In tema di applicazione dell’art. 53 commi 7 e ss. D.lgs. n. 165/2001, che disciplina l’illecita percezione delle somme che dà luogo a un obbligo di riversamento del relativo ammontare in favore dell’amministrazione universitaria datore di lavoro, il termine quinquennale di prescrizione, in presenza di un obbligo di comunicazione all’amministrazione degli incarichi conferiti, decorre dalla data della scoperta dell’illecito, ossia, nel caso di specie, dalla conoscenza, da parte dell’Amministrazione danneggiata, della Relazione della Guardia di Finanza.
In assenza di qualsivoglia istanza o comunicazione, infatti, tale comportamento omissivo posto in essere in violazione di un preciso obbligo giuridico integra “occultamento doloso” ai sensi dell’art. 1 comma 2 L. 20/94.
Laddove gli incarichi esterni oggetto di contestazione avrebbero riguardato l’espletamento occasionale di consulenze tecniche di parte, secondo il docente, inidonee a configurare l’intervenuto svolgimento, da parte sua, della libera professione, il Collegio giudicante ritiene che successivamente all’introduzione dell’art.6, comma 10, Legge 31 dicembre 2010 n.240, le prestazioni consulenziali in favore di terzi possano essere rese, ma a condizione che le attività risultino saltuarie ed occasionali e non compromettano in alcun modo l’attività istituzionale del professore universitario.
Non rileva invece in alcun modo che per tali attività consulenziali non sia previsto un apposito albo professionale e che esse non siano formalmente ricomprese tra quelle tipiche dell’ingegnere secondo la normativa di settore, dal momento che – nel caso concreto – alle stesse è seguito un impegno significativo e nettamente preponderante, dal lato finanziario, rispetto all’attività di docente universitario a tempo pieno.
Il docente ha infatti dato corso all’espletamento di incarichi professionali in numero mediamente superiore ai dieci per anno e ha ottenuto una remunerazione nettamente superiore (in misura superiore a quattro volte) rispetto a quella derivante dall’impiego pubblico.
Il pregiudizio erariale può essere imputato a titolo di dolo e senza applicazione del potere riduttivo dell’addebito, qualora risulti evidente che l’attività esterna è stata svolta nella piena consapevolezza che essa avesse a tutti gli effetti non una natura consulenziale, bensì libero professionale, come tale del tutto incompatibile con lo status di docente universitario a tempo pieno, secondo normativa dirimente nota a qualunque docente universitario per la sua evidenza.