TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 marzo 2016, n. 3876

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Improcedibilità ricorso

Data Documento: 2016-03-29
Area: Giurisprudenza
Massima

Cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. , laddove il ricorrente abbia conseguito l’immatricolazione con riserva, frequentato le lezioni e sostenuto esami, con i conseguenti effetti sul consolidamento della posizione sostanziale.
 
La cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse e conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso.

Contenuto sentenza

N. 03876/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10195/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10195 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Nicastri, [#OMISSIS#] Cottone, Rosangelica Bove, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mastorianni, [#OMISSIS#] Domenica Mazzaferro, Serena Bruno, [#OMISSIS#] Varanese, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, Via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Università degli Studi di Bari, in persona del rispettivo Rettore p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domiciliano ex lege; 
Cineca; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Pinizzotto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Drittone, Chiara Servoli, Chiara Condelli, [#OMISSIS#] Dragonetti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Caporale; 
per l’annullamento
della mancata ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Roma Tor Vergata e di Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il presente ricorso verte sulla mancata ammissione di parte ricorrente ai corsi a numero chiuso di Medicina e Chirurgia e Protesi Dentaria per l’a.a. 2014/2015 presso l’Università degli Studi in ricorso evidenziate;
Rilevato che, nel caso in esame, con memoria depositata in giudizio parte ricorrente ha dimostrato che, a seguito della pronuncia cautelare, è stata immatricolata con riserva al corso e ha potuto frequentare le relative lezioni e sostenere esami;
Ritenuto che, pertanto, risulta rimosso da parte delle Università l’ostacolo al conseguimento del bene della vita e, quindi, come da precedenti conformi della Sezione (cfr. ex multis Tar Lazio, sez.III bis.n. 4767/2015 del 30.03.2015) sul ricorso in esame va dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., con i rivenienti effetti sulla eventuale riserva apposta alla carriera scolastica dei ricorrenti;
Considerato che, in particolare, la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’Amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse, conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso;
Ritenuto che data la delicatezza delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
– dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
– compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)