accordarsi di per sé prevalenza alla più recente attività di ricerca” (così il § 5.2.9. della sentenza 6783/2024)».

Dopodiché, si è sì affermato che «la Commissione ha comunque attribuito un “peso” alla più recente attività (attribuendo al controinteressato il doppio del punteggio rispetto al ricorrente), il che entro certi limiti non si espone a censura, dal momento che il non dover eccessivamente enfatizzare tale aspetto non implica doverlo radicalmente obliterare» ma, immediatamente dopo, si è aggiunto che «pretendere che sia eccessivamente enfatizzato […] si rivela contrastante con il vincolo del giudicato esistente inter partes», con conseguente infondatezza del motivo avanzato dal prof. OMISSIS, ricorrente incidentale in quel giudizio.

II.4.3. Ebbene, nel ritenere che «l’incremento della produzione scientifica […] indichi che il candidato OMISSIS abbia dimostrato, alla data di scadenza del bando, un più alto livello di autonomia scientifica e una maggiore capacità di leadership nella ricerca», la Commissione è giunta ad enfatizzare proprio quell’aspetto che, secondo quanto statuito da questo Giudice Amministrativo, non avrebbe dovuto essere enfatizzato (con ciò violando il dictum giudiziale che aveva imposto di tenere conto anche dell’infondatezza del ricorso incidentale proposto dal prof. OMISSIS: § II.5. della sentenza n. 1473/2025).

II.5. Il quinto motivo, dal canto suo, è fondato laddove si duole che la Commissione non abbia correttamente proceduto ad enucleare e valutare l’apporto specifico dei candidati nelle opere collettanee.

II.5.1. In proposito, nella predeterminazione dei criteri di valutazione (pag. 4 dell’allegato A alla relazione finale) si legge che: «La commissione, alla luce di quanto indicato nell’art. 4, comma 14 del bando [a mente del quale: «Per le pubblicazioni in collaborazione, il candidato può allegare dichiarazione che attesti il proprio contributo. In mancanza, le pubblicazioni in collaborazione, possono essere valutate purché sia possibile enucleare l’apporto individuale del candidato sulla base della coerenza con l’attività scientifica complessiva»], stabilisce i seguenti criteri:

ai fini dell’enucleazione del contributo nei lavori in collaborazione in ordine di priorità:

– dichiarazione del candidato che attesti il proprio contributo;

– coerenza con l’attività scientifica complessiva;

ai fini della valutazione dell’apporto individuale del candidato, in ordine di priorità:

– dichiarazione del candidato che attesti il proprio contributo;

– posizione del nome del candidato nella stringa degli autori».

In (asserita) applicazione di tali criteri, viene riportato:

  1. a) sull’enucleazione:

a.1) quanto al prof. OMISSIS «Per tutte le 16 pubblicazioni selezionate, il candidato ha presentato dichiarazione che attesta il proprio contributo nei lavori in collaborazione [cfr allegato # 30 della documentazione presentata dal candidato]» (pag. 2 dell’Allegato A-bis alla relazione finale);

a.2) quanto al prof. OMISSIS: «Il candidato non allega dichiarazione circa il proprio contributo nella stesura delle pubblicazioni presentate. Il contributo del candidato viene dunque positivamente enucleato in virtù della piena coerenza con l’attività scientifica complessiva per tutte le 16 pubblicazioni presentate» (pag. 8 dell’Allegato A-bis alla relazione finale)

  1. b) sulla valutazione:

b.1) quanto al prof. OMISSIS: «Per quanto riguarda il contributo del candidato (criterio D), in dieci pubblicazioni (# 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14), il candidato ha ricoperto un ruolo di primo piano dichiarando di essere “investigatore principale”, in 3 il candidato ha assunto il ruolo di “co-investigatore principale” (#8, 11, 12). Nella pubblicazione # 16 il candidato non figura nella stringa degli Autori ma nel “ICECAP working group”. La Commissione comunque, facendo riferimento a quanto definito nel verbale 3, attribuisce il singolo punteggio di 0,2 pari al ruolo di “co-investigatore” sulla base della dichiarazione del candidato» (pag. 5 dell’Allegato A-bis alla relazione finale);

b.2) quanto al prof. OMISSIS «In 11 delle 16 pubblicazioni (# 1 3 5 6 7 9 10 11 12 15 16) il candidato figura come autore in prima o ultima posizione (criterio D), assumendo quindi un ruolo di primo piano» (pag. 11 dell’Allegato A-bis alla relazione finale).

II.5.2. Dev’essere tuttavia considerato che questo Tribunale aveva imposto alla Commissione di «stabil[ire] una ponderazione fra i diversi criteri valutativi (che essa stessa aveva individuato) degli apporti individuali dei candidati nei lavori in collaborazione, senza attribuire esclusiva rilevanza a quello (comunque utilizzabile) del posizionamento del nome» (di nuovo § II.5. della sentenza n. 1473/2025).

Più diffusamente, il Consiglio di Stato, nel confermare in parte qua l’arresto di prime cure, ha evidenziato che il relativo motivo di appello fosse infondato «per due ordini di ragioni, primo dei quali è che esso propone un’inedita distinzione – non presente nel bando, che disciplina solo la prima attività, ossia l’individuazione dell’apporto del candidato all’opera co-autoriale rinviando, per la seconda, ai più generali criteri di valutazione del profilo scientifico – fra lo strumento a disposizione della commissione per individuare quale sia stato l’oggetto dell’apporto del candidato all’opera collettanea, e quello per valutarne la rilevanza scientifica.

9.1. In secondo luogo, e comunque, il motivo propone una soluzione operativa per la commissione, che, se accolta, comporterebbe l’applicazione di un metodo irrealistico, perché presuppone che esista una netta differenza tra l’individuazione dell’apporto del concorrente all’opera collettanea e sua valutazione sotto il profilo scientifico. 

Distinzione, quest’ultima, che non trova corrispondenza nella realtà. Infatti non è praticabile un’operazione valutativa fondata su due fasi, tra loro autonome, perché, una volta individuato l’apporto del concorrente, dopo aver valutato l’intera opera, la commissione deve attribuire un peso ponderale al primo, in ragione del giudizio complessivo sul lavoro unitariamente inteso, ma anche in relazione/proporzione al contributo riferibile al candidato, quindi è impossibile atomizzare i due giudizi, ripartendoli in due valutazioni fra loro indipendenti, perché queste vanno invece poste in connessione e coordinamento tra loro. 

Se è vero, infatti, che una tendenziale bi-fasicità del giudizio, in caso di opere collettanee, è inevitabile, perché prima di valutarne la rilevanza, la commissione deve identificare il singolo apporto, è anche vero, che, una volta eseguita, questa prima fase di giudizio è destinata a confluire in un unicum valutativo che non può essere artificiosamente differenziato. 

9.2. In ragione dell’indiscutibile connessione esistente fra queste due fasi, la procedura adottata per individuare l’apporto individuale del candidato all’opera collettiva indubbiamente influenza la successiva valutazione della rilevanza scientifica di quest’ultimo, dunque, se la prima è erroneamente eseguita, o comunque, come pure accade in questo caso, è svolta in modo approssimativo, ciò falsa inevitabilmente il complessivo giudizio finale. Ossia una volta che la commissione ha errato nella prima valutazione (rectius: nel metodo utilizzato per esperirla), anche la seconda valutazione finisce per essere irrimediabilmente viziata. 

E poiché peraltro, nel caso di specie, la commissione aveva anche preannunciato che, per individuare l’apporto del singolo candidato all’opera collettanea, avrebbe seguito i criteri che essa stessa si era autoassegnata, ponendoli in applicazione graduata e decrescente fra loro, mentre, al contrario, ha poi applicato solo quello detto del “posizionamento del nome”, e poiché, come appena osservato, la prima valutazione condizionava anche la seconda, ne deriva che l’operato della commissione, oltre ad essere approssimativo, è stato anche contraddittorio, come correttamente rilevato dal primo giudice che ha imposto una rivalutazione che, sotto questo profilo, dovrà avere ad oggetto, e l’individuazione dell’apporto dato dai due candidati alle opere collettanee da loro indicate, con precisa indicazione dei metodi adottati per ricostruirlo, e la rilevanza scientifica attribuibile a tali elementi, in ragione del contributo redazionale da essi dato alla singola opera, correttamente e compiutamente individuato. 

9.3. In definitiva le valutazioni della commissione qui gravate, nella parte in cui hanno individuato l’apporto individuale alle opere collettanee di entrambi i candidati sono doppiamente viziate. Lo sono, innanzitutto, perché l’organo ha proceduto in modo approssimativo e non motivato, ad attribuire i ruoli ricoperti da entrambi i candidati nelle opere co-autoriali da loro indicate e, in secondo luogo, perché comunque non ha rispettato i criteri di individuazione dell’apporto individuale per come dettati dal bando e dettagliati dalla stessa commissione in sede di auto-vincolo.

Di conseguenza, in parte qua, va condiviso e confermato, quanto alla sua portata prescrittiva, l’arresto di primo grado, con l’ulteriore precisazione che la commissione, in sede di rivalutazione, dovrà meglio ricostruire l’apporto fornito dai candidati alle opere collettanee da loro indicate, adeguatamente motivando in proposito, ed altresì applicando tutti i criteri che essa stessa, in sede di auto-vincolo, e declinando quelli generali contenuti nel bando, si è prefissata di seguire» (così la sentenza n. 7043/2025, §§ 9.-9.3.).

II.5.3. Orbene la Commissione, alla luce di quanto supra riportato, ha:

  1. a) ribadito e perfino rinforzato la differenziazione fra enucleazione dell’apporto individuale e sua valutazione sotto il profilo scientifico;
  2. b) espunto alcuni dei criteri che in origine si era data;
  3. c) omesso di ricostruire l’apporto individuale del prof. OMISSIS, essendosi in sostanza limitata ad affermare che le opere collettanee fossero coerenti con l’attività scientifica complessiva.

La contrarietà al decisum dell’operato della Commissione, in parte qua, emerge con evidenza nella misura in cui si era, di contro, stabilito che:

  1. a) i due giudizi non potessero essere «atomizza[ti]», ma andassero posti «in connessione e coordinamento tra loro», essendo «irrealistico» un metodo diverso (sentenza del Consiglio di Stato n. 7043/2025, § 1.);
  2. b) avrebbe dovuto essere «stabil[ita] una ponderazione fra i diversi criteri valutativi (che essa stessa aveva individuato) degli apporti individuali dei candidati nei lavori in collaborazione, senza attribuire esclusiva rilevanza a quello (comunque utilizzabile) del posizionamento del nome» (sentenza di questo Tribunale n. 1473/2025, § 5.);

b-bis) avrebbero dovuto essere «applica[ti] tutti i criteri che [la Commissione] stessa, in sede di auto-vincolo, e declinando quelli generali contenuti nel bando, si è prefissata di seguire» (sentenza del Consiglio di Stato n. 7043/2025, § 9.3.);

  1. c) avrebbe dovuto essere «meglio ricostrui[to] l’apporto fornito dai candidati alle opere collettanee da loro indicate, adeguatamente motivando in proposito» (ancora sentenza del Consiglio di Stato n. 7043/2025, § 3.).

II.6. Il secondo motivo, inerente alla (mancata) rilevazione e valorizzazione della casistica operatoria, è fondato.

II.6.1. Al riguardo, va richiamata la sentenza n. 1473/2025 di questo Tribunale: «in occasione della sua seconda pronuncia resa sulla vicenda, aveva “riten[uto] affetto da evidente contraddittorietà il giudizio espresso con riferimento all’attività clinica, stante il riportato rilievo della mancata documentazione dell’esperienza svolta dal Prof. OMISSIS, soprattutto a fronte della certificazione, da parte del ricorrente, della esecuzione di 4164 interventi chirurgici come primo operatore, pacificamente riconosciuta dalla commissione […] ‘ben documentata’” (così il § 10.6.1. della sentenza 4699/2023).

Il Consiglio di Stato, nel respingere in parte qua l’appello incidentale del Prof. OMISSIS, ha statuito come segue: “in primo luogo non è ragionevole ‘marginalizzare’ nell’ambito di una valutazione comparativa per la nomina di un professore universitario in urologia l’attività clinica rispetto all’esperienza didattica e scientifica, laddove in ambito medico l’attività formativa e di ricerca si integrano necessariamente con l’attività assistenziale (come si evince dalle previsioni di cui al decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 recante la ‘disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419’, si veda in particolare art. 1). Inoltre, non sono state oggetto di critica specifica le statuizioni della sentenza che hanno (correttamente) ritenuto illogica la preferenza accordata al controinteressato in ragione del divario in concreto esistente tra i due candidati nella casistica operatoria: divario oggettivamente apprezzabile tra chi – come il ricorrente- ha ‘ben documentato’ l’esecuzione di oltre 4.000 interventi chirurgici quale primo operatore e chi – come il controinteressato- non ha allegato alcuna casistica operatoria (come emerge dalla Relazione Finale individuata quale all. n. 2 al verbale n. 1). 

Peraltro, sotto tale profilo è censurabile la mancata ponderazione dei singoli criteri di valutazione da parte della Commissione nei termini correttamente riconosciuti dalla sentenza” (così il § 5.2.7. della sentenza 6783/2024).

Il dictum giudiziale non è stato, all’evidenza, rispettato dalla Commissione nella misura in cui ha:

– per un verso, attribuito un punteggio complessivo per l’attività clinica superiore al controinteressato (9,2 punti) rispetto al ricorrente (9 punti);

– per altro verso, ha attribuito soltanto 1 punto al ricorrente per la sua casistica operatoria.

Se è vero che, a livello generale e astratto, la casistica operatoria non è da sola dirimente e risolutiva nella selezione di un Professore universitario in ambito medico, è altrettanto vero che, nel caso specifico e concreto, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che fra i due candidati vi fosse un documentato “divario oggettivamente apprezzabile” che avrebbe dovuto essere adeguatamente ponderato e valorizzato e, invece, non lo è stato neppure minimamente.

Per quanto riguarda la valutazione dell’attività in campo clinico, dunque, l’operato della Commissione è manifestamente viziato tenuto conto del più penetrante effetto conformativo del giudicato amministrativo esistente inter partes» (così il § II.1.3.3.).

II.6.1.1. Va richiamata altresì la decisione, pienamente confermativa sul punto, del Consiglio di Stato: «11.1. Innanzitutto va premesso che, sia nella sentenza del TAR n. 4699/2023, che nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6783/2024 era stata già rilevata l’omessa valutazione dell’attività clinica svolta dalla parte appellata. 

Dunque la commissione, nella parte in cui ha (nuovamente) sottovalutato quest’ultimo aspetto, si è anche posta in contrasto col giudicato riveniente da detti pronunciamenti.

11.2. A prescindere dal rilievo, per vero assorbente, di cui al punto che precede, l’obiezione, opposta nel merito dalla parte appellante, secondo cui il suo il curriculum complessivamente prevaleva su quello dell’appellata, non è convincente innanzitutto perché la commissione le ha riconosciuto un punteggio aggiuntivo per questa voce, riferendola al criterio “altri titoli”, ossia alla terza voce che componeva il criterio in esame riferibile all’attività professionale complessivamente svolta dai candidati.

Dunque si tratta di esperienza che è stata adeguatamente valorizzata e non può quindi valere, altresì, e quale elemento valutato due volte, come contrappeso, per così dire, rispetto all’attività clinica svolta e documentata dal competitore.

11.3. L’obiezione è comunque infondata nel merito perché in relazione a questo parametro – ossia la complessiva attività professionale svolta dai candidati – i criteri che la stessa commissione si era data erano i seguenti 1. numero di anni di attività dirigenziale e 2. incarichi di direzione di unità operativa complessa e/o semplice o incarichi di alta specializzazione, da valutare con riferimento al numero di anni in cui l’incarico o gli incarichi sono stati svolti 3. altri titoli.

Or bene quest’ultimo, essendo un criterio residuale, era senz’altro atto a ricomprendere anche l’attività clinica assistenziale riferibile ai candidati, considerando la natura dell’incarico oggetto della procedura concorsuale.

Dunque condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto irragionevole ed illogica la scelta della commissione di omettere completamente la valutazione del significativo numero di interventi chirurgici che la parte appellata ha dichiarato di aver svolto, con il compito di primo operatore, anche considerando che il contraddittore, odierno appellante, alcuna indicazione aveva prodotto in proposito e, dunque, tenendo conto del netto divario che è dato registrare fra i due curriculum che non poteva non essere rilevato in una competizione concorsuale.

Anche in questa parte, dunque, l’arresto di primo grado va confermato» (così la sentenza del Consiglio di Stato n. 7043/2025).

II.6.2. Non può ritenersi che la Commissione, pur non avendo puntualmente reiterato i precedenti vizi, abbia rispettato il vincolo conformativo derivante dai precedenti giudicati, che non lasciavano margini di discrezionalità così ampi come pretende l’Ateneo resistente e, per esso, la Difesa erariale.

Alla Commissione era stato invero imposto di «riformulare i criteri di valutazione dell’attività clinica, avendo cura di non marginalizzare il divario riscontrato dal giudicato di cui alla sentenza n. 4699/2023 di questo Tribunale (confermata, sul punto, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6783/2024» (così il più volte citato § II.5. della sentenza n. 1473/2025).

Nel dare esecuzione alla suddetta specifica statuizione, la Commissione ha:

– dapprima, previsto di attribuire fino a 3 punti per l’attività operatoria, quale sotto-tetto ad un massimo complessivo di 12 punti per l’attività clinica (pagg. 2-3 dell’Allegato A alla relazione finale);

– poi, concretamente attribuito 1,6 punti al prof. Di Stati per tale voce (pag. 5 dell’Allegato A-bis alla relazione finale), a fronte degli 0 punti riconosciuti al prof. OMISSIS (che – come già ampiamente riscontrato nelle sentenze – non ha «riportat[o] alcuna casistica operatoria»: pag. 8 dell’Allegato A-bis alla relazione finale).

Uno scarto così ridotto non risulta idoneo a «non marginalizzare» quel divario che questo Tribunale e il Consiglio di Stato avevano riscontrato e ordinato, per contro, di valorizzare (ancorché in modo non necessariamente risolutivo): l’operato della Commissione si rivela, pertanto, elusivo del giudicato.

II.6.2.1. Giova evidenziare, in proposito, che, «secondo un consolidato orientamento, la “violazione del giudicato” è configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale o quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione del giudice, mentre si ha “elusione del giudicato” allorquando l’amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l’obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e in tal modo giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2018 n. 6175)» (Cons. Stato, Sez. VII, 11 aprile 2024, n. 3309).

In un caso come quello di specie, vi sarebbe stata “violazione del giudicato” qualora si fosse nuovamente omesso di valutare l’attività operatoria, mentre configura “elusione del giudicato” l’averla valutata in misura eccessivamente riduttiva rispetto all’importanza globale che avrebbe dovuto assumere.

II.7. Alle medesime conclusioni si ritiene di dover pervenire in relazione a quanto dedotto con la prima parte del terzo motivo (laddove si deduce l’illegittima predeterminazione dei punteggi per i “titoli pretermessi”), da reputarsi perciò anch’esso fondato.

II.7.1. È d’uopo, anche in questo caso, richiamare quanto statuito dal Consiglio di Stato (nel riformare, in parte qua, la sentenza di questo Tribunale n. 4699/2023, accogliendo le corrispondenti censure avanzate dall’odierno ricorrente): «9.5. In primo luogo, è ragionevole includere anche tali titoli [i.e.: la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca] tra quelli valutabili nell’ambito della presente procedura atteso che:

– l’art. 4 del d.m. n. 344 del 2011 (recante i criteri nell’ambito dei quali le università, con appositi regolamenti, individuano gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) in possesso dell’a.s.n. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240), applicabile alla procedura de qua in ragione del rinvio operato dall’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010 al comma 5 del medesimo articolo, contempla espressamente tali criteri alle lett. c) e d) del comma 1;

– l’allegato A al d.m. n. 120 del 2016, che disciplina i criteri per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale, individua fra i titoli che i candidati devono soddisfare la «organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero» e il “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”. 

9.6. Sono, pertanto, corretti i rilievi dell’appellante secondo cui l’esclusione di questi ultimi due criteri dalla procedura per cui è causa, oltre ad essere immotivata, è illogica, atteso che l’essere invitato in qualità di relatore a convegni e l’aver conseguito premi e riconoscimenti sono due aspetti fondamentali dell’attività di ricerca di uno studioso, perché restituiscono il senso del riconoscimento – nell’ambito della comunità scientifica di appartenenza – dei risultati dei suoi lavori.

9.7. In secondo luogo, è erroneo, per travisamento delle allegazioni e delle produzioni documentali fornite dal ricorrente in relazione alla censura in esame, anche il capo della pronuncia impugnata che ha dichiarato non provata la sua asserita superiorità in relazione agli stessi criteri.

Infatti, l’appellante ha adeguatamente comprovato le ragioni per cui, qualora i due criteri non fossero stati illegittimamente pretermessi nell’attività di valutazione, egli avrebbe potuto verosimilmente riportare giudizi più favorevoli per entrambi, in quanto: a) come emerge dai rispettivi curricula depositati i atti, il professor Dha dichiarato la partecipazione in qualità di relatore a settanta convegni nazionali e internazionali a fronte dei quindici convegni internazionali indicati dal controinteressato (oltre a «decine di congressi o corsi in Italia», cui quest’ultimo avrebbe partecipato in qualità di “speaker”); b) l’appellante ha conseguito undici premi di cui sette internazionali, mentre il prof. OMISSIS ne ha dichiarati cinque, di cui solo due internazionali.

9.8. Deve essere, altresì, accolta l’ulteriore censura contenuta nel quarto motivo di ricorso, relativa all’esclusione del titolo di dottore di ricerca e del conseguimento di borse di studio, sulla quale il T.a.r. ha omesso di pronunciarsi.

L’art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 117 del 2000 prevede espressamente che «Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: […] i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca».

Anche la mancata applicazione di questo criterio, non obliterabile da parte dell’Amministrazione, ha indubbiamente penalizzato l’appellante, in quanto non è stata riconosciuta alcuna valenza, in sede di comparazione dei due candidati, al fatto che egli ha conseguito il titolo di dottore di ricerca ed ha ottenuto prestigiose borse di studio per svolgere attività di ricerca (in particolare, la borsa di studio Leo Tarlantini dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano, nonché la borsa di studio della European School of Oncology; la Fellowship European Community: Europe aganist Cancer Programme)» (così la sentenza del Consiglio di Stato n. 6783/2024).

II.7.2. Meritano condivisione le puntuali critiche avanzate dal ricorrente: risulta (non violativo, bensì) elusivo del giudicato l’operato della Commissione che, nel confinare entro limiti significativamente ristretti i punteggi attribuibili per i titoli in precedenza non legittimamente (secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato) del tutto non valutati, ha finito per annullare o notevolmente ridurre lo scarto curriculare che lo stesso ricorrente vantava.

II.8. La prospettazione risulta ancor di più avvalorata alla luce di quanto dedotto con la restante parte del terzo motivo e con il sesto motivo (che si rivelano dunque suscettibili di positivo apprezzamento): una valutazione anche globale, e non soltanto atomizzata, dell’operato della Commissione ne fa emergere l’elusività al giudicato complessivamente riveniente dalle pronunce nn. 4699/2023 e 1473/2025 di questo Tribunale e nn. 6783/2024 e 7043/2025 del Consiglio di Stato.

Nonostante le plurime criticità sin qui riscontrate, difatti, il prof. OMISSIS è risultato prevalere sul prof. OMISSIS (con 48,65 punti contro 47,50) e tale esito è stato “ribaltato” in sede di valutazione comparativa finale dei candidati, poiché «la presente Commissione ritiene che gli ambiti valutati dalla precedente commissione (in specie intensità e continuità dell’attività didattica, impegno organizzativo e ruolo svolto nei gruppi di ricerca e nelle società scientifiche di settore), siano indicatori particolarmente significativi per lo svolgimento delle funzioni didattico-scientifiche di un professore di prima fascia, anche più rispetto ad altri elementi, pur positivamente valutati. La Commissione, pertanto, concorda che ai suddetti ambiti e, conseguentemente, agli esiti della valutazione espressa in merito, debba essere riconosciuto uno specifico rilievo in quanto particolarmente qualificanti, sotto il profilo sostanziale, ai fini dello svolgimento delle funzioni di professore di prima fascia» (pagg. 3-4 dell’Allegato C alla relazione finale).

II.8.1. Una tale motivazione non può sottrarsi a censura, nella misura in cui non può stabilirsi ex post quali elementi debbano avere un’incidenza prevalente (se quelli già valutati e rimasti fermi perché non oggetto di annullamento giurisdizionale ovvero quelli rivalutati in esecuzione delle sentenze del Giudice Amministrativo): lo si sarebbe semmai dovuto stabilire ex ante, sulla base di criteri che (auto-)vincolassero la Commissione, soprattutto per l’ipotesi – poi concretizzatasi – in cui la valutazione originaria mantenuta ferma e la rivalutazione dessero luogo ad esiti non convergenti.

Non può invece ammettersi che, una volta risultato prevalente il prof. OMISSIS in relazione agli elementi rivalutati, il prof. OMISSIS nondimeno essere considerato più idoneo (e perciò essere individuato quale vincitore della procedura) sulla base di un apprezzamento postumo – quale quello supra riportato – della Commissione.

II.9. La ritenuta fondatezza del ricorso, nei termini sin qui esposti, induce ad interrogarsi sulla portata che la presente pronuncia deve assumere.

Questo Tribunale ha recentemente avuto occasione di statuire come segue: «Stante l’inadeguatezza delle ragioni espresse […], il Collegio deve [..] ritenere che la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione si sia ormai esaurita e che possa ritenersi dimostrata la spettanza del bene finale […] che è oggetto dell’interesse pretensivo del ricorrente.

Appare utile riportare al riguardo i passaggi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 25/02/2019 n. 1321:

– l’art. 31, comma 3, del c.p.a. – avente applicazione generale, sia che l’amministrazione rimanga inerte sia che emani un provvedimento espresso di diniego – dispone che: «[i]l giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione». Quindi, per la definizione dell’intero rapporto sostanziale, vengono dettati i seguenti limiti: soltanto quando si tratti di attività vincolata o quando risulti che non residuano ulteriori margini di discrezionalità, il giudice potrà spingersi sino alla verifica dell’esistenza in concreto dei presupposti e requisiti in presenza dei quali il ricorrente può ottenere il provvedimento richiesto;

– la “riduzione” della discrezionalità amministrativa (anche tecnica) può essere l’effetto:

  1. a) sul piano “sostanziale”, degli auto-vincoli discendenti dal dipanarsi dell’azione amministrativa, contrassegnata dal crescente impiego di fonti secondarie e terziarie che si pongono spesso come parametri rigidi per sindacare l’esercizio della funzione amministrativa concreta (anche se originariamente connotata in termini discrezionali);
  2. b) sul piano “processuale” dei meccanismi giudiziari che, sollecitando l’amministrazione resistente a compiere ogni valutazione rimanente sulla materia controversa, consentono di focalizzare l’accertamento, attraverso successive approssimazioni, sull’intera vicenda di potere (si pensi alla combinazione di ordinanze propulsive e motivi aggiunti avverso l’atto di riesercizio del potere, ma anche alle preclusioni istruttorie e alla regola di giudizio fondata sull’onere della prova), concentrando in un solo episodio giurisdizionale tutta quella attività di cognizione che prima doveva necessariamente essere completata in sede di ottemperanza.

– la consumazione della discrezionalità può essere anche il frutto della insanabile “frattura” del rapporto di fiducia tra Amministrazione e cittadino, derivante da un agire reiteratamente capzioso, equivoco, contradittorio, lesivo quindi del canone di buona amministrazione e dell’affidamento riposto dai privati sulla correttezza dei pubblici poteri. In presenza di una evenienza siffatta, resta precluso all’Amministrazione di potere tornare a decidere sfavorevolmente nei confronti dell’amministrato anche in relazione ai profili non ancora esaminati.

In alcuni casi, può accadere che la pervicacia degli organi amministrativi a reiterare le statuizioni annullate integri una elusione (palese o occulta) del giudicato: in tal caso deve ammettersi la possibilità, per il giudice dell’ottemperanza, di sindacare anche su aspetti non pregiudicati dalla sentenza (ancora la sentenza Cons. Stato 1321/2019).

In una vicenda come quella in esame il susseguirsi di tre giudicati di annullamento ha comunque l’effetto di «svuotare» l’amministrazione del proprio potere discrezionale. Con la precisazione che il giudicato costituisce, in tale ipotesi, un vincolo alla discrezionalità amministrativa operante come “fatto” e non come “atto”.

Alla luce delle svolte considerazioni, deve ritenersi che, nella vicenda in esame, l’ambito di discrezionalità tecnica rimessa all’Amministrazione si sia progressivamente ridotto sino a “svuotarsi” del tutto» (T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, 20 gennaio 2026, n. 1085).

II.9.1. Il Collegio condivide il richiamato indirizzo ermeneutico e reputa la ratio decidendi trasponibile alla fattispecie in esame, nella quale vi sono stati plurimi giudicati di annullamento ai quali ha fatto seguito un riesercizio del potere che ad essi non si è conformato.

La pienezza ed effettività della tutela che deve informare il processo amministrativo (art. 1 cod. proc. amm.) impone di ritenere inesorabilmente esaurita la discrezionalità esercitabile dell’Amministrazione, che ne ha fatto un impiego tale da giungere a quell’insanabile “frattura” del rapporto di fiducia che deve intercorrere con il privato.

Allorquando, come nella specie, l’Amministrazione reiteratamente neghi la spettanza del bene della vita con modalità altrettanto reiteratamente censurate dal Giudice Amministrativo, siffatta spettanza non può essere ulteriormente negata.

Spettando al giudice dell’ottemperanza il potere di determinare il contenuto del provvedimento amministrativo ex art. 114, comma 4, lett. a), cod. proc. amm. (cfr. anche Cons. Stato, Sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5165), va dichiarato che il prof. OMISSIS avrebbe dovuto vincere la procedura per cui è causa.

II.9.2. In tali termini dev’essere conseguentemente dichiarata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati (declaratoria che, va ribadito, rileva ai soli fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., ferma restando l’efficacia dei menzionati atti dei quali, per le ragioni esposte, non può essere dichiarata la nullità).

II.10. Da quanto precede deriva l’assorbimento:

– del quarto motivo e di parte del quinto motivo (in particolare laddove si duole che la Commissione abbia male applicato i criteri che – illegittimamente – si era data), la cui eventuale fondatezza implicherebbe ulteriori valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione, che sono tuttavia ormai precluse;

– del settimo motivo, poiché espressamente proposto in via subordinata con conseguente vincolo per il giudice di considerarlo tale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5).

II.11. Conclusivamente, il presente ricorso va accolto accertando, esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., che il D.R. n. 2607/2025 prot. n. 0043719 del 5 agosto 2025 e degli atti ad esso presupposti sono illegittimi per violazione ed elusione dei giudicati esistenti inter partes (sentenze nn. 4699/2023 e 1473/2025 di questo Tribunale e nn. 6783/2024 e 7043/2025 del Consiglio di Stato) e dichiarando, sempre esclusivamente ai medesimi sensi ed effetti, che il prof. OMISSIS avrebbe dovuto vincere la procedura indetta con D.R. n. 1987 del 16 novembre 2020, così come rettificato con D.R. n. 2034 del 19 novembre 2020.

II.12. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione, per l’effetto, dichiara, nei sensi di cui in motivazione, l’illegittimità del D.R. n. 2607/2025 prot. n. 0043719 del 5 agosto 2025 e degli atti ad esso presupposti.

Condanna l’Ateneo resistente alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 3 febbraio 2026 e 17 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

Pubblicato il 13/03/2026