TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 16 giugno 2016, n. 6927

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Cessazione materia del contendere

Data Documento: 2016-06-16
Area: Giurisprudenza
Massima

Cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. , laddove il ricorrente abbia conseguito l’immatricolazione con riserva, frequentato le lezioni e sostenuto esami, con i conseguenti effetti sul consolidamento della posizione sostanziale.

Contenuto sentenza

N. 06927/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09521/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9521 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, Via [#OMISSIS#] D’Aquino n. 47; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca e Università degli Studi di Palermo, in persona dei LR p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
nei confronti di
-OMISSIS-, -OMISSIS-; 
per l’annullamento
A) dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:
a) graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015, nella quale in cui parte ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso e ove esistente, del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso nonché degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non considerano l’iscrizione di parte ricorrente e comunque meglio specificata in atti;
b) verbale di concorso, nella parte in cui la Commissione ha fornito a parte ricorrente ausili non conformi alla previsione di legge e comunque inidonei allo scopo di legge;
e) prova di ammissione predisposta dalla Commissione all’uopo deputata dal Ministero nella parte in cui non risulta dagli atti preparatori della Commissione se si sia tenuto conto che i quesiti somministrati non fossero discriminatori nei confronti dei soggetti affetti da DSA, discalculi e distortografici;
d) verbali della predetta Commissione, nonché degli atti, ancorché non conosciuti, coni quali la Commissione stessa ha individuato i quesiti, resi noti per la prima volta ai candidati il giorno della prova;
e) del D.M. n. 85/2014 e relativi allegati nella parte in cui, anche interpretato, non permette l’immatricolazione del ricorrente e con particolare riferimento all’articolo 1) “i candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA 2) Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n. 170/2010 citata in premessa, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7“;
f) del bando di concorso nella parte in cui, anche interpretato, non permette l’immatricolazione di parte ricorrente e in particolare dell’art. 6 e di ogni successiva modifica ed atto, anche non conosciuto, connesso anche indirettamente;
g) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
B) dei seguenti atti impugnati coni ricorso per motivi aggiunti notificato il 28 ottobre 2014:
a) graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito www.accessoprograrnmato.miur.it nella quale parte in cui il ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l’iscrizione di parte ricorrente;
a1) D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
b1) verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la scheda anagrafica venisse custodita in una busta aperta dagli stessi candidati qualche minuto prima;
b2) documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui non risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonché della nota M.I.U.R. 2 aprile 2014 nella parte in cui ordina agli Atenei di far imbustare la scheda anagrafica dopo la compilazione del “bustone” aperto senza alcuna garanzia che, dopo la consegna, la Commissione non possa accedere alle informazioni di abbinamento tra il codice segreto e il nome del candidato;
c) bando di ammissione al C.d.L. in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli Studi di Palermo D.R. n. 2014/474 del 07/02/2014;
C) dei seguenti atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 30 ottobre 2015:
a) nota di cui al prot. n. 56964 datata 12 agosto 2015 e successivamente comunicata a mezzo posta elettronica, con la quale l’Università degli Studi di Palermo, Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti, Segreterie Studenti SSP10, Segreteria Studenti Scuola di Medicina e Chirurgia ha comunicato al ricorrente la revoca dell’immatricolazione con riserva ed in soprannumero ottenuta dal ricorrente con delibera del Senato Accademico del 16 giugno 2015;
b) nota di cui al prot. n. 64432 datata 30 settembre 2015 e successivamente comunicata a mezzo posta elettronica, con la quale l’Università degli Studi di Palermo, Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti, Segreterie Studenti SSP10, Segreteria Studenti Scuola di Medicina e Chirurgia, “ai sensi della l. 241/1990”, ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato alla (invero già, in tesi, disposta) “Revoca immatricolazione con riserva al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015”;
c) nota di cui al prot. n. 69785 datata 20 ottobre 2015 e successivamente comunicata con la quale l’Università degli Studi di Palermo, espressamente riscontrando “istanza di partecipazione a procedimento amministrativo ed istanza cli accesso” del ricorrente gli ha reso noto che “… si procederà alla revoca dell’iscrizione con riserva …”;
d) ove occorra e per quanto di ragione, nota di cui al prot. n. 12462 del 13 luglio 2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, citata nella nota sub a) e conosciuta dal ricorrente a seguito dell’accesso consentito solo in data 21 ottobre 2015;
e) ove occorra e per quanto di ragione, della nota M.I.U.R. di cui al prot. n. 8608 del 20 maggio 2015 e della nota dell’Avvocatura Generale n. 27335 del 10 giugno 2015, entrambe citate nella nota del 13 luglio 2015, non conosciute dal ricorrente e per l’acquisizione delle quali non è stato consentito l’accesso;
f) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
D) dei seguenti atti che si impugnano con il presente ricorso per motivi aggiunti:
a) del decreto rettorale n. 4176/2015, datato 16 novembre 2015 e comunicato successivamente, con il quale è stata disposta la “… revoca dell’immatricolazione con riserva del sig. -OMISSIS- al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015 “;
b) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
E PER L’ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente ad essere inserito in graduatoria in posizione utile ai fini dell’accesso al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e di ottenere il risarcimento di tutti i. danni subiti e subendi e
PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA
EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca e di Universita’ degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, sussistendo i presupposti di cui all’art.74 c.p.a.;
Considerato che, con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, la graduatoria finale relativa alla prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli Studi di Palermo DR/2014/474 del 07/02/2014, ove il ricorrente ha svolto la relativa prova di accesso, per l’anno accademico 2014/2015, pubblicate 1’1/10/2014 sul sito www.unime.it, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa ai corsi medesimi (ivi compresi i relativi scorrimenti);
Considerato, in particolare, che parte ricorrente – oltre a censure volte a contestare il rispetto del principio di segretezza e anonimato nell’espletamento delle prove – ha contestato la regolarità delle stesse sotto il profilo della mancata/inadeguata predisposizione di idonee misure, essendo il ricorrente affetto da dislessia;
Rilevato che, a seguito di un complesso iter processuale, anche questa Sezione con l’ordinanza n.05738/2015 del 17 dicembre 2015 (a seguito di talune ordinanze di reiezione di istanze cautelari, riformate con ordinanza del Consiglio di Stato n.937/2015), ha infine disposto l’immatricolazione del ricorrente con riserva e in sovrannumero al corso di laurea di cui trattasi, che peraltro era stata già disposta dal Senato Accademico con deliberazione del 16 giugno 2015 “per impossibilità di sostenere la prova”, atto che tuttavia veniva successivamente revocato con la nota di cui al prot. n. 56964 datata 12 agosto 2015 e con il decreto del Rettore di novembre 2015 impugnati con i motivi aggiunti;
Considerato che dagli atti di causa risulta che il ricorrente, sebbene a distanza di circa un anno dalla proposizione del ricorso e di tre mesi dal pronunciamento del Consiglio di Stato, ha potuto iniziare a frequentare l’Ateneo e avviare il suo percorso di studi e solo in seguito veniva invitato ad esprimere il suo interesse in ordine alla “reiterazione della prova” (per l’espletamento della quale, non venivano ancora indicati tempi né giorni, né orari, luoghi e modalità) ma che, nel frattempo, il giovane ha cominciato a frequentare i corsi, si è iscritto al secondo anno, ha presentato domanda di trasferimento a Caltanissetta e ha sostenuto esami;
Ritenuto che in proposito il Collegio non ha motivo di discostarsi dai molteplici precedenti, concernenti casi del tutto analoghi;
Considerato, infatti, che quanto al ricorso principale per effetto dell’ammissione con riserva disposta dapprima dalla stessa amministrazione per assodata impossibilità di dar corso nei confronti del ricorrente alla prova preselettiva, secondo quanto disposto con ordinanza n. 937/2015 del Consiglio di Stato e, quindi, con provvedimento giurisdizionale (a seguito della revoca della stessa ammissione con riserva e in soprannumero) parte ricorrente, secondo quanto dichiarato a verbale nell’odierna udienza dal difensore di parte ricorrente secondo cui la carriera universitaria è stata riattivata dal 19 gennaio 2016 e avendo potuto sostenere con esito positivo taluni esami e frequentato le lezioni relative agli insegnamenti di biologia, istologia e anatomia umana, ha conseguito il bene della vita anelato e che tale risultato non è più reversibile, con i rivenienti effetti tipici della pronuncia di merito, che si va ad adottare, anche sulla riserva eventualmente apposta alla immatricolazione di parte ricorrente ;
che pertanto sul ricorso principale va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, con il conseguente effetto di stabilizzazione della posizione giuridica di parte ricorrente;
che quindi, all’accoglimento del ricorso principale consegue l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dei motivi aggiunti, con cui parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti di revoca dell’ammissione con riserva disposta dalla medesima Università;
Considerato che l’esito in parte in [#OMISSIS#] e in parte di sostanziale soddisfacimento delle ragioni dei ricorrenti per le quali vi è la cessazione della materia del contendere giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara improcedibili i motivi aggiunti.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)