ABSTRACT: Il Consiglio di Stato ha ritenuto viziata da eccesso di potere la previsione del bando di chiamata di un professore universitario di prima fascia che escludeva dall’espletamento della “prova didattica” preventiva esclusivamente i professori di prima e seconda fascia, ma non i ricercatori di ruolo che, come nel caso della ricorrente, avessero già maturato una consistente esperienza didattica. La pronuncia offre un prezioso spunto di riflessione in merito ai limiti di sindacabilità giurisdizionale delle decisioni assunte dall’amministrazione in materia di reclutamento, con particolare riferimento a quelle, afferenti alla sfera della discrezionalità tecnica, coincidenti con la fissazione di requisiti d’accesso ai concorsi pubblici e la previsione di prove idoneative. La vicenda in esame fornisce inoltre l’opportunità per svolgere un ragionamento più ampio sul funzionamento della didattica universitaria e, in particolare, sull’ormai irrinunciabile contributo ad essa garantito dalla figura dei ricercatori. Si cercherà dunque di fare chiarezza sui compiti e sulle prerogative del ricercatore universitario, ripercorrendone l’evoluzione legislativa alla luce delle significative novità introdotte con il d.l. 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (conv. in l. 29 giugno 2022, n. 79), destinate ad incidere profondamente sul pre-ruolo universitario: particolare attenzione sarà dunque dedicata al nuovo “contratto di ricerca”, chiamato a sostituire l’assegno di ricerca istituito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all’introduzione della figura del ricercatore a tempo determinato (RTD), conseguente all’abolizione della distinzione tra RTD-A e RTD-B.
(Abstract a cura dell’Autore)