A seguito dell’impugnazione della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2021/2022, relativamente all’ambiguità nella formulazione di un quesito che non presentava, a detta del ricorrente, alcuna risposta esatta tra le varie opzioni disponibili, il Collegio ha affermato che “sindacare la correttezza delle risposte significhi sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso a questo giudice se non nelle tassative ipotesi previste dalla legge, il quale non può sostituire con il proprio giudizio la valutazione rientrante nelle specifiche competenze degli organi dell’amministrazione a ciò preposti e, per questo, titolari della discrezionalità di decidere”. La censura in questione, dunque, “impinge nel fulcro della discrezionalità tecnica, astretta alla c.d. riserva di amministrazione, ed è quindi sindacabile da questo Giudice solo nelle ipotesi di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici che nella specie non risaltano” (tra le tante, TAR Lazio Roma Sez. III, 25 marzo 2022, n. 3402; Consiglio di Stato, Sez. III, 18 marzo 2021, n.2314; Consiglio di Stato, Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568);
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 dicembre 2022, n. 16495
Ammissione ai corsi di laurea a numero programmato - Discrezionalità tecnica - Sindacato del giudice amministrativo
N. 16495/2022 REG.PROV.COLL.
N. 13208/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13208 del 2021, proposto da
Atonio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli, Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
i. della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina
e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2021/2022 pubblicata sul [#OMISSIS#] www.universitaly.it, in data 28.09.2021 [#OMISSIS#] quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'[#OMISSIS#] posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti [#OMISSIS#] parte in cui non consentono l’iscrizione di parte ricorrente;
ii. del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria
ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
iii. dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula, non meglio conosciuti.
iv. di qualsivoglia provvedimento e/o atto amministrativo connesso, consequenziale e/o successivo non meglio conosciuto in questa fase, compresi gli elenchi delle graduatorie di Ateneo pubblicate dalle Amministrazioni universitarie intimate, sebbene non ancora oggetto di approvazione “rettorale”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli e di Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] Ii;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 il dott. [#OMISSIS#] Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] partecipava in data 3 settembre 2021 alla selezione per l’accesso corso di laurea magistrale unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria a. a. 2021 /2022.
2. In data 28 settembre 2021 veniva pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa, nel quale l’odierno ricorrente si vedeva collocato alla posizione n. 14784 con un punteggio finale di 36,00.
3. Per effetto del punteggio riportato, il ricorrente risultava non collocato entro il numero di posti disponibili per Medicina e Chirurgia per nessuna delle Università prescelte, né tale situazione mutava all’esito dei primi scorrimenti di graduatoria, facenti seguito a rinunce di studenti rispetto alle diverse sedi indicate come preferenziali.
4. Avverso la graduatoria di merito e tutti gli atti correlati insorgeva il ricorrente che proponeva tre motivi di ricorso
4.1. Con il primo motivo censurava la violazione dell’art. 8, comma 5 del DM 730/2021, l’erronea attribuzione del punteggio relativi ai quesiti 21-29, nonchè eccesso di potere e violazione dell’art. 97 Cost.
Rappresentava, in particolare, l’ambiguità e/o erroneità delle soluzioni indicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca, quali risposte “corrette” alle domande nn. 21 e 29 della prova di che trattasi e all’uopo, in ragione della scientificità sottesa ai formulati quesiti, depositava apposita relazione tecnica di parte.
4.2. Con il secondo motivo deduceva la violazione del DM 730/2021 ed eccesso di potere.
Evidenziava parte ricorrente che la materia afferente al quesito 21 sarebbe la chimica e non la cultura generale e ciò avrebbe alterato la suddivisione afferente al novero dei quesiti in relazione alle materie d’esame stabilito dalla lex specialis.
Il test, pertanto, risultava costituito da numero 11 domande di cultura generale e da numero 13 domande di chimica, e non da numero 12 domande di cultura generale e numero 12 domande di chimica come imposto dal bando.
Sarebbe stata quindi disarticolata la previsione regolatrice innanzi citata, avendo sovvertito la suddivisione “per materie” proclamata originariamente con il Decreto n. 730/2021.
4.3. Con il terzo e [#OMISSIS#] motivo, infine, veniva censurata la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 oltre a eccesso di potere per manifesta carenza d’istruttoria e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Eccepiva il ricorrente la manifesta incongruità delle scelte adottate dal Ministero dell’Università e della Ricerca, in quanto non sarebbero giammai state rese note le ragioni a sostengo, tanto delle modifiche apportate (a [#OMISSIS#] della prova) dalla Commissione di concorso alla “risposta” relativa al quesito n. 21, tanto, e ancor più gravemente, del perché si sia operato in modo differente rispetto alle soluzioni di cui al quesito n. 56 della medesima prova scritta.
5. Con l’Ordinanza n° 2131 del 29.3.2022 questa Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta;
6. Con istanza del 26.10.2022 parte ricorrente reiterava l’istanza cautelare, rinnovando la richiesta di immatricolazione con riserva e in soprannumero in ragione degli esiti della verificazione condotta dalla Commissione incardinata nanti l’I.S.S. che avevano dato evidenza dell’ambiguità del quesito n° 21, espressamente contestato da parte ricorrente, con correlato superamento della prova di resistenza;
7. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente che eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del gravame in ragione dell’intervenuta immatricolazione del ricorrente presso una delle sedi dallo stesso prescelte e comunque l’infondatezza dello stesso, chiedendone la reiezione;
8. Alla [#OMISSIS#] di consiglio tenutasi il 7 dicembre 2022 il Collegio, dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con decisione in forma semplificata, tratteneva la causa in decisione;
DIRITTO
1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di improcedibilità formulata dall’Amministrazione resistente.
Il fatto che il ricorrente risulti immatricolato, per effetto dell’ordinario scorrimento della graduatoria, presso una delle sedi opzionate in fase di presentazione della domanda (l’Ateneo del Molise) non priva, ovviamente, il ricorrente medesimo dell’interesse alla coltivazione del presente gravame che, ove accolto, consentirebbe al medesimo di ottenere la rimodulazione del proprio punteggio con conseguente [#OMISSIS#] collocamento in graduatoria e correlata possibilità di accedere ad una sede universitaria preferita rispetto a quella ad oggi frequentata;
2. Passando al merito delle doglianze, con il primo motivo di gravame parte ricorrente, ha evidenziato che la formulazione di alcuni quesiti hanno penalizzato parte ricorrente in quanto non presentavano alcuna risposta esatta tra le varie opzioni disponibili sicché il MUR avrebbe dovuto procedere al relativo annullamento e alla conseguente rettifica del punteggio;
2.1. Il motivo è fondato nei termini in appresso precisati.
2.1.1. Con plurime Ordinanze del Consiglio di Stato (tra le tante CdS sez. VII, n° 2878/2022, n° 1578/2022, 1962/2022) rese nell’ambito di omologhi giudizi incardinati in relazione alla procedura per l’ammissione ai corsi di laurea programmato in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’annualità 2021-2022, è stata rilevata la necessità di accertare la corretta formulazione di una serie di quesiti predisposti dal Cineca, alla luce delle criticità evidenziate da numerosi candidati nell’ambito dei contenziosi proposti;
2.1.2. E’ stata, pertanto, disposta, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., verificazione espletata dall’apposita Commissione incardinata presso l’Istituto Superiore di Sanità;
All’esito dei lavori condotti, la Commissione, mediante apposita relazione, ha evidenziato, per ciò che rileva nel contenzioso all’esame del Collegio, che “il testo della domanda 21 e, maggiormente, della correlata risposta E) sono ambigui e tali da poter indurre in errore il candidato.”
2.1.3. L’odierno ricorrente come risulta dalla documentazione versata in giudizio ha fornito una risposta erronea al quesito n° 21. Ciò ha determinato la mancata attribuzione del punteggio spettante per ciascuna risposta esatta, pari ad 1,5 e la correlativa decurtazione di 0,4 punti, quale penalizzazione per le risposte errate;
2.1.4. Ulteriormente, lo stesso ricorrente (allegato 7 dei documenti depositati il 17.12.2022) ha depositato in giudizio lo stralcio della graduatoria aggiornata dalla quale si evince che, l’attribuzione del punteggio aggiuntivo consentirebbe a parte ricorrente l’immatricolazione presso una [#OMISSIS#] sede in rapporto all’ordine preferenziale dallo stesso formulato. Questi, infatti, avendo conseguito 36,00 punti nel test d’ingresso, per effetto del riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 1,9 punti arriverebbe a 37,90.
2.1.5. L’amministrazione resistente ha instato per la reiezione del gravame sostenendo la non condivisibilità delle risultanze della predetta verificazione corroborando con ulteriori relazioni scientifiche la tesi della correttezza e congruità della formulazione del quesito e dell’individuazione della risposta corretta;
2.1.6. Il Collegio ritiene, tuttavia, che gli esiti della verificazione siano condivisibili e che le ulteriori osservazioni volte a mettere ulteriormente in discussione tali risultanze non siano suscettibili di positivo apprezzamento.
Infatti, a fronte di un quesito che recava la seguente domanda: “Quale/i fra le seguenti affermazioni è/sono [#OMISSIS#]/e?”, è corretto ritenere che anche la risposta sub e) (“nessuna”) fosse effettivamente fuorviante. Ciò in quanto le cinque possibili risposte dovevano naturaliter riferirsi alle tre possibili affermazioni di cui alle opzioni (A1, A2, A3), e non al novero delle risposte possibili a); b); c); d); ed e).
In altri termini, anche la risposta sub e), in base alla quale si sarebbe affermato che nessuna delle affermazioni A1-A2-A3 era corretta, non potrebbe definirsi esatta stante che l’affermazione A1 (l’idrogeno è l’unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni suoi isotopi) risultava, in realtà, esatta.
2.1.7. Alla luce di quanto sopra, il Collegio, in adesione alle risultanze della predetta verificazione, rileva come la censura inerente all’ambiguità della formulazione del quesito in parola che, [#OMISSIS#] sostanza, non recava nessuna possibile risposta esatta, risulti fondata e abbia finito per penalizzare in maniera determinante il ricorrente precludendogli un [#OMISSIS#] collocamento in graduatoria;
2.1.8. Dovrà pertanto l’amministrazione addivenire alla rimodulazione del punteggio spettante al ricorrente, eliminando la penalizzazione 0,4 per la risposta errata e incrementando lo stesso di 1,5 spettante per la risposta corretta, procedendo alla riformulazione della graduatoria e all’eventuale immatricolazione presso l’Ateneo di riferimento in ragione del punteggio così rimodulato e delle sedi opzionate;
2.2. Risultano, viceversa, non apprezzabili i [#OMISSIS#] di censura afferenti all’altro quesito del quale viene affermata, parimenti, l’ambiguità.
Ritiene, sul punto, il Collegio di potersi riferire alla copiosa giurisprudenza in materia che ha evidenziato come sindacare la correttezza delle risposte significhi sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso a questo [#OMISSIS#] se non nelle tassative ipotesi previste dalla legge, il quale non può sostituire con il proprio giudizio la valutazione rientrante nelle specifiche competenze degli organi dell’amministrazione a ciò preposti e, per questo, titolari della discrezionalità di decidere;
La censura in questione, dunque, impinge nel fulcro della discrezionalità tecnica, astretta alla c.d. riserva di amministrazione, ed è quindi sindacabile da questo [#OMISSIS#] solo nelle ipotesi di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici che [#OMISSIS#] specie non risaltano (tra le tante T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 25.03.2022, n. 3402; Consiglio di Stato, Sez. III, 18/03/2021, n.2314; Consiglio di Stato, Sez. II, 23/02/2021, n. 1568);
3. Il seppur parziale accoglimento del primo motivo di gravame, nel consentire al ricorrente la rivalutazione della sua posizione [#OMISSIS#] graduatoria di merito, ai fini di una sua possibile immatricolazione, giustifica l’integrale assorbimento dei restanti motivi di censura, idonei a garantire un meno intenso livello di soddisfacimento della sua pretesa sostanziale in quanto volti al travolgimento della procedura;
4. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, risulta parzialmente fondato il primo motivo di impugnazione con riguardo alla censurata ambiguità del quesito n° 21, e per l’effetto va dichiarata tenuta l’Amministrazione resistente a procedere alla rielaborazione della graduatoria previa rimodulazione del punteggio conseguito da parte ricorrente.
In conseguenza dell’esito della predetta rielaborazione, dovrà eventualmente provvedere l’Amministrazione all’immatricolazione di parte ricorrente presso uno degli Atenei opzionati in ragione del risultante posizionamento in graduatoria, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione medesima -ove riscontri l’incompatibilità della tempistica necessaria all’effettuazione delle predette operazioni con l’esigenza di mantenere integre le ragioni del ricorrente e di non pregiudicare ulteriormente la sua posizione- di provvedere all’immatricolazione dello stesso in soprannumero;
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Montixi, Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 09/12/2022