Il provvedimento di diniego di abilitazione basato sulla mancanza di originalità o di innovatività delle pubblicazioni presentate – che va “motivata valutando il contenuto delle pubblicazioni” (Cons. St., sez. VII, 23 marzo 2022, n. 2121) – è viziato da “difetto di motivazione”, reso evidente dal fatto che nessuno dei Commissari si è minimamente soffermato ad analizzare il contenuto delle pubblicazioni sottoposte a valutazione né a offrire alcuna indicazione di quali sarebbero “i risultati acquisiti nella comunità scientifica di riferimento” che il ricorrente si sarebbe limitato a riprodurre nelle propria produzione scientifica. E’ evidente, quindi, l’impossibilità di comprendere quale sia stato il reale iter argomentativo che ha condotto i Commissari a ritenere non innovativa la produzione scientifica del ricorrente e a negare, su tale rilievo, il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale.
Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 10 maggio 2022, n. 5843
Abilitazione scientifica nazionale - qualità della produzione scientifica - originalità e innovazione
N. 05843/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06261/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6261 del 2021, proposto da [#OMISSIS#] Picichè, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del giudizio collegiale negativo e dei giudizi individuali negativi espressi dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale (a.s.n.), ad esito del sesto quadrimestre della tornata avviata nel 2018, relativamente alla seconda fascia, del settore concorsuale (s.c.) 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ove lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario associato per il settore concorsuale 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare, indetta con D.D. del MIUR n. 2175/2018.
Il giudizio conclusivo in contestazione, rassegnato dalla Commissione all’unanimità, è stato negativamente espresso sulla base di una valutazione negativa circa le pubblicazioni sottoposte a valutazione.
Avverso tale giudizio, la parte ricorrente ha articolato i seguenti argomenti di doglianza:
“1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.M. N. 120 DEL 2016. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, CARENZA DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E SVIAMENTO;
2. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO;
3. ECCESSO DI POTERE PER GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. SVIAMENTO;
4. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, NONCHÉ PER DIFETTO GRAVE DI ISTRUTTORIA. MANIFESTE ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. CARENZA DI MOTIVAZIONE”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con mera memoria di stile.
All’udienza pubblica del 20 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui di seguito.
Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente lamenta che la Commissione, con giudizi formulati in modo letteralmente identico o sostanzialmente sovrapponibile, “ha asserito che tutte le pubblicazioni presentate dal ricorrente sarebbero carenti di innovatività, ma senza restituire, rispetto ad alcuna di esse, una benché minima analisi contenutistica, di guisa che non si è oggettivamente in grado di risalire alle ragioni per cui la produzione scientifica del ricorrente è stata ritenuta inadeguata per il conseguimento dell’a.s.n. di seconda fascia”.
L’argomento di censura è fondato.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (a mente del quale “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”), sebbene non pretenda una valutazione analitica – titolo per titolo, pubblicazione per pubblicazione – (che sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella in controversia che richiedono l’esame di centinaia di candidati in un ristretto lasso di tempo), tuttavia richiede necessariamente che la Commissione esamini il contenuto delle pubblicazioni ed esponga le relative valutazioni, in modo che risulti evidente il percorso motivazionale seguito, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali formulati dai singoli Commissari.
Nel [#OMISSIS#] di specie, la valutazione negativa delle pubblicazioni si è concretata in un giudizio collegiale del seguente tenore: “L’interesse scientifico del candidato è rivolto in particolare alla patologia coronarica, ma nelle pubblicazioni in tema riproduce risultati acquisiti [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, mancando di quel necessario approfondimento nell’affrontare i [#OMISSIS#] trattati, producendo così un risultato di non elevata qualità in mancanza di caratteri innovativi. Complessivamente le pubblicazioni presentate non dimostrano pertanto un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca affrontati e non si possono ritenere di qualità elevata in relazione al settore concorsuale relativamente al ruolo di II Fascia”.
Anche i giudizi individuali dei Commissari [#OMISSIS#] Castelli e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sono caratterizzati dall’utilizzo della medesima formulazione testuale del giudizio collegiale.
Nei restanti giudizi individuali, viene espressa la seguente valutazione in ordine alla qualità delle pubblicazioni presentate dal ricorrente:
– “La maggior parte delle pubblicazioni sono pubblicate su riviste di scarso livello e assolutamente non di riferimento per il settore disciplinare, tutte con IF<2. Anche il focus delle pubblicazioni non rappresenta il “core” della disciplina cardiochirurgica: si tratta per lo più’ di argomenti marginali e di scarso interesse per l’intera disciplina (collaterali non coronarici, fistole artero venose, etc)” ([#OMISSIS#] [#OMISSIS#]);
– “La qualità delle pubblicazioni risulta essere di non elevato impatto scientifico e tratta argomenti già affrontati in letteratura. Non sono originali e non hanno un grande impatto scientifico [#OMISSIS#] panoramica nazionale” ( prof. [#OMISSIS#] Ruvolo);
– “Il candidato presenta 12 pubblicazioni in cui appare ben individuabile il suo personale contributo, ma la produzione scientifica appare di non sufficiente qualità … negli ultimi 10 anni ha prodotto 29 pubblicazioni che non sono originali e non hanno un grande impatto scientifico [#OMISSIS#] panoramica nazionale” (prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]).
E’ agevole rilevare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla mancanza di originalità o di innovatività delle pubblicazioni presentate – che va “motivata valutando il contenuto delle pubblicazioni” (Cons. St., sez. VII, 23 marzo 2022, n. 2121) – reso evidente dal fatto che nessuno dei Commissari si è minimamente soffermato ad analizzare il contenuto delle pubblicazioni sottoposte a valutazione né a offrire alcuna indicazione di quali sarebbero “i risultati acquisiti [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento” che il ricorrente si sarebbe limitato a riprodurre nelle propria produzione ascientifica.
E’ evidente, quindi, l’impossibilità di comprendere quale sia stato il [#OMISSIS#] iter argomentativo che ha condotto i Commissari a ritenere non innovativa la produzione scientifica del ricorrente e a negare, su tale rilievo, il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale.
Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
La fondatezza della doglianza assorbe le censure oggetto del terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole di alcune inesattezze contenute nei giudizi individuali resi dai singoli Commissari (in particolare, sarebbero errate le affermazioni secondo cui “il dott. Picichè si sarebbe occupato di fistole artero venose” e secondo cui “delle 11 pubblicazioni, tre hanno un IF < 1”).
Con l’[#OMISSIS#] motivo di ricorso il ricorrente (che, peraltro, è stato riconosciuto in possesso di ben sei titoli tra quelli individuati dalla Commissione [#OMISSIS#] prima riunione) contesta di non essere stato riconosciuto in possesso del titolo l) – «Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione» – per il quale “nel prescritto elenco di titoli aveva indicato le seguenti esperienze:
– «FRENCH BOARD IN CARDIAC SURGERY (Conseguito presso il College Francaise de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire, Paris)», esame al quale è ammesso solo chi ha esperienza in attività clinica chirurgica;
– «RESEARCH and CLINICAL FELLOWSHIP – ATTIVITÀ DI RICERCA ATTINENTE AL SETTORE CONCORSUALE – CANADA», una fellowship che ha previsto, oltre alle attività di ricerca, anche attività assistenziali”.
Il motivo risulta infondato in quanto le suddette attività, indicate dal ricorrente, non rappresentano esperienze professionali contrassegnate da attività di ricerca in quanto:
– non possono considerarsi come esperienze professionali, non essendo stato allegato che vi sia stato un incarico né il pagamento di un compenso per l’opera svolta;
– non possono essere considerate “attività di ricerca ” – da intendere come “un vero e proprio studio tale da suscitare interesse tra gli studiosi per il livello di approfondimento, la novità, la metodologia impiegata ecc.” T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 17 giugno 2019, n. 7775 – tenuto conto che la ricorrente non ha prospettato alcun elemento, in termini di complessità o originalità dei contenuti, che possa indurre ad attribuire alle medesime una qualche [#OMISSIS#] di ricerca.
In conclusione, il ricorso deve trovare accoglimento in relazione ai primi due motivi di doglianza articolati dal ricorrente.
All’accoglimento del ricorso accede, nel quadro dei vincoli conformativi parimenti promananti dal dictum giudiziale, l’obbligo, in capo alla soccombente Amministrazione, di rinnovare il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierno ricorrente, ovviamente a mezzo di organo avente composizione diversa, rispetto a quella che ha rassegnato la pregressa valutazione, oggetto di censura.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.500,00, oltre accessori, a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL [#OMISSIS#] | |
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] | [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] | |
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 10/05/2022