Laddove l’istante abbia conseguito un titolo almeno parzialmente differente da quello che intende acquisire con la richiesta ammissione senza la prova selettiva, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il ricorrente ed i concorrenti all’accesso al corso l’iscrizione senza test di ammissione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , 20 giugno 2016, n. 7060
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Test di ammissione
N. 07060/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05074/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5074 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Rosa Villari, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, Via San [#OMISSIS#] D’Aquino n. 47;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento, previa sospensiva
della nota del M.I.U.R. di cui al prot. n. 22933 dell’8 aprile 2014 con la quale è stata rigettata la domanda di iscrizione ad anno successivo al I di parte ricorrente;
del d.m. M.I.U.R. 5 febbraio 2014, n. 85, che ha stabilito (riportando pedissequamente il disposto di cui all’art. 4 della legge n. 264/1999) le modalità per l’espletamento della prova di ammissione al corso di laurea in Infermieristica per l’a.a. 2014/2015 stabilendo all’art. 1 che l’ammissione ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto;
e per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente a essere ammessa al Corso di laurea in questione;
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate all’adozione dei relativi provvedimenti e al pagamento delle relative somme, con II.LL e R.M.;
nonché, con il ricorso per motivi aggiunti del 30 ottobre 2014, della deliberazione M.I.U.R. del 14 luglio 2014, con la quale si è omesso di convalidare l’intero percorso di studi della ricorrente e, ove occorra, della delibera della commissione didattica del 19 maggio 2014;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere la convalida delle materie già sostenute nel corso di laurea in Infermieristica pediatrica e a ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta per la condanna delle Amministrazioni intimate alla adozione dei relativi provvedimenti ed al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione come per legge;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
– con il ricorso in epigrafe la ricorrente, laureata in Infermieristica pediatrica dal 2011 e titolare di due Master universitari in “Management per le funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie” e “Management delle emergenze e delle maxi emergenze”, impugna la nota dell’8.4.2014, di cui al prot. n. 22933, con la quale le è stato negato di iscriversi ad anno successivo al I del corso di laurea in Infermieristica senza dovere nuovamente superare il testi di accesso nonché, ove occorra, il D.M. M.I.U.R. 5.2.2014, n. 85, ove è stabilito che “l’ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999 n. 264, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto”;
– l’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il respingimento del ricorso in quanto infondato;
– con l’ordinanza n. 2370/2014 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, ha disposto l’ammissione con riserva della ricorrente ad anno successivo al primo al corso di laurea in Infermieristica e ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 12 marzo 2015;
– con l’ordinanza cautelare n. 4417 del 2 ottobre 2014, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello del Ministero dell’istruzione, ha sospeso l’ordinanza cautelare di questa sezione 22 maggio 2014, n. 2370, con la motivazione che l’ammissione agli anni successivi al primo del corso di Infermieristica, essendo la ricorrente laureata in Infermieristica pediatrica in data 18 novembre 2011: “comporterebbe un’alterazione dei vigenti criteri che presiedono all’accesso al corso di laurea in questione, tale da determinare una inevitabile disparità di trattamento”;
– il 6.11.2014 la ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti con una nuova istanza cautelare, per impugnare la deliberazione del 14 luglio 2014, con la quale non è stato convalidato il suo intero percorso di studio nonché, ove occorra, la deliberazione della Commissione didattica del 19 maggio 2014;
– con la successiva ordinanza n. 6357/2014 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata con i motivi aggiunti sulla base del seguente ragionamento: “Considerato che per come evidenziato dal verbale del Consiglio del Corso di Studio del 14 luglio 2014 presso l’Università degli Studi di Messina vi è stata una valutazione degli esami sostenuti dalla ricorrente da parte del ridetto organo e cioè: “La Commissione Didattica… ha valutato attentamente i programmi presentati e obietta come il titolo sia stato conseguito nel 2011 e la stessa Commissione in data 19 maggio u.s. ha deliberato che lo studente che proviene dallo stesso o da qualsiasi altro corso di laurea con un curriculum anteriore ai 3 anni deve ripetere gli esami del corso. I master presentati, sono attività extracurriculare e non rientrano nel corso di studio; (…) la dedotta violazione del D.M. 16 marzo 2007 ed in particolare dell’art. 3, commi 8 e 9 appare anche inammissibile, in quanto qualora si ritenesse, come mostra di ritenere parte ricorrente nei motivi aggiunti, che la delibera impugnata sia in contrasto con il Regolamento del 2007 ora citato, tuttavia appare imprescindibile l’impugnativa del Regolamento didattico con il quale l’Università avrebbe dovuto determinare o ha determinato i criteri nei casi di iscrizione di un laureato ad un altro corso di laurea seppure dello stesso ambito, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, mentre ciò non risulta neppure dal ricorso principale”;
Ritenuto che:
– il ricorso e i motivi aggiunti siano da respingere in considerazione della circostanza per cui il Regolamento didattico, rimasto inoppugnato, stabilisce che sono consentiti i “passaggi” da un corso di laurea all’altro di area sanitaria, senza ripetere il concorso di ammissione, dietro rilascio di nulla osta da parte del Consiglio di Struttura Didattica, per cui facoltizza, senza superamento del test, il “passaggio” (quindi nell’ambito di un corso ancora in itinere da parte dello studente), ma non la nuova iscrizione, come si vorrebbe nel caso di specie, in cui la ricorrente ha conseguito già il titolo di studio nell’anno 2011;
– come rilevato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 4417/2014, tra l’altro, l’iscrizione senza test di ammissione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la ricorrente e i concorrenti all’accesso al corso, in considerazione della circostanza per cui l’istante ha conseguito un titolo almeno parzialmente differente da quello che intende acquisire con la richiesta ammissione senza la prova selettiva, e che il titolo è stato rilasciato nell’anno 2011, per cui deve ritenersi legittima, oltre ragionevole, la motivazione esplicitata nella deliberazione del 14 luglio 2014 del Consiglio del Corso di Studio dell’Università degli Studi di Messina, con riferimento alla delibera generale di maggio 2011: “lo studente che proviene dallo stesso o da qualsiasi altro corso di laurea con un curriculum anteriore ai 3 anni deve ripetere gli esami del corso”;
Ritenuto, altresì, che le spese del giudizio possano essere compensate in relazione ai diversificati esiti della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)