Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445

Procedura di chiamata a professore ordinario - art. 18, comma 1 legge n. 240/2010 - incompatibilità tra commissari e candidati

Data Documento: 2022-05-06
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito di una procedura di chiamata a professore di prima fascia, non può che ritenersi incompatibile con il ruolo di commissario d’esame il professore, chiamato ad esprimere una valutazione comparativa di candidati, uno dei quali sia dello stesso stabile e assiduo collaboratore, anche soltanto nell’attività accademica e/o pubblicistica. L’apprezzamento da esprimere in tale contesto, circa le attitudini dei concorrenti, potrebbe infatti essere determinato da fattori di stima e conoscenza a livello personale, o dalle possibili ricadute delle scelte da operare sul rapporto di collaborazione instaurato. Il giudizio di valore, da esprimere sui lavori scientifici dei concorrenti, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale, quando una parte rilevante della produzione pubblicistica di un candidato fosse riconducibile anche indirettamente al soggetto, chiamato a formulare tale giudizio. L’incompatibilità deve escludersi nei soli casi di collaborazione che possa essere ricondotta alle ordinarie relazioni accademiche o resa inevitabile dal settore particolarmente specialistico di ricerca, in modo tale da rendere non presumibile una qualsiasi preferenza personale del commissario d’esame per un singolo candidato.

Nel caso di specie, in particolare, secondo il Collegio, appare evidente il rapporto di collaborazione intensa, stabile e costante nel tempo tra la Presidente della Commissione e i candidati dichiarati vincitori. Tutto questo emerge, valutando, in concreto, la stabile e significativa collaborazione nell’ambito delle pubblicazioni, dell’attività di ricerca, della partecipazione e/o direzione di gruppi di ricerca, dei brevetti, della direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane, del conseguimento di premi per l’attività scientifica, dell’organizzazione e partecipazione a convegni, degli incarichi didattici. Ragioni di opportunità impongono che non giudichi i candidati un Commissario che abbia con uno o più di loro rapporti di collaborazione e vicinanza così intensi e stretti.

Contenuto sentenza

N. 03445/2022REG.PROV.COLL.

N. 05751/2021 REG.RIC.

N. 05759/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5751 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [#OMISSIS#] San [#OMISSIS#], n. 101;

contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 5759 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [#OMISSIS#] San [#OMISSIS#], n. 101;

contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

quanto ai ricorsi n. 5751 e 5759 del 2021:

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2021, resa tra le parti.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’Università degli Studi -OMISSIS- -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2022 il Cons. [#OMISSIS#] Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Prof.ssa -OMISSIS-, odierna appellata, aveva chiesto al Tar -OMISSIS- l’annullamento:

a) del decreto rettorale n. 192/2021, prot. n. 39656 del 25 febbraio 2021, con cui il Rettore dell’Università degli Studi -OMISSIS- ha approvato gli atti della procedura selettiva finalizzata alla chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240/2010, di due posti di professore di I fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS-, s.c. 08/C1 e s.s.d. ICAR/13, dai quali risultano vincitori i candidati, Prof. -OMISSIS- e Prof.ssa -OMISSIS-;

b) del decreto rettorale rep. n. 645/2020, n. 162753 del 30 settembre 2020, con cui il Rettore dell’Università degli Studi -OMISSIS- ha nominato la Commissione giudicatrice di detta procedura;

c) di tutti i verbali assunti dalla Commissione;

d) qualora adottato, del provvedimento di chiamata del Dipartimento di architettura e disegno industriale dell’Università degli Studi -OMISSIS-;

e) qualora adottata, della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del risultato del concorso e di chiamata in ruolo dei vincitori di concorso (ex art. 18 l. 240/2010);

f) di tutti gli atti menzionati negli anzidetti provvedimenti, ovvero (sostanzialmente) oggetto di rilievi censori;

g) di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso.

2. Dopo aver premesso di aver partecipato alla procedura selettiva sopra richiamata, riportando un giudizio complessivo di “[#OMISSIS#]”, e che la Commissione aveva dichiarato idonei vincitori i candidati Professori -OMISSIS- e -OMISSIS-, ai quali era stato attribuito il giudizio di “ottimo”, la Prof.ssa -OMISSIS- poneva a base della propria impugnativa i seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, c. 1, l. n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione del bando e del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia approvato con decreto rettorale n. 517/2018. Eccesso di potere per difetto di presupposto, di motivazione e di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Si sosteneva che la Commissione, nel corso della prima seduta, avrebbe omesso di definire i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica limitandosi a trascrivere in modo pedissequo quanto riportato nel regolamento (art. 7) e nel bando (art. 8); mentre per curriculum e attività didattica non avrebbe stabilito nessun criterio valutativo.

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, c. 1, l. n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione del bando e del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia approvato con decreto rettorale n. 517/2018. Eccesso di potere per difetto di presupposto, di motivazione e di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Si sosteneva che regolamento e bando, relativamente all’elemento delle pubblicazioni (o produzione scientifica) contemplano la necessità di compiere la valutazione tenendo conto dei seguenti aspetti: a) l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico; b) l’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) la congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale ovvero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura; d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica; e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze [#OMISSIS#] specifico settore. [#OMISSIS#] specie non sarebbe stato attribuito nessun peso specifico a questi parametri con il risultato di non rendere intellegibile la valutazione comparativa finale.

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, c. 1, l. n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione del bando e del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia approvato con decreto rettorale n. 517/2018. Eccesso di potere per difetto di presupposto, di motivazione e di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Si sosteneva che i singoli commissari non avrebbero valutato i curriculum dei candidati.

IV. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 51 c.p.c.. Violazione dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990. Violazione del d.p.r. n. 62/2013 recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a [#OMISSIS#] dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Violazione del regolamento approvato con d.r. n. 517/2018 che richiama la delibera ANAC n. 1208/2017. Violazione del codice etico e di comportamento dell’Università degli studi -OMISSIS- (in part. artt. 6 e 15). Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’amministrazione.

La nomina dei vincitori sarebbe illegittima anche perché inficiata da un palese e macroscopico conflitto di interessi tra la [#OMISSIS#] di Commissione, Prof.ssa -OMISSIS-, e i candidati -OMISSIS- e -OMISSIS-, tale da aver pregiudicato l’imparzialità della selezione. Si sosteneva che esisterebbe una stabile e prolungata collaborazione tra la [#OMISSIS#] e i vincitori.

V. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della l. 30.12.2010, n. 240 (spec. art.18), del regolamento e del bando indetto con decreto del medesimo Rettore, d.r. n. 424/2020, prot. n. 104603/2020. Eccesso di potere per disparità di trattamento, errore di fatto, difetto e vizio [#OMISSIS#] motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà. Sviamento di potere.

La mancata predeterminazione di criteri di valutazione per il curriculum e di ulteriori criteri ed elementi di valutazione dell’attività didattica e di produzione scientifica non consentirebbe neppure il sindacato giurisdizionale dell’attività valutativa svolta. Si operava quindi un raffronto tra gli elementi di valutazione forniti dai vincitori e quelli forniti dalla Prof.ssa -OMISSIS- al fine di dimostrare la superiorità di questi ultimi: ove la Commissione avesse operato legittimamente, avrebbe riconosciuto l’oggettiva prevalenza della odierna appellata.

3. Con sentenza n. -OMISSIS-/2021 il Tar per la Campania, sezione seconda, ha accolto il ricorso presentato dalla Prof.ssa -OMISSIS-, con una sentenza a [#OMISSIS#] dell’art. 60 del c.p.a.

Il primo [#OMISSIS#] ha ritenuto infondato il quarto motivo di ricorso con il quale veniva dedotto il conflitto di interessi della [#OMISSIS#] della Commissione, per i rapporti intercorsi con entrambi i vincitori.

Mentre ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla mancata specificazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione in via preliminare rispetto alla valutazione medesima, motivo ritenuto di natura assorbente. Dopo aver ricostruito la normativa sul punto, il Tar Campania (richiamando un proprio precedente) ha rilevato:

– che nel verbale n. 1 della Commissione risulta completamente omessa la “definizione” dei criteri di valutazione attribuita in senso prescrittivo a tale organo sia dal regolamento che dal bando di concorso; definizione con la quale, anche in considerazione della generalità dei criteri-[#OMISSIS#] relativi a tutti i settori scientifici universitari, si devono pertanto dettagliare, precisare, adeguare alla fattispecie di concorso specifico, i criteri stabiliti per tutti e sulla base dei quali pertanto operare gli apprezzamenti delle competenze professionali dei singoli candidati, consentendo così, in [#OMISSIS#] di contestazione, il sindacato giudiziale entro i limiti della ragionevolezza, ovvero della coerenza tra criteri definiti e loro applicazione specifica;

– che tale doverosa definizione non è altro che un’applicazione, nei concorsi pubblici, del principio della trasparenza ex art. 97 Cost, il quale, come da [#OMISSIS#] autorevolmente affermato, è funzionale a rendere “intellegibili i processi decisionali”;

– che [#OMISSIS#] fattispecie in esame, non sono stati definiti i criteri in relazione al curriculum, nè all’attività didattica; nemmeno sono stati ulteriormente specificati criteri di valutazione della produzione scientifica, ricopiati dall’atto generale sovraordinato, omettendo così anche di precisare i parametri di valutazione delle pubblicazioni, per i quali, l’atto generale dettava solo un criterio preferenziale, rimettendo alla valutazione della Commissione, per i singoli procedimenti, anche la possibilità di un’opzione diversa;

– che, quanto a tale [#OMISSIS#] profilo, le valutazioni riportate nel verbale n. 6 del 27 gennaio 2021, sia da parte di ciascun membro della Commissione che da parte del collegio, si soffermano sul criterio della “rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica” dando giudizi conclusivi, la cui ragionevolezza non è però in alcun modo verificabile in questa sede poiché non è chiaro quale sia il parametro per la valutazione delle predette “rilevanza” e “diffusione”;

– che, quanto all’attività di ricerca, nei giudizi espressi dalla Commissione, viene riservato uno specifico sotto-paragrafo che si limita a riportare, per ciascuno candidato, la circostanza del possesso o meno del titolo di dottore di ricerca, elemento da valutare necessariamente secondo l’art. 7 del citato regolamento di Ateneo;

– che il titolo di studio è posseduto solo dalla Prof.ssa -OMISSIS- ricorrente e non dai controinteressati e che pertanto, in mancanza di criteri che ex ante definiscano il “peso” di tale titolo [#OMISSIS#] valutazione complessiva dell’attività di ricerca, la valutazione discrezionale trasmoda in puro arbitrio;

– che nessun criterio viene indicato nel primo verbale, né con riguardo alla attività didattica, né con riguardo al curriculum, essendo stato invece specificato il criterio di valutazione della prova pratica la quale però non era neanche applicabile alla vicenda in esame;

– che, non avendo ottemperato all’onere di adeguare, in relazione allo specifico settore scientifico, i criteri di valutazione relativi ai diversi elementi da cui far emergere la professionalità e la competenza del candidato (curriculum, pubblicazioni e attività didattica), la Commissione abbia non solo violato le norme rilevanti, ma precluso la stessa possibilità di un sindacato di ragionevolezza;

– che l’onere di specificazione dei criteri di valutazione non deve necessariamente esprimersi in “punteggi numerici”, purché sia chiara e quindi sindacabile una scala di valori o di parametri da attribuire a ciascun elemento alla luce dei quali poter “interpretare” i singoli giudizi, sia analitici che complessivi.

4. Avverso la sentenza del Tar -OMISSIS- -OMISSIS-/2021 hanno proposto appello sia il Prof. -OMISSIS- (n.R.G. 5751/2021) che la Prof.ssa -OMISSIS- (n.R.G. 5759/2021).

5.Il Prof. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza per i motivi che saranno più avanti analizzati.

5.1 Si è costituita in giudizio la Prof.ssa -OMISSIS- che ha proposto appello incidentale con il quale ha impugnato la sentenza del Tar Campania [#OMISSIS#] parte in cui ha rigettato il quarto motivo di ricorso – con cui era stato censurato il conflitto di interessi esistente tra la [#OMISSIS#] di Commissione e i candidati vincitori.

5.2 In giudizio si è costituita anche l’Università degli studi -OMISSIS- a sostegno del corretto operato della Commissione.

6. La Prof.ssa -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del Tar Campania sulla base degli stessi motivi formulati nell’appello proposto dal Prof. -OMISSIS-.

6.1. Si è costituita in giudizio la Prof.ssa -OMISSIS- che ha proposto appello incidentale con il quale ha impugnato la sentenza del Tar Campania [#OMISSIS#] parte in cui ha rigettato il quarto motivo di ricorso – con cui è stato censurato il conflitto di interessi esistente tra la [#OMISSIS#] di Commissione e i candidati vincitori.

6.2 In giudizio si è costituita anche l’Università degli studi -OMISSIS- a sostegno del corretto operato della Commissione.

7. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2021, questa Sezione, dopo aver premesso «che i due appelli devono essere riuniti essendo stati proposti contro la stessa sentenza» e aver considerato «che i motivi dedotti devono essere adeguatamente approfonditi [#OMISSIS#] sede di merito al fine di valutare – anche sulla base di quanto affermato nel precedente della Sezione costituito dall’ordinanza n. 3197 dell’11 giugno 2021 – se, nel [#OMISSIS#] di specie, l’asserita mancanza di criteri previamente stabiliti “costituisca una inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di illegittimità della procedura selettiva” (Cons. St., sez. VI, n. 454/2021)»; ha ritenuto che, «nel bilanciamento dei contrapposti interessi prevalesse l’esigenza di non procedere, nelle more del giudizio di merito, ad una rinnovazione della procedura con diversa Commissione che avrebbe potuto rivelarsi superflua» ed ha accolto l’istanza cautelare presentata dagli appellanti sospendendo l’esecutività della sentenza di primo grado.

8. All’udienza del 21 aprile 2022 i due appelli sono stati riuniti e sono stati trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1. Gli appelli proposti dal Prof. -OMISSIS- e dalla Prof.ssa -OMISSIS- meritano di essere accolti.

Merita di essere accolto anche l’appello incidentale proposto dalla Prof.ssa -OMISSIS-.

2 Il Prof. -OMISSIS- e la Prof.ssa -OMISSIS- hanno impugnato la sentenza del Tar Campania per i seguenti motivi:

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.r. n. 517/2018 dell’Università degli Studi -OMISSIS-. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 della lex specialis. Sulla manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso di primo grado, concernente la presunta mancata definizione, da parte della Commissione, di criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica.

Si sostiene che:

– il precedente citato dal Tar -OMISSIS- per fondare la propria decisione (ovvero Tar Campania 1974/2021) è stato impugnato dinanzi al Consiglio di Stato che ne ha sospeso l’efficacia ritenendo sussistente il fumus [#OMISSIS#] iuris sui motivi di appello (ordinanza 3197 del 11 giugno 2021 di questa Sezione);

– occorre rifarsi al principio sancito da Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2021 n. 454 secondo il quale la contestazione relativa alla mancanza di criteri previamente stabiliti deve sempre essere esaminata, non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva;

– detto principio non può che valere anche con riguardo alla procedura in esame, nell’ambito della quale i criteri approvati dalla Commissione sono proprio quelli specifici e puntuali definiti dal bando e dal regolamento di Ateneo (lo stesso di cui alla fattispecie decisa con la sentenza n. 1974/2021), in applicazione dei quali la Commissione ha poi formulato per ciascun candidato giudizi ampiamenti motivati;

– non sussiste la violazione dell’art. 7 del regolamento di Ateneo, né dell’art. 8 del bando di concorso, giacché dette norme, recanti identico contenuto [#OMISSIS#] parte in cui disciplinano i criteri per la valutazione dei candidati, definiscono in maniera puntualissima gli elementi valutativi cui la Commissione avrebbe dovuto attenersi, sia quanto alla valutazione della produzione scientifica, sia quanto alla valutazione del curriculum, comprensivo – come chiarisce l’art. 3 del bando – dell’attività didattica. La specificità di detti criteri ha permesso alla Commissione di evitare di dettagliarli ulteriormente, giacché già idonei a consentire l’esternazione di valutazioni pienamente intellegibili;

– né l’art. 8 del bando, né l’art. 7 del regolamento di Ateneo sanciscono alcun obbligo per la Commissione di adottare criteri di dettaglio, prevedendo solo che detto organo debba “definire i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica” e che la valutazione debba necessariamente essere operata tenendo conto degli elementi – costituenti specifici criteri – espressamente sanciti dalle citate norme, che è esattamente quello che è avvenuto nel [#OMISSIS#] in esame;

– le valutazioni della Commissione hanno carattere approfondito;

– la sentenza di primo grado merita di essere riformata perché non è vero quanto [#OMISSIS#] stessa affermato circa l‘omessa definizione dei criteri di valutazione; il [#OMISSIS#] di prime cure avrebbe dovuto operare una valutazione in concreto e non in relazione alla mera sussistenza di norme che, peraltro, contemplano criteri specifici al punto tale da consentire alla Commissione di non esercitare la propria discrezionalità;

– la sentenza è errata anche [#OMISSIS#] parte in cui si contesta alla Commissione l’omessa precisazione dei parametri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche – e, quindi, l’impossibilità di verificare la ragionevolezza della valutazione circa il criterio della “rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica” – nonché l’omessa attribuzione di un “peso” al criterio concernente il possesso del titolo di dottore di ricerca, posseduto dalla sola ricorrente; la sentenza farebbe confusione tra criteri e parametri che costituiscono elementi di giudizio autonomi, di carattere, rispettivamente, qualitativo (criteri) e quantitativo (parametri); le norme di riferimento (art. 7 del regolamento e art. 8 del bando), prescrivono che la valutazione della produzione scientifica debba avvenire in applicazione di “criteri”, così richiedendo una valutazione di carattere esclusivamente qualitativo, senza necessità di pesi o di misure derivanti, invece, dall’applicazione di “parametri”;

– la sentenza è meritevole di riforma anche [#OMISSIS#] parte in cui il Collegio ha ritenuto illegittima la mancata attribuzione di un “peso” al titolo di dottore di ricerca, posseduto dalla Prof.ssa -OMISSIS-. Il dottorato di ricerca è stato conseguito dalla Prof.ssa -OMISSIS- nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR/17, diverso da quello messo a bando (ICAR/13) e, comunque, a quest’[#OMISSIS#] non affine;

– in ogni [#OMISSIS#], l’obbligo della previsione di un punteggio numerico o comunque di pesi o misure o anche solo di parametri non è previsto da alcuna [#OMISSIS#] di legge: la Commissione, nell’esercizio della propria autonomia discrezionale – nell’ambito della quale certamente rientra anche la definizione degli elementi di valutazione – ha comunque operato nel pieno rispetto delle norme di legge e della disciplina regolamentare dell’Ateneo.

3. Per dirimere la controversia occorre preliminarmente definire la natura e la funzione che i “criteri e i parametri di valutazione” assolvono nell’ambito delle procedure di reclutamento dei professori universitari.

3.1 Attualmente la materia è disciplinata dal titolo III della legge 30 dicembre 2010 n. 240 («Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»).

L’articolo 15 di detta legge stabilisce il principio secondo il quale il reclutamento universitario avviene sulla base di: macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifici disciplinari. Dette partizioni vengono create raggruppando le diverse discipline secondo criteri di affinità ed operano tanto per l’abilitazione scientifica nazionale (art. 16, l. 240/2010: cfr. infra) che per la singola chiamata di ciascun professore (art. 18, l. 240/2010: cfr. infra). Nel [#OMISSIS#] di specie l’Università degli Studi -OMISSIS- aveva indetto una procedura selettiva finalizzata alla chiamata (ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240/2010), di due posti di professore di I fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS-, per il settore concorsuale 08/C1 e settore scientifico disciplinare ICAR/13.

L’accesso ai ruoli di professore di prima fascia (ordinario) e di seconda fascia (associato) può avvenire in favore di studiosi che:

a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN). L’art. 16, comma 1, della legge 240/2010 stabilisce che: «L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori». La [#OMISSIS#] appena citata chiarisce che l’attribuzione dell’abilitazione avviene sulla base di un motivato giudizio «fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l’ANVUR»;

b) siano poi “chiamati” dalle singole Università sulla base di regole dettate in specifici regolamenti approvati da ciascun Ateneo. L’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 stabilisce che: «Le Università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 [#OMISSIS#] 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicità del procedimento di chiamata ….; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;….b) ammissione al procedimento …di studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore…; d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b); e) formulazione della proposta di chiamata da parte del Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione».

Riassumendo: per diventare professore di prima o seconda fascia occorre conseguire l’abilitazione scientifica nazionale (in un [#OMISSIS#] settore concorsuale) e poi vincere una procedura selettiva/comparativa tra candidati in possesso dell’ASN bandita in sede locale dalle singole Università (per quello stesso settore concorsuale).

3.2 Come si è visto, la legge prevede che i criteri di valutazione per conseguire la ASN si uniformino a criteri e parametri dettati in atti normativi emanati dal Ministero (quindi di portata generale). Si vedano, in particolare: il d.p.r. 4 aprile 2016, n. 95 («Regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari») e, soprattutto, il d.m. 7 giugno 2016, n. 120 («Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari».

Diverso, invece, l’approccio adottato per le procedure attivate dai singoli Atenei (e finalizzate alla effettiva chiamata in ruolo di chi è già in possesso della ASN). In questo [#OMISSIS#] la legge (art. 18, comma 1, l. 240/2010) prevede che i criteri di selezione siano dettati in appositi regolamenti approvati da ciascuna Università.

La ratio di questa differenza può essere facilmente spiegata.

Da una parte, il legislatore ha voluto valorizzare l’autonomia delle singole Università. Dall’altra ha voluto dare loro uno strumento (insieme ad altri) per governare meglio le politiche di reclutamento del proprio personale così da renderle maggiormente responsabili sul piano delle scelte e dei risultati di lungo periodo.

Conviene ricordare che la legge 240/2010 (art. 5, lett. c) ha introdotto un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento. Si veda, in particolare, il d. lgs. 29/03/2012, n. 49 («Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di [#OMISSIS#] e di reclutamento degli atenei»).

Ad esempio, a [#OMISSIS#] dell’articolo 9 di tale decreto legislativo, la politica di reclutamento del personale degli atenei può essere valutata in relazione a: «a) la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori elaborata in data successiva alla presa di servizio presso l’Ateneo ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell’Ateneo, tenuto conto delle specificità delle rispettive aree disciplinari; b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l’intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel [#OMISSIS#] delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione, nell’Università in cui sono stati reclutati come ricercatori; c) la percentuale dei professori reclutati da altri Atenei; d) la percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l’ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali; e) il grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosità di docenti provenienti dall'[#OMISSIS#] o chiamati dall’Ateneo in qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea; f) la struttura e i rapporti dell’organico del personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo».

Per fare un esempio, una singola Università, in sede di approvazione del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (ex art. 18, comma 1, l. 240/2010, prima richiamato), può porre dei requisiti più stringenti rispetto a quelli che regolano il conseguimento della ASN: un requisito potrebbe essere imporre un grado più significativo di esperienze internazionali; oppure un numero più alto di pubblicazioni; e così via. Le Università, cioè, potrebbero desiderare di avere professori in possesso di titoli (i.e.: standard qualitativi) anche significativamente superiori a quelli necessari per conseguire la ASN. Grazie alla loro autonomia regolamentare possono farlo.

3.3 La normativa ministeriale, valida per la ASN, fissa alcuni punti fermi sul piano definitorio (art. 1, d.m. 120/2016).

Per «criteri» di valutazione si intendono gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo.

Per «parametri» di valutazione si intendono gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura.

Per «indicatori» si intendono gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri.

Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche il d.m. 120/2016 detta dei «criteri» di valutazione che sono (art. 4):

«a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi».

Con riferimento, invece, alla valutazione dei titoli, il d.m. 120/2016 individua sia «criteri» che «parametri» di valutazione.

In particolare, la Commissione deve (art. 5, d.m. 120/2016):

a) accertare il possesso di un numero minimo di titoli tra quelli elencati nell’allegato A allo stesso d.m. 120/2016 (come ad esempio: «organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'[#OMISSIS#]; direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale»; e così via. Per questa specifica attività la Commissione definisce, ove necessario, i criteri di valutazione);

b) accertare «l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’allegato A».

Più specificamente, le modalità di valutazione dell’impatto della produzione scientifica [#OMISSIS#] in funzione dell’appartenenza del settore concorsuale ai cosiddetti «settori bibliometrici» ovvero ai cosiddetti «settori non bibliometrici».

Si definiscono «bibliometrici» quei settori concorsuali che raggruppano discipline (ad esempio: la fisica) per le quali esistono degli indicatori che misurano l’impatto bibliometrico dei lavori di ogni singolo autore.

L’allegato C al d.m. 120/2016 contiene un elenco degli indicatori bibliometrici utilizzabili [#OMISSIS#] ASN. Essi sono:

– il numero di articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science»;

– il numero di citazioni ricevute rilevata da «Scopus» e «Web of Science»;

– l’indice h di Hirsch.

Si definiscono «non bibliometrici» tutti gli altri settori: essi raggruppano discipline (ad esempio: il diritto) per le quali non sono ancora disponibili indicatori dell’impatto bibliometrico.

L’allegato D al d.m. 120/2016 contiene un elenco degli indicatori non bibliometrici utilizzabili [#OMISSIS#] ASN. Essi sono:

– il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN);

– il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A (secondo la classificazione operata dall’ANVUR);

– il numero di libri (escluse le curatele) con uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN).

3.4 Date queste premesse di contesto, per rispondere al problema sollevato in questa sede occorre definire quali siano i poteri delle Commissioni nelle procedure di reclutamento, in particolare per quel che attiene la definizione dei criteri e dei parametri di valutazione.

3.4.1 Per quel che riguarda la ASN, il ruolo delle Commissioni è ben individuato alla luce della normativa citata.

Compito di queste Commissioni è accertare (art. 3, d.m. 120/2016):

«a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;

b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».

Per accertare il possesso di queste qualità dei candidati le Commissioni devono valutare le pubblicazioni scientifiche e i titoli degli stessi.

E la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli avviene sulla base dei criteri, dei parametri e degli indicatori illustrati, ancorché brevemente, in precedenza: cfr. i citati artt. 4 e 5 del d.m. 120/2016.

Il lavoro dei Commissari è in larga misura incanalato dagli elementi richiamati. Ad esempio, per valutare l’impatto della produzione scientifica dei candidati, la Commissione deve obbligatoriamente usare i parametri e gli indicatori di cui [#OMISSIS#] allegati prima citati (art. 5 d.m. 120/2016) e, quindi, non può crearne di propri. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto (non altri). La Commissione può al più precisare i criteri di valutazione. Anche per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche è la [#OMISSIS#] a prevedere i criteri da utilizzare (art. 4, d.m. 120/2016).

In sintesi: la normativa nazionale definisce in maniera puntuale tipo e funzioni di criteri e parametri che le Commissioni dell’ASN devono usare nelle proprie valutazioni.

3.4.2 Per quel che riguarda, invece, le procedure di chiamata dei professori (ex art. 18, comma 1, l. 240/2010) occorre guardare ai regolamenti adottati da ciascun Ateneo.

Alcune Università hanno adottato regolamenti molto dettagliati in ordine ai criteri di valutazione dei candidati che le Commissioni devono fare propri ([#OMISSIS#] interventi attuativi).

[#OMISSIS#] più parte dei casi la predeterminazione dei criteri di valutazione viene affidata alla stessa Commissione. Essa viene chiamata a formulare una graduatoria selezionando il candidato o, in [#OMISSIS#] di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, attraverso una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati.

Ma sono rare le ipotesi in cui non viene fornita alcun tipo di indicazione circa i contenuti. Molti regolamenti impongono alle Commissioni di stabilire i criteri di valutazione ma solo nel rispetto, di volta in volta:

– dell’art. 18, comma 1, della l. 240/2010; ovvero

– degli standard previsti dall’art. 24, comma 5, della l. 240/2010; ovvero

– degli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale; ovvero

– dei criteri e dei parametri riconosciuti [#OMISSIS#] comunità scientifica internazionale di riferimento; ovvero

– dei criteri previsti nel bando o dai Dipartimenti che hanno bandito la procedura; ovvero

– degli standard previsti dalla normativa vigente; ovvero

– dei criteri previsti per i settori bibliometrici; ovvero

– dei criteri previsti nel d.m. 344/2011.

In altre parole, quindi, nei regolamenti locali viene esplicitato ([#OMISSIS#] stragrande maggioranza dei casi) il perimetro entro il quale le Commissioni devono svolgere la propria attività di valutazione.

3.5 La fissazione di criteri di valutazione il più possibile chiari, oggettivi e trasparenti è uno degli aspetti più importanti delle procedure di reclutamento dei professori universitari.

Alla luce di quanto detto, tali procedure prevedono diversi passaggi (ASN e concorso [#OMISSIS#] singola sede) e sono disciplinate da normative di rango e contenuto diverso: la legge 240/2010; i regolamenti attuativi di detta legge; i regolamenti delle singole Università; gli standard valutativi elaborati e accettati da diverse istituzioni e comunità scientifiche a livello nazionale e internazionale.

Nel pur complesso contesto normativo, è possibile enucleare alcuni punti fermi in materia di criteri di valutazione da osservare per le procedure di chiamata ex art. 18 della legge 240/2010.

3.5.1 Le procedure che conducono alla chiamata di un professore vengono disciplinate dalle singole Università sulla base della propria autonomia regolamentare. La scelta normativa sul punto mira proprio a valorizzare l’autonomia universitaria così da concedere [#OMISSIS#] Atenei uno strumento utile, insieme ad altri, ad impostare la politica di reclutamento operata da ogni Ateneo, politica che forma oggetto di possibile valutazione cui poi vengono ancorati i finanziamenti ministeriali.

3.5.2 Le procedure che si svolgono in sede locale mirano ad operare una valutazione comparativa tra candidati già in possesso dell’ASN per il settore messo a concorso, al fine di individuare il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

3.5.3 La valutazione è compiuta da Commissioni all’uopo nominate e composte da persone in possesso di riconosciute competenze specifiche. La valutazione di un candidato è un atto opinabile. Affidarla ad una Commissione di competenti significa affidarsi alle persone che sono nelle migliori condizioni per compierla.

Le valutazioni affidate alla cura dell’organo tecnico sono dunque vincolanti per l’amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui [#OMISSIS#] curriculari dei candidati. In altri termini, l’amministrazione che ha bandito il concorso non può legittimamente disattendere i risultati, ritualmente approvati, dell’attività valutativa della Commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, sez. VI, 28/06/2016, n. 2855).

3.5.4 La valutazione dei candidati (i.e.: il loro curriculum, le loro pubblicazioni scientifiche, le loro capacità didattiche) deve avvenire sulla base di criteri, parametri e indicatori.

Essi possono essere enumerati in maniera puntuale nei regolamenti approvati dalle singole Università oppure nelle delibere dipartimentali che chiedono il bando del posto o nei bandi stessi. Sono queste le ipotesi nelle quali gli Atenei dimostrano di voler adoperare in maniera penetrante uno strumento utile ad attuare le proprie politiche di reclutamento.

In altri casi, come si è detto i regolamenti delle sedi universitarie affidano direttamente alle Commissioni il compito di definire criteri, parametri e indicatori.

Anche in dette ipotesi, però, le Commissioni non dispongono di un potere totalmente discrezionale.

Sia perché i regolamenti, anche se non dettano i criteri in maniera specifica, in molti casi chiedono comunque alle Commissioni di uniformarsi alla normativa vigente ovvero [#OMISSIS#] standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale o, ancora ai criteri e ai parametri riconosciuti [#OMISSIS#] comunità scientifica internazionale di riferimento e così via.

Sia perché le Commissioni, in quanto composte da persone che sono espressione dello specifico sapere disciplinare, operano al fine di riconoscere, nei candidati proprio gli standard metodologici e contenutistici della comunità scientifica di appartenenza.

La Commissione, anche quando le viene riconosciuto un ruolo significativo [#OMISSIS#] definizione dei criteri, non può comunque discostarsi da criteri e standard riconosciuti. Essa non potrebbe, cioè, inventarsi requisiti e standard sconosciuti e astrusi. Il rischio è che, per ipotesi, all’interno dello stesso Ateneo, candidati di un medesimo settore concorsuale vengano valutati sulla base di criteri molto diversi se diverse sono le procedure bandite e le Commissioni chiamate ad operare.

Nel silenzio della [#OMISSIS#] regolamentare di Ateneo, la Commissione deve comunque attingere a criteri di valutazione noti e accettati, a cominciare da quelli dettati dalla normativa vigente. Si pensi, per fare un esempio relativo alle pubblicazioni, ai criteri di valutazione normativamente previsti per le cosiddette discipline bibliometriche e ai criteri diversi previsti per le discipline non bibliometriche.

A volte sono le società scientifiche a svolgere un ruolo significativo [#OMISSIS#] traiettoria indicata: in qualche [#OMISSIS#] esse individuano, in chiave generale, standard qualitativi utili a dare contenuto ai parametri di preparazione scientifica e didattica per gli studiosi appartenenti a quella specifica disciplina.

3.5.5 La valutazione dell’attività svolta dalla Commissione per giungere alla predeterminazione dei criteri deve essere operata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva. L’importante è che i criteri individuati non siano né vaghi né generici ma siano idonei ad oggettivizzare per quanto possibile l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito (Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454).

3.5.6 Le Commissioni sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma anche ad individuare la loro possibile incidenza ponderale.

Questa operazione (che, ancora, una volta, può essere disciplinata dai singoli regolamenti o prefigurata dalla stessa Commissione in sede di predisposizione delle modalità valutative) può avere contenuti diversi.

La Commissione può avere un punteggio complessivo di 100 punti e chiarire che li assegnerà in proporzione diversa in funzione dei diversi elementi presi in considerazione. Ad esempio: 30 punti per il curriculum, 50 punti per le pubblicazioni, 20 punti per la prova didattica (quando prevista).

Oppure (o in aggiunta) la Commissione può definire il punteggio da attribuire ai singoli criteri/parametri. Ad esempio: 2 punti per ogni monografia; 1 punto per ogni anno di insegnamento all’[#OMISSIS#]; e così via.

Si deve in ogni [#OMISSIS#] considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. Per fare un esempio, non si può chiedere alle Commissioni di predeterminare il “peso” (in termini di punteggio) di un dottorato o il “peso” di un incarico di insegnamento al MIT. Sia perché bisognerebbe stilare ex ante una “classifica” dei valori di ogni possibile titolo/pubblicazione che i candidati potrebbero in teoria produrre, cosa che, ovviamente, non è neanche ipotizzabile. Sia perché è il buon senso (o meglio: i criteri e i parametri riconosciuti nelle comunità scientifiche di riferimento) a far concludere che aver tenuto un incarico di insegnamento in una delle più prestigiose università del pianeta “pesa” di più di più anni di insegnamento in Atenei molto meno prestigiosi.

La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile fare in concreto questa operazione) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.

3.5.7 La giurisprudenza del Consiglio di Stato è [#OMISSIS#] nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità̀ tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal [#OMISSIS#] amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità̀ che sotto l’aspetto più̀ strettamente tecnico. Ciò̀ significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità̀ amministrativa, bensì̀ alla verifica diretta dell’attendibilità̀ delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità̀ tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del [#OMISSIS#] (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598).

4. Alla luce delle considerazioni esposte in chiave generale è possibile analizzare le censure sollevate con l’appello principale.

4.1 L’articolo 8 del bando di concorso (rubricato «Modalità di valutazione») recita:

«[#OMISSIS#] prima seduta, che si può svolgere anche per via telematica, la Commissione giudicatrice definisce i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica, e dell’attività assistenziale, ove prevista, dei candidati con particolare riferimento alle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché alla tipologia di impegno didattico-scientifico ed assistenziale, ove previsto, nonché della prova didattica per coloro per i quali è richiesta ai sensi dell’art. 1 del presente bando.

La Commissione, per quanto riguarda la produzione scientifica, valuta:

a) l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;

b) l’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione:

c) la congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale ovvero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura:

d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica;

e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze [#OMISSIS#] specifico settore.

Ai fini della predetta valutazione, la Commissione ricorre, ave possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

La Commissione, in ogni [#OMISSIS#], oltre a quanto indicato nei commi precedenti, valuta specificamente:

a) il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'[#OMISSIS#];

b) l’attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'[#OMISSIS#]:

c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;

d) attività in campo clinico per i settori in cui sono richieste tali specifiche competenze;

e) l’attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

f) la direzione, l’organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali o il coordinamento di progetti nell’ambito della didattica di interesse nazionale;

g) la prova didattica per coloro che non appartengono ai ruoli universitari quali ricercatore, anche a tempo determinato, e professore di II fascia e di I fascia e, eventualmente, se richiesto dal Dipartimento ed indicato nell’art. 1 del presente bando, anche per coloro che appartengono al ruolo universitario di ricercatore».

L’articolo 8 del bando ricalca quasi alla lettera l’articolo 7 del «Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia» dell’Università -OMISSIS- approvato con decreto rettorale 517/2018 (nel testo vigente al momento della emanazione del bando).

Nel verbale della Commissione n. 1 del 3/12/2020 si legge testualmente:

«Tutto ciò premesso, la Commissione predetermina i seguenti criteri con i quali procedere alla valutazione comparativa, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 7 del predetto “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” e dall’ art. 8 del bando di indizione della presente selezione:

Criteri di valutazione della prova didattica che dovranno sostenere coloro che non appartengono ai ruoli universitari quali professori di II e di I fascia e ricercatori:

I candidati sosterranno la prova didattica su tematiche comprese [#OMISSIS#] declaratoria del settore scientifico disciplinare ICAR/13. La prova didattica dovrà avere carattere di lezione ex-cathedra, della durata massima di 45 minuti, da cui dovrà evincersi:

– padronanza della materia anche con riferimento alla più recente letteratura del settore;

– capacità di inquadramento logico-sistematico;

– capacità di sintesi;

– rigore metodologico e chiarezza espositiva.

La Commissione, per quanto riguarda la produzione scientifica, valuta:

a) l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica e il rigore metodologico;

b) l’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;

c) la congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale ovvero del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;

d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica;

e) la continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze [#OMISSIS#] specifico settore.

La Commissione, in ogni [#OMISSIS#], valuta specificatamente:

a) il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'[#OMISSIS#];

b) l’attività didattica svolta a livello universitario in Italia o all'[#OMISSIS#];

c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;

d) l’attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

e) la direzione, l’organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali o il coordinamento di progetti nell’ambito della didattica di interesse nazionale».

4.2 Alla luce dei dati documentali appena riportati si può ritenere che:

a) la Commissione ha definito in maniera sufficientemente precisa i criteri di valutazione ai quali si sarebbe attenuta. L’Università -OMISSIS- è una tra quelle che, nel proprio regolamento, ha definito in maniera precisa i criteri di valutazione (di recente il regolamento è stato riformato nel senso di prevedere criteri ancora più specifici) e la Commissione non poteva [#OMISSIS#] ignorarli;

b) non esiste un obbligo cogente di prevedere uno specifico “peso” (in termini numerici) di ogni singolo criterio o parametro preso in considerazione;

c) ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro;

d) [#OMISSIS#] specie questo è avvenuto se si guarda al verbale n. 6 che dà conto non solo della valutazione, per ogni candidato, dei criteri e dei parametri prefissati (compreso quello relativo al dottorato) ma anche della coerenza tra criteri e loro applicazione concreta;

e) la motivazione espressa dalla Commissione non [#OMISSIS#] la soglia della logicità e della ragionevolezza.

Per queste ragioni gli appelli proposti dal Prof. -OMISSIS- e dalla Prof.ssa -OMISSIS- [#OMISSIS#] accolti.

5. Con l’appello incidentale, (proposto in entrambi i giudizi riuniti) la Prof.ssa -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del Tar Campania [#OMISSIS#] parte in cui ha rigettato il quarto motivo di ricorso – con cui era stato censurato il conflitto di interessi esistente tra la [#OMISSIS#] di Commissione e i candidati vincitori.

Il Collegio accoglie l’appello incidentale uniformandosi ai principi già espressi in Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2007 n. 3206 e Cons. Stato, Sez. VI, 24 settembre 2020 n. 5610.

Secondo un diffuso indirizzo giurisprudenziale, non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile un obbligo di astensione del componente di detta Commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (ex plurimis: Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366; id., sez. III, 20 settembre 2012, n. 5023; id., sez. VI, 31 [#OMISSIS#] 2012, n. 3276).

Nei concorsi universitari, l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituiscono ipotesi ricorrenti nel mondo accademico, che non sono tali da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati (Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2014, n. 3768). La sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della Commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire pur [#OMISSIS#] possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l’operato di chi sia stato proprio allievo alla scelta dei più meritevoli (Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 2002, n. 5879).

Il Collegio ritiene che le predette enunciazioni debbano comunque valutarsi [#OMISSIS#] per [#OMISSIS#], non potendo essere richiamate in modo avulso dallo specifico contesto di riferimento.

Non può essere posto in dubbio che in qualsiasi selezione concorsuale assuma importanza centrale il principio, di rilevanza costituzionale, di imparzialità della Commissione esaminatrice, tanto che ad essa è pacificamente ritenuto applicabile l’art. 51 del codice di procedura civile, che disciplina l’astensione del [#OMISSIS#] (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5279; Cons. Stato, sez. IV, 12 [#OMISSIS#] 2008, n. 2188 e 8 [#OMISSIS#] 2001, n. 2589; Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio 2001, n. 3957, 18 agosto 2010, n. 5885, 5 [#OMISSIS#] 1998, n. 631, 6 novembre 1997, n. 1617 e 23 dicembre 1996, n. n. 1757). È pure pacifico che le cause di astensione obbligatoria da ricondurre a ragioni di parentela, amicizia o inimicizia personale, interessi da intendere nel senso strettamente economico sopra indicato, o ancora a peculiari rapporti con una delle parti debbono essere adattate alla realtà del mondo accademico, in cui rapporti continuativi di collaborazione scientifica rappresentano di per sé non solo indice di conoscenza (se non anche di familiarità e apprezzamento personale), ma anche fonte di sostanziale utilità sia per il professore, che di tale collaborazione si avvale per le proprie attività di ricerca e di didattica, sia per l’allievo, che acquisisce nozioni e possibilità di introduzione nel mondo scientifico, con presumibile convergenza di interessi.

Tuttavia non può che ritenersi incompatibile con il ruolo di commissario d’esame il professore, chiamato ad esprimere una valutazione comparativa di candidati, uno dei quali sia dello stesso stabile e assiduo collaboratore, anche soltanto nell’attività accademica e/o pubblicistica. L’apprezzamento da esprimere in tale contesto, circa le attitudini dei concorrenti, potrebbe infatti essere determinato da fattori di stima e conoscenza a livello personale, o dalle possibili ricadute delle scelte da operare sul rapporto di collaborazione instaurato. Il giudizio di valore, da esprimere sui lavori scientifici dei concorrenti, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale, quando una parte rilevante della produzione pubblicistica di un candidato fosse riconducibile anche indirettamente al soggetto, chiamato a formulare tale giudizio. L’incompatibilità deve escludersi nei soli casi di collaborazione che possa essere ricondotta alle ordinarie relazioni accademiche o resa inevitabile dal settore particolarmente specialistico di ricerca, in modo tale da rendere non presumibile una qualsiasi preferenza personale del commissario d’esame per un singolo candidato.

In definitiva, se non è possibile negare, in linea di principio, l’ammissibilità di una Commissione esaminatrice composta da membri che abbiano avuto un rapporto di collaborazione scientifica con uno dei candidati, ciò deve escludersi in relazione all’intensità della collaborazione, qualora sia essa stata tale da negare radicalmente qualsiasi possibilità di valutazione indipendente dello stesso candidato.

Ebbene, nel [#OMISSIS#] in esame, risulta alla luce delle allegazioni dell’appellante incidentale, non smentite [#OMISSIS#] sostanza, appare evidente il rapporto di collaborazione intensa, stabile e [#OMISSIS#] nel tempo tra la [#OMISSIS#] della Commissione e i candidati dichiarati vincitori.

Tutto questo emerge, valutando in concreto, la stabile e significativa collaborazione nell’ambito delle pubblicazioni, dell’attività di ricerca, della partecipazione e/o direzione di gruppi di ricerca, dei brevetti, della direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane, del conseguimento di premi per l’attività scientifica, dell’organizzazione e partecipazione a convegni, degli incarichi didattici.

Ragioni di opportunità impongono che non giudichi i candidati un Commissario che abbia con uno o più di loro rapporti di collaborazione e vicinanza così intensi e stretti.

L’appello incidentale proposto in entrambi i giudizi riuniti merita, pertanto, di essere accolto.

La procedura valutativa deve essere ripetuta da una Commissione composta in maniera diversa.

6. Per le ragioni esposte:

a) [#OMISSIS#] accolti gli appelli principali dei due giudizi riuniti;

b) va accolto l’appello incidentale proposto in entrambi i giudizi riuniti;

c) per l’effetto, occorre rinnovare la procedura con diversa Commissione.

[#OMISSIS#] assorbita ogni altra questione.

Sussistono buone ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, e per l’effetto:

a) accoglie gli appelli principali dei due giudizi riuniti;

b) accoglie l’appello incidentale presentati nei due giudizi riuniti;

c) dispone la rinnovazione della procedura con diversa Commissione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e Università degli Studi -OMISSIS-.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 21 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] Pascuzzi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Pascuzzi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]

IL SEGRETARIO

In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati

Pubblicato il 03/05/2022