Nel giudizio di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia, la Commissione può legittimamente attribuire particolare rilievo all’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, desumibile anche dalla posizione occupata tra i coautori, purché tale elemento sia valutato congiuntamente alla qualità, continuità temporale, collocazione editoriale e impatto scientifico delle pubblicazioni.
TAR Lazio, sez. IV quater, 10 marzo 2026, n. 4496
Il limitato ruolo preminente del candidato nei lavori in collaborazione può legittimare il diniego dell'abilitazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5954 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Commissione D’Esame, non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento – previa sospensiva
1) – della nota esplicativa resa nel “Giudizio Collegiale” formulata e sottoscritta dalla Commissione di valutazione, nominata nella procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia (D.D. n. 1796 del 27 ottobre 2023) per il Settore concorsuale 06/D1 – Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio, con cui viene dichiarato “non abilitato” il ricorrente dott. OMISSIS; 2) dei verbali di valutazione, nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; nonché, infine, ove occorra e in via subordinata, di tutta la procedura concorsuale nei termini specificati nel presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è risultato “NON ABILITATO” all’esito del procedimento di valutazione, per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia (D.D. n. 1796 del 27 ottobre 2023) per il Settore concorsuale 06/D1 – Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio.
All’esito della valutazione, il ricorrente è stato giudicato non idoneo al conseguimento dell’abilitazione; più precisamente, la Commissione ha ritenuto infatti che: “…NON possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia”.
Parte ricorrente osserva che Il giudizio formulato dalla Commissione ed anche dai singoli Commissari appare privo di adeguata motivazione, in quanto svolto in maniera complessiva senza un reale apprezzamento dei singoli lavori, basandosi unicamente sulla presenza delle posizioni editoriali tra gli autori in collaborazione.
In sostanza, la preminenza dell’apporto dovrebbe desumersi – a parere della Commissione – non dai contenuti bensì dalla loro posizione (primo nome, secondo nome ultimo nome) tra gli autori della pubblicazione.
Ebbene, nella fattispecie in esame, la commissione pur avendo riconosciuto spunti di interesse nei lavori del ricorrente, sceglieva di erigere il proprio giudizio sul solo elemento della posizione tra gli autori in collaborazione.
Ad avviso del ricorrente tale modus operandi non è proprio conforme ai criteri impartiti dal Decreto Ministeriale n. 120/2016.
Nel caso di specie i giudizi individuali e collegiali sono inidonei a descrivere in senso compiuto l’iter argomentativo seguito e le ragioni che hanno spinto la Commissione a qualificare come non adeguate le pubblicazioni. Specie nella parte in cui si attribuisce eccessiva rilevanza al posto cristallizzato tra gli autori.
Si costituiva il Ministero intimato chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Nel caso di specie, appare evidente, dalla lettura dei giudizi, che contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, le pubblicazioni scientifiche allegate dal candidato ai fini della valutazione, sono risultate carenti con riferimento a più di un criterio fra quelli definiti dall’art. 4 citato.
Ed infatti, si legge:
Giudizio collegiale: “Il candidato NON presenta in numero sufficiente pubblicazioni complessivamente considerate di qualità “elevata” come definita ai sensi dell’art. 7, D.M. n. 120/2016. Infatti delle 16 pubblicazioni presentate, il candidato ha avuto un ruolo prominente in esse, ma queste pubblicazioni sono quelle più datate nel tempo e manca continuità di produzione di qualità elevata negli ultimi anni. Le tematiche affrontate sono di nicchia e senza ricaduta e impatto per la comunità scientifica internazionale dell’epoca”;
Prof. OMISSIS: “Nelle pubblicazioni presentate, il candidato occupa la prima posizione in 9 lavori su 16. Non sono presenti lavori come ultimo nome. Negli altri lavori presentati non occupa una posizione prominente, come da definizione della commissione per la prima fascia. L’analisi attenta delle pubblicazioni presentate attesta alcune problematiche. Per prima cosa, trattandosi di una prima fascia, ci si aspetta una maggiore continuità di produzione con lavori nei primi quartili del settore e che sottendono la capacità di non solo compiere ricerca in prima persona ma anche coordinando gruppi locali e internazionali. Questo non è presente nel candidato che non ha lavori ultimo nome, ha limitate collaborazioni internazionali (di spicco solo quella con l’istituto dove ha svolto la fellowship) e la qualità delle pubblicazioni, soprattutto recente in cui peraltro non ha una posizione prominente, è minore rispetto a quelle più datate. Inoltre negli ultimi anni, non ha prodotto lavori di elevata qualità in cui occupi una posizione prominente. Per questo motivo non si ritiene la produzione scientifica in linea con quanto atteso per una I fascia”;
Prof. OMISSIS: “Un’analisi approfondita delle pubblicazioni presentate evidenzia che alcune criticità. In particolare, non figurano pubblicazioni in cui occupi la posizione di ultimo autore, le collaborazioni internazionali sono limitate – ad eccezione di quella con l’istituto in cui ha svolto la fellowship – e la qualità della produzione scientifica più recente appare inferiore rispetto ai lavori più datati. Inoltre, negli ultimi anni, non ha prodotto studi di elevato impatto in cui abbia avuto un ruolo di primo piano che ci si aspetterebbe per un ruolo di prima fascia”;
Prof. OMISSIS: “Egli presenta 16 pubblicazioni, tutte pubblicate su riviste internazionali peer reviewed, nelle quali è in 9 casi primo nome, in una secondo nome, mentre in ben sei ( 37%) non dimostra un ruolo di preminenza: in particolare , tra queste ultime , una risulta essere non strettamente pertinente a tematiche inerenti l’apparato respiratorio. L’argomento oggetto della quasi totalità della produzione scientifica del candidato è il ruolo del naso elettronico nel cercare di discriminare patologie polmonari come l’asma bronchiale, la sarcoidosi, la BPCO, nonché le neoplasie maligne polmonari. la collocazione editoriale delle sue pubblicazioni , pur se buona, non è eccellente (in termini di quartile) soprattutto per quanto riguarda i papers in cui il candidato sembra avere un ruolo preminente”;
Prof. OMISSIS: “L’apporto individuale del candidato si evince in 10 su 16 lavori, come primo e secondo autore. Non presenta, tuttavia, pubblicazioni come ultimo autore come invece è atteso per un profilo di I fascia. Sulla base delle modalità di valutazione definite dalla Commissione relative al riscontro nel panorama nazionale ed internazionale della ricerca, la qualità della produzione scientifica del candidato è discreta, ma non eccellente; in particolare le pubblicazioni dove il candidato svolge un ruolo preminente appartengono ai quartili più bassi. Con riguardo alle caratteristiche di originalità, rigore metodologico, per il contributo fornito al progresso della ricerca, per l’impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento (riferito all’epoca di pubblicazione) a livello sia nazionale che internazionale, le pubblicazioni presentate non sempre appaiono rilevanti rispetto al settore concorsuale, anche in considerazione che le pubblicazioni più recenti non appartengono ai quartili più elevati”;
Prof. OMISSIS: “I 16 lavori oggetto di valutazione sono stati pubblicati su riviste indicizzate “peer reviewed” su argomenti coerenti con le tematiche pertinenti al settore scientifico disciplinare di malattie dell’apparato respiratorio, ed il candidato ha una posizione preminente in 10 (primo o secondo nome). Sulla base dei criteri definiti dalla Commissione (per quanto concerne l’originalità, il rigore metodologico e l’innovatività) la qualità delle pubblicazioni presentate dal candidato è discreta, con un impatto poco rilevante nella comunità scientifica di riferimento a livello internazionale”.
Ciò premesso è infondata la doglianza con la quale parte ricorrente lamenta che: “Il giudizio formulato dalla Commissione ed anche dai singoli Commissari appare privo di adeguata motivazione, in quanto svolto in maniera complessiva senza un reale apprezzamento dei singoli lavori, basandosi unicamente sulla presenza delle posizioni editoriali tra gli autori in collaborazione”.
Alla luce dei citati giudizi sono evidenti le ragioni del diniego nonché l’iter logico deduttivo perseguito dai commissari.
Peraltro in sede di prima riunione, la Commissione ha attribuito peculiare importanza alla posizione di preminenza del candidato fra i co-autori pubblicazioni denotate da un modesto apporto individuale, non sempre adeguatamente collocate, risalenti nel tempo (dunque prive di una continuità qualitativa) e, per giunta, scarsamente rilevanti nel panorama scientifico di riferimento,.
Conseguentemente, le valutazioni espresse dalla Commissione appaiono oltremodo corrette considerato che trovano fondamento su quanto dalla stessa statuito nella seduta di insediamento.
Per giunta, tra i criteri definiti dall’art. 4, D.M. 120/2016, quello dell’apporto individuale non a caso è collocato al secondo posto. Questo, infatti, riveste un ruolo di particolare rilievo nella valutazione delle pubblicazioni posto che a dover essere esaminata non è la qualità in sé di un prodotto quanto quella del contributo offerto dal singolo candidato. Se così non fosse ciascun candidato potrebbe avvalersi di pubblicazioni scientifiche prodotte da altri studiosi per il solo fatto di avervi contribuito in maniera del tutto marginale.
E’ ragionevole ritenere che, non essere preminente nel 37% dei lavori prestati alla valutazione della Commissione ex art. 7 del D.M. 120/2016, in particolar modo per un candidato alla prima fascia di docenza, sia più che sufficiente a legittimare il diniego espresso dalla Commissione.
Peraltro, nel caso che ci occupa, il Prof. OMISSIS non risulta mai essere ultimo nome che per prassi è la posizione ricoperta da colui che riveste il ruolo di maggiore responsabilità progettuale e scientifica.
A differenza di quanto dedotto dal ricorrente, le valutazioni della Commissione non si sono appiattite sulla sola posizione del nome, ma hanno previsto anche un sostanziale approfondimento sul contributo concreto apportato dal candidato.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità delle questioni esaminate, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 10/03/2026

