Cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. , laddove il ricorrente abbia conseguito l’immatricolazione con riserva, frequentato le lezioni e sostenuto esami, con i conseguenti effetti sul consolidamento della posizione sostanziale.
La cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse e conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , 30 marzo 2016, n. 3878
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Improcedibilità ricorso
N. 03878/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10061/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10061 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Amato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ilarj Burgio, Grazia [#OMISSIS#] Di Grado, [#OMISSIS#] Ferreri, [#OMISSIS#] Ferreri, [#OMISSIS#] Ganci, [#OMISSIS#] Lalia, Salvatore Lanzalaco, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Martorana, [#OMISSIS#] Minasola, Sofia [#OMISSIS#] Montana Lampo, [#OMISSIS#] Pecoraro, [#OMISSIS#] Pepe, [#OMISSIS#] Re, [#OMISSIS#] Scimeca, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Serra, [#OMISSIS#] Spina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Verona, rappresentati e difesi dall’avv.to [#OMISSIS#] Faldetta, con domicilio eletto ex art.25 cpa presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Spada in Roma, Via Piemonte, 32;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Università degli Studi di Palermo, in persona dei rispettivi LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’annullamento
del D.M. 85/2014 del5.02.2014, del Decreto Rettorale n.990/2014 dell’Università degli Studi di Palermo, del D.M. n.218/2014, della Graduatoria Unica nazionale per l’ammissione al ciclo unico di medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2014/2015, meglio indicati in ricorso e da intendersi integralmente trascritti e per l’ accertamento del diritto dei ricorrenti ad iscriversi (anche in sovrannumero) al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014-2015 presso l’Università degli studi di Palermo nonché per il risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Università degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il presente ricorso verte sulla mancata ammissione di parte ricorrente ai corsi a numero chiuso di Medicina e Chirurgia e Protesi Dentaria per l’a.a. 2014/2015 presso l’Università degli Studi di Palermo;
Rilevato che, nel caso in esame, parte ricorrente ha dimostrato che, a seguito della prima pronuncia cautelare, è stata immatricolata con riserva al corso e ha potuto frequentare le relative lezioni e sostenere esami;
Ritenuto che, pertanto, risulta rimosso da parte delle Università l’ostacolo al conseguimento del bene della vita e, quindi, come da precedenti conformi della Sezione (cfr. ex multis Tar Lazio, sez.IIIbis.n. 4767/2015 del 30.03.2015) sul ricorso in esame va dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., con i rivenienti effetti sulla eventuale riserva apposta alla carriera scolastica dei ricorrenti;
Considerato che, in particolare, la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’Amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse, conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso;
Ritenuto che data la delicatezza delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)