Tar Lazio, Sez. III, 16 giugno 2022, n. 8078

Prova selettiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia - numero programmato

Data Documento: 2022-06-19
Autorità Emanante: Tar Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

In relazione alle prove selettive per l’accesso al corso di laurea (a numero programmato) in medicina e chirurgia relativamente all’anno accademico 2019/2020, a fronte della contestazione del numero programmato da parte del ricorrente che non si era collocato in posizione utile ai fini dell’ammissione, ritenuto dallo stesso inferiore al reale fabbisogno nazionale e alle effettive capacità ricettive degli Atenei, il Collegio ha rigettato il ricorso, sostenendo che la questione fosse infondata, “in quanto il diritto allo studio, alla formazione culturale e alla libertà delle scelte professionali, tutelati dagli articoli 2, 4, 33 e 34 della Costituzione, non escludono limiti – necessariamente di rango legislativo – all’autonomia universitaria, in funzione dell’esigenza, riconosciuta anche in ambito comunitario, di standard di formazione minimi, a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l’esercizio di determinate attività professionali, come quelle in ambito sanitario di cui si discute (cfr. Corte Cost. sent. n. 383/1998, con principi analoghi enunciati sia dalla Corte di Giustizia che dalla CEDU, come meglio illustrato nella citata sentenza di questo Tribunale n. 12042/2019). Non può, dunque, non riconoscersi la necessità di conformare l’accesso alla facoltà di medicina alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 7 aprile 2021, n. 4078)”.

Peraltro – richiamando Cons. Stato, sez. VI, sent. 2 luglio 2020, n. 4266 – “non coglie nel segno il ragionamento incentrato sulle disponibilità venutesi a creare per gli anni successivi. Infatti, il fatto che per l’anno accademico successivo le Università abbiano acquisito ulteriori dotazioni umane e strumentali in modo da poter implementare il numero di posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno del corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, non può certo valere – senza ulteriori specifiche deduzioni ed allegazioni – a ritenere che fosse dovuto un numero di posti equivalente anche nella programmazione dell’anno accademico 2019/2020, potendosi ragionevolmente ipotizzare che il minor numero di posti disponibili per l’anno in esame (dove comunque si è registrato un rilevante incremento rispetto all’anno anteriore) fosse legato all’impiego di minori risorse rispetto a quelle impiegate nell’anno (successivo) in cui è preannunciato l’ampliamento delle disponibilità”