Tar Lazio, Roma, Sez. III, 27 giugno 2022, n. 8727

Procedura di selezione per un posto da RTDA - art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 - Commissione giudicatrice - Incompatibilità

Data Documento: 2022-07-28
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

In tema di concorsi pubblici universitari è stato affermato che non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile un obbligo di astensione del componente della commissione valutatrice solo in presenza di una comunanza di interessi con taluno dei candidati, anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. n. 31/2021 e n. 6341/2021, cit.), specificando sul punto che “la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della Commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire la pur possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l’operato di chi sia stato proprio allievo alla scelta dei più meritevoli” (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. n. 6341/2021, cit.). In proposito, nell’evidenziare l’esigenza di adattare la disciplina delle cause di astensione obbligatoria di cui all’articolo 51 c.p.c. (pacificamente ritenuto applicabile alle selezioni concorsuali) alla realtà del mondo accademico – nel cui ambito l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisce ipotesi ricorrente – è stato osservato che se in linea generale la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente previste, occorre comunque tener conto dei caratteri in concreto assunti dalla predetta collaborazione, ove la stessa presenti connotati di particolare intensità, continuatività, sistematicità e protrazione nel tempo, che la rendano per certi versi assimilabile ad un vero e proprio sodalizio professionale e tali da far desumere che non vi è stata una valutazione indipendente del candidato medesimo (in tal senso, cfr.: Cons. St., sez VI, sent. n. 6341/2021 e sent. n. 3319/2021, cit.; TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 2883/2019, cit.). Ciò premesso, l’applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali al caso in esame conduce a ritenere che non possa ravvisarsi il denunciato difetto di imparzialità della Commissione giudicatrice rispetto alla candidata risultata vincitrice. Nel caso di specie, sulla base degli elementi – globalmente considerati – dedotti in ricorso, pur non potendosi negare la sussistenza di un rapporto di collaborazione tra la candidata ed il commissario indicato in ricorso (coincidente con la docente universitaria individuata quale responsabile del progetto di ricerca indicato nel bando della procedura selettiva), non può ritenersi che il suddetto rapporto rivesta i caratteri della stabilità, continuità, sistematicità ovvero sia espressione di una comunanza di interessi anche economici, suscettibili di compromettere l’imparzialità della valutazione.

Contenuto sentenza

N. 08727/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02225/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2225 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] Diosono, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Gallone, [#OMISSIS#] Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita’ degli Studi Roma Tre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[#OMISSIS#] Di Cola, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Nucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lutezia n. 8;

per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari

– del provvedimento Prot. 198539 del 18 dicembre 2020: “Avviso di Approvazione degli Atti della Procedura pubblica di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’Art. 24 C. 3 Lettera A) della L. 240/2010, s. c. 10/A1 s.s.d L-ANT/10 presso il Dipartimento di Studi Umanistici Roma Tre, pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Università e in G.U. IV serie speciale n° 6 del 22/01/2021 (Doc. 1);

– del verbale n. 3 della Commissione, – pubblicato dal 11/12/2020 al 28/02/2021 (Doc.2) nell’albo pretorio on-line dell’Università, – nel quale la Commissione ha individuato la candidata Dott.ssa [#OMISSIS#] Di Cola vincitrice della procedura di selezione per l’assunzione di n.1 Ricercatore a tempo determinato per il Settore concorsuale 10/A1- S.S.D. L-ANT/10 – Metodologie della ricerca archeologica, Dipartimento di Studi Umanistici (Doc. 3);

– del predetto verbale n. 3 della Commissione giudicatrice, nel quale la Commissione ha applicato in maniera palesemente viziata ed errata i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e dei curricula dei candidati – da essa stessa stabiliti nel verbale n.1 – al fine di far risultare vincitrice della procedura la prima classificata;

– del verbale n. 1 (Seduta Preliminare) della Commissione giudicatrice, riunitasi in data 26 ottobre 2020, nel quale i membri della commissione dichiarano di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità rispetto ai candidati e che, pertanto, non sussiste alcun motivo giuridico e/o di opportunità di astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice (Doc. 4);

– delle concrete modalità con cui si è svolta l’intera procedura concorsuale e delle effettive modalità di valutazione dei candidati, finalizzate alla vittoria della Dott.ssa [#OMISSIS#] Di Cola;

– nonché di ogni altro atto, verbale e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non conosciuti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma Tre e di [#OMISSIS#] Di Cola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con il proposto gravame la ricorrente, avendo partecipato alla procedura pubblica di selezione (in epigrafe indicata) indetta dall’Università resistente per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), L. n. 240/2010, ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva, conducente all’individuazione come vincitore della candidata in questa sede evocata come controinteressata, unitamente agli atti connessi.

2. Il ricorso è affidato a due motivi di doglianza, con i quali viene sostanzialmente dedotta l’illegittimità della procedura selettiva per violazione delle regole fissate [#OMISSIS#] relativa lex specialis, con riguardo alla composizione della Commissione giudicatrice e al suo operato, nonché per eccesso di potere per manifesta illogicità e disparità di trattamento [#OMISSIS#] misura in cui la procedura medesima sarebbe stata piegata a far risultare come vincitrice una candidata in possesso di titoli, pubblicazioni e curriculum asseritamente inferiori rispetto a quelli della ricorrente.

2.1. In particolare, con il primo motivo di gravame – rubricato “Illegittimità e/o eccesso di potere per contrarietà ai principi di buona fede, correttezza, trasparenza e buon andamento della PA di cui all’art. 97 Cost. Violazione della par condicio, della trasparenza e del dovere di imparzialità della commissione giudicatrice nelle operazioni di valutazione dei candidati” – la ricorrente lamenta la mancata imparzialità della Commissione giudicatrice in ragione della dedotta conoscenza personale della candidata, risultata vincitrice, da parte di uno dei componenti della Commissione, idonea ad integrare un rapporto non qualificabile in termini di “mera collaborazione” tipica negli ambienti universitari in quanto al medesimo componente risulterebbe legata tutta la carriera accademica della controinteressata – quale allieva del componente stesso (nonché allieva del procedente titolare della medesima cattedra presso l’Università indicente la procedura) e, [#OMISSIS#] specifico, il suo percorso universitario (laurea) e post-universitario (dottorato), nonché l’intera produzione scientifica e le esperienze professionali maturate: dai dedotti elementi emergerebbe – secondo la prospettazione in ricorso – una “cointeressenza di tipo lavorativo o professionale capace di minare l’imparzialità della valutazione”.

2.2. Con il secondo motivo di gravame – rubricato “Illegittimità e/o eccesso di potere per carenza e/o difetto di motivazione ex art.3 Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione dei principi di buona fede, correttezza, trasparenza e legittimo affidamento, nonché per contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, sproporzione, ingiustizia manifesta e perplessità” – la ricorrente lamenta in primo luogo il difetto di adeguata motivazione ex art. 3 L. n. 241/1990 in quanto nell’ambito degli atti relativi alla procedura selettiva non risulterebbero indicate le ragioni conducenti alla ritenuta prevalenza della controinteressata (rispetto alla ricorrente), all’esito della presentazione orale, rispetto al diverso giudizio riportato [#OMISSIS#] precedente fase della procedura selettiva (avente ad oggetto la valutazione analitica dei titoli presentati), nel cui contesto la ricorrente aveva riportato un giudizio in termini di “ottimo” (sia per il curriculum sia per le pubblicazioni) rispetto a quello di “buono” conseguito dalla controinteressata.

Deduce altresì che la procedura selettiva sarebbe viziata da contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, in quanto non apparirebbe ragionevole l’avvenuto ribaltamento – nei termini evidenziati nell’ambito della precedente censura – della prima valutazione analitica oggettiva, condotta su tutta la documentazione prodotta dai candidati (tra cui, la controinteressata e parte ricorrente), all’esito di un colloquio personale, avente ad oggetto quella medesima documentazione, durato pochi minuti e incentrato su una breve presentazione personale dei candidati stessi.

2.3. Parte ricorrente chiede dunque l’annullamento degli atti impugnati con il conseguente ordine alla resistente Amministrazione di procedere alla ripetizione della valutazione dei candidati da parte di una commissione giudicatrice in diversa composizione.

3. L’Università intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione includente le controdeduzioni articolate dalla Commissione esaminatrice.

4. La controinteressata evocata si è costituita in giudizio con memoria difensiva, esponendo le ragioni a supporto della sostenuta infondatezza del ricorso.

5. In vista della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha depositato memoria; l’Università resistente ha depositato note di udienza.

6. Con ordinanza 29 marzo 2021, n. 1977, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.

7. In vista dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso, la controinteressata ha prodotto memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a., richiamando i contenuti dell’ordinanza di riforma resa in sede di gravame cautelare con conseguente accoglimento dell’istanza sospensiva di primo grado (Cons. St., sez. VI, ord. 27 agosto 2021, n. 4456), insistendo in ogni caso per il rigetto del ricorso.

8. All’udienza pubblica del 15 dicembre 2021, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Muovendo all’esame del primo motivo di doglianza, il Collegio intende richiamare in via preliminare il pertinente orientamento maturato in seno alla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 4 gennaio 2021, n. 31, sent. 26 aprile 2021, n. 3319 e sent. 17 settembre 2021, n. 6341, nonché TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 5 marzo 2019, n. 2883, confermata da Cons. St., sez. VI, sent. 7 luglio 2020, n. 4356).

2.1. Al riguardo, in tema di concorsi pubblici universitari è stato affermato che non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile un obbligo di astensione del componente della commissione valutatrice solo in presenza di una comunanza di interessi con taluno dei candidati, anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. n. 31/2021 e n. 6341/2021, cit.), specificando sul punto che “la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della Commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire la pur possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l’operato di chi sia stato proprio allievo alla scelta dei più meritevoli” (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. n. 6341/2021, cit.).

In proposito, nell’evidenziare l’esigenza di adattare la disciplina delle cause di astensione obbligatoria di cui all’articolo 51 c.p.c. (pacificamente ritenuto applicabile alle selezioni concorsuali) alla realtà del mondo accademico – nel cui ambito l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisce ipotesi ricorrente – è stato osservato che se in linea generale la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente previste, occorre comunque tener conto dei caratteri in concreto assunti dalla predetta collaborazione, ove la stessa presenti connotati di particolare intensità, continuatività, sistematicità e protrazione nel tempo, che la rendano per certi versi assimilabile ad un vero e proprio sodalizio professionale e tali da far desumere che non vi è stata una valutazione indipendente del candidato medesimo (in tal senso, cfr.: Cons. St., sez VI, sent. n. 6341/2021 e sent. n. 3319/2021, cit.; TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 2883/2019, cit.).

3. Ciò premesso, l’applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali al caso in esame conduce a ritenere che non possa ravvisarsi il denunciato difetto di imparzialità della Commissione giudicatrice rispetto alla candidata risultata vincitrice.

Nel caso di specie, sulla base degli elementi – globalmente considerati – dedotti in ricorso, pur non potendosi negare la sussistenza di un rapporto di collaborazione tra la candidata ed il commissario indicato in ricorso (coincidente con la docente universitaria individuata quale responsabile del progetto di ricerca indicato nel bando della procedura selettiva), non può ritenersi che il suddetto rapporto rivesta i caratteri della stabilità, continuità, sistematicità ovvero sia espressione di una comunanza di interessi anche economici, suscettibili di compromettere l’imparzialità della valutazione.

3.1. Dalla documentazione versata in atti, infatti, emerge la sussistenza di rapporti accademici diretti tra il commissario indicato in ricorso e la controinteressata riguardanti, in parte, l’attività didattica e di tutorato esercitata dalla controinteressata stessa, nonché quella svolta quale cultore della materia presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università indicente la procedura selettiva per cui è causa (nel cui ambito il commissario medesimo è venuto ad assumere il ruolo di Professore ordinario in un arco temporale successivo all’avvio delle attività prestate dalla medesima controinteressata presso il Dipartimento), nonché in limitata parte la sua produzione scientifica – circoscritta, per quanto emerge dal curriculum presentato, ad una monografia nell’elenco delle pubblicazioni riportate e ad alcuni atti di convegni tra quelli indicati, che comunque appare oggetto di un contributo separato – e in parte circoscritta il percorso universitario svolto, con esclusivo riguardo alla tesi di laurea specialistica (nel cui contesto il commissario stesso risulta aver svolto il ruolo di relatore).

La carriera accademica e la produzione scientifica della controinteressata non denotano, dunque, un’esclusiva collaborazione con il commissario indicato in ricorso, né manifestano una comunanza di interessi (altresì) di [#OMISSIS#] professionale di intensità “tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, sent. n. 6341/2021, cit.).

Gli elementi dedotti in ricorso, [#OMISSIS#] specifico, non appaiono sufficienti a qualificare la predetta relazione di collaborazione accademica in termini di particolare intensità ovvero con connotazione di stabilità, continuità, sistematicità, né tantomeno risultano idonei ad integrare una comunanza di interessi anche economici ovvero un sodalizio professionale tra il commissario stesso e la candidata risultata vincitrice.

3.2. Tale conclusione può, altresì, estendersi alla dedotta relazione accademica asseritamente intercorrente tra la controinteressata e gli altri componenti della Commissione quanto agli ulteriori elementi prospettati in ricorso ([#OMISSIS#] parte in fatto).

L’evocata collaborazione, infatti, appare essenzialmente circoscritta alla circostanza che due tra le pubblicazioni dichiarate dalla controinteressata appartengano, rispettivamente, ad opere collettanee che vedono la partecipazione in qualità di curatori, tra gli altri, di uno ovvero di entrambi i suddetti commissari, nonché al fatto che uno dei componenti la Commissione giudicatrice ([#OMISSIS#] specie, il Presidente) abbia rivestito il ruolo di Presidente della giuria (composta complessivamente da sette membri) conferente alla controinteressata medesima uno dei premi (conseguito nel 2019) indicati nel curriculum presentato: i suddetti elementi costituiscono, in particolare, indici sintomatici di una relazione meramente occasionale.

3.3. Va, inoltre, evidenziata l’ulteriore circostanza – allegata dalla controinteressata (cfr. memoria depositata il 19 marzo 2021 con l’unito documento n. 3), sul punto non oggetto di contestazione da parte della ricorrente – che il settore disciplinare oggetto della procedura selettiva per cui è causa appare connotato da particolare specialità, corrispondendo allo stesso un numero limitato di docenti universitari titolari del relativo insegnamento in ambito nazionale, denotante altresì il carattere ristretto della comunità scientifica di riferimento.

In proposito, è stato affermato che “… allorquando la collaborazione scientifica tra il candidato e il componente della commissione d’esame abbia avuto carattere di mera occasionalità, non ne deriva in via automatica (in assenza di elementi ulteriori) l’illegittimità degli atti valutativi cui ha partecipato il commissario che non abbia formalizzato la sua astensione, soprattutto nei casi di settori disciplinari specialistici dove non è agevole rinvenire una sufficiente rosa di candidati all’ufficio di componente di una commissione d’esame, in ragione della scarsa presenza di professori incaricati dell’insegnamento della materia” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, sent. n. 31/2021, cit.).

3.4. Infine, per quanto concerne la circostanza – dedotta [#OMISSIS#] parte in fatto del ricorso e ammessa dalla stessa Commissione esaminatrice nell’ambito delle formulate controdeduzioni, versate in atti dall’Università resistente – connessa all’intervento scambio, tra due componenti della Commissione in occasione dello svolgimento della discussione pubblica con la controinteressata, di un messaggio tramite WhatsAppWeb, oggetto di momentanea condivisione sullo schermo (e dunque reso visibile a tutti i partecipanti alla fase della discussione pubblica svoltasi in modalità telematica), va osservato che il tenore del messaggio riportato, in quanto circoscritto ad un frammento di conversazione, il cui scarno contenuto non si compone di elementi puntuali dai quali poter evincere una possibile incidenza sull’esito delle valutazioni condotte, non può condurre a ritenere che l’elemento dedotto costituisca, di per sé, un indice sintomatico della denunciata interferenza di carattere esterno rispetto alla formulazione del giudizio finale, vista altresì la documentazione allo stato in atti.

3.5. Per le ragioni esposte, il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato.

4. Parimenti va disatteso il secondo motivo di doglianza.

4.1. Le due censure articolate in seno al suddetto motivo possono essere esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse sul piano logico e giuridico.

5. Le deduzioni poste alla base del denunciato difetto di motivazione, in particolare, asserenti il presunto ribaltamento del giudizio all’esito del colloquio orale (rispetto alle precedenti fasi di valutazione) senza l’indicazione delle ragioni a supporto della ritenuta prevalenza della controinteressata, oltre a presupporre un’articolazione della procedura selettiva non corrispondente a quella delineata dalla normativa di fonte primaria, non trovano altresì piena corrispondenza nel contenuto della documentazione, prodotta in giudizio, relativa agli atti della procedura selettiva.

5.1. Al riguardo occorre premettere che la selezione in esame, finalizzata all’individuazione di un candidato con il quale stipulare un contratto di lavoro di durata triennale per un posto di ricercatore universitario, è disciplinata dall’art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In particolare, l’articolo 24, comma 2, nel disporre che i destinatari dei contratti in questione debbano essere individuati mediante selezioni pubbliche disciplinate dai regolamenti universitari, introduce specifici criteri direttivi, includenti la definizione dell’impianto della procedura, articolata – per quanto concerne la valutazione selettiva in senso proprio – in una duplice fase: i) la valutazione preliminare dei candidati secondo parametri predeterminati, finalizzata all’ammissione dei candidati comparativamente meritevoli alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; ii) la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, conducente all’attribuzione di un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, con contestuale prova orale finalizzata all’accertamento dell’adeguata conoscenza di una lingua straniera (al riguardo, cfr. articolo 24, comma 2, lettera c, L. n. 240/2010).

Non può dunque sostenersi, alla luce del delineato quadro normativo, che il giudizio sui titoli e sulla produzione scientifica dei singoli candidati venga ad esaurirsi nel contesto della fase di valutazione preliminare, viceversa finalizzata all’individuazione dei candidati da ammettere alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni (oggetto di valutazione, per quanto concerne i soli candidati ammessi, a seguito della discussione medesima, secondo il dettato della previsione legislativa sopra richiamata).

6. Ciò posto, va osservato che alla luce della documentazione in atti l’esito della procedura selettiva appare conforme, quanto al tenore della motivazione formulata a corredo dell’individuazione del candidato vincitore (riportata nel verbale n. 3, versato in atti), al contenuto del “giudizio complessivo” reso in sede di valutazione preliminare sul profilo del medesimo candidato (di cui al verbale n. 2, parimenti depositato).

6.1. In entrambi i contesti di valutazione, infatti, risulta evidenziato, con riguardo alla posizione della controinteressata, l’esito particolarmente favorevole del giudizio condotto sulla coerenza del profilo scientifico e curriculare rispetto al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva.

[#OMISSIS#] specifico, la motivazione riportata nell’ambito della valutazione finale a fondamento della ritenuta prevalenza della controinteressata (rispetto agli altri partecipanti alla procedura, tra cui la ricorrente) reca l’espresso riferimento alla considerazione che “Il profilo scientifico complessivo è pienamente aderente alle tematiche del bando, così come l’attività curriculare è molto coerente con il SSD L-ANT/10” (cfr. verbale n. 3).

Tale riferimento trova, sul punto, una sostanziale corrispondenza nell’esito del giudizio complessivo sulla controinteressata reso dalla Commissione in sede di valutazione preliminare dei partecipanti finalizzata all’individuazione dei candidati ammessi alla discussione pubblica, laddove per la stessa è evidenziato che “l’attività curriculare è pienamente coerente con il SSD L-ANT/10”, oltre che “la produzione è continua e aderente alle tematiche del bando” – mentre per la ricorrente, sempre nell’ambito del giudizio complessivo recante l’ammissione della candidata stessa alla discussione pubblica, è riportata la valutazione che “la produzione è continua” e “la vasta attività curriculare è coerente con SSD L-ANT/10” (cfr. verbale n. 2, allegato C).

6.2. Inoltre, dagli atti della procedura selettiva risulta che il giudizio finale di prevalenza accordato alla controinteressata trova fondamento nel maggior punteggio attribuito alle pubblicazioni presentate dalla medesima candidata – a parità di punteggio assegnato ai titoli, rispettivamente per la controinteressata stessa e per la ricorrente – (cfr. verbale n. 3 unitamente all’allegato n. 1) in sede di valutazione successiva alla discussione pubblica, condotta alla luce dei criteri predeterminati dalla Commissione medesima (indicati nell’ambito del verbale n. 1, depositato in giudizio) recanti altresì il riferimento – per un profilo di valutazione concernente le pubblicazioni (sul punto non oggetto di censura in ricorso) – “anche … ai [#OMISSIS#] da trattare nell’ambito del progetto di ricerca per cui è indetto il bando”.

Il profilo indicato appare espressamente riportato nell’ambito del giudizio finale di prevalenza della controinteressata, laddove sul punto è evidenziata – unitamente all’apprezzamento di elevata coerenza dell’attività curriculare con lo specifico settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura – la conclusione che “Il profilo scientifico complessivo è pienamente aderente alle tematiche del bando” (cfr. verbale n. 3, sopra richiamato).

6.3. In proposito, va osservato che la questione inerente alla legittimità di siffatto criterio di valutazione – evocante l’inerenza alle previste attività di ricerca connesse al progetto indicato nel bando, oggetto di cofinanziamento regionale – non può costituire oggetto di scrutinio [#OMISSIS#] presente sede.

La corrispondente censura, infatti, risulta introdotta per la prima volta in giudizio tramite la memoria difensiva di parte ricorrente depositata in data 20 marzo 2021, non risultando specificamente formulata nell’ambito dei motivi di doglianza proposti in ricorso.

7. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso va respinto.

8. Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della complessiva fattispecie esaminata, per disporre la compensazione integrale tra le parti in causa delle spese relative al presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente

Chiara Cavallari, Referendario, Estensore

[#OMISSIS#] Satullo, Referendario

Pubblicato il 27/06/2022