TAR Emilia-Romagna, 16 marzo 2026, n. 464

Ai fini della partecipazione alle procedure di chiamata universitaria ex art. 18 l. n. 240/2010, il docente collocato in aspettativa o “fuori ruolo” deve considerarsi comunque “in servizio” presso l’Ateneo di appartenenza

Data Documento: 2026-03-16
Autorità Emanante: TAR Emilia-Romagna
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini della partecipazione alle procedure di chiamata universitaria ex art. 18 l. n. 240/2010, il docente collocato in aspettativa o “fuori ruolo” deve considerarsi comunque “in servizio” presso l’Ateneo di appartenenza, in quanto mantiene l’incardinamento organico, la qualifica e i diritti connessi alla progressione di carriera, nonché talune prerogative accademiche. Tuttavia, tale condizione, pur non integrando causa di inammissibilità alla procedura, costituisce elemento rilevante sul piano valutativo, imponendo alla Commissione e agli organi accademici una specifica e puntuale motivazione circa l’incidenza della prolungata assenza dall’attività didattica e accademica sulla valutazione comparativa e sulla idoneità del candidato, specie in relazione a posizioni che richiedano immediata operatività.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in OMISSIS;
OMISSIS, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del decreto rettorale n. OMISSIS prot. n. OMISSIS di approvazione atti procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. n. 240 del 2010 per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo – prima fascia – per il DSG – Dipartimento di Scienze Giuridiche, Gruppo Scientifico Disciplinare: OMISSIS;

della delibera del CdA del OMISSIS e del relativo allegato di approvazione delle proposte di chiamata di cui al predetto allegato, nella parte in cui approva la proposta di chiamata del prof. OMISSIS nel posto di Professore Universitario di ruolo – prima fascia – per il DSG – OMISSIS;

della proposta del Dipartimento di OMISSISdi chiamata del prof. OMISSIS del 26 giugno 2025;

di tutti i verbali 1-2-3 e 4 contenenti i lavori e i giudizi relativi alla procedura di valutazione;

del D.R. n. 147/2025 del 31 gennaio 2025 di nomina della Commissione giudicatrice;

del decreto rettorale di nomina nonché per l’annullamento del contratto di nomina in ruolo del prof. OMISSIS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’OMISSIS e di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’Università OMISSIS ha bandito una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario – prima fascia – presso il Dipartimento di OMISSIS ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010.

La Commissione esaminatrice, nominata a tal fine, ha svolto i lavori in quattro sedute, come risulta dai verbali nn. 1, 2, 3 e 4.

La Commissione, essendo tenuta ad individuare un massimo di tre idonei, ha ritenuto tali i proff. OMISSIS.

Mentre ai primi due è stato attribuito il giudizio finale complessivo di ottimo, il prof. OMISSIS ha ottenuto un giudizio di eccellente.

Gli atti della procedura sono stati approvati con il decreto rettorale n. OMISSIS.

Successivamente, il Consiglio di Dipartimento ha formulato la proposta di chiamata del prof. OMISSIS, che è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 luglio 2025.

Avverso gli atti indicati in epigrafe l’odierno ricorrente ha proposto impugnazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:

1. l’Università avrebbe violato l’art. 18, comma 4, l. n. 240/2010, e l’art. 6 del Regolamento di Ateneo in materia di aspettativa e incompatibilità (OMISSIS), e avrebbe reso un giudizio errato non motivato adeguatamente in ordine alla nomina del prof. OMISSIS, posto che quest’ultimo, al momento della pubblicazione del bando, risultava collocato in aspettativa obbligatoria per incarico esterno incompatibile, avendo assunto – previa autorizzazione del proprio Ateneo, l’Università OMISSIS – il ruolo di esperto giuridico presso la Rappresentanza Permanente d’Italia alle Nazioni Unite a New York, ai sensi dell’art. 168, d.p.r. n. 18 del 1967;

2. il fuori ruolo per incarico esterno del Prof. OMISSIS sarebbe incompatibile con il progetto “Dipartimenti di Eccellenza” 2023–2027 OMISSIS, e con la finalità del finanziamento ministeriale (Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2023–2027), ai quali era correlata la procedura di reclutamento in contestazione;

3. atteso il fuori ruolo per l’incarico assunto, da oltre sei anni, dal Prof. OMISSIS, presso la Rappresentanza permanente italiana all’Onu, la Commissione non avrebbe considerato che l’anzianità di servizio dello stesso come Professore ordinario è pari a soli 11 mesi, e che il controinteressato non avrebbe svolto alcuna attività didattica universitaria, essendo formalmente e sostanzialmente distaccato in via esclusiva presso un organismo del Ministero degli esteri operante a New York presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite;

4. sussisterebbero elementi attestanti l’esistenza di un rapporto professionale costante, duraturo e strutturato tra il prof. OMISSIS, componente della Commissione giudicatrice, e il prof. OMISSIS, candidato poi selezionato; di cui la lamentata situazione di incompatibilità della Commissione;

5. la Commissione, nella sua prima seduta si sarebbe limitata a riportare i criteri di valutazione indicati nell’art. 1 del bando, senza alcuna ulteriore specificazione circa i parametri concreti sulla base dei quali avrebbe inteso formulare i propri giudizi sui titoli presentati dai candidati, col ché sarebbe mancata una griglia valutativa oggettiva e verificabile; pertanto, i giudizi sintetici resi (non sufficiente, adeguato, buono, ottimo ed eccellente) risulterebbero privi di motivazione.

6. confrontando le valutazioni delle pubblicazioni del prof. OMISSIS con quelle del prof. OMISSIS, emergerebbe l’irragionevolezza della valutazione da parte della Commissione;

7. la posizione del prof. OMISSIS risulterebbe, nel complesso, oggettivamente superiore a quella della prof.ssa OMISSIS;

8. la valutazione sull’attività di ricerca svolta dai candidati non sarebbe corretta;

9. la proposta di chiamata e l’approvazione della chiamata risulterebbero prive di una adeguata motivazione, autonoma rispetto alle valutazioni della Commissione.

Si sono costituiti in giudizio l’OMISSIS e OMISSIS per resistere al ricorso.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

All’esito dell’udienza pubblica del 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare: sull’eccezione di inammissibilità sollevata dall’OMISSISe dal OMISSIS.

Secondo l’Università il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse in quanto vengono impugnati i risultati della valutazione operata dalla Commissione, la quale, però, ha espresso un parere di idoneità tanto del Prof. OMISSIS, quanto del Prof. OMISSIS e dell’ulteriore controinteressata.

Il ricorso, in particolare, non riuscirebbe a dimostrare che l’accoglimento delle censure potrebbe condurre ad escludere l’idoneità del controinteressato, ma solo a dimostrare la maggiore meritevolezza del ricorrente rispetto agli altri concorrenti.

Ciò escluderebbe l’interesse ad impugnare il giudizio della Commissione.

L’eccezione è infondata.

Infatti, sotto un primo profilo, il ricorso è rivolto espressamente sia nei confronti degli atti della Commissione, sia nei confronti della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento e dell’accoglimento della proposta medesima da parte del Consiglio di Amministrazione dell’OMISSIS; sotto altro profilo, le censure dedotte dal ricorrente sono plurime e concernono diversi aspetti della valutazione operata dalla Commissione di concorso, nonché della proposta di chiamata e del successivo accoglimento della stessa, sì che l’eventuale fondatezza di una o più delle censure dedotte è potenzialmente idonea a tutelare, quantomeno, l’interesse strumentale del ricorrente alla riedizione parziale delle valutazioni operate dalla Commissione medesima, affinché possa, eventualmente, giungersi ad una diversa conclusione della procedura di chiamata tanto da parte del Consiglio di Dipartimento, quanto del Consiglio di Amministrazione dell’Università.

Quanto precede vale anche con riguardo all’eccezione di inammissibilità, dedotta dal Prof. OMISSIS, per asserito difetto della c.d. prova di resistenza da parte del ricorrente.

I vizi dedotti, infatti, sono, in varia misura idonei, se accolti, a giustificare la necessità, quantomeno, di un parziale e potenzialmente rilevante riesercizio del potere valutativo della Commissione in prima battuta e del Consiglio di Dipartimento e di Amministrazione, ai fini della proposta di chiamata in seconda battuta.

Pertanto l’eccezione deve essere respinta.

2. Nel merito il ricorso è giudicato dal Collegio parzialmente fondato e va dunque accolto, nei limiti e nei termini qui di seguito precisati. In particolare, mentre le contestazioni di cui ai primi due motivi, nonché quelle svolte nel quarto motivo, sono da respingere, meritano accoglimento il terzo, il quinto motivo (con conseguente assorbimento delle censure svolte nei motivi sesto e settimo) e nono, nonché (benché solo parzialmente) il motivo ottavo.

3. Sul primo e sul secondo motivo di ricorso.

Le due censure devono essere esaminate congiuntamente: il ricorrente, infatti, contesta, con entrambi i motivi di ricorso, l’ammissibilità del controinteressato OMISSIS a partecipare alla procedura di chiamata.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del bando, alla procedura valutativa possono partecipare «professoresse/professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura». Il comma 4, precisa che «La/Il candidata/o deve possedere i requisiti di ammissione previsti dal presente articolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura».

La disposizione del bando specifica la previsione dell’art. 18, comma 4, l. n. 240/2010, secondo cui possono essere destinatari della chiamata soltanto «professori di prima fascia già in servizio presso altri atenei italiani».

Secondo il ricorrente, il concetto di “servizio” non può che riferirsi all’effettivo svolgimento delle funzioni istituzionali di docenza, ricerca e partecipazione alla vita accademica presso l’Università presso la quale si svolge l’attività lavorativa del partecipante alla procedura di chiamata.

Pertanto, il Prof. OMISSIS avrebbe dovuto essere escluso, in quanto da oltre sei anni svolge attività come esperto giuridico presso la Rappresentanza permanente italiana all’Onu: il servizio, quindi, viene svolto in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ragione per la quale il professore, al momento della scadenza del bando, e anche successivamente, si trovava in aspettativa obbligatoria.

Il ricorrente, cita anche l’art. 6 del Regolamento di Ateneo in materia di aspettativa e incompatibilità (D.R. n. 1999/2019), ad asserita ulteriore conferma dell’inammissibilità della partecipazione del controinteressato alla procedura in oggetto.

Sotto altro profilo, il ricorrente valorizza il fatto che la procedura per la quale è causa riguarda una chiamata di professore ordinario all’interno del c.d. progetto “Dipartimenti di Eccellenza” 2023– 2027 (OMISSIS), finanziato dal MUR ai sensi della legge n. 232/2016.

Secondo il ricorrente, l’assegnazione di un posto di professore ordinario finanziato con tali fondi presuppone che il docente chiamato, con presa di servizio fissata dall’Università di Bologna al 1° ottobre 2025, sia effettivamente in servizio e operativo, al fine di contribuire subito allo sviluppo scientifico e didattico del progetto e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi ministeriali.

Quanto precede contrasterebbe con la chiamata di un docente collocato in aspettativa obbligatoria fino al 2027, il ché priverebbe il Dipartimento di qualunque beneficio operativo, determinando il rischio di contestazioni ministeriali in sede di monitoraggio e rendicontazione e compromettendo l’utilizzo efficace delle risorse pubbliche. Alla luce di quanto esposto, il prof. OMISSIS non poteva essere considerato “in servizio” presso il proprio Ateneo alla data di pubblicazione del bando e non possedeva, pertanto, il requisito essenziale di ammissione previsto dal bando stesso e dalla legge. Da ciò ne conseguirebbe l’illegittimità della sua ammissione alla procedura, e, pertanto, di tutti gli atti impugnati.

Il Collegio ritiene la censura infondata.

Anzitutto, va rilevato come sia non contestato e documentale che il Prof. OMISSIS, al momento della scadenza del bando fosse comunque docente (Professore ordinario) presso l’Università OMISSIS dal marzo 2018, ancorché fuori ruolo dal 4 gennaio 2019 per il sopra ricordato incarico.

Sul piano normativo, va ricordato come, in termini generali, l’art. 59, d.p.r. n. 3 del 1957, preveda che «All’impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell’art. 57. L’impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l’ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica».

Ai sensi dell’art. 57 ivi richiamato, «L’impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonché ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni. La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza. Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L’ente è, altresì, tenuto a versare all’amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l’importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza. Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli aumenti periodici, provvede l’amministrazione cui l’impiegato appartiene organicamente».

Con specifico riferimento alla materia qui in esame, l’art. 13 (“Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità”), d.p.r. n. 382 del 1980 (“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica”), prevede che « Il periodo dell’aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6»; inoltre, « I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall’articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l’elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell’attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell’ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d’intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d’intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l’esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni».

Le disposizioni che precedono, quindi, dimostrano come anche il professore in “fuori ruolo” rimanga formalmente in servizio, “incardinato” presso l’Ateneo, presso il quale deve considerarsi, quindi, “già in servizio” in conformità alle previsioni del bando.

Del resto, come documentato dal controinteressato, nei decreti di collocamento “fuori ruolo” emessi in favore del Prof. OMISSIS, in ragione dell’incarico presso la Rappresentanza Permanente Onu, viene specificato che «durante il suddetto periodo il docente conserva la qualifica di Professore Ordinario di ruolo ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza».

Peraltro, va altresì sottolineato come il bando prevedesse come requisito alternativo a quello qui in contestazione anche il seguente: «a. candidate/i che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale confluito nel Gruppo Scientifico Disciplinare oggetto del bando e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori».

Da quanto emerge dagli atti si tratta di requisito comunque in possesso del controinteressato.

Per contro, non è pertinente, ai fini che qui interessano, il richiamo da parte del ricorrente all’art. 6 (“Docenti e ricercatori collocati in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione pubblica, per incompatibilità – direzione IRCCS o collocati temporaneamente fuori ruolo”), del “Regolamento sulla disciplina della responsabilità scientifica titolarità e accesso ai fondi di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo per docenti e ricercatori in alternanza, congedo, aspettativa e collocamento temporaneo fuori ruolo”.

La disposizione, infatti, si limita a prevedere che durante il periodo di godimento di uno degli istituti richiamati, quali anche il fuori ruolo, ai docenti/ricercatori, relativamente ai fondi competitivi, di Ateneo e commerciale non è consentito: – mantenere la titolarità e l’accesso ai fondi acquisiti prima del godimento dell’istituto – mantenere la responsabilità scientifica dei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell’istituto – svolgere attività previste nei progetti che hanno avuto inizio prima del godimento dell’istituto – presentare nuove proposte progettuali, né svolgere nuova attività di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo – acquisire la titolarità di nuovi fondi e l’accesso agli stessi.

Per quanto concerne, poi, il fatto che la procedura si inserisca all’interno del c.d. progetto “Dipartimenti di Eccellenza”, non si ravvisa nel caso di specie una previsione normativa puntuale e specifica che ricolleghi espressamente la non ammissione del candidato alla sua condizione di “fuori ruolo”, né è possibile affermare con certezza, in via ermeneutica, l’ontologica incompatibilità del fuori ruolo con la chiamata a professore ordinario nell’ambito di un progetto speciale quale quello in esame.

Pertanto, entrambi i motivi in esame devono essere respinti.

Ciò non toglie, che questa condizione di fuori ruolo, come vedremo, sia privo di rilievo: seppure non possa assegnarsi “a priori” una rilevanza in termini di inammissibilità alla condizione di “fuori ruolo”, la non immediata disponibilità del controinteressato a ricoprire, in modo utile e fattivo, un posto di Professore ordinario nell’ambito di un Dipartimento inserito all’interno di un progetto “di eccellenza” è un elemento ponderale che avrebbe dovuto essere ponderato e valutato motivatamente in modo puntuale tanto dalla Commissione, quanto dal Consiglio di Dipartimento e di Amministrazione.

4. Sul terzo motivo di ricorso.

Al Prof. OMISSIS è stata attribuita la valutazione di “ottimo” per l’attività didattica, sia frontale che integrativa.

Secondo il ricorrente, tale valutazione sarebbe viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la Commissione non ha motivato e, quindi, non avrebbe dimostrato di aver considerato i sei anni di fuori ruolo del controinteressato, con conseguente mancanza di attività accademica.

Al riguardo, il prof. OMISSIS ha dichiarato nel proprio curriculum vitae di essere professore ordinario nel SSDOMISSIS  presso l’Università OMISSIS dal marzo 2018.

Lo stesso candidato ha specificato che dal 1° gennaio 2019 è in aspettativa obbligatoria, ai sensi dell’art. 168, d.p.r. n. 18 del 1967, per ricoprire l’incarico di Esperto giuridico presso la Rappresentanza Permanente d’Italia alle Nazioni Unite a New York.

Il controinteressato, quindi, a partire da tale data, può vantare un’anzianità didattica continuativa pari a circa 11 mesi presso l’Ateneo veronese, i successivi sei anni non svolgendo, quindi, attività didattica universitaria – ad eccezione del “Corso speciale presso l’Accademia del Diritto internazionale de L’Aja” – essendo formalmente e sostanzialmente distaccato in via esclusiva presso un organismo del Ministero degli esteri operante a New York presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La suddetta circostanza, assolutamente rilevante, non risulta essere stata adeguatamente valutata e ponderata dalla Commissione pur avendo la stessa espresso il giudizio di “ottimo” anziché eccellente.

Al riguardo, il giudizio sull’attività didattica del controinteressato è stato il seguente: «Il candidato ha svolto, anche nel periodo di riferimento, una consistente attività didattica in tema di OMISSIS presso atenei italiani e stranieri (oltre 40 istanze, 14 di cui 14 nel periodo di riferimento), con particolare riguardo al diritto delle organizzazioni internazionali, i soggetti, le fonti, presso atenei italiani, in lingua inglese e italiana. Si segnala inoltre che, nel periodo di riferimento il candidato ha tenuto un Corso speciale presso l’Accademia del OMISSIS   su temi di diritto internazionale pubblico. Sulla base di tali elementi, si attribuisce una valutazione ottima al candidato per il criterio in oggetto. Il candidato dichiara di aver svolto consistente attività di didattica integrativa, inclusa la supervisione di 52 tesi di laurea (incluse tesi di laurea triennale e magistrale) e 9 tesi di dottorato. Si segnala inoltre che il candidato ha svolto più volte attività di team advisor per squadre partecipanti alla competizione di processo simulato internazionale Philip C. Jessup. Sulla base di tali elementi, si attribuisce una valutazione ottima al candidato per il criterio in oggetto».

A fronte di una aspettativa di ben sei anni la continuità didattica è evidentemente incisa in modo rilevante: seppure certamente, oltre alla continuità, vi erano da considerare il “volume” e la “congruità” dell’attività didattica, vi è che in un caso particolare come quello in esame, ove il candidato, su dieci anni, è mancato all’attività “sul campo” per quasi sei, la Commissione avrebbe dovuto ponderare e motivare compiutamente sul perché, nonostante tale rilevante assenza, comunque il giudizio risulta essere “ottimo”.

Si tratta di un aspetto che può incidere, potenzialmente, sul giudizio finale, perché una votazione inferiore a “ottimo” potrebbe eventualmente rifluire anche sul giudizio finale di eccellente riconosciuto al controinteressato.

Il fatto che al candidato OMISSIS sia stato attribuito il giudizio di “eccellente”, superiore, quindi, a quello del OMISSIS, non giustifica automaticamente la valutazione di “ottimo” attribuita al controinteressato nonostante tale rilevante “buco” di sei anni.

Pertanto, il motivo di ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati, dovendo la Commissione rideterminarsi sullo specifico punto in esame.

5. Sul quarto motivo di ricorso.

Il ricorrente lamenta un’asserita situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 7, d.p.r. n. 62 del 2013, tra il controinteressato e alcuni membri della Commissione – soprattutto il prof. OMISSIS, solo in parte la prof.ssa OMISSIS – in ragione di alcune collaborazioni scientifiche intercorse tra gli stessi.

In particolare, per una delle dodici pubblicazioni scientifiche prodotte dal OMISSIS, il OMISSIS risulta coautore, mentre per altre pubblicazioni la figura di quest’ultimo rileverebbe quale componente del comitato editoriale della Rivista in cui sono state pubblicate, o sotto altri profili (essendo egli citato nella prefazione o richiamato sotto altri profili).

Inoltre, il prof. OMISSIS sarebbe co-direttore, insieme al prof. OMISSIS, della collana OMISSIS, pubblicata da Editoriale Scientifica

Emergerebbero, poi, dal curriculum vitae del controinteressato altre opere scientifiche che dimostrerebbero numerosi e consolidati rapporti di tipo editoriale, associativo e istituzionale intercorrenti tra i due accademici.

Secondo il ricorrente, si tratterebbe di un rapporto che, per frequenza, stabilità e intensità, supererebbe la soglia dei consueti rapporti accademici fisiologici e assumerebbe le caratteristiche di una collaborazione scientifica stabile e continuativa, tale da porre in discussione l’imparzialità del Commissario e rendere inopportuna, se non incompatibile, la sua partecipazione alla procedura valutativa.

Ancora, il ricorrente lamenta l’appartenenza di entrambi i soggetti (Prof. OMISSIS e Prof. OMISSIS) alla medesima sezione italiana della International Law Association (ILA). Inoltre, il prof. OMISSIS e il prof. A. OMISSIS (Presidente della commissione di concorso) opererebbero da anni, rispettivamente, come Presidente e Segretario Generale OMISSIS, sezione italiana; in particolare, nell’ambito del comitato organizzativo della rivista OMISSIS si ritroverebbero i professori OMISSIS  e il candidato Prof. OMISSIS.

Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che due su tre commissari di concorso e il candidato operano nella medesima rete professionale presso il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale: il Prof. OMISSIS quale Consigliere giuridico alla Rappresentanza ONU italiana a New York; i prof. OMISSIS quali incaricati presso il MAECI e nel Collegio difensivo italiano presso la Corte Internazionale di Giustizia.

Il Collegio ritiene il motivo infondato.

In tema è dirimente richiamare quanto anche recentemente affermato dal Consiglio di Stato: «l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi tra candidati e membri della Commissione di un concorso universitario, rappresenta un’evenienza straordinaria che ricorre soli in casi specifici e determinati, allorquando risulti comprovata una significativa cointeressenza economica e professionale tra valutato e valutatore. In questo senso, invero, occorre anche segnalare l’importanza, in termini di auto-impegno con effetti giuridici probatori e conseguente autoresponsabilità, della dichiarazione che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.p.r. 9 maggio1994, n. 487 (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”), i componenti della Commissione sono chiamati a rendere, dopo avere preso visione dell’elenco dei partecipanti, nella quale attestano, ripetesi con valore legale di presunzione relativa che “non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”. 3.1.2. Del resto tale dichiarazione è perfettamente coerente con l’obbligo di astensione, che allorquando sia violato in presenza dei presupposti per la sua attivazione, configura una responsabilità giuridica in omittendo in capo ai componenti, pubblici ufficiali, della Commissione. 3.1.3. Dichiarazione, che inoltre e per l’appunto, una volta resa, da un lato fa scattare una presunzione relativa in ordine all’inesistenza di incompatibilità nella composizione della Commissione di concorso, dall’altro, indirettamente conferma che l’obbligo di astensione in capo ai componenti di una commissione di concorso sussiste solo nei casi, tassativamente intesi, previsti dall’art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad una estensione analogica degli stessi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3804). 3.1.4. L’assetto raggiunto, in giurisprudenza, da questa problematica è diretta conseguenza della necessità, universalmente avvertita, di garantire la stabilità nella composizione della Commissione di concorso e serve, a sua volta, a dare continuità ed efficacia all’azione amministrativa. Da ciò deriva, inevitabilmente, la necessità di dare un’interpretazione restrittiva dei motivi che possono invalidarne l’operato; specificamente, per quel che riguarda l’aspetto qui invocato, si richiede l’effettività, e non la semplice prospettabilità, di un conflitto di interessi (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119). 3.1.5. Nei confini operativi delle incompatibilità così delimitati, la pressoché unanime giurisprudenza amministrativa, per quanto concerne specificamente i rapporti professionali tra commissari e candidati, ravvisa una causa di incompatibilità, con conseguente obbligo di astensione a carico del componente della commissione di concorso universitario, unicamente nei casi in cui risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato vi sia un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico e una indubbia connotazione fiduciaria, non essendo sufficiente un mero rapporto professionale o di collaborazione scientifica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628; Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2014 n. 4789). Quanto, specificamente, all’appartenenza allo stesso ufficio, così come ai rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra i componenti della commissione e determinati candidati, la giurisprudenza del Consiglio di Stato esclude che questi, di per sé soli, siano “sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non rientrando tali ipotesi (espressamente NdR) nelle cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c. (che, come detto, non possono essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale). Così come l’attività di collaborazione scientifica e intellettuale, la conoscenza personale o l’instaurazione di rapporti accademici, come pure i c.d. “coautoraggi”, nell’ambito dei concorsi universitari, non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni accademiche, non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto o il dubbio che il giudizio sul candidato non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (così la citata sentenza di questa Sezione n. 2236 del 2025)» (Cons. Stato, sez. VII, 23 gennaio 2026, n. 588).

Nel caso di specie, pur a fronte certamente di plurime collaborazioni scientifiche, non vi sono elementi per ritenere che il livello di cointeressenza tra il Prof. OMISSIS e i commissari raggiunga i livelli sopra indicati nel principio, non emergendo né “reciproci interessi di carattere economico”, né “una indubbia connotazione fiduciaria”.

Peraltro, si sottolinea, l’Amministrazione ha dato conto di come anche il ricorrente vanti collaborazioni di vario tipo con il Prof. OMISSIS: questo a dimostrazione di una ontologica correlazione tra i vari appartenenti ad una comunità, quella dei docenti universitari, che, specialmente considerata per “ambiti scientifici”, è caratterizzata da un numero ristretto di appartenenti inevitabilmente legati tra loro da rapporti collaborativi sul piano, in senso lato, accademico, seppure in diverso modo e misura.

Pertanto, anche tale motivo deve essere respinto.

6. Sul quinto motivo di ricorso.

Il ricorrente si duole del fatto che la Commissione, nella sua prima seduta, si sarebbe limitata, per la definizione dei criteri, a trasporre il contenuto dell’art. 1 del bando, senza alcuna ulteriore specificazione circa i parametri concreti sulla base dei quali avrebbe inteso formulare i propri giudizi sui titoli presentati dai candidati, col ché sarebbe mancata una griglia valutativa oggettiva e verificabile; pertanto, i giudizi sintetici dati (non sufficiente, adeguato, buono, ottimo ed eccellente) risulterebbero privi di motivazione.

Ciò in particolare con riguardo alle pubblicazioni scientifiche, rispetto alle quali la Commissione avrebbe adottato, per tutti e tre i candidati dichiarati idonei, una struttura valutativa standardizzata, senza alcun effettivo esame critico del contenuto scientifico delle opere.

Sarebbero state, inoltre, usate, formule identiche tra candidati e tra pubblicazioni, ma con giudizi finali profondamente differenti (buono, ottimo, eccellente), in assenza di puntuale motivazione al riguardo. Ad esempio, il ricorrente lamenta che per le pubblicazioni della prof.ssa Ciampi, valutate tutte con giudizio “ottimo”, la Commissione scrive che il lavoro si distingue per un “adeguato” “apprezzabile” “buon” rigore metodologico” e una “adeguata” “apprezzabile originalità e innovatività”; d’altronde, espressioni uguali sarebbero utilizzate anche per valutare diverse pubblicazioni del ricorrente (ad es. le nn. 1, 2, 3 e 4), ma in quel caso il voto finale attribuito è solo “buono”. Ancora: mentre il prof. OMISSIS, nella prima pubblicazione scrutinata, riceve una valutazione “buona”, pur a fronte della medesima formulazione (“apprezzabile rigore metodologico e originalità”), in pubblicazioni successive ottiene valutazioni “ottime” ed “eccellenti”, sulla base del solo mutamento di aggettivi (es. da “apprezzabile” a “eccellente”) senza alcun chiarimento logico o contenutistico a sostegno.

Mancherebbe, quindi, un’analisi critica del contenuto scientifico, nonché la precisazione degli elementi metodologici o innovativi atti a giustificare una valutazione più elevata.

Occorre premettere che, nel verbale del 23 febbraio 2025, la Commissione nel prevedere i criteri di valutazione, con riferimento alle pubblicazioni, ha stabilito che: «la Commissione esprimerà il suo giudizio in merito a originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della sede editoriale di ciascuna pubblicazione. La Commissione valuterà la congruenza di ciascuna pubblicazione con la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare del posto messo a bando. Verrà valutata anche la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica. Verrà valutato l’apporto individuale della/del candidata/o nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. L’apporto individuale sarà determinato mediante esplicita attribuzione delle singole parti nei lavori in collaborazione».

Al riguardo, nel bando di concorso era previsto che per le pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione, « La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione dettagliata è svolta sulla base dei seguenti criteri: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della sede editoriale di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare del posto messo a bando; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale della/del ricercatrice/ricercatore nel caso di partecipazione della/del medesima/o a lavori in collaborazione. L’apporto individuale sarà determinato come segue: esplicita attribuzione delle singole parti nei lavori in collaborazione. La Commissione non si avvarrà di indicatori bibliometrici»

Ebbene, è vero che «L’individuazione dei sub-criteri, diretti alla specificazione dei criteri fissati dal bando della procedura selettiva, non costituisce un obbligo in capo alla Commissione giudicatrice, alla luce del quadro normativo di riferimento; non può infatti rinvenirsi nel dettato legislativo (di cui agli artt. 18 e 24, l. n. 240/2010) in quanto non riconducibile ad alcuno degli aspetti esplicitamente individuati quali criteri direttivi in relazione alle procedure di chiamata dei professori universitari, né tantomeno trova corrispondenza nel regime delineato dall’apposito regolamento universitario, costituente la fonte alla quale la norma di rango legislativo rimette la disciplina delle procedure di chiamata (ai sensi del comma 1 del medesimo art. 18, l. n.240/2010″ (Tar Lazio – Roma, sez. III, 4.11.2022, n. 14394)» (tra le altre, Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 07 marzo 2025, n. 80).

D’altronde, affinché criteri come quelli sopra indicati siano «idonei ad oggettivizzare per quanto possibile l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito“(Cons St sez VI, 14.1.2021, n. 454)» (Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 07 marzo 2025, n. 80), occorre che i giudizi nei loro passaggi siano chiaramente idonei a rendere conto degli elementi discretivi che giustificano le differenti valutazioni operate dalla Commissione.

In altre parole, meno vincolata è “a monte” la valutazione della Commissione, per non avere precisato i subcriteri, maggiore deve essere lo sforzo motivazionale a valle per l’attribuzione del giudizio e per far comprendere le ragioni delle diverse valutazioni anche in comparazione con quelle degli altri candidati.

Esaminando i giudizi espressi dalla Commissione, gli stessi tendono ad utilizzare delle formule standardizzate senza che però tali “standard” siano stati previamente “decodificati”, il ché rende poco intelleggibile da parte anche di questo Collegio la ragionevolezza del giudizio espresso, in ordine ai diversi parametri presi in considerazione ai fini del giudizio, e alla ratio in base alla quale la Commissione è giunta ad adottare il giudizio di sintesi relativamente alla singola pubblicazione.

Si prendano, ad esempio, due giudizi, uno del ricorrente e l’altro del controinteressato, relativamente a due pubblicazioni.

Prof. OMISSIS: «La soluzione delle controversie sul diritto del mare: disegno e prospettive dopo quarant’anni”, in OMISSIS OMISSIS. Quarant’anni dalla convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, Giuffré, 2024, pp. 197-239» «La pubblicazione è un saggio in tema di diritto del mare e soluzione delle controversie in lingua italiana, di cui il candidato è unico autore. Il tema trattato è pienamente congruente con il settore scientifico oggetto della presente procedura. La sede editoriale della pubblicazione è un volume collettaneo pubblicato da un editore italiano dotato di ottima rilevanza. Tale sede editoriale è dotata di ottima diffusione nella comunità scientifica nazionale e una adeguata diffusione nella comunità scientifica internazionale di riferimento. Sotto il profilo contenutistico, la pubblicazione si caratterizza per un adeguato rigore metodologico e una adeguata originalità e innovatività, raggiungendo quindi una buona qualità. Complessivamente, sulla base dei criteri stabiliti nel Bando, la Commissione attribuisce alla pubblicazione una valutazione buona».

Prof. OMISSIS: «OMISSIS «La pubblicazione è un saggio in tema di fonti del diritto internazionale in lingua inglese, di cui il candidato è unico autore. Il tema trattato è pienamente congruente con il settore scientifico oggetto della presente procedura. La sede editoriale della pubblicazione è un volume collettaneo pubblicato presso un editore straniero di ottimo prestigio. Tale sede editoriale è dotata di una ottima diffusione nella comunità scientifica nazionale e internazionale di riferimento. Sotto il profilo contenutistico, la pubblicazione si caratterizza per un eccellente rigore metodologico e una apprezzabile originalità e innovatività, raggiungendo quindi una ottima qualità. Complessivamente, sulla base dei criteri stabiliti nel Bando, la Commissione attribuisce alla pubblicazione una valutazione ottima».

Come si può notare, la Commissione utilizza dei concetti sintetici per modulare il giudizio senza che però sia possibile comprendere il parametro di riferimento tecnico cui ciascun concetto fa riferimento.

In particolare, ci si riferisce al concetto di “ottimo prestigio”, “ottima diffusione”, “ottima rilevanza”, adeguato rigore metodologico”, “adeguata originalità e innovatività”, “buona qualità”, “eccellente rigore metodologico” “una apprezzabile originalità e innovatività”.

Va rammentato, infatti, che la discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione comporta di per sé un limite al sindacato del giudice amministrativo che non può, con il suo giudizio impingere nel merito le valutazioni rese dalla stessa: d’altronde, il principio di effettività della tutela, per quanto limitato da un sindacato che può solo avere riguardo alla manifesta ragionevolezza o all’errore in fatto o alla contraddittorietà delle valutazioni tecniche, presuppone ed impone, quantomeno, che siano chiaramente evincibili ed esplicabili le specifiche ragioni che stanno alla base delle valutazioni medesime.

Nel caso di specie, la sostanziale autoreferenzialità e la mancanza di un chiaro parametro di riferimento che consenta di “decodificare” la differenza tra l’adeguato, l’ottimo, l’eccellente e il buono, dei vari elementi presi in considerazione dall’Amministrazione comporta un difetto di adeguata motivazione che inficia anche la possibilità per questo giudice di censurare, eventualmente, per manifesta irragionevolezza una determinata decisione della Commissione, il ché finirebbe per determinare un sostanziale “atto di fede” e non solo di “fiducia” nell’operato di quest’ultima.

Pertanto, il Collegio ritiene che il motivo debba essere accolto, nei termini sopra esposti, dovendo la Commissione procedere a rideterminarsi sui giudizi relativi alle pubblicazioni fornendo motivazioni che siano idonee ad esplicare effettivamente le ragioni specifiche e i parametri correlati alle valutazioni effettuate.

Quanto precede, peraltro, vale, non solo con riguardo al Prof. OMISSIS e al ricorrente, ma anche con riferimento alla Prof. OMISSIS.

Infatti, la censura impinge direttamente la metodologia operativa relativa al “modus iudicandi” della Commissione che inevitabilmente non può che riguardare la valutazione non solo del ricorrente e del “chiamato”, ma anche della Prof. OMISSIS, tanto più che il Prof. OMISSIS, come vedremo, con il settimo motivo di ricorso ha inteso dolersi pure nei confronti di quest’ultima delle valutazioni effettuate dalla Commissione.

7. Sul sesto motivo di ricorso.

Il ricorrente si duole dell’irragionevolezza delle valutazioni da parte della Commissione, in ragione del confronto tra quelle relative alle pubblicazioni del prof. OMISSIS e quelle del prof. OMISSIS, in particolare con riferimento;

– alla pubblicazione n. 1 (giudizio di buono) e alla pubblicazione n. 2 del prof. OMISSIS (ottima), rispetto al saggio monografico del ricorrente su una tematica affine (arbitrato commerciale internazionale) (“adeguato”).

– alla pubblicazione n. 3 del prof. OMISSIS (ottimo) rispetto al saggio del ricorrente di 23 pagine pubblicato presso l’editore Bruylant, a Bruxelles (“buono”);

– alla pubblicazione n. 4 (“eccellente”), alla “pubblicazione n. 5 (“buona”), alla pubblicazione n. 6 (“eccellente”) del prof. OMISSIS, per le quali non sarebbe comprensibile il giudizio positivo in assenza degli elementi caratteristici di un contributo scientifico o non sarebbe comunque motivato l’elevato giudizio espresso;

– alla pubblicazione n. 7 del prof. OMISSIS, riguardante la storia del diritto internazionale, che la Commissione avrebbe considerato pienamente congruente a differenza della produzione del prof. OMISSIS;

– alle pubblicazioni dai nn. 8 a 12 del prof. OMISSIS, che sarebbero prive di adeguata motivazione, e inficiate dai rapporti tra quest’ultimo e i prof. OMISSIS.

In considerazione dell’accoglimento del quinto motivo, per le ragioni sopra esposte, la censura in questione deve ritenersi assorbita: posto che, infatti, i giudizi espressi dalla Commissione non sono chiaramente comprensibili, non è nemmeno possibile accertare, sia pure nei limiti del sindacato tipico del Giudice amministrativo in materia, i vizi lamentati dal ricorrente con la censura in esame.

8. Sul settimo motivo di ricorso.

Come accennato, il ricorrente lamenta che anche le valutazioni inerenti alle pubblicazioni della prof.ssa OMISSIS siano censurabili.

In particolare, il prof. OMISSIS si duole del fatto che:

a) 4 delle 12 pubblicazioni (nn. 3, 4, 5 e 11) presentate dalla controinteressata risulterebbero riferirsi a tematiche penalistiche internazionali, che non rientrano stricto sensu nella declaratoria del GSD oggetto della procedura, focalizzato prevalentemente sul diritto internazionale pubblico e privato (ma non penalistico);

b) 2 pubblicazioni sono in lingua francese, mentre il bando prevede espressamente la valutabilità delle pubblicazioni solo in lingua italiana o inglese;

c) 3 pubblicazioni vertono sul tema delle sanzioni internazionali, risultando, quindi, parzialmente ripetitive per oggetto e contenuto.

La Commissione, pertanto, avrebbe formulato valutazioni sostanzialmente analoghe nei presupposti, salvo poi giungere, in modo non motivato, a conclusioni differenti nella qualificazione finale, creando una divergenza ingiustificata tra valutazioni.

Secondo il Collegio, per un verso, con riferimento alla valutazione inerente alle pubblicazioni, vale quanto detto in merito al sesto motivo di ricorso: la censura può ritenersi assorbita in ragione dell’accoglimento del quinto motivo che precede.

Per altro verso, comunque, le censure che precedono non sono suscettibili di trovare accoglimento.

Infatti, da un lato, anche le tematiche penalistiche internazionali e sanzionatorie non esulano completamente dal diritto internazionale pubblico, dall’altro lato, la Commissione, con riferimento alle pubblicazioni in lingua francese, non risulta averle valutate.

Il ricorrente, poi, articola ulteriormente il motivo lamentando un’incongruenza tra valutazione complessiva e giudizi “parziali”. In particolare, rileverebbe il fatto che se nello scrutinio dei titoli “Premi e riconoscimenti” la prof.ssa OMISSIS ha ottenuto un giudizio “sufficiente”, e al prof. OMISSIS è stato attribuito un giudizio di “ottimo”, per la voce “Attività di supporto alla didattica” la prof.ssa OMISSIS ha ottenuto una valutazione “adeguata”, mentre il prof. OMISSIS ha ricevuto una valutazione “eccellente”. Di qui, secondo parte ricorrente, sarebbe errata la valutazione identica di “ottimo” al prof. OMISSIS e alla Prof. OMISSIS.

A tal proposito, va rilevato come la valutazione finale sia un giudizio sintetico che certamente deve fondarsi su valutazioni parziali correttamente effettuate e ponderate, ma che poi sfugge, purché adeguatamente motivato, a logiche strettamente matematiche: in tal senso, non è possibile, come invece pretenderebbe parte ricorrente, far discendere dalla diversa valutazione di due sole voci di giudizio una contraddittorietà o illogicità del giudizio finale da parte della Commissione, finendo peraltro per sottoporre al Collegio una censura volta evidentemente ad impingere nel merito la valutazione tecnica resa.

Pertanto, il motivo deve essere respinto.

9. Sull’ottavo motivo di ricorso.

Il bando di concorso prevedeva, in conformità alla normativa vigente e al regolamento di Ateneo, tra i criteri di valutazione, l’attività di ricerca, suddivisa in quattro sub-criteri:

a) Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca e attività correlate nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste. Il giudizio terrà prioritariamente conto del volume e della congruenza, dando maggior rilievo all’attività di organizzazione, direzione e coordinamento rispetto a quella di partecipazione

b) Premi e riconoscimenti scientifici nazionali e internazionali per attività di ricerca, tenendo in considerazione il numero, il rilievo nella comunità scientifica e la pertinenza con il SSD della procedura;

c) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale, attribuendo maggior peso ai congressi più rilevanti nella comunità scientifica. Sarà valutata anche la congruità con il SSD della procedura;

d) Consistenza complessiva della produzione scientifica della/del candidata/o, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

Il prof. OMISSIS, quindi, lamenta gravi incongruenze nei giudizi della Commissione, i quali apparirebbero privi di un’adeguata motivazione, viziati da difetto di istruttoria, incoerenze logiche e irragionevoli disparità di trattamento

Fermo sempre il limite tipico del sindacato che il Collegio può esercitare avverso le valutazioni della Commissione, va rilevato quanto segue.

Per quanto concerne la valutazione sub a) il ricorrente si duole per il fatto che la Commissione avrebbe “svalutato” la partecipazione da parte del ricorrente al OMISSIS e al Consiglio di amministrazione della OMISSIS, quali “attività istituzionali”, nonché la didattica e direzione scientifica del Master europeo in diritti umani e democratizzazione.

Al riguardo, si conviene con l’Amministrazione nel senso che non risulta dimostrata la partecipazione o organizzazione di “gruppi o attività di ricerca in senso stretto” (come nel caso di comitati scientifici o la direzione di tali centri). Lo stesso dicasi con riferimento alla direzione di un master che sembra effettivamente avere più a che fare con la didattica che con la ricerca.

Per quanto riguarda la partecipazione a comitati editoriali, il prof. OMISSIS lamenta che la Commissione di concorso attribuisce il giudizio “eccellente” al prof. V per la “cospicua attività di partecipazione a 1 comitato di redazione di rivista di classe A”, mentre con riferimento alle 12 partecipazioni del ricorrente a comitati editoriali di riviste scientifiche, la commissione di concorso avrebbe attribuito il giudizio di “ottimo”, omettendo di indicare che ben 5 riviste sono di classe A e nel SSD considerato OMISSIS – OMISSIS

In effetti, la Commissione non ha dato conto in motivazione di aver tenuto conto della classe “A” di quattro riviste: d’altronde, vi è che la stessa ha certamente tenuto in considerazione le 12 partecipazioni e queste sono solo uno degli elementi che, unitamente agli altri elementi appena sopra ricordati, hanno contribuito al giudizio finale di “ottimo” per il prof. OMISSIS e di “eccellente” per il prof. OMISSIS. In tal senso, la censura non appare superare la prova di resistenza, in quanto non vi sono elementi per ritenere una effettiva incidenza della mancata motivazione in ordine alla classe “A” di alcune delle riviste di riferimento.

Per quanto concerne la valutazione sub b) “Premi e riconoscimenti scientifici”, il ricorrente lamenta che il prof. OMISSIS avrebbe ottenuto il giudizio “eccellente” con la valorizzazione di tre riconoscimenti, tra cui il Premio SIDI e il Premio Schwarzenberger, nonché una Marie Curie Fellowship, ancorchè la Marie Curie Fellowship sia una borsa di studio post-dottorato, non costituente un “premio” in senso stretto.

Per contro, con riguardo al ricorrente, la Commissione avrebbe attribuito il giudizio di ottimo omettendo però di riconoscere che è stato insignito del Diploma mondiale dell’Accademia di diritto internazionale dell’Aja, riconoscendo almeno: la nomina a “Distinguished Scholar” dell’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) e la nomina a “Profesor Honorario” presso l’Universidad Autónoma de Madrid.

Al riguardo, in effetti, un’incongruenza manifesta è ravvisabile: come sottolinea anche la stessa Università in giudizio, la Marie Curie Fellowship non è un premio e i premi indicati in motivazione dalla Commissione, con riferimento al prof. OMISSIS, sono solo due.

La Commissione in particolare così si esprime: «il candidato ha conseguito tre prestigiosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali relativi alla qualità della sua attività di ricerca. Tra questi si annoverano premi prestigiosi quali il Premio SIDI e il Premio Schwarzenberger. E’ stato Marie Curie Fellow. Sulla base di tali elementi, si attribuisce una valutazione eccellente al candidato per il criterio in oggetto».

Con riguardo al prof. OMISSIS, invece, si è così espressa: «Il candidato ha conseguito un riconoscimento internazionale relativo alla qualità della sua attività di ricerca, ossia la qualifica di “Distinguished Scholar” da parte dell’Office of the Legal Adviser dell’ILO (International Labour Organization) e Profesor Honorario de Derecho internacional de la Universidad Autonoma de Madrid. Le altre qualifiche presentate dal candidato come premi e riconoscimenti (la designazione quale Dean of the Human Rights Village presso lo European Inter-University Center for Human Rights and Democratisation) non paiono attenere all’attività di ricerca in quanto tale. Sulla base di tali elementi, si attribuisce una valutazione ottima al candidato per il criterio in oggetto».

Anche volendo non attribuire rilievo alla designazione quale “Dean of the Human Rights Village presso lo European Inter-University Center for Human Rights and Democratisation”, vi è che i due riconoscimenti citati, in assenza di altri argomenti in motivazione, rendono palesemente contraddittoria o quantomeno palesemente non giustificata la differente valutazione tra i due candidati.

Per quanto concerne il rilievo sub c), il ricorrente lamenta che al prof. OMISSIS è stato attribuito il giudizio di “eccellente” per la “Partecipazione a convegni e congressi internazionali” in ragione di oltre 40 convegni, in Italia e all’estero, mentre al prof. OMISSIS è stato attribuito un giudizio ottimo nonostante oltre 55 partecipazioni a convegni scientifici, anche presso sedi di prestigio come l’European University Institute, su temi coerenti con il SSD.

Precisamente, la Commissione si è così espressa:

– sul ricorrente: «Il candidato ha svolto una consistente attività convegnistica (dichiara oltre 55 partecipazioni), prevalentemente in Italia, anche presso sedi prestigiose quali l’European University Institute su temi per lo più coerenti con il SSD oggetto della procedura. Sulla base di tali elementi, si attribuisce una valutazione ottima al candidato per il criterio in oggetto»;

– sul controinteressato: «Il candidato ha svolto una cospicua attività convegnistica (oltre 40 partecipazioni), in Italia come all’estero, anche in occasione di convegni prestigiosi, quali il Convegno annuale dell’American Branch dell’International Law Associaton e il World Congress of Societies of International Law, su temi pienamente coerenti con il SSD oggetto della procedura. Congiuntamente al dato numerico, vengono tenuti in considerazione anche il prestigio e la rilevanza per la comunità scientifica del contesto convegnistico, non valutabili numericamente. Sulla base di tali elementi, si attribuisce una valutazione eccellente al candidato per il criterio in oggetto».

Qui la Commissione fornisce una chiave di lettura più precisa, nel senso che si comprende chiaramente dal giudizio che a pesare sono sia la maggiore coerenza dei convegni con il SSD oggetto della procedura, sia il fatto che il OMISSIS ne ha effettuati sia in Italia che all’estero, a fronte di una prevalenza di convegni in Italia del ricorrente, nonché il maggior prestigio di alcune delle sedi di convegno indicate dal controinteressato.

La motivazione, in parte qua, quindi, non appare sindacabile dal Collegio, pena lo sconfinamento nel merito delle valutazioni discrezionali della Commissione.

In ordine al profilo sub d), “Produzione scientifica complessiva”, il prof. OMISSIS lamenta la valutazione “eccellente” attribuita al prof OMISSIS, nonostante, a suo dire, la varietà dei temi di ricerca risulti in realtà piuttosto limitata rispetto all’ampiezza del SSD di riferimento (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 639 del 02-05-2024), che comprende, inter alia, anche il diritto internazionale privato e processuale, il diritto del commercio internazionale e l’arbitrato, non trattati dal prof. OMISSIS; si duole, quindi, che con riferimento alla propria produzione la Commissione abbia dato il giudizio “eccellente” senza aver considerato che il prof. OMISSIS è co-autore (unitamente al prof. Dominique Carreau, Emerito di diritto internazionale pubblico della Sorbona di Parigi) di un manuale universitario di diritto internazionale pubblico ove vengono trattati i temi relativi ai rapporti tra Stati, altri soggetti e attori dei rapporti transnazionali, con riferimento ai caratteri strutturali dell’ordinamento internazionale e delle organizzazioni internazionali nonché all’adattamento del diritto interno, e che il prof. OMISSIS, a differenza del prof. V, ha tenuto il proprio corso speciale all’Accademia di diritto internazionale dell’Aja, in materia di tutela internazionale dei diritti umani ed attività delle imprese transnazionali, nella sessione estiva (la più prestigiosa) del 2013 e ha pubblicato il proprio corso nel 2017, a differenza del prof. OMISSIS che ha tenuto il corso nella sessione invernale del 2025 e non ha pubblicato il proprio corso all’Aja.

La censura non appare meritevole di tutela, in quanto il fatto che la produzione scientifica del ricorrente sia sicuramente più che meritevole, tanto da ottenere un giudizio di eccellente, non comporta automaticamente che il giudizio sulla produzione del controinteressato debba essere “declassata” in comparazione a “ottimo”, potendo essere considerata eccellente anche quest’ultima, non essendo stato utilizzato un diverso ed ulteriore criterio “superiore” ad eccellente.

Il giudizio sulla minore varietà dei temi trattati dal prof. OMISSIS, poi, risulta essere una valutazione soggettiva del ricorrente che non può essere tradotta in un sindacato di manifesta irragionevolezza da parte del Collegio.

Con riguardo, infine, alle “Attività istituzionali, organizzative e di terza missione”, inerenti alla c.d. “attività didattica”, il ricorrente lamenta che il Prof. OMISSIS ha ottenuto il punteggio di “ottimo”, a fronte di 9 incarichi istituzionali presso l’Università di Verona, tra cui: Coordinatore del Centro di Eccellenza su Diritto, Tecnologie e Cambiamenti e Presidente del Collegio Didattico della laurea magistrale in Governance dell’Emergenza, ancorché, però, il bando escluda la possibilità di valutare attività svolte presso enti diversi da università e centri di ricerca.

La censura risulta infondata.

La Commissione si è così espressa, al riguardo: «Il candidato dichiara di aver svolto consistente attività di didattica integrativa, inclusa la supervisione di 52 tesi di laurea (incluse tesi di laurea triennale e magistrale) e 9 tesi di dottorato. Si segnala inoltre che il candidato ha svolto più volte attività di team advisor per squadre partecipanti alla competizione di processo simulato internazionale Philip C. Jessup. Sulla base di tali elementi, si attribuisce una valutazione ottima al candidato per il criterio in oggetto».

Come rilevato anche dallo stesso ricorrente, si tratta di attività svolta all’interno o in riferimento all’Ateneo veronese, di talché non si ravvisa il vizio lamentato.

Pertanto, il motivo è accoglibile solo parzialmente.

10. Sul nono motivo di ricorso.

Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, per difetto di motivazione, da parte del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, nella seduta del 25 giugno, nell’ambito della proposta di chiamata del prof. OMISSIS e da parte del Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 22 luglio, ha deliberato la chiamata del prof. OMISSIS.

Ciò in quanto, secondo il ricorrente, sebbene sia pacifico che Consiglio di Dipartimento e CdiA debbano generalmente attenersi alle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice – unico organo tecnico dotato della necessaria competenza scientifica – entrambi gli organi manterrebbero una propria autonomia decisionale e dovrebbero, in ogni caso, verificare la sussistenza o meno della posizione di aspettativa obbligatoria dei candidati e quindi la procedibilità rispetto a ciascun candidato, la coerenza, completezza e logicità dei giudizi espressi dalla Commissione.

In particolare, il prof. V censura l’impossibilità di ricostruire l’iter logico che ha condotto il Consiglio di Dipartimento alla valutazione comparativa, in ragione dell’utilizzo di espressioni generiche, ripetitive e prive di specifica motivazione, che non consentono di comprendere le ragioni per cui le pubblicazioni del prof. OMISSIS sarebbero qualitativamente superiori a quelle del prof. OMISSIS.

Non sarebbe idonea a supplire il difetto motivazionale che precede la valutazione del prof. OMISSIS il quale ha così argomentato: «Come i Colleghi avranno potuto osservare dai verbali a suo tempo trasmessi dal Direttore, il Professor OMISSIS si distingue per l’eccellenza internazionalmente riconosciuta delle proprie qualità di studioso, caratterizzate da superiore rigore metodologico e lucida originalità manifestate con continuità nella cospicua produzione scientifica su di un ampio spettro di temi fondamentali del diritto internazionale – dalla statualità al principio di effettività».

Secondo il ricorrente si tratta di una motivazione postuma, non contenuta nei verbali della Commissione, e consiste in una mera valutazione personale e soggettiva, priva di riscontro negli atti della procedura.

Al riguardo, l’art. 10 (recante Chiamata dei candidati idonei) del regolamento per la chiamata delle/dei professoresse/i di prima e seconda fascia, in attuazione degli artt. 18 e 24 comma 5 della legge 240/2010, ai sensi del comma 1, prevede che «Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell’articolo 18, all’esito della valutazione comparativa svolta dalla Commissione, il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta delle/dei professoresse/professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e delle/dei professoresse/professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, propone entro due mesi dall’approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata di una/o delle/dei candidate/i individuate/i come idonee/i dalla Commissione medesima, o, in caso di concorsi banditi per più posti, di un numero di candidate/i corrispondenti al numero dei posti banditi. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno».

Ai sensi del comma 3, «la delibera del Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali del/dei candidato/i e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione».

Nel caso di specie, nella proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento si legge la seguente motivazione: «emerge dai verbali della Commissione giudicatrice una gradazione dei giudizi, che risponde all’esigenza – richiamata nell’art. 10, co. 1, del Regolamento per la Disciplina della Chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Ateneo – che la Commissione svolga una valutazione comparativa. Da tale valutazione risulta che il Professor OMISSIS ha avuto un giudizio complessivo eccellente mentre ottimi risultano i giudici complessivi formulati dalla Commissione giudicatrice per i Professori AOMISSIS Tutto ciò premesso, ed in linea con la prassi adotta dal Dipartimento per le chiamate di docenti di I e II fascia, il Presidente cede la parola al Prof. OMISSIS, decano dell’area SSD GIUR-09/A – Diritto Internazionale, affinché egli possa comunicare al Consiglio la posizione dell’area rispetto alla chiamata. Si riporta a seguire il testo dell’intervento del Professor OMISSIS “Ringrazio – personalmente e a nome dell’intera Area internazionalistica del DSG – il Direttore per la fedele introduzione dell’esito dei lavori della Commissione valutatrice. Esito che è stato raggiunto con convinta unanimità. Come i Colleghi avranno potuto osservare dai verbali a suo tempo trasmessi dal Direttore, il Professor OMISSIS si distingue per l’eccellenza internazionalmente riconosciuta delle proprie qualità di studioso, caratterizzate da superiore rigore metodologico e lucida originalità manifestate con continuità nella cospicua produzione scientifica su di un ampio spettro di temi fondamentali del diritto internazionale – dalla statualità al principio di effettività. Segnalo altresì lo speciale impegno istituzionale – espresso, non solo nel ruolo di consigliere giuridico Estratto del verbale dell’adunanza del Consiglio di Dipartimento in data 26 giugno 2025 12 della Rappresentanza Permanente d’Italia all’ONU, con eccellenti risultati, ma anche nelle numerose funzioni di governo svolte in ambito accademico. Tra queste, ricordo il ruolo di leadership presso il DSG dell’Università di Verona assunto dal Professor OMISSIS, tra il 2013 e 2018, nella ideazione, costituzione e coordinamento del Corso di laurea magistrale in Governance dell’emergenza, con il supporto del Ministero della Difesa. Tengo da ultimo a sottolineare il tratto personale sobrio, composto ed equilibrato del Professor OMISSIS. Qualità che lo rendono un Collega affabile ed affidabile, dotato di rara eleganza intellettuale.” Sulla base di tali valutazioni, e a nome dell’intera area di diritto internazionale, unanime sul punto, il Prof. OMISSIS propone dunque la chiamata del Prof. OMISSIS».

Sebbene, certamente, sia stata fornita dal Prof. OMISSIS un’argomentazione ad ampio “spettro”, è evidente, da un lato, il peso che ha avuto nella decisione la valutazione superiore riconosciuta dalla Commissione; dall’altro lato, il fatto che non sia stata assolutamente ponderata la non irrilevante mancanza di continuità didattica da parte del OMISSIS per quasi sei anni.

Il Consiglio di Dipartimento, e il Consiglio di Amministrazione, in tal senso, avrebbero dovuto sia rilevare le criticità sopra riscontrate in ordine ai giudizi espressi dalla Commissione, in particolare con riguardo ai giudizi relativi alle pubblicazioni; sia tener conto del suddetto profilo temporale di assenza dell’attività didattica (al di là di alcune pubblicazione) da parte del OMISSIS, al fine di motivare compiutamente, anche tenendo conto del fatto che la procedura in contestazione si inserisce all’interno del c.d. progetto “Dipartimenti di Eccellenza”.

Pertanto, il motivo deve essere accolto nei limiti che precedono.

11. Conclusioni e spese.

Alla luce di quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, gli atti impugnati devono essere annullati nei limiti e per le specifiche ragioni sopra indicate, salve le rideterminazioni da parte dell’Amministrazione in conformità a quanto precede.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità e complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla, in conformità, gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Primo Referendario, Estensore