Cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. , laddove il ricorrente abbia conseguito l’immatricolazione con riserva, frequentato le lezioni e sostenuto esami, con i conseguenti effetti sul consolidamento della posizione sostanziale.
La cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse e conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , 20 giugno 2016, n. 7087
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Cessazione materia del contendere
N. 07087/2016 REG.PROV.COLL.
N. 14973/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14973 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Siragusa, [#OMISSIS#] Panuccio e [#OMISSIS#] Buzzai, rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, Via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; il Cineca;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Versaci, [#OMISSIS#] Meli;
per l’annullamento
delle graduatorie del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale relativi alle professioni sanitarie per l’a.a. 2014/2015 dell’Università degli Studi di Messina pubblicate sul sito internet dell’Ateneo in data 11.9.2014 nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e quindi non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l’iscrizione dei ricorrenti;
del D.R. di approvazione delle graduatorie e delle prove di concorso e delle successive graduatorie emanate a seguito degli scorrimenti;
della documentazione distribuita ai candidati durante il concorso;
del D.M. del 5.2.2014 n. 85 con specifico riferimento all’art. 7 concernente modalità e contenuti delle prove di ammissione per l’anno accademico 2014/15 ai corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale;
del D.M. e degli atti emanati dall’Ateneo di Messina sulla “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico per le Professioni Sanitaria a.a. 2014/2015”;
del D.R. n. 1766/2014 con cui si emanava il bando per l’ammissione e l’iscrizione al I anno dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico a.a. 2014/15 con annessi allegati;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi;
per la condanna in forma specifica ex art. 30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché in via subordinata al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Messina;
Vista l’ordinanza di sospensiva della Sezione n. 484/2015 riformata dal Consiglio di Stato con decreto monocratico n. 811/2015 e con ordinanza collegiale n. 1214/2015;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso i ricorrenti chiedono l’annullamento degli atti specificatamente indicati in epigrafe e l’accertamento del loro diritto ad essere ammessi e a frequentare i corsi di laurea in professioni sanitarie per l’anno accademico 2014/2015.
Considerato che l’istanza cautelare è stata accolta da parte del C.d.S. prima in sede monocratica e quindi in sede collegiale con le ordinanze indicate in epigrafe ai fini dell’iscrizione dei ricorrenti con riserva e in sovrannumero al corso di laurea di cui trattasi e che, pertanto, i ricorrenti hanno ottenuto il bene della vita cui ambivano e quindi, secondo l’orientamento della sezione in materia, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con il conseguente effetto di stabilizzazione;
Considerato che le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e conferma l’iscrizione di parte ricorrente al corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)