Gli incarichi di progettazione e di coordinamento didattico, nonché le attività didattiche configurabili come insegnamenti nell’ambito di corsi di studio e corsi professionalizzanti presso altre Università ed enti pubblici e privati sono considerate attività extraistituzionali che necessitano di preventiva autorizzazione del Rettore che ne valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi istituzionali.
TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 24 marzo 2026, n. 537
Gli insegnamenti effettuati nell’ambito di corsi di studio e corsi professionalizzanti presso altre Università ed enti pubblici e privati sono considerate attività extraistituzionali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
-del decreto del 11 giugno 2025, n. -OMISSIS-, con cui il Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha irrogato, nei confronti del ricorrente, la sanzione disciplinare della destituzione dall’ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni a decorrere dal 1° luglio 2025, trasmesso al ricorrente in data 19 giugno 2025;
-del parere del Collegio di Disciplina – Sezione per i Professori Ordinari dell’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum del 24 aprile 2025, prot. n. -OMISSIS-, trasmesso al ricorrente in allegato al predetto decreto del 11 giugno 2025, n. 872;
-della delibera del c.d.a. dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna del 23 maggio 2025, prot. n. -OMISSIS-, trasmessa al ricorrente in allegato al predetto decreto del 11 giugno 2025, n. -OMISSIS-;
-della diffida del 29 gennaio 2025, a firma del Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
-dell’atto di contestazione del 17 febbraio 2025, a firma del Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
-di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.7.2025 e munito di istanza cautelare, -OMISSIS- ha impugnato (i) il provvedimento dell’11.6.2025 con cui il Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha irrogato, nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 87 del Regio Decreto n. 1592/33 e degli artt. 8, 11, 12 e 13 del Regolamento di Ateneo, la sanzione disciplinare della destituzione dall’ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni, (ii) il parere vincolante del Collegio di Disciplina – Sezione per i Professori Ordinari dell’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum del 24.4.2025, nonché (iii) la delibera del CdA dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna del 23.5.2025, unitamente agli ulteriori atti presupposti in epigrafe meglio indicati.
Rispetto alla contestazione degli addebiti trasmessa dal Rettore (e che contemplava -oltre ai due illeciti disciplinari di seguito esposti – anche lo svolgimento di attività extraistituzionale in concorrenza e/o in conflitto di interesse con l’Università), l’impugnata destituzione è stata fondata sulle due seguenti contestazioni:
1) aver violato le norme sull’incompatibilità assoluta tra lo status di professore universitario e (i) l’esercizio, sotto qualsiasi forma, del commercio e dell’industria e di qualsiasi attività imprenditoriale o ad essa equiparata, quantomeno far tempo dall’anno 2014 e ininterrottamente fino all’avvio del procedimento disciplinare; (ii) la partecipazione azionaria in posizione di controllo in società aventi scopo di lucro, indipendentemente dall’esercizio di cariche gestionali a far tempo dall’anno 2001 e ininterrottamente fino all’avvio del procedimento disciplinare; (iii) l’assunzione a qualunque titolo di cariche gestionali e/o operative in società aventi scopo di lucro a decorrere dall’anno 2011 (quale Consigliere della -OMISSIS- –-OMISSIS-) nonché, a decorrere dall’anno 2014 e ininterrottamente fino all’avvio del procedimento disciplinare, quale Consigliere con delega, munito di ampi poteri gestori indicati nella contestazione di addebiti;
2) svolgimento di attività didattica e di progettazione didattica continuata presso lo -OMISSIS- -OMISSIS-, in assenza di autorizzazione da parte dell’Ateneo.
Dopo un’ampia premessa in punto di fatto (inerente: – (i) La diffida inviata al Prof. -OMISSIS- dal Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; – (ii) Il riscontro del Prof. -OMISSIS- alla diffida del Rettore e l’alienazione delle partecipazioni e le dimissioni da amministratore di società; – (iii) Il riscontro dell’Università all’istanza di accesso agli atti e alla richiesta di proroga del termine per presentare osservazioni alla diffida; – (iv) Il provvedimento di contestazione degli addebiti disciplinari, a firma del Rettore, contenente anche l’ipotesi di sanzione applicabile; – (v) Le controdeduzioni del prof. -OMISSIS- rispetto alla contestazione del 17 febbraio 2025; – (vi) Il riscontro del Rettore alla comunicazione relativa all’alienazione delle partecipazioni e alle dimissioni da amministratore; – (vii) Le richieste di chiarimenti inviate dall’Ateneo alle società -OMISSIS- e -OMISSIS-; – (viii) L’audizione del prof. -OMISSIS- di fronte al collegio di disciplina; – (ix) Il parere del collegio di disciplina; – (x) La delibera del c.d.a. dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con cui è stata adottata la sanzione e il decreto rettorale con cui è stata irrogata la sanzione; -(xi) Le comunicazioni del ricorrente ai coordinatori dei corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria e in Igiene Dentale e al responsabile dell’Ufficio Pensioni dell’Ateneo), il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi articolati in tre motivi di ricorso: “1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981; 2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 12 della L. n. 240/2010, dell’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 6 del Regolamento recante la disciplina delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l’assunzione di incarichi extraistituzionali dei professori e dei ricercatori universitari. Eccesso di potere per travisamento dei fatti; 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 241/1990 e dell’art. 11 del Regolamento di funzionamento del Collegio di disciplina. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria”.
Si è costituita in giudizio l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna che ha puntualmente contestato le censure avversarie, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 30 luglio 2025, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Prima dell’esame dei singoli motivi di ricorso, pare opportuno ricordare che il provvedimento di destituzione impugnato, come sopra anticipato, è stato assunto sulla base dei due seguenti addebiti (rispetto ai tre originariamente indicate nell’atto di contestazione degli addebiti dal Rettore con nota del 29.1.2025):
- dalla documentazione acquisita al procedimento disciplinare è emerso che (i) a partire dal 2001, data di inizio dell’attività di impresa, il ricorrente ha assunto la maggioranza delle quote della Società S.A.S. -OMISSIS- S.r.l.; (ii) a partire dal 2011 ha assunto la carica di Consigliere della -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l.; (iii) a partire dal giugno 2014 ha assunto la carica di consigliere con delega, munito dei poteri specificati nell’atto di contestazione, sino a revoca della società -OMISSIS-S.r.l.; (iv) a partire dal luglio 2020, la società -OMISSIS-S.r.l di cui il ricorrente è azionista di riferimento globale, ha acquisto il 90% delle quote della società -OMISSIS-S.r.l.; dunque, è stato rilevato che la qualità di socio di maggioranza della predetta società e quella di consigliere delegato munito dei predetti poteri gestori, hanno comprovato l’esercizio protratto e attuale del commercio e dell’industria nonché l’esercizio di attività imprenditoriale da parte del ricorrente, concretando una condotta posta in violazione del dovere di esclusività cui è tenuto ogni pubblico dipendente, con conseguente violazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, dell’art. 11 del d.P.R. n. 382/1980, dell’art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 6 della L. n. 240/2010;
- mancato rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di attività didattica e di progettazione didattica continuata presso lo -OMISSIS- -OMISSIS-; in particolare, gli incarichi di progettazione e di coordinamento didattico, nonché le attività didattiche configurabili come insegnamenti nell’ambito di corsi di studio e corsi professionalizzanti presso altre Università ed enti pubblici e privati sono considerate attività extraistituzionali che necessitano di preventiva autorizzazione del Rettore che ne valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi istituzionali, autorizzazione che non risulta essere mai stata rilasciata e che non avrebbe potuto essere rilasciata in quanto non sono risultati assolti tutti gli obblighi istituzionali come richiesti dall’art. 8 comma 4 del Regolamento di Ateneo e come dettagliatamente specificati nell’atto di contestazione degli addebiti.
Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente lamenta che sarebbe violato l’art. 3 della legge n. 681/1981 in quanto l’assunzione della carica di amministratore delegato della -OMISSIS- sarebbe avvenuta in forza di mero passaggio di consegne generazionale (lasciata dal precedente titolare) e il ricorrente non avrebbe accettato l’incarico ove avesse minimamente percepito l’antigiuridicità della propria condotta; in particolare, anche nell’illecito amministrativo troverebbe applicazione l’art. 5 c.p., per cui mancherebbe l’elemento soggettivo quando ricorra la inevitabile ignoranza del precetto da parte di chi commette l’illecito (corte Cost. n. 364/1988); l’errore scusabile deriverebbe proprio dal fatto che il precedente consigliere delegato fosse un professore universitario, oltre al fatto del trascorrere di un ampio lasso temporale in mancanza di contestazioni.
Le doglianze non possono essere condivise.
L’art. 3 della legge n. 689/1981, relativo all’elemento soggettivo relativo alle sanzioni amministrative, dispone che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”; il successivo art. 12 (recante “ambito di applicazione”), sempre collocato nel capo I, Sezione I, prevede che “Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari”.
Ebbene, il caso di cui si discute attiene ad una sanzione disciplinare -la circostanza non è oggetto di contestazione – per cui non trova applicazione l’invocato art. 3 della legge n. 689/1981 che riguarda le sanzioni amministrative, con esclusione, quindi, delle sanzioni disciplinari, come espressamente stabilito dall’art. 12 della medesima legge.
Ad ogni buon conto, nel caso in esame non è certo invocabile la mancanza di colpa, la buona fede o l’errore scusabile.
Come precisato dalla difesa dell’Università, già nel corso dell’anno 2013, con apposita comunicazione del Rettore -avente ad oggetto “Nuovo regolamento recante la disciplina delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per incarichi extraistituzionali (D.R. 89 dell’8/2/2013) – Personale docente, ricercatore a tempo indeterminato, assistente – art. 6 della legge 240/2010” (sub doc. n. 26 fascicolo Università) – era portato a conoscenza di tutto il corpo docente il regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità, con espresso riferimento all’art. 6 della legge n. 240 del 2010, disposizione normativa la cui violazione è stata contestata al ricorrente; in particolare erano specificate le attività incompatibili con lo status di “professore” e chiaramente evidenziate le conseguenze in caso di violazione delle norme e regole indicate (tra le altre, valutazione in sede disciplinare in relazione alla verifica del corretto adempimento dei doveri d’ufficio); nell’anno 2023, con comunicazione dell’Area Personale dell’Università (doc. sub n. 27 fascicolo Università), in occasione dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l’assunzione di incarichi extraistituzionali del personale docente, era nuovamente ricordato a tutto il corpo docente che anche per le attività extraistituzionali era necessario munirsi di previa autorizzazione, oltre che aver assolto a tutti gli obblighi istituzionali ivi specificatamente indicati, il cui mancato adempimento è stato contestato al ricorrente; anche nell’anno 2024 l’Area Personale dell’Università richiamava l’attenzione dei professori e dei ricercatori in merito al Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l’assunzione di incarichi extraistituzionali ed evidenziava che, per
svolgere attività extraistituzionale, il docente/ricercatore avrebbe dovuto “-aver svolto il carico didattico attribuitogli dal Dipartimento di appartenenza in fase 1 della programmazione
didattica e certificato mediante chiusura dell’ultimo consuntivo disponibile alla data della richiesta; -essere autore di almeno tre pubblicazioni nel quinquennio solare precedente alla data della richiesta; -aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento nell’anno solare precedente la richiesta di autorizzazione (escluse le assenze giustificate); -avere svolto i corsi di formazione obbligatoria (modulo 1 e modulo 2 sulla Salute e sicurezze e il corso sulla
Protezione dei dati personali) ed i rispettivi aggiornamenti” (doc. sub n. 25 fascicolo Università).
Dunque, non appare ragionevolmente contestabile che il ricorrente -così come tutti gli altri docenti-fosse stato adeguatamente informato sul regime di incompatibilità e sulla disciplina delle autorizzazioni per svolgere attività extraistituzionali.
In ogni caso, anche a voler prescindere da quanto sopra esposto -già, di per sé, dirimente – non può sottacersi che il dipendente pubblico, cui è richiesta quanto meno l’ordinaria diligenza, deve essere a conoscenza del regime di incompatibilità del pubblico impiego con l’attività di impresa, con la conseguenza che appare del tutto infondata l’argomentazione con cui il ricorrente -professore universitario – invoca l’errore scusabile in ordine alla non conoscenza dell’antigiuridicità della propria condotta.
Sotto tale profilo, del resto, nel parere del Collegio di Disciplina è stato evidenziato che la tesi, sostenuta dalla difesa del ricorrente, dell’errore scusabile “è persuasivamente confutata dalle osservazioni della delegata del Magnifico Rettore e dalla documentata adozione delle comunicazioni e circolari agli atti. Soprattutto, è confutata oggettivamente dalla pacifica e pluriennale vigenza del dovere violato in una pluralità di fonti legislative, regolamentari e deontologiche, comunemente osservate da tutta la comunità accademica, di talché un tale divieto dovrebbe essere ben sedimentato nella cultura professionale di ciascuno dei suoi componenti, a maggior ragione se titolare di una posizione di ruolo di professore ordinario e con responsabilità organizzative”; nel parere sono state, altresì, riportate le osservazioni della delegata del Rettore secondo la quale la tesi dell’errore scusabile “fa emergere un profilo di evidente negligenza del docente, che ha protratto lo svolgimento di attività imprenditoriale per oltre dieci anni continuando a godere dello status di docente universitario laddove ad ogni pubblico impiegato, in qualunque ruolo dell’Amministrazione pubblica presti servizio, è richiesto il rispetto di fondamentali ed elementari regole che discendono da tale status, quali quelle che vietano lo svolgimento di attività d’impresa. Tale aspetto assume una rilevanza ancora più evidente se si considera che tali attività avrebbero impedito al professor -OMISSIS-, se non fosse stato in servizio presso questo Ateneo, di essere assunto come professore, senza che gli venisse imposto di cessare immediatamente la suindicata situazione di incompatibilità”.
Quanto alle specifiche attività poste in essere dal ricorrente e oggetto di contestazione, si osserva che le medesime non sono negate dal ricorrente medesimo (anzi, sono dallo stesso riconosciute), come chiaramente emerge dal ricordato parere in cui è stato precisato che “L’incolpato ha ammesso la condotta contestata”, sostenendo la tesi dell’errore scusabile.
Il primo motivo di ricorso, dunque, va respinto.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato che, in conseguenza dell’esclusione (da parte del Collegio di Disciplina) del conflitto di interessi (che era oggetto del secondo capo d’imputazione contenuto nell’atto di contestazione degli addebiti), discenderebbe anche l’erroneità del presupposto in base al quale prima di svolgere attività didattica e di progettazione didattica continuata presso lo -OMISSIS- -OMISSIS-, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere e ottenere l’autorizzazione da parte dell’Ateneo (terzo capo di imputazione); non sussisterebbero, inoltre, i requisiti previsti dall’art. 6 della legge n.240/2010: i corsi erogati da -OMISSIS- non sarebbero di primo, secondo o terzo ciclo, né sarebbero corsi equiparabili a Master universitari, lo -OMISSIS- -OMISSIS-e la SAS non potrebbero essere considerati università o enti di ricerca e, infine, il ricorrente ha optato per il regime di impegno a tempo definito (art. 53, comma 5, del Dlgs n. 165/2001).
Le doglianze non possono trovare accoglimento.
Sotto un primo profilo, si premette che il Collegio di Disciplina ha ritenuto non “provata con sufficiente precisione la responsabilità disciplinare del docente” in ordine allo svolgimento di “attività in concorrenza” con l’Ateneo, in tal modo escludendo, esclusivamente sotto tale profilo, il secondo illecito disciplinare originariamente contenuto nell’atto di contestazione degli addebiti, ma nulla ha rilevato in ordine al potenziale conflitto di interessi. Tanto chiarito, si osserva che l’argomentazione logica proposta dal ricorrente per escludere l’obbligo della previa autorizzazione di cui al terzo addebito (che discenderebbe, appunto, dal mancato riconoscimento del secondo addebito), non tiene conto del fatto che l’autorizzazione (i) è necessaria (anche e proprio) per verificare l’assenza di potenziali conflitti di interessi, (ii) è richiesta per verificare se l’attività in questione sia compatibile con il regolare assolvimento degli obblighi accademici, con la (ovvia) conseguenza che la (sola) mancata prova in ordine alla effettiva concorrenza dell’attività posta in essere non elide l’obbligo di richiedere l’autorizzazione per svolgere l’attività medesima.
Sotto distinto profilo, in relazione alla natura “privata” dei corsi e della società presso la quale essi hanno avuto luogo, si osserva che il Collegio di Disciplina ha rilevato che “Il decreto rettorale n. 1567/2023 dell’8 novembre 2023 (così come analogamente il precedente decreto rettorale n. 89 dell’8 febbraio 2013) include tra le attività bisognose di autorizzazione, anche per i professori a tempo definito, gli incarichi di progettazione e la didattica nell’ambito di “corsi professionalizzanti” istituiti presso enti privati di carattere nazionale (art. 7, comma 1, lettera b). Questi corsi sono espressamente distinti da quelli “di primo, secondo, terzo ciclo” e, dunque, anche dai master universitari (di I e II livello). La formula è quindi idonea ad abbracciare fattispecie come quella in esame, a maggior ragione ove si consideri il loro consistente valore in termini di ECM, ossia di adempimento agli obblighi di formazione continua – appunto – professionale, e l’indubbia rilevanza in ambito almeno nazionale (forse addirittura più ampia, volendo dare credito alla rappresentazione che della reputazione dell’incolpato dà la sua stessa difesa)”. Dunque, il rilievo di parte ricorrente secondo il quale i “corsi professionalizzanti”, per i quali è richiesta la previa autorizzazione, sarebbero unicamente quelli equiparabili ai master universitari è affermazione sprovvista di qualunque allegazione probatoria. La disposizione regolamentare sopra ricordata (art. 7, comma 1, lett. b), al contrario, prescrive la previa autorizzazione per tutti i corsi professionalizzanti, non solo per quelli sovrapponibili ai master universitari. Che si trattasse, infine, di corsi “professionalizzanti”, risulta pacifico, atteso che lo stesso ricorrente in sede di audizione chiariva “di non pensato che i corsi da lui organizzati e rilasciati dalla società -OMISSIS- fossero in competizione con l’Ateneo, ritenendoli invece completamente differenti perché non rilasciano il titolo riconosciuto dal Ministero dell’università e della Ricerca, perché sono corsi professionalizzanti per odontoiatri (…)” (doc. sub n. 12 fascicolo Università).
Il Collegio di Disciplina, nel proprio parere, ha pertanto precisato che “Anche in merito al terzo addebito, dunque, il comportamento dell’incolpato, si ripete, protratto continuativamente per più di un decennio, (peraltro tuttora in essere), è la conferma di un’attitudine ad operare in totale licenza rispetto ai doveri precipui e consustanziali di chi decide di svolgere la docenza universitaria e a tale scopo viene assunto. Il non avere mai ritenuto di verificare, tramite una richiesta di autorizzazione, la correttezza nei confronti di UNIBO delle attività di formazione che presentano elementi di profonda somiglianza con i corsi offerti da UNIBO, dimostra che l’incolpato si percepisce, ci pare, del tutto al di sopra ed al di fuori di ogni vincolo o regola giuridica e, ancor prima, deontologica. Si sottolinea che, come autorevolmente evidenziato, l’obbligo di richiedere l’autorizzazione <non assolve una funzione meramente formale, dovendo accertare che l’attività esterna sia in concreto compatibile con le funzioni svolte dal dipendente per l’Amministrazione di appartenenza, non soltanto con riferimento all’eventuale conflitto di interessi, ma anche in relazione al principio generale del buon andamento dell’Ente pubblico>” (Corte dei Conti Sardegna 41/2022)” (doc. sub n. 13 fascicolo Università).
Anche il secondo motivo di ricorso è, dunque, infondato.
Infine, con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione del principio di proporzionalità per mancata considerazione dell’impegno scientifico sempre dimostrato dal ricorrente nell’ambito dell’Ateneo; mancato rispetto dei criteri in cui è declinato il principio di proporzionalità; mancata considerazione dell’immediato superamento delle cause di incompatibilità appena comunicate dal Rettore.
Anche tali ultime doglianze sono infondate.
Sotto un primo profilo si rileva che il valore professionale del ricorrente non è mai stato messo in dubbio nell’ambito del procedimetno disciplinare, come chiaramente messo in rilievo dal Collegio di Disciplina, il quale ha evidenziato come “Duole constatare che per più di un decennio l’incolpato – certamente in virtù del suo valore professionale, che in questa sede non si mette in dubbio in alcun modo – abbia agito lasciandosi guidare da una concezione dell’Accademia in totale contrasto ed estranea a quella che quotidianamente e con abnegazione viene coltivata con impegno dalla grande maggioranza dei componenti della comunità dell’Alma Mater”.
Quanto all’assolvimento dei propri impegni lavorativi, dal procedimento disciplinare, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, è emerso che il ricorrente non ha assolto a detti impegni, neppure con riferimento alla didattica, dato che per lunghi periodi non ha consegnato i registri delle lezioni né ha firmato a tempo debito i pertinenti consuntivi: la Delegata del Rettore ha, invero, evidenziato che “Rimane fermo, inoltre, che il Prof. -OMISSIS- non risulta aver adempiuto a una serie di obblighi istituzionali, la cui mancata osservanza impedisce – a norma delle disposizioni già richiamate in sede di avvio del procedimento – il rilascio di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali. In particolare, come ammesso dal docente nelle proprie difese, il Prof. -OMISSIS- non risulta aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento sia nell’anno 2023 che nell’anno 2024, non giustificando le proprie assenze. Inoltre, non avendo il docente compilato nei termini prescritti i registri delle lezioni, come analiticamente indicati nella contestazione di addebiti, compresi quelli delle Scuole di Specializzazione, risulta tuttora impossibile regolarizzare la sua posizione“ (doc. sub n. 13 fascicolo Università).
Inoltre, la difesa dell’Università ha messo in rilievo che anche dopo l’avvio del procedimento disciplinare e fino alla sua cessazione dal servizio il ricorrente ha continuato a non adempiere ad una serie di obblighi di servizio, come documentato, a titolo esemplificativo, in materia di obblighi formativi (docc. sub nn. 37 e 38 fascicolo Università).
In merito all’asserito immediato superamento delle cause di incompatibilità appena comunicate dal Rettore, si deve rilevare che la diffida a cessare da condotte incompatibili ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 382/80, come appare del tutto ovvio, integra un’ipotesi del tutto diversa da quella relativa ai profili disciplinari conseguenti allo svolgimento di attività incompatibili e non autorizzate e al successivo provvedimento sanzionatorio.
Nel caso esame, l’Università ha assunto l’atto di diffida ex art. 15 in data 29.1.2025, comunicando al ricorrente che “decorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della presente diffida, senza che la descritta situazione di incompatibilità sia cessata, sarà disposta la Sua decadenza dall’impego di professore universitario ai sensi dell’art. art. 15 D.p.r. n. 32/82/1980” e precisando, a scanso di equivoci, che “la presente diffida, mediante la quale si avvia il procedimento di decadenza dall’impiego ai sensi degli artt. 15 D.p.r. n. 382/80 e 63 D.p.r. n. 3/1957, prescinde da qualsiasi valutazione circa la rilevanza disciplinare o meno delle violazioni rilevate”. Infatti, con atto di contestazione degli addebiti, assunto dal -OMISSIS- alla pari data del29.1.2025, è stato avviato il (differente) procedimento disciplinare che ha condotto agli atti gravati in questa sede.
Infine, destituita di fondamento è anche la denunciata violazione del principio di proporzionalità.
Premesso che la sanzione di cui si discute (destituzione “senza perdita del diritto a pensione o ad assegni”) non costituisce la “massima sanzione” prevista, atteso che l’art. 87, comma 1, del R.D. n. 1592 del 1933 disciplina la sanzione più afflittiva -rispetto a quella qui contestata- della “destituzione con perdita di diritti a pensione o ad assegni”, si osserva che il Collegio di Disciplina ha fornito ampia e adeguata motivazione in ordine alla decisione di irrogare la sanzione impugnata. Invero, nel proprio parere il Collegio ha precisato che “Per l’effetto, la sanzione proporzionata e adeguata alle infrazioni contestate e accertate, e che si ritiene equo irrogare, tenuto conto di tutti elementi fin qui evidenziati, è la sanzione della destituzione dall’ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni. Le infrazioni accertate sono gravi, consistenti e prolungate nel tempo. L’incolpato era professore associato confermato dal 2004 e professore ordinario dal 2020. Ha rivestito anche responsabilità organizzative nello stesso settore di attività, cui si riferiscono le condotte disciplinarmente rilevanti. Il grado di fiducia in lui riposto dalla comunità accademica era dunque elevato ed elevata, di conseguenza, è la gravità dell’aver tradito tale fiducia. Data la durata e la consistenza delle condotte, basterebbe di per sé sola la fondatezza del primo addebito, a maggior ragione insieme al terzo, a giustificare la sanzione espulsiva. Le iniziative tardive e parziali assunte dall’incolpato per adempiere alla deontologia accademica non appaiono idonee a scriminare l’obiettivo disvalore della condotta tenuta per oltre un decennio, né significative di una reale presa di coscienza della condotta tenuta”.
In definitiva, anche il terzo e ultimo motivo di ricorso non è condivisibile.
In conclusione, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di causa sono liquidate in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 24 marzo 2026

