Il decreto Ministeriale 16 giugno 2020, n° 218, allegato 2, punti 12 e 13 (che recita: ”12. Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria. 13. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in presenza di fatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi. I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi pubblicati dagli atenei. Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi. Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l’anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili”) scandisce le fasi attraverso le quali deve dipanarsi l’Ier o: il primo passaggio è rappresentato dalla ricognizione dei posti e dall’eventuale emersione di disponibilità nelle specifiche annualità; il secondo passaggio è costituito dalla pubblicazione dell’avviso/bando per la selezione dei candidati e dal correlato inoltro delle domande da parte di questi; la terza fase è rappresentata, infine, dal vaglio curriculare tramite analisi dei Crediti Formativi. Nel caso di specie, l’Ateneo resistente ha riconosciuto la sussistenza di una certa quantità di posti disponibili relativamente al terzo anno 2019/2020 del corso di studi di riferimento, senza tuttavia procedere all’indizione di alcun avviso. Tale modus operandi non è conforme al dettato normativo.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23 maggio 2022, n. 6600
Iter procedurale volto all’assegnazione dei posti disponibili ai fini delle immatricolazioni ad anni successivi al primo - D.M. 16 giugno 2020, n. 218
06600/2022 REG.PROV.COLL.
02948/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2948 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Aprile, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Campanelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], n. 3;
contro
Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– della nota prot. n. URM1SAM – 1288/2021 datata 11 gennaio 2021, adottata dal Caposettore dell’Area Servizi [#OMISSIS#] Studenti dell’Università di Roma “La Sapienza”, notificata in pari data, con la quale è stata negata la richiesta di valutazione del curriculum studiorum e conseguente richiesta di immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia inoltrata dalla ricorrente;
– degli atti di ricognizione dei posti liberi presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “La Sapienza”, effettuati dal competente Organo di Ateneo, al fine di deliberare l’offerta formativa per l’a.a. 2020/2021 e di tutti gli atti concernenti la determinazione del numero dei posti disponibili;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse della ricorrente e in atto non conosciuto:
– dell’Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria – a.a. 2020/2021, indetto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e la relativa graduatoria;
– del Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 1672/2018 del 26 giugno 2018, s.m.i.;
– del Regolamento Studenti per l’anno accademico 2020/2021 è stato emanato con Decreto rettorale n. 55423 del 4 agosto 2020;
– del Regolamento Didattico del Corso di Laurea dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” attualmente vigente;
– del Manifesto generale degli studi adottato, per l’a.a. 2020/2021, dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
– ove esistente del Regolamento trasferimenti adottato dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
– del Decreto Ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020 recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021» e relativi Allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 [#OMISSIS#] 2022 il dott. [#OMISSIS#] Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Dott.ssa Aprile, laureata in Infermieristica presso l’Università degli Studi “[#OMISSIS#] Moro” di Bari, volendo conseguire il titolo di laurea in Medicina e Chirurgia per esigenze professionali, ha, in data 17 dicembre 2020, inoltrato all’Università La Sapienza istanza di iscrizione ad anni successivi al I° del predetto Corso di Laurea, previa valutazione del proprio curriculum studiorum.
2. Rilevava, infatti, la ricorrente la presenza di posti liberi presso il Corso di Laurea d’interesse, e richiedeva l’utilizzo, anche mediante redistribuzione, dei predetti posti rimasti giacenti, sottolineando come fosse illegittimo l’operato dell’Ateneo che aveva omesso di provvedere alla pubblicazione del bando disciplinante le modalità di trasferimento/immatricolazione ad anno successivo al primo per l’a.a. 2020/2021 per la facoltà di interesse, limitandosi, in data 5 agosto 2020, a pubblicare un avviso per i trasferimenti al solo corso in odontoiatria e protesi dentaria;
3. Con nota prot. n° 1288 dell’11.1.2021, l’Ateneo resistente respingeva l’istanza in questione rilevando che «Per l’a.a. 2020/2021 l’Avviso per posti liberi su anni successivi al primo è stato emanato solo ed esclusivamente per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria», ed evidenziando che “la richiesta di riconoscimento preventivo della carriera pregressa ai fini dell’iscrizione ad anni successivi al primo, può essere presentata e valutata solo a seguito della pubblicazione di uno specifico “Avviso per posti liberi su anni successivi al primo”, che è subordinato alla verifica della presenza di posti disponibili.”
4. Avverso il suddetto diniego insorgeva parte ricorrente che rappresentava come, in realtà, fossero presenti almeno 77 posti disponibili (25 scaturenti dall’analisi dei dati della procedura concorsuale indetta dall’Ateneo resistente nell’anno 2018 e 52 quale risultanti dal differenziale tra posti disponibili e non assegnati dal contingente comunitari e non comunitari residenti in Italia individuato per l’anno accademico 2018/2019), ai quali dovevano aggiungersi quelli derivanti dal disallineamento tra fabbisogno e offerta formativa riscontrato in sede giurisdizionale;
5. Parte ricorrente, dunque, censurava sia la mancata pubblicazione del bando da parte dell’Ateneo che l’omessa valutazione dell’istanza presentata dall’esponente formulando due motivi di doglianza;
5.1. Con il primo motivo deduceva violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 s.m.i., violazione della legge n. 264/1999 s.m.i, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 168/1989, violazione e falsa applicazione D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, violazione e falsa applicazione del d.m. M.U.R. 218/2020, violazione e/o falsa applicazione del regolamento didattico di Ateneo dell’Università La Sapienza, contraddittorietà del provvedimento impugnato, difetto di istruttoria, eccesso di potere per arbitrarietà e irrazionalità dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione degli articoli 33 e 34 della costituzione.
Si doleva l’esponente dell’operato dell’Ateneo che si sarebbe determinato a bloccare la mobilità in ingresso degli aventi diritto in spregio al disposto del D.M. 218/2020 che dispone che gli Atenei possano procedere all’iscrizione dei candidati ad anni successivi al primo a seguito del riconoscimento dei relativi crediti formativi e previa accertata disponibilità di posti presso l’Ateneo per l’anno in corso in cui richiedono l’iscrizione e che prevede che, all’uopo, gli Atenei procedano a rendere note le disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi bandi o avvisi.
Sottolineava che “La Sapienza” avrebbe, quindi, dovuto disporre la redistribuzione dei posti e, in mancanza di pubblicazione di un nuovo bando e della ricognizione dei posti vacanti, valutare l’istanza dalla stessa proposta, accogliendola in esito alla valutazione degli studi pregressi.
Rappresentava come risulterebbe indimostrata l’affermata insussistenza di posti disponibili e ribadiva come, al contrario, dalla ricognizione effettuata, sarebbe emerso un cospicuo numero di posti vacanti, riconducibili in particolare al mancato utilizzo di posti relativi all’annualità 2018-2019;
In definitiva, l’Università La Sapienza, avvedutasi del significativo numero dei posti rimasti inoptati e disponibili per procedere all’immatricolazione ad anno successivo al primo per l’a.a. 2020/2021, avrebbe dovuto indire una nuova procedura concorsuale ai sensi del D.M. MUR n. 218/2020, Allegato n. 2, punto 13.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’esponente censurava l’omessa istruttoria, deduceva eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittoria, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 s.m.i., nonchè violazione e/o falsa applicazione del regolamento didattico di Ateneo adottato da “La Sapienza”, violazione e/o falsa applicazione del regolamento studenti della medesima Università per l’a.a. 2020/2021, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per arbitrarietà e irrazionalità dell’azione amministrativa, nonché violazione degli artt. 2, 33, 34, 36 e 96 della Costituzione;
Evidenziava come, stante che la domanda di iscrizione ad anni successivi al primo deve essere subordinata alla valutazione da parte dell’Università del percorso di formazione già svolto dalla richiedente ai fini del riconoscimento dei crediti necessari e del numero di posti disponibili per trasferimento programmato, per ogni anno accademico, l’Ateneo resistente avrebbe dovuto valutare la pregressa carriera della ricorrente, anche alla luce della sussistenza di posti liberi presso la coorte di interesse.
Tale attività, tuttavia, non sarebbe stata posta in essere dall’Università resistente, la quale non avrebbe compiuto alcuna attività istruttoria limitandosi a rigettare aprioristicamente e senza una congrua motivazione l’istanza inoltrata.
Pertanto, l’impugnato provvedimento di rigetto si rivelava illegittimo oltre che per la violazione del D.M. n. 218/2020, anche per violazione del Regolamento Didattico di Ateneo in quanto avrebbe omesso qualsiasi valutazione della pregressa carriera della ricorrente, nonché dei numerosi crediti dalla stessa acquisiti, limitandosi ad un mero rigetto della sua istanza;
6. Si costituiva in giudizio l’Ateneo resistente che sottolineava come la procedura di trasferimento ad anni successivi al primo riguarderebbe esclusivamente i soggetti già iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e protesi Dentaria o già laureati nei medesimi corsi presso altri Atenei, italiano o stranieri.
Ulteriormente, rappresentava come presupposti per l’ammissione ad anni di corso successivo al primo, siano la verifica di posti disponibili per l’anno di riferimento, la pubblicazione dell’Avviso da parte dell’Ateneo, l’ammissione del candidato alla selezione e l’esito in qualità di vincitore; tali attività organizzative e valutative, tuttavia, non erano state poste in essere per l’a.a. 2020/2021 per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in ragione della rilevata assenza di posti disponibili;
7. Con ordinanza n° 2537 del 30 aprile 2021 questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare proposta ritenendo insussistente il fumus di fondatezza del ricorso in ragione della rilevata mancata dimostrazione delle condizioni, con precipuo riferimento ai posti disponibili, in presenza delle quali solo sarebbe consentito attivare la procedura per l’ammissione ad anni successivi al primo;
8. Con istanza depositata il 2.12.2021, parte ricorrente formulava una nuova istanza cautelare rappresentando come dalla nuova documentazione pubblicata sul [#OMISSIS#] istituzionale dell’Ateneo, e segnatamente dalla tabella riepilogativa iscritti nell’anno accademico 2020-2021, certificati alla data del 19 agosto 2021 dall’Ateneo resistente, emergesse la presenza di un significativo numero di posti disponibili;
9. Con ordinanza collegiale istruttoria n° 13371 del 22.12.2021 veniva, pertanto, chiamato a chiarimenti sul punto l’Ateneo resistente che depositava apposita relazione in data 21.1.2022 [#OMISSIS#] quale sottolineava come solo per il terzo anno di corso si sarebbero resi disponibili 35 posti; tuttavia, stante il cospicuo numero di immatricolati in eccesso per le restanti annualità, al fine di mantenere il più possibile allineato il numero dei laureati con l’offerta formativa complessiva dei sei anni del corso di studio, l’Ateneo si era determinato a non bandire alcun avviso per iscrizioni ad anni successivi al primo;
10. Alla [#OMISSIS#] di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta, veniva disposta la sollecita fissazione del merito, quale misura adeguatamente satisfattiva delle esigenze cautelari prospettate da parte ricorrente;
11. All’udienza di merito del 18 [#OMISSIS#] 2022, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, ritiene opportuno il Collegio prendere posizione sull’eccezione formulata dalla difesa di parte ricorrente in ordine all’inammissibilità della relazione prodotta in giudizio, in maniera asseritamente irrituale, dalla Divisione Affari Legali dell’Ateneo in quanto non fatta propria dall’Avvocatura con proprio scritto difensivo;
1.1. L’eccezione è priva di pregio.
Rileva il Collegio come non si rinvengano disposizioni normative che impongano formule sacramentali affinché l’Avvocatura dello Stato possa fare proprie le delucidazioni e conclusioni contenute in un documento depositato in giudizio per conto dell’Amministrazione di cui ha il patrocinio, [#OMISSIS#] restando il rispetto dei termini a difesa che cambiano in relazione al deposito di documentazione o atti difensivi, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 02.11.2021, n. 11182).
Osserva, peraltro, il Collegio che il predetto [#OMISSIS#], nel [#OMISSIS#] di specie, è stato osservato e che parte ricorrente ha avuto, comunque, nel corso del giudizio, ampio modo di interloquire e confutare nel merito le deduzioni dell’Ateneo.
2. Nel merito il ricorso è fondato.
Il decreto Ministeriale 16 giugno 2020, n° 218, allegato 2, punti 12 e 13, recita: ”12. [#OMISSIS#] atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria. 13. [#OMISSIS#] restando quanto previsto dal precedente punto 12, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, [#OMISSIS#] relativa coorte, a seguito di rinunce [#OMISSIS#] studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in presenza di fatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi. I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi pubblicati dagli atenei. Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi. Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l’anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.”
La normativa in parola scandisce, dunque, le fasi attraverso le quali deve dipanarsi l’iter procedurale volto all’assegnazione dei posti disponibili ai fini delle immatricolazioni ad anni successivi al primo: il primo passaggio è rappresentato dalla ricognizione dei posti e dall’eventuale emersione di disponibilità nelle specifiche annualità; il secondo passaggio è costituito dalla pubblicazione dell’avviso/bando per la selezione dei candidati e dal correlato inoltro delle domande da parte di questi; la terza fase è rappresentata, infine, dal vaglio curriculare tramite analisi dei Crediti Formativi;
2.1. L’Ateneo resistente, all’esito della richiesta di chiarimenti formulata da questo TAR con l’ordinanza n° 13371 del 2021, ha prodotto apposita relazione [#OMISSIS#] quale, nel rettificare gli assunti di parte ricorrente, ha comunque riconosciuto la sussistenza di una certa quantità di posti disponibili (35) relativamente al terzo anno 2019/2020;
Pur attestando, all’esito della condotta ricognizione, la presenza di tale disponibilità di posti, l’Ateneo ha ritenuto –tuttavia- di non procedere all’indizione di alcun avviso posti liberi per iscrizioni ad anni successivi al primo al fine di “mantenere il più possibile allineato il numero dei laureti della Sapienza all’offerta complessiva dei sei anni di studio del corso in argomento”.
2.2. Tale modus operanti non è, tuttavia, conforme al dettato normativo.
Il Decreto Ministeriale 218/2020 citato, infatti, specifica come “le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell’ateneo di destinazione,” devono riferirsi ai posti “resisi disponibili per ciascun anno di corso, [#OMISSIS#] relativa coorte”.
E’, pertanto, evidente come la [#OMISSIS#] riconduca alla rilevata disponibilità di posti per una specifica annualità, l’attivazione dell’iter di pubblicazione dell’avviso per la selezione dei candidati all’immatricolazione per quel medesimo anno.
La ricorrente ha, peraltro, ribadito in memoria come l’iscrizione al terzo anno accademico sia proprio quello di proprio interesse.
Peraltro, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che “la presenza di posti disponibili presso l’Ateneo di interesse (per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, ovvero per trasferimenti in uscita o rinunce [#OMISSIS#] studi), dunque, rappresenta condizione necessaria per l’immatricolazione in anni successivi al primo -senza reiterazione del test di primo accesso – di chi abbia maturato crediti formativi ritenuti “spendibili” [#OMISSIS#] facoltà di destinazione all’esito di apposita valutazione da parte dell’Ateneo.
Occorre, in particolare, che la scopertura rispetto al contingente di posti disponibili sussista in relazione allo specifico anno successivo al primo di riferimento, non apparendo prospettabile la fungibilità dei posti vacanti tra diversi anni di corso.” T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent. 07.03.2022, n° 2664.
E’ stata, quindi, ribadita la necessaria correlazione tra l’anno in cui viene rilevata la disponibilità di posti nelle specifiche annualità e la possibilità di concorrere all’immatricolazione, tramite la valutazione dei CFU, per la medesima annualità.
2.3. La rappresentata saturazione dei posti per le restanti annualità –che registrano un esubero di studenti immatricolati- non può dunque rappresentare un elemento ostativo alla pubblicazione dell’avviso per l’anno accademico in cui, viceversa, tale disponibilità è stata riscontrata e formalmente attestata.
Se, infatti, la pubblicazione dell’avviso fosse condizionata dall’emersione di una disponibilità di posti all’esito della somma algebrica riguardante il novero degli immatricolati dell’intero corso di studi, risulterebbe disatteso il tenore letterale e la ratio delle disposizioni che pretendono che la ricognizione venga fatta, distintamente, per ogni anno di corso che presenta specifiche connotazioni correlate anche alle propedeuticità che il percorso universitario in parola contempla.
Pertanto, quando all’esito della fase ricognitiva delle disponibilità di posti per ciascun anno accademico, venga riscontrata la presenza di vacanze, insorge in capo all’Ateneo l’onere di attivare l’iter procedurale selettivo che prende avvio con la pubblicazione del bando in questione.
La presenza di un simile onere è coerente, peraltro, con quanto affermato dal DM in parola che precisa che “Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi”, ed è evidente che tale periodicità debba ancorarsi all’avveramento della condizione presupposta, rappresentata appunto dalla presenza di posti per l’annualità di riferimento.
In definitiva, l’Ateneo è tenuto, in ossequio alle riportate coordinate, a dare seguito alla ricognizione effettuata e ad attivare prontamente l’iter selettivo in parola e, nell’ambito di questo, a procedere alla valutazione del curriculum studiorum della ricorrente con verifica dei CFU conseguiti e delle propedeuticità correlate.
3. Non può, in tale contesto, trovare favorevole considerazione l’osservazione formulata nelle difese dell’Ateneo secondo cui la procedura di trasferimento ad anni successivi al primo riguarderebbe esclusivamente i soggetti già iscritti al corso di laurea in medicina o già laureati nei medesimi corsi in altri Atenei; sul punto, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire, sin dall’approdo reso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n° 1 del 28.1.2015, che “il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel [#OMISSIS#] di accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi)” e di affermare “l’astratta possibilità di riconoscimento degli esami sostenuti presso un corso universitario affine, senza che sia necessario affrontare la prova selettiva di ammissione (prevista in via esclusiva per il primo accesso alla facoltà di medicina e chirurgia), ove l’Ateneo riconosca la maturazione di un numero di crediti formativi sufficienti per l’immatricolazione ad anno successivo al primo, e sempre che per tale anno, a seguito di trasferimenti o rinunce, si sia verificata una scopertura dei posti disponibili” (sent. TAR Lazio, Roma, sez. III, 23 gennaio 2019, n. 1718);
4. Conclusivamente, deve ritenersi pienamente legittimata l’odierna ricorrente a partecipare alla procedura che verrà indetta dall’Ateneo e a veder valutato il proprio curriculum ai fini dell’eventuale conseguimento dell’immatricolazione;
5. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, siccome fondato e, per l’effetto, l’Ateneo va dichiarato tenuto, previa tempestiva attivazione dell’iter procedurale finalizzato alla pubblicazione dell’Avviso per l’iscrizione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in anni successivi al primo, alla valutazione del curriculum studiorum della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, con distrazione a favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte resistente, con distrazione a favore del legale antistatario, alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000/00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 [#OMISSIS#] 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Montixi, Referendario, Estensore