Chiamata diretta: è necessario il parere del CUN?

25 Maggio 2026

Con sentenza n. 9660 del 25 maggio 2026 il TAR del Lazio ha annullato il diniego ministeriale di nulla osta alla chiamata diretta da parte di un Politecnico di un professore stabilmente impegnato all’estero presso un’altra istituzione universitaria.
Il Ministero aveva adottato il provvedimento impugnato ritenendo che il docente non avesse ricoperto per almeno tre anni una posizione accademica equipollente a quella italiana, dal momento che era stato nominato “associate professor” solamente alla fine del 2024, mentre in precedenza aveva ricoperto il ruolo di “lecturer”.
Secondo il TAR, l’art. 2 DM n. 456/2023, applicabile ratione temporis al caso di specie, attribuisce un ruolo centrale alla valutazione effettuata dall’ateneo in sede di formulazione della proposta che, ove riguardi una fattispecie caratterizzata da dubbi applicativi, interessata da modifiche ordinamentali ovvero non inclusa nelle corrispondenze della tabella, è esaminata dal Ministero, che rende il proprio parere dopo aver sentito il CUN e, ove lo ritenga necessario, anche gli addetti culturali delle Ambasciate. A fronte di una proposta circostanziata dell’Ateneo corredata da documentazione pertinente si impone il rispetto del procedimento amministrativo stabilito dall’art. 2 DM 456/2023 e, pertanto, l’acquisizione da parte del Ministero quantomeno del parere obbligatorio del CUN.
In virtù di questo principio, il TAR ha annullato il provvedimento gravato poiché il Ministero lo aveva adottato in assenza di una motivazione adeguata e aderente alla documentazione prodotta e, inoltre, in violazione dell’autovincolo posto dall’art. 2 DM n. 456/2023, che prevede l’acquisizione del parere del CUN.

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