Laddove il regolamento d’ateneo delle missioni preveda espressamente che ciascuna missione debba essere preventivamente autorizzata a domanda dell’interessato, con verifica della copertura della spesa, e che l’autorizzazione debba risultare da apposito provvedimento emanato da uno dei soggetti titolati all’autorizzazione (nel caso di specie, il Preside per le facoltà o il Direttore di dipartimento), l’assenza del provvedimento autorizzatorio rende le spese inerenti a missioni non autorizzate non suscettibili di rimborso.
TAR Lazio, Roma, sez. III, 8 aprile 2022, n. 4154
Preventiva autorizzazione delle missioni e rimborso delle spese.
Pubblicato il 08/04/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3107 del 2021, proposto da
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Trieste 87;
Ricorso in opposizione per l’annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo n. 488/2021 emesso dal [#OMISSIS#] del TAR Lazio -Terza Sezione il 13/02/2021 e pubblicato il 15/02/2021 ( R.G. n. 7255 del 2020), notificato mediante pec in data 17 febbraio 2021 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 16.849,26, oltre interessi, spese legali ed accessori di legge nonché per l’accertamento dell’insussistenza del diritto di credito azionato in via monitoria dal prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] contro l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, a titolo di rimborso di spese per missioni inerenti attività di ricerca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Va premesso brevemente in fatto che [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], quale professore ordinario dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza, con ricorso ex art. 118 C.P.A. chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 488/2021, pubblicato il 15/02/2021 (R.G. n. 7255/2020) depositato in data 18.03.2021, con il quale il [#OMISSIS#] di questa Sezione intimava alla Università il
pagamento di €16.849,26, oltre al rimborso delle spese legali ed accessori, a titolo di rimborso di spese di missioni.
Con il ricorso in epigrafe, depositato il 18 marzo 2021, l’Università “La Sapienza” di Roma proponeva opposizione al citato decreto ingiuntivo, poi depositando memoria difensiva il 10.6.2021; il resistente depositava memoria difensiva l’11.6.201 a cui l’Ateneo replicava con memoria prodotta il 22.6.2021 seguita da replica del resistente in del 23.6.2021.
1.2. All’esito dell’Udienza pubblica del 14 luglio 2021 tenutasi in videoconferenza con modalità da remoto ex art. 84, d.l. n. 28/2020, con Ordinanda collegiale 21 luglio 2021, n. 8756 la Sezione ai fini del decidere sulla proposta opposizione disponeva l’acquisizione da parte dell’Università “La Sapienza” di Roma, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica ovvero dalla comunicazione, ove anteriore, della stessa Ordinanza, di documentati chiarimenti concernenti tutte le richieste di rimborso delle missioni contestate dall’Ateneo, l’oggetto delle ricerche e il luogo delle stesse, evidenziando, in particolare, partitamente per ciascuna delle predette contestate missioni, se il luogo di svolgimento della missione coincida o meno con quello nel quale il prof. [#OMISSIS#] era stato autorizzato ai sensi dell’art. 17, D.P.R. n. 382/1980 a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica (Nanjiing Tech University, Repubblica Popolare Cinese) e se le spese rendicontate e portate a rimborso, sono incluse o meno nel novero delle spese rimborsabili sulla scorta della normativa di settore, facultando il resistente a produrre, entro lo stesso [#OMISSIS#], chiarimenti e/o documentazione a supporto delle sue allegazioni.
Con la stessa Ordinanza veniva fissata per il 26 gennaio 2022 l’ulteriore udienza di trattazione del merito .
1.3. L’Università adempiva al disposto incombente producendo il data 10 ottobre 2021 dettagliata relazione di chiarimenti. Il resistente produceva il 15 dicembre 2021 uno scambio di e- mail del 24 e 25 luglio 2017 tra il Prof. [#OMISSIS#] ed il Prof. [#OMISSIS#].
1.4.In vista dell’Udienza pubblica di trattazione del merito entrambe le parti producevano memoria difensiva il 23 dicembre 2021 seguita da repliche del 4 gennaio 2022 da parte del prof. [#OMISSIS#] resistente e del 5 gennaio 2022 da parte dell’Università ricorrente.
1.5. Alla pubblica Udienza del 26 gennaio 2022, udita la discussione dei procuratori delle parti indicati in verbale, la causa veniva trattenuta a sentenza.
2.Con il secondo motivo l’Università “La Sapienza” di Roma in primo luogo avversa la tesi del resistente o creditore opposto prof. [#OMISSIS#] secondo cui egli avrebbe diritto, in base “ al regolamento missioni della Sapienza 2014, allora vigente” al rimborso delle spese anticipate [#OMISSIS#] le missioni svolte nel periodo dal 17 marzo 2017 al 24 ottobre 2018 assumendo genericamente di aver svolto esclusiva attività di ricerca per conto dell’Università La Sapienza, “in Cina e verso altre sedi sul territorio nazionale ed [#OMISSIS#]”. Secondo l’Ateneo tale asserzione del prof. [#OMISSIS#] di essere stato autorizzato a svolgere attività di ricerca in Cina e verso altre sedi in territorio nazionale ed [#OMISSIS#] dall’Ateneo, ex art. 17 del DPR 382/80, con decreti rettorali n. 2160 prot. n. 62621 del 8.9.2016 e n.1419 prot. n. 46458 del 13.06.2017 sarebbe infondata, avendo i citati decreti autorizzato il resistente a svolgere attività di ricerca solo presso la Nanjing Tech University Repubblica Popolare Cinese.
2.1. L’esame degli invocati decreti rettorali autorizzativi induce il Collegio a giudicare fondata la censura ora riassunta.
Invero, emerge dalla documentazione di causa che il Prof. [#OMISSIS#] con i decreti rettorali n. 2160 prot. n. 62621 del 8.9.2016 e n.1419 prot. n. 46458 del 13.06.2017 (doc.3 produz. del ricorso e docc. n. 33 e 34 produz. resistente) era stato autorizzato a svolgere una ricerca specifica e ben determinata, anche [#OMISSIS#] sede universitaria, inerente allo “Impiego del bambù strutturale [#OMISSIS#] realizzazione di costruzioni ecosostenibili presso la Nanjing Tech University Repubblica Popolare Cinese” [#OMISSIS#] il periodo dal 01.11.2016 al 31.10.2017 , poi prorogato dal 01.11.2017 al 31.01.2018.
Non risulta pertanto esatto l’assunto del resistente secondo cui egli avrebbe ricevuto dell’Università, titolo a svolgere attività di ricerca in “in Cina e verso altre sedi sul territorio nazionale ed [#OMISSIS#]”, ma unicamente “presso la Nanjing Tech University Repubblica Popolare Cinese” .
3. Con altra più radicale censura l’Università La Sapienza si duole che le missioni relativamente alle quali il resistente pretende il rimborso non siano state mai autorizzate dell’Università [#OMISSIS#] persona del titolare della potestà autorizzatoria, che nel [#OMISSIS#] di specie, afferendo il prof. [#OMISSIS#] al Dipartimento di Ingegneria, sarebbe il Direttore del dipartimento. L’unica richiesta di autorizzazione in atti depositata al numero 35 del fascicolo del resistente, non è controfirmata dal direttore del Dipartimento, unico soggetto all’interno del Dipartimento universitario di afferenza del [#OMISSIS#] competente a rilasciare l’autorizzazione, ai sensi del Regolamento Missioni – Disp. 4768/2014 prot. 70013 del 13 dicembre 2014, vigente all’epoca dei fatti (doc. 5 produz. ricorr.) che all’art 5, così recita:
“1. La missione deve essere preventivamente autorizzata.
2. L’autorizzazione alla missione è concessa, previa verifica della copertura della spesa, a domanda dell’interessato e deve risultare da apposito provvedimento (…)”.
Soggiunge inoltre l’Ateneo opponente che l’art. 1, co. 4 del citato regolamento del 13.12.2014 individuando i soggetti titolari del potere di autorizzazione in parola sarebbero il Preside per le missioni richieste da Professori incardinati nelle Facoltà universitarie e il Direttore per quelle richieste da professori afferenti a Dipartimenti.
3.1. Ad avviso del Collegio anche la sintetizzata censura è fondata e va pertanto accolta, convenendo anticipare sin d’ora che non è stato depositato nel presente giudizio dal prof. [#OMISSIS#] alcun provvedimento di autorizzazione delle pretese missioni, prescritto dall’art. 5, punto 2 del Regolamento sulle missioni approvato con Disp. 4768/2014 prot. 70013 del 13 dicembre 2014, constando infatti alla produzione del resistente del 31 [#OMISSIS#] 2021, delle mere richieste di autorizzazione per generiche missioni – alcune delle quali si esamineranno a breve – recanti peraltro solo la data e non il numero di protocollo, aventi oggetti per lo più generici.
3.2. Riscontra in punto di diritto il Collegio anzitutto che risulta al doc. 5 della produzione della ricorrente Università il Regolamento di disciplina delle missioni, di cui alla disposizione 4768 del 13 dicembre 2014.
L’art. 5 di tale articolato normativo dispone: “1. La missione deve essere preventivamente autorizzata.
2. L’autorizzazione alla missione è concessa, previa verifica della copertura della spesa, a domanda dell’interessato e deve risultare da apposito provvedimento.(…)”.
L’art 1 co. 4 del regolamento all’esame stabilisce che “I soggetti titolati all’autorizzazione dell’ammissione sono:
a. per le Facoltà: il Preside;
b. per i Dipartimenti, la Scuola Superiore degli Studi Avanzati, i Centri di Servizi, i Centri di Ricerca e Servizi, i Centri di Ricerca Interdipartimentali, il Centro Infosapienza, il Sistema Bibliotecario, il Polo Museale: il Direttore; (…).”
Orbene, dal combinato disposto dei riportati artt.1, co.4, lett. b) e 5, comma 1 (secondo cui la missione deve essere previamente autorizzata) e 2 (secondo cui l’autorizzazione, del resto in conformità a principi generalissimi del diritto amministrativo, deve essere autorizzata mediante adozione di provvedimento espresso), il prof. [#OMISSIS#] resistente non può vantare alcun diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento di missioni non autorizzate, atteso che non ha fornito prova dell’intervenuta assunzione da parte del Direttore del Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica cui pacificamente afferisce, di provvedimenti autorizzativi di missioni.
3.3. [#OMISSIS#] atti di causa infatti, constano unicamente le richieste di autorizzazione formulate dal prof. [#OMISSIS#] all’Ateneo, alle quali non hanno tuttavia fatto seguito provvedimenti espressi di autorizzazione a firma del Direttore del Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica cui egli afferisce e che a [#OMISSIS#] dell’art. 1, co. 4, lett. b) era l’unico organo competente a rilasciare l’autorizzazione espressa prescritta dall’art. 5, co. 2 del Regolamento delle missioni del 13.12.2014.
Ed invero, tutte le autoqualificate autorizzazioni, altro non sono che mere richieste di autorizzazioni, peraltro recanti solo la data e non il numero di protocollo, aventi oggetti per lo più generici, e sottoscritte dal prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sua doppia qualità, pare lecito arguire, di richiedente e titolare dei fondi.
Alla produzione del resistente del 31.5.2021 constano, tra gli altri:
– l’all. 1, titolato Richiesta di autorizzazione, redatta su carta intestata dell’Università di Roma La Sapienza in data 8.3.2017 a doppia firma del Prof. [#OMISSIS#], richiedente e titolare dei fondi, per “incontri scientifici, workshop e seminario ad Hong Kong, Roma, Kabul dal 12.3.2017 al 22.4.2017 su “ Advances in structural enginnering” e “Seismic safety of reinforced concrete infrastuructures”;
– l’all.2, titolato Richiesta di autorizzazione del 1.6.2017 per missione in Portogallo, Roma, Napoli, Pescara dal 16.6.2017 al 13.7.2017 per conferenza internazionale “open sees days”, incontri scientifici, workshop ReLUIS;
– l’all. 3, titolato Richiesta di autorizzazione del 1.7.2017 per missione analoga dal 30.9.2017 al 21.10.2017 in Torino Porto (Portogallo), Roma, Napoli, Tirana;
– l’all. 4, titolato Richiesta di autorizzazione del 1.7.2017 per missione del 12.1.2018 per missione a Roma, Milano, [#OMISSIS#] per incontri scientifici, ReLUIS, Corso Sisma bonus. Orbene, giova ribadire che le suindicate e tutte le altre richieste di autorizzazione versate in atti, non sono che tali, ossia mere richieste non seguite dal relativo provvedimento espresso di autorizzazione alla missione, prescritto dall’art. 5, co. 2 del Regolamento delle missioni del 13.12.2014 e da adottarsi dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica che, ai sensi dell’art. 1, co. 4, lett. b), stesso Regolamento, era l’unico organo competente ad emettere il provvedimento espresso di rilascio dell’autorizzazione alla missione. 3.4. Da quanto osservato consegue le due scrutinate censure risultano fondate e [#OMISSIS#] pertanto accolte, consentendo di accogliere il ricorso e, stante la loro portata dirimente, assorbono ogni altra questione, tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che consente di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e considerato che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a [#OMISSIS#] dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza [#OMISSIS#] (ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 [#OMISSIS#] 2012 n. 7663; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021 n. 6209 e 18 luglio 2016n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso (in tal senso, da ult. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 531).
4.Per completezza espositiva ritiene tuttavia il Collegio di scrutinare anche la terza censura svolta con il secondo motivo (o motivo B) del ricorso, secondo la quale, in estrema sintesi, il diritto al rimborso sarebbe escluso poiché l’art. 2 del regolamento in disamina, ai fini che occupano richiede che le missioni e relative spese siano inerenti alla stessa ricerca e purché il luogo in cui si svolge la missione sia diverso da quello in cui il docente presta la sua attività.
Secondo l’Ateneo il Prof. [#OMISSIS#] con i decreti rettorali n. 2160 prot. n. 62621 del 8.9.2016 e n.1419 prot. n. 46458 del 13.06.2017 (doc.3 produzione Ateneo e docc. n. 33 e 34 produzione resistente) era stato autorizzato a svolgere una ricerca inerente a “Impiego del bambù strutturale [#OMISSIS#] realizzazione di costruzioni ecosostenibili presso la Nanjing Tech University Repubblica Popolare Cinese” [#OMISSIS#] il periodo dal 01.11.2016 al 31.10.2017, poi prorogato dal 01.11.2017 al 31.01.2018. Il [#OMISSIS#], pertanto, avrebbe potuto effettuare esclusivamente missioni inerenti la suddetta ricerca, mentre i rimborsi di cui è causa afferiscono ad altri presunte attività, non specificate o comunque non inerenti alla ricerca predetta. 5. Anche tale doglianza si presta a positiva considerazione e va per l’effetto accolta.
L’art. 2, comma 3 del Regolamento Missioni all’esame stabilisce che “La missione può essere svolta anche dal personale docente in congedo o aspettativa che, ai sensi della vigente normativa nazionale e dei regolamenti interni dell’università, può utilizzare fondi di ricerca purché le missioni siano inerenti la stessa ricerca e purché luogo in cui si svolge la missione sia diverso da quello in cui presta la sua attività.”
Si è più sopra chiarito che con gli invocati decreti rettorali l’attività di ricerca del prof. [#OMISSIS#] era circoscritta all’impiego del bambù nelle costruzioni ecosostenibili, attività da svolgere solo presso la Nanjing Tech University Repubblica Popolare Cinese.
Tuttavia le spese per cui il resistente ha presentato richiesta di rimborsi ineriscono ad attività, non ben specificate o comunque afferiscono a missioni non rientranti [#OMISSIS#] autorizzata attività di ricerca (limitata alla Nanjing Tech University Repubblica Popolare Cinese ed avente ad oggetto unicamente all’impiego del bambù nelle costruzioni ecosostenibili).
Tali sono infatti, esemplificamente, i rimborsi per le spese di seguito indicate della produzione del resistente del 21 aprile 2021.
Ai docc. 5,6, 7 il prof. [#OMISSIS#] ha depositato copia di un biglietto aereo di andata del 24.3.2017 per la tratta Roma – Kabul, con scalo a Dubai e ritorno del 5.5.2017 con arrivo a Roma il 6.4.2017.
Ai docc. 8 e 10 figurano due bonifici dell’importo di € 100,00 ciascuno, effettuati il 24.3.2017 e il 12.4.2017 a favore dell’Ambasciata dell’Afghanistan.
Al doc. 14 figura una copia per immagine di un estratto conto redatto dalla T….S.r.l.s. di Roma per un viaggio Nanjing – Roma del 16.6.2017 – 8.7.2017 per l’importo di € 1.380,00.
Al doc. 24 consta analogo estratto conto redatto dalla medesima società il 24.11.2017 per viaggio “Voli Nanjing” organizzato dalla Tourama by N…. del 15.1.2018 (presumibilmente di andata) al 10.2.2018 (presumibilmente ritorno) per l’importo di € 1.790,00.
Al doc. 25 consta copia di un biglietto ferroviario [#OMISSIS#] da Roma Termini a Milano centrale del 18 gennaio 2018 dell’importo di € 39,00.
Al doc. 29 ci è copia di un biglietto ferroviario Trenitalia Roma Termini – [#OMISSIS#] per il 19 aprile 2018, prima classe, dell’importo di € 69,90.
Gli altri allegati consistono per lo più in titoli di viaggio senza specificazione alcuna di inerenza a missioni autorizzate.
Va infatti ribadito che il prof. [#OMISSIS#] qui creditore opposto ovvero resistente, non ha offerto al Collegio prova alcuna che siffatte spese concernano l’attività di ricerca per cui aveva richiesto di usufruire del congedo ex art 17 DPR 382/1980.
Dal che deriva che tali spese non sono suscettibili di rimborso.
6. In definitiva, la argomentata fondatezza di tutte e tre le censure articolate con il secondo motivo di ricorso è ragione di accoglimento del gravame e con esso della spiegata opposizione al decreto ingiunti n. 488 del 2021 che va conseguentemente annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto annulla il Decreto ingiuntivo 15/02/2021, n. 488.
Condanna il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a corrispondere all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge. Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF, Estensore Chiara [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario