Cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. , laddove il ricorrente abbia conseguito l’immatricolazione con riserva, frequentato le lezioni e sostenuto esami, con i conseguenti effetti sul consolidamento della posizione sostanziale.
La cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse e conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , 30 marzo 2016, n. 3883
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Improcedibilità ricorso
N. 03883/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10617/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10617 del 2014, proposto da:
Chiara Bruno, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Messina, Universita’ degli Studi di Bari, in persona dei rispettivi LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Cineca;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Curro’;
per l’annullamento
della graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria Dentaria anno accademico 2014-2015 unitamente a tutti gli altri atti indicati nel ricorso introduttivo, depositato esclusivamente in modalità cartacea, da intendersi integralmente trascritti
E PER L’ACCERTAMENTO
– del diritto dei ricorrenti di essere ammessi al Corso di Laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta;
E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE
– all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Messina e di Universita’ degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, sussistendo i presupposti di cui all’art.74 cpa;
Rilevato che il presente ricorso verte sulla mancata ammissione di parte ricorrente ai corsi a numero chiuso di Medicina e Chirurgia e Protesi Dentaria per l’a.a. 2014/2015 presso l’Università degli Studi di Palermo;
Rilevato che, nel caso in esame, con memoria depositata in data 11.12.2015, parte ricorrente ha allegato che, a seguito della prima pronuncia cautelare, è stata immatricolata con riserva al corso e ha potuto frequentare le relative lezioni e sostenere esami;
Ritenuto che, pertanto, risulta rimosso da parte delle Università l’ostacolo al conseguimento del bene della vita e, quindi, come da precedenti conformi della Sezione (cfr. ex multis Tar Lazio, sez.III bis.n. 4767/2015 del 30.03.2015) sul ricorso in esame va dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., con i rivenienti effetti sulla eventuale riserva apposta alla carriera scolastica dei ricorrenti;
Considerato che, in particolare, la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’Amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse, conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso;
Ritenuto che data la delicatezza delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
– dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
– spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)