- 03094/2022 REG.PROV.COLL.
- 03274/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3274 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, alla Via [#OMISSIS#] Gramsci, 24;
contro
– Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;
– Commissione A.S.N. Medicina Interna – d.d. n.1532 /2016;
– Commissione A.S.N. Medicina Interna – d.d.. nn.722 e 1101 del 2020;
– Anvur – Agenzia Nazionale Valutazione Sistema Universitario e Ricerca, non costituiti in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Dagna, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Terza, n.14428/2019 pubblicata il 16.12.2019, resa “inter partes” nel giudizio R.G. n.1734/2018;
previa declaratoria di nullità
– ai sensi dell’art.114, comma 4, c.p.a., del giudizio collegiale di non idoneità alle funzioni di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 06/B1 – medicina interna espresso a seguito e in dichiarata esecuzione della detta sentenza T.A.R. Lazio n.14428/2019, nonché degli inerenti e presupposti giudizi individuali;
– del non conosciuto provvedimento Ministeriale di approvazione degli atti della procedura valutativa, come sopra rinnovata;
ovvero e in subordine, per l’annullamento,
previa conversione del rito ai sensi dell’art.32 c.p.a.,
– degli atti anzidetti secondo ordinario giudizio di legittimità;
con emanazione
– di ogni idonea statuizione atta ad assicurare l’esecuzione della conseguente pronuncia ai sensi dell’art.114, comma 4, c.p.a. ovvero dell’art.34, comma 1, lettera e), c.p.a., ivi incluso ordine di rinnovazione del giudizio a cura di commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- La Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il giudizio collegiale di non idoneità alle funzioni di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 06/B1 – medicina interna, espresso a seguito della sentenza del T.A.R. Lazio n. 14428/2019.
La ricorrente ha premesso di aver partecipato con esito negativo alla procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore 06/B1 – medicina interna (terzo quadrimestre di valutazione), indetta con decreto direttoriale n.1532 del 29 luglio 2016.
La Sez. III del Tar Lazio con sentenza n.14428/2019 annullava il sopra detto giudizio di non idoneità, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, disponendo nuova valutazione della candidata a cura di una Commissione in diversa composizione.
All’esisto della nuova procedura, la Commissione all’uopo nominata riteneva la candidata nuovamente non idonea.
- La ricorrente ha pertanto impugnato il suddetto giudizio collegiale sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione art.8, comma 6, d.P.R. n.95/2016, anche in relazione all’art.3, comma 1, legge n.241/1990 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria; contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento; manifesta illogicità; sviamento;
2) Violazione e falsa applicazione sotto ulteriore e distinto profilo art.8, comma 6, d.P.R. n.95/2016, anche in relazione all’art.3, comma 1, legge n.241/1990 – Eccesso di potere per disparità di trattamento; contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento; manifesta illogicità; sviamento;
3) Violazione e falsa applicazione sotto distinto profilo art.8, comma 6, d.P.R. n.95/2016, anche in relazione all’art.3, comma 1, legge n.241/1990 – Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di motivazione, manifesta illogicità; sviamento.
- Il Ministero dell’Istruzione si è costituito con memoria formale, depositando apposita relazione ministeriale ove chiede l’integrale reiezione del ricorso.
- All’udienza del 26 [#OMISSIS#] 2021, rilevato che, nonostante la formale qualificazione del proposto gravame come ricorso ex art. 112, comma 2, cod. proc. amm., le censure investissero [#OMISSIS#] attinenti a vizi della rinnovata edizione del potere discrezionale, l’azione è stata riqualificata come a cognizione piena e conseguentemente sottoposta a rito ordinario.
- All’udienza del 9 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
- Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui di seguito.
- In primis,il Collegio osserva che la normativa disciplinante l’accesso alle funzioni di prima e seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “[#OMISSIS#] peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120. il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
- La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
- a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
- b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
- a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.
Si tratta al riguardo di indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della Commissione si esaurisce [#OMISSIS#] previa individuazione dei valori-soglia.
- b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, [#OMISSIS#] seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La Commissione, laddove accerti che il candidato non supera positivamente la soglia dell’impatto della produzione scientifica (raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3), può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016, di non procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e conseguentemente motivare il diniego di abilitazione unicamente con riferimento all’assenza del requisito di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica).
Per i candidati che invece superano positivamente tale valore e per i quali viene altresì valutato positivamente il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione e ricompresi tra i numeri 2 e 11 dell’allegato A, la Commissione procede con la valutazione delle pubblicazioni.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
- a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
- d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
- e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
- f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”
- Nel [#OMISSIS#] di specie, la ricorrente è stata valutata positivamente con riferimento al raggiungimento di due su tre dei “valori soglia” di impatto e del possesso di tre dei sei titoli stabiliti dalla Commissione (art.5, comma 1, lettere a) e b), decreto Ministeriale n.120/2016).
La Commissione formulava tuttavia il contestato giudizio sulla base di una valutazione negativa circa le pubblicazioni presentate dalla ricorrente sulla base della seguente motivazione:
“Secondo questa valutazione analitica delle 16 pubblicazioni presentate dalla candidata sulla base dei criteri riportati nell’art. 4 D.M. n. 120/2016, risulta pienamente soddisfatto il criterio relativo alla coerenza con le tematiche del settore, mentre non risultano sufficientemente soddisfatti i criteri della qualità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, dell’apporto individuale, della collocazione editoriale e quello della continuità temporale (discontinuità [#OMISSIS#] pubblicazione dei prodotti presentati tra il 2009-2012 e 2012- 2015).
Conclusioni Sulla base di quanto riportato, la candidata presenta un curriculum ed una produzione scientifica coerenti con il SSD della Medicina Interna. La produzione scientifica soddisfa i meri criteri numerici richiesti dal D.M. n. 120/2016 per quanto concerne impatto e titoli richiesti. Va tuttavia sottolineato che le pubblicazioni valutate in base ai criteri dell’art. 4 D.M. 2016 non sono di qualità elevata, secondo la definizione di cui all’allegato b) del citato D.M.
Pertanto, preso atto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. n. 120/2016, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca e, [#OMISSIS#] fattispecie, venuta meno la necessaria condizione relativa alla qualità della produzione scientifica stessa che, per il livello di originalità, rigore metodologico e contributo fornito al progresso della ricerca, non risulta di qualità elevata, la presente Commissione, ai sensi dell’articolo 6, del D.M. n. 120/2016, non ritiene di attribuire l’idoneità alle funzioni di Professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 06/B1.”
- Con il primo motivo la ricorrente censura la mancata conformazione del giudizio della nuova Commissione alla sentenza del Tar Lazio, Sez. III, n. 14428/2019.
La difesa della prof.ssa [#OMISSIS#] ha in particolare dedotto che la nuova Commissione avrebbe disatteso il precedente giudizio dovendo, a suo avviso, rivalutare il curriculum scientifico della ricorrente limitatamente ai pochi aspetti di non elevata qualità scientifica rilevati dalla precedente Commissione.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Emerge, infatti, per tabulas, come l’ottemperanda sentenza abbia richiesto un riesame globale della “complessiva posizione della candidata sulla base dei criteri e parametri rilevanti individuati dalla normativa di riferimento (D.M. n. 120/2016), svolgendo in particolare un esame approfondito e motivato sulla qualità delle pubblicazioni prescelte dalla candidata”.
Conseguentemente va ritenuta destituita di fondamento la tesi, sostenuta dalla ricorrente, circa la natura limitata dell’oggetto del giudizio della nuova Commissione.
- Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente lamenta l’incongrua, illegittima e illogica metodica di calcolo dell’impact factor seguita dalla seconda commissione.
Tale metodica, ad avviso della ricorrente, sarebbe illegittima in quanto avrebbe tenuto conto dell’impact factor delle riviste alla data della pubblicazione dello scritto e non alla data della sua valutazione.
Con il suddetto criterio la ricorrente sarebbe stata fortemente penalizzata in quanto molti articoli sarebbero stati pubblicati dalla stessa su riviste che hanno successivamente raggiunto un più elevato valore di impact factor.
Il motivo non è suscettibile di favorevole considerazione.
Invero, come correttamente dedotto dalla difesa erariale, il calcolo del fattore di impatto deve essere ancorato ad un dato oggettivo analogo a tutti i candidati che nel [#OMISSIS#] di specie è stato discrezionalmente individuato – senza che possano rilevarsi [#OMISSIS#] di illegittimità – nel momento di pubblicazione in luogo di quello di valutazione dello scritto.
Conseguentemente, l’adozione – per la sola ricorrente – di un criterio di calcolo diverso rispetto a quello utilizzato per gli altri candidati, avrebbe comportato una violazione del principio della par condicio ed un indebito vantaggio per la medesima rispetto [#OMISSIS#] altri candidati.
Parimenti non sono condivisibili le contestazioni circa la coerenza interna delle singole valutazioni delle pubblicazioni, non rilevandosi nelle stesse alcun profilo di abnormità, illogicità o irrazionalità idoneo a comportarne l’illegittimità.
- Con il quarto motivo la ricorrente contesta il giudizio della Commissione sulle pubblicazioni circa il mancato soddisfacimento dei “criteri della qualità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, dell’apporto individuale, della collocazione editoriale e quello della continuità temporale (discontinuità [#OMISSIS#] pubblicazione dei prodotti presentati tra il 2009-2012 e 2012- 2015)” che ha condotto al giudizio negativo circa il raggiungimento della piena maturità scientifica.
Il motivo è suscettibile di favorevole considerazione.
Invero, con riferimento all’apporto individuale, la Commissione ha stabilito in sede di riunione preliminare che “Per la prima fascia, sarà valutato positivamente il candidato che compare come primo autore o co-primo autore, in quanto indicativo del [#OMISSIS#] impegno nell’esecuzione della ricerca e [#OMISSIS#] stesura del lavoro, [#OMISSIS#] autore”.
Ciò posto, come correttamente dedotto dalla propria difesa, la ricorrente risulta a primo o [#OMISSIS#] nome in ben tredici su sedici pubblicazioni a fronte di altri ben tre candidati dichiarati abilitati con un numero inferiore di pubblicazioni a primo o [#OMISSIS#] nome (due candidati abilitati con 12 su 16 pubblicazioni e un candidato abilitato con 11 su 16 pubblicazioni).
In tal senso la valutazione risulta illegittima sotto il profilo della carenza di motivazione posto che la Commissione avrebbe dovuto almeno spiegare le ragioni del suo assunto, a fronte di altri candidati abilitati [#OMISSIS#] stessa sessione con un numero inferiore di pubblicazioni a primo o [#OMISSIS#] nome.
Altresì immotivata ed inficiata da disparità di trattamento risulta essere l’altra notazione negativa riferita alla continuità dell’attività scientifica (art.4 d.M. n.120/2016, lett. e), in ragione della asserita mancata produzione di pubblicazioni edite “tra il 2009-2012 e 2012- 2015” essendo emersa, per tabulas, la pubblicazione di almeno un articolo scientifico nelle suddette annualità da parte del ricorrente.
- Per quanto precede, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei giudizi impugnati per difetto di motivazione e di istruttoria nei termini sopra precisati.
Nel [#OMISSIS#] di specie, tenuto conto che il mancato conseguimento dell’ASN è basato esclusivamente sulla valutazione negativa delle pubblicazioni, pare opportuno che la rivalutazione delle stesse, conformemente a quanto indicato in questa sentenza, sia effettuata da una diversa Commissione.
- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) annulla i giudizi negativi impugnati;
2) ordina all’Amministrazione di procedere alla rivalutazione del candidato ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a. a cura di una diversa Commissione con riferimento alle sole pubblicazioni, così come precisato in parte motiva, entro il [#OMISSIS#] di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notifica della presente sentenza a cura di parte ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
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L’ESTENSORE |
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IL [#OMISSIS#] |
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] |
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[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] |
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IL SEGRETARI
Pubblicato il 17/03/2022