TAR Sicilia, Palermo, Sez. I , 2 marzo 2016, n. 614

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Principio anonimato

Data Documento: 2016-03-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Il principio dell’anonimato nelle procedure selettive non può essere inteso in modo tassativo e assoluto, tale da comportare l’invalidità delle relative prove ogni volta che emergano elementi oggettivi atti a provare in modo inequivocabile l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 2 settembre 2015, n. 2195; Tar Campania, Napoli, Sez. II, 9 luglio 2015, n. 3647).

Contenuto sentenza

N. 00614/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03468/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3468 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leone, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] N. 40; 
contro
l’Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliata; 
nei confronti di
– Scanshare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Stumpo, con domicilio ex art. 25, co. 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con sede in Palermo, via Butera n. 6;
– [#OMISSIS#] Borgese, [#OMISSIS#] Spaziani, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
– del Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Palermo n. 2559/2014, con il quale si è bandito il concorso per l’accesso a numero programmato per l’anno accademico 2014/2015 ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie;
– della graduatoria di merito per l’ammissione al corso di laurea delle Professioni sanitarie in Logopedia per l’anno accademico 2014/2015, approvata con decreto rettorale n. 3049 del 5 settembre 2014, nella quale la ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso;
– dei verbali delle commissioni del concorso e del verbale riepilogativo relativo all’Aula D (Edificio via Parlavecchio n. 3), nella parte in cui non danno atto di disposizioni circa la consegna e l’imbustamento dei moduli delle risposte al termine della prova e non danno atto degli orari di chiusura della prova ed evidenziano che nella fase della distribuzione delle buste delle domande risultano n.2 buste del modulo D non chiuse;
– degli atti di individuazione, nomina e assegnazione alle aule di svolgimento del concorso del personale di vigilanza;
-della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dalla società Scanshare, nella parte comprendente una coppia di codice a barre adesivi ed una sola busta trasparente per la custodia della sola scheda anagrafica;
– della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati, segnatamente dei quesiti nn. 34 e 54 (Versione C) del Questionario predisposto dalla società Scanshare, in quanto pregiudicano il posizionamento ed il collocamento utile in graduatoria dei ricorrenti, ove conseguano un punteggio pari o superiore a quello dell’ultimo concorrente ammesso nella graduatoria relativa alla loro prima scelta, tenendo conto dell’avvenuto scorrimento;
– in quanto occorra, del decreto rettorale, n. 3486 del 7 ottobre .9_014, di riapertura dei bandi di concorso per l’immatricolazione nei corsi di laurea dell’Ateneo di Palermo, compresi i corsi di laurea per le Professioni sanitarie, per i posti ancora disponibili, e di eventuale altro bando di riapertura delle immatricolazioni per i corsi di laurea per le Professioni sanitarie pubblicato e non conosciuto, nonché della correlativa graduatoria in quanto non vi risulta collocata utilmente la ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna scrivente;
e per l’accertamento
– del diritto della ricorrente di essere ammessa al corso di laurea delle Professioni Sanitarie in Logopedia per l’anno accademico 2014/2015, e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’ iscrizione opposta;
nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra, e comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Università degli Studi di Palermo e la documentazione depositata;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Scanshare s.r.l., con le relative deduzioni difensive;
Vista l’ordinanza cautelare n. 12/2015;
Vista l’ordinanza del C.G.A. n. 280/2015;
Vista la memoria conclusiva prodotta dalla ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere dott.ssa [#OMISSIS#] Cappellano;
Uditi all’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2016 i difensori della ricorrente e della resistente Amministrazione, presenti come specificato nel verbale; assente la difesa di Scanshare s.r.l.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con ricorso notificato nelle date 13-17 novembre 2014 e depositato il 20 novembre, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato tutti gli atti indicati nell’epigrafe relativi alla prova sostenuta per l’accesso al corso di laurea di Logopedia, nonché il provvedimento finale, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo ha approvato la relativa graduatoria per l’anno accademico 2014/2015.
Espone:
– di avere partecipato al test selettivo per l’accesso al corso di laurea triennale in Logopedia, per l’a.a. 2014/2015, e di non essersi collocata utilmente, avendo conseguito il punteggio di 22,80;
– che la prova si sarebbe svolta con caratteristiche tali, da compromettere il regolare svolgimento da parte di tutti i candidati; e, inoltre, che non sarebbe stato adottato un trattamento individualizzato a tutela della posizione della ricorrente, la quale, avendo partorito una settimana prima dello svolgimento della prova di ammissione, aveva richiesto alla Commissione un trattamento personalizzato, che le consentisse di allattare nel rispetto della privacy, durante lo svolgimento della prova.
Si duole, quindi, delle concrete modalità di svolgimento delle prove, censurando tutti gli atti intermedi e quello finale (la graduatoria), affidando il ricorso alle censure di:
I) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34, co. 3, Cost. – Violazione e/o falsa applicazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e imparzialità dell’azione amministrativa prescritti dagli artt. 3 e 97 Cost.; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, co. 4 e 5. del D.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 7, co. 2, del D.M. 85/2014 – eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa, in quanto le graduatorie sarebbero state formate in modo irragionevole e discriminatorio, privilegiando il criterio della prima opzione rispetto al punteggio maggiore conseguito in assoluto; irragionevolezza, questa, confermata indirettamente dall’utilizzo, in fase di riapertura delle immatricolazioni, del criterio del punteggio conseguito;
II) violazione dei diritti fondamentali e imprescindibili della persona e del bambino – violazione degli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione – violazione del principio di parità di trattamento nella partecipazione ai concorsi pubblici, in quanto la ricorrente aveva chiesto alla Commissione l’adozione di un trattamento personalizzato, che le consentisse di uscire dall’aula durante lo svolgimento della prova al solo fine di allattare il proprio figlio appena nato, naturalmente in modo da garantire la par condicio con gli altri candidati; mentre la Commissione non avrebbe accolto tale richiesta, avendo negato alla predetta la possibilità di allontanarsi dall’aula durante lo svolgimento della prova, con conseguente svolgimento della prova, da parte della ricorrente, in assenza delle necessarie condizioni di serenità;
III) violazione e falsa applicazione del principio di anonimato delle prove di cui all’art. 14, comma 6 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; violazione e falsa applicazione del principio di custodia delle prove di cui all’art. 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; violazione dell’art. 12, comma 2, del D.M. 85/2014 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza nonché dell’art. 97 Cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a. – eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa, in quanto la scheda anagrafica non sarebbe stata prioritariamente imbustata e, comunque, la relativa busta era trasparente; il modulo delle risposte non sarebbe mai stato imbustato, né riposto, dopo la prova, in scatole o contenitori; gli adesivi riportanti il codice a barre sarebbero stati facilmente staccabili; in definitiva, non sarebbero state garantite elementari misure di salvaguardia dell’anonimato;
IV) illegittimità della composizione della commissione – violazione dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – violazione dell’atto di interpello interno dettante criteri per la composizione della commissione, in quanto avrebbero partecipato come commissari vigilanti soggetti eletti nella rappresentanza sindacale unitaria dell’Ateneo;
V) violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; Violazione dell’art. 7, comma 3, del D.M. 85/2014, violazione dell’art. 6 del D.R. 2559/2014, in quanto in talune aule la prova era terminata, a fronte di altre, nelle quali la stessa si stava ancora svolgendo;
VI) sull’effetto conformativo dell’annullamento e, in subordine, sul risarcimento del danno, in quanto l’accoglimento delle censure relative al bando e all’andamento della procedura comporterebbe la ripetizione della prova per tutti i candidati; mentre, con riferimento agli altri motivi, riferiti alla posizione della ricorrente, si chiede l’iscrizione in soprannumero, senza incidere sui candidati utilmente collocati in graduatoria;
VII) (indicato come “VI”) errata formulazione dei quesiti, eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa, violazione del principio di parità di trattamento, violazione dell’art. 34, comma 3, Cost., falsa applicazione delll’art.4 L. n. 264/1999 e dei D.M. 218 e 220/2014, in quanto il questionario delle risposte contiene due quesiti errati (il n. 34 e il n. 54 della versione C).
Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati e la ripetizione dell’intera procedura; in via subordinata, l’ammissione in sovrannumero e, in via ulteriormente subordinata, il risarcimento dei danni per equivalente; con vittoria di spese.
B. – Si è costituita in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, l’Università degli Studi di Palermo, eccependo l’incompetenza del T.A.R. Sicilia in favore del T.A.R. Lazio, avendo il giudizio ad oggetto una graduatoria nazionale.
Si è costituita anche la società Scanshare s.r.l., depositando documentazione e deduzioni difensive ed eccependo l’irricevibilità del ricorso, in quanto asseritamente notificato oltre il termine decadenziale dalla data di pubblicazione della graduatoria.
C. – Alla Camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2014 la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’adunanza del 9 gennaio 2015 al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all’art. 55, co. 5, cod. proc. amm..
La difesa erariale ha depositato documentazione.
D. – All’esito della camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2015 – nella quale il rappresentante dell’Avvocatura dello Stato ha reiterato l’eccezione di incompetenza del T.A.R. Sicilia in favore del T.A.R. Lazio – con ordinanza n. n. 12/2015 è stata respinta l’istanza cautelare per ritenuta insussistenza del requisito del fumus [#OMISSIS#] iuris: detta ordinanza è stata riformata dal C.G.A. con ordinanza n. 280/2015, con la quale è stata disposta l’iscrizione con riserva della ricorrente al corso di Logopedia, per l’a.a. 2014/2015.
E. – In vista della discussione del ricorso nel merito, parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Quindi, all’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2016 il ricorso è stato posto in decisione su conforme richiesta dei difensori presenti, come specificato nel relativo verbale.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso promosso dalla sig.ra -OMISSIS- avverso tutti gli atti relativi al test di accesso per il corso di laurea in Logopedia, compreso il provvedimento finale con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo ha approvato la relativa graduatoria per l’anno accademico 2014/2015.
B. – In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione, sollevata dall’Avvocatura dello Stato nell’atto di costituzione, di incompetenza del T.A.R. Sicilia in favore del T.A.R. Lazio.
L’eccezione, già peraltro disattesa in fase cautelare, non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, invero, non viene in rilievo una “graduatoria unica nazionale”, prevista solo con riferimento a corsi di laurea diversi da quello in interesse (v. art. 10, co. 4, D.M. n. 85/2014), bensì una graduatoria a livello locale, costituente il risultato di una procedura indetta dall’Università degli Studi di Palermo.
C. – Sempre in via pregiudiziale deve essere esaminata l’eccezione, ritualmente sollevata dalla difesa di Scanshare s.r.l., di irricevibilità del ricorso per tardiva notifica.
L’eccezione non merita adesione.
La graduatoria relativa al corso di Logopedia, approvata con decreto rettorale n. 3049 del 5 settembre 2014, è stata pubblicata, secondo quanto sostenuto dalla difesa di Scanshare, il 05.09.2014; rispetto a tale data, il ricorso risulta passato per la notifica, tramite servizio postale, alla predetta società e ai due soggetti individuati come controinteressati, in data 14.11.2014; mentre è stato notificato via PEC all’Università in data 13.11.2014.
Orbene, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, ratione temporis prevista dal 1°agosto al 15 settembre, il ricorso è stato notificato entro il prescritto termine decadenziale (sessanta giorni).
D. – Esaurito l’esame delle questioni preliminari, il ricorso può essere esaminato nel merito.
Ritiene il Collegio di confermare la delibazione di infondatezza assunta in fase cautelare, il che consente di non affrontare il delicato problema della disintegrità del contraddittorio.
D.1. – Il primo motivo non merita adesione.
Nel caso di specie, la lamentata formulazione delle graduatorie secondo l’ordine di priorità di scelta – e non in base al punteggio conseguito – non si presenta sorretta dal necessario interesse a ricorrere, atteso che la ricorrente ha conseguito un punteggio molto basso (22,80); né, la predetta ha dimostrato di avere ottenuto, in ogni caso, un punteggio, in assoluto, più alto del candidato collocatosi nell’ultima posizione utile, in base all’opzione espressa per prima.
Ne consegue, all’evidenza, che l’eventuale accoglimento di tale doglianza non farebbe conseguire alla ricorrente alcuna utilità.
D.2. – Non merita adesione neppure il secondo motivo, seppure all’esito di un approfondito esame nel merito sollecitato anche dall’ordinanza resa dal C.G.A..
La ricorrente si duole del mancato accoglimento della richiesta di un trattamento personalizzato, che la commissione avrebbe dovuto garantirle in quanto, all’epoca di somministrazione dei test di accesso, la predetta avrebbe partorito da poco, con conseguente allattamento del proprio figlio.
Va osservato che nella memoria conclusiva, depositata in data 11.01.2016, la difesa della ricorrente riporta alcuni stralci di una consulenza tecnica “attestante – da un punto di vista neuropsicologico – gli stati d’animo e le emozioni conseguenti agli accadimenti vissuti dalla sig.ra Manganello il giorno dello svolgimento dei test di ammissione”.
Rileva il Collegio che, contrariamente a quanto asserito in tale scritto difensivo (v. pag. 3), detta perizia non era stata allegata al ricorso introduttivo, né, del resto, la parte ha ritenuto di produrla in sede di discussione del ricorso nel merito: non è dato, pertanto, conoscere in quale data tale perizia sia stata redatta, né se la stessa sia stata asseverata.
Deve anche precisarsi che né al ricorso introduttivo, né in una fase successiva, è stata allegata alcuna documentazione, anche medica, comprovante quanto affermato dalla predetta in ordine alla necessità di un trattamento personalizzato, avuto riguardo, in particolare, alle comunicazioni che la stessa avrebbe inviato via PEC alla Commissione, e ai certificati medici comprovanti le esigenze prospettate.
Restano, quindi, del tutto sfornite del minimo supporto probatorio le principali affermazioni, su cui si fonda la doglianza.
Va, altresì, rilevato che il divieto di allattare fuori dall’aula era stato limitato alla sola, ristretta, fase temporale di somministrazione dei test; di conseguenza, la preclusione, quale risultante dal verbale impugnato, era nel senso non già di non allattare in assoluto, bensì di allattare fuori dall’aula nel solo tempo a disposizione per lo svolgimento del test (ore 11.00-12.40).
Ad avviso del Collegio, pertanto, nel bilanciamento tra due contrapposte esigenze – quella della mamma, di allattare; quella di assicurare lo svolgimento delle prove nella massima trasparenza nel (solo) tempo di somministrazione dei test – la misura adottata dalla commissione si presenta corretta, a maggior ragione considerando che non vi è alcuna evidenza documentale che la ricorrente avesse comunicato per tempo la detta peculiare situazione; restando, quindi, destituito di fondamento giuridico anche il denunciato trattamento discriminatorio.
D.3. – Non merita accoglimento neppure il terzo motivo (III).
Parte ricorrente denuncia plurimi elementi, dai quali asseritamente deriverebbe la violazione del principio dell’anonimato, nonché dei principi di trasparenza e di imparzialità.
Si lamenta, in particolare che: a) la scheda anagrafica non sarebbe stata prioritariamente imbustata e che, comunque, la relativa busta sarebbe trasparente; b) il modulo delle risposte non sarebbe mai stato riposto in busta chiusa, e che, in ogni caso, dopo l’espletamento della prova, non sarebbe stato riposto in scatole o contenitori; c) gli adesivi riportanti il codice a barre sarebbero stati facilmente staccabili e, quindi, agevolmente riattacabili in più fogli, che i candidati ben avrebbero potuto richiedere alla commissione.
Va preliminarmente evidenziato che, su identiche censure – sulle quali il Giudice di Appello, nella fattispecie in esame, non si è pronunciato – questa Sezione si è già pronunciata in fase cautelare con ordinanza n. 11/2015, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 286/2015.
Ciò premesso, per quanto attiene al primo profilo (scheda anagrafica non imbustata), come fondatamente sostenuto dalla difesa di Scanshare – senza alcuna controdeduzione da parte della ricorrente – tale scheda, consegnata ad ogni candidato prima dell’inizio della prova, è stata inserita nella relativa busta, auto-sigillante, secondo le indicazioni peraltro contenute nello stesso “foglio istruzioni”, prodotto in atti dalla predetta società.
Risulta, in particolare, dalla lettura di tali istruzioni che ogni candidato, subito dopo l’apposizione dell’etichetta barcode, avrebbe dovuto firmare la scheda anagrafica e richiuderla nell’apposita busta auto-sigillante.
Va altresì osservato che, nel caso di specie, la scheda anagrafica conteneva il solo codice a barre, a differenza dei diversi casi già esaminati da questa Sezione, in cui in detta scheda era stato riportato, oltre al codice a barre (leggibile solo otticamente), anche un codice identificativo alfanumerico uguale a quello apposto sul modulo risposte.
Quanto appena rilevato è sufficiente per respingere tale primo profilo di censura.
Con riferimento, poi, alla contestata consistenza della busta in cui inserire la scheda anagrafica – a prescindere dalla genericità dell’assunto – in ogni caso deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, i moduli risposte sono stati corretti con lettore ottico, senza che risultasse, già in sede di correzione automatica, l’abbinamento con la scheda anagrafica.
Su tale specifico punto, ritiene il Collegio che il principio espresso dal Consiglio di Stato nel precedente citato dalla ricorrente (Cons. St. n. 3747/2013) mal si attaglia al caso di specie, in quanto la fattispecie posta all’esame del giudice di appello si riferiva ad un concorso pubblico, in cui, com’è noto, sono previste ex lege peculiari modalità di composizione delle buste (v. d.P.R. n. 487/94), avuto riguardo, in particolare, all’inserimento del cartoncino con il nominativo nella busta piccola, da inserire, a sua volta, nella busta grande contenente la prova scritta.
Rispetto a tale modalità – profondamente diversa dalla procedura oggetto della presente vicenda contenziosa – si poneva, ovviamente, il problema della preventiva conoscenza del candidato che aveva redatto l’elaborato, in quanto sia l’elaborato che la busta piccola, contenente il cartoncino con i dati anagrafici, erano inserite nella stessa busta grande, che sarebbe stata aperta dalla Commissione al momento della correzione.
Nel caso di specie, è pacifico che i moduli risposte sono stati corretti con il sistema della lettura ottica, senza che risultasse, prima della correzione con tale modalità, l’abbinamento con la scheda anagrafica, ma solo l’abbinamento con il questionario (tramite l’indicazione della lettera), e, solo successivamente, con il candidato tramite la coppia di codici a barre adesivi.
Ne consegue che, proprio in applicazione delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 487/1994, solo per le prove concorsuali così disciplinate si sarebbe potuto porre, in concreto, il problema della preventiva conoscenza del candidato che aveva redatto l’elaborato.
Quanto, poi, alla presunta violazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994, deve osservarsi che detta disposizione è contenuta nel regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, come tale non applicabile alla (diversa) procedura di ammissione ai corsi di laurea; e ciò, anche per la considerazione, già esposta, che le suddette norme presuppongono peculiari modalità, proprie dei concorsi pubblici, di composizione delle buste e di svolgimento delle prove comportanti un margine di discrezionalità della commissione; situazioni non rinvenibili nella fattispecie in esame.
In ogni caso, secondo l’orientamento già espresso da questa Sezione, il citato d.P.R. n. 487/1994 non è applicabile al caso di specie (v.: T.A.R. Sicilia, Sez. I, sentenza breve, 29 dicembre 2015, n. 3382, e la seguente giurisprudenza, ivi richiamata: T.A.R. Sicilia, Sez. I, ordinanza n. 11/2015, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 286/2015; T.A.R. Sicilia, Sez. I, ordinanza n. 536/2014, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 503/2014).
Va, altresì, considerato che i moduli risposte e le schede anagrafiche (già chiuse, ciascuna, in busta) sono stati chiusi in plichi separati alla presenza di candidati testimoni, presenti anche durante le fasi della correzione.
Per quanto attiene, poi, al mancato inserimento del modulo risposte in apposita busta, deve preliminarmente osservarsi che detto modulo è stato predisposto, rigorosamente, in maniera anonima; tant’è vero che il collegamento con il candidato è stato garantito dalla consegna di una coppia di codici a barre adesivi, da applicare sulla scheda risposte e sulla scheda anagrafica.
Con riferimento, poi, alla asserita facile asportabilità degli adesivi riportanti i codici a barre, tale asserzione costituisce un’affermazione meramente labiale, non supportata da alcun principio di prova; inoltre, come si evince dal foglio istruzioni, si raccomandava ai candidati di non staccare, una volta applicati, i codici a barre per nessun motivo, verosimilmente anche al fine di evitare danni alle schede (anagrafica e foglio risposte); e, conseguentemente, di inficiare la fase di correzione degli elaborati, la quale, vale la pena ribadirlo, sarebbe avvenuta in forma automatizzata ed anonima.
In ordine all’ulteriore profilo – relativo a due buste, contenenti questionari, rinvenute aperte – costituisce circostanza incontestata che le stesse fossero inserite in un plico, di cui era stata verificata l’integrità dei sigilli (v. verbale aula D).
A quanto appena rilevato deve anche aggiungersi, più in generale, che secondo l’orientamento di parte della giurisprudenza, ribadito anche di recente, il principio dell’anonimato nelle procedure selettive non può essere inteso in modo tassativo e assoluto, tale da comportare l’invalidità delle relative prove ogni volta che sussista l’astratta possibilità del loro riconoscimento, occorrendo invece che emergano elementi oggettivi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. I, sentenza n. 3382/2015 cit.; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 2 settembre 2015, n. 2195; nello stesso senso, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 9 luglio 2015, n. 3647).
D.4. – Non merita accoglimento neppure il quarto motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 per la asserita presenza di rappresentanti sindacali nelle aule.
Osserva il Collegio che la disposizione si riferisce solo alla composizione delle commissioni esaminatrici, e dalla documentazione in atti risulta che nessuno dei soggetti indicati nel ricorso facesse parte della commissione generale o delle commissioni d’aula (v. nota prot. n. 58120 del 01.09.2014 depositata dalla p.a. in data 02.12.2014 e nota prot. n. 57808 del 27.08.2014 sulla vigilanza in aula).
Tanto basta per respingere anche tale doglianza.
D.5. – Non è fondato neanche il quinto motivo.
Invero, la mancata indicazione dell’ora di chiusura del verbale costituisce una mera irregolarità non viziante in ossequio al principio della strumentalità delle forme; e, in ogni caso, è sufficiente fare rinvio alla giurisprudenza, anche del Giudice di appello, sul mancato effetto invalidante delle mere carenze di verbalizzazione non accompagnate – come nel caso di specie – da ulteriori indizi (ex plurimis: C.G.A., 8 settembre 2014, n. 525; Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 13 novembre 2014, n. 11373).
D.6. – Va respinta anche la doglianza sull’errata formulazione dei quesiti (indicata nel ricorso, pag. 25, come VI, successivamente ad un altro punto, pure indicato come VI).
Invero – a prescindere dalla circostanza che la ricorrente indica la versione C del questionario, laddove alla predetta è stato somministrata la versione B – in primo luogo la prospettazione di parte sull’erronea formulazione appare opinabile; in secondo luogo, e costituisce circostanza troncante, viene in rilievo il mancato superamento della prova di resistenza, atteso che la ricorrente non fornisce alcuna prova che, in caso di risposta positiva alle domande, come riformulate, si sarebbe collocata utilmente in graduatoria.
D.7. – Va, infine, precisato che parte ricorrente, nel punto indicato nel ricorso come VI) (pag. 23), non muove alcuna ulteriore censura, bensì argomenta sull’effetto conformativo dell’annullamento e sul risarcimento del danno, chiedendo anche l’iscrizione in soprannumero.
E. – Conclusivamente, alla luce di tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.
F. – Tenuto conto dell’andamento della fase cautelare, sussistono i presupposti per compensare tra le parti costituite le spese di giudizio; mentre nulla deve statuirsi nei riguardi di quelle non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti costituite le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere
[#OMISSIS#] Cappellano, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.