Consiglio di Stato, Sez. VII, 29 ottobre 2022, n. 9352

Procedura di selezione per RTDA - Descrizione delle funzioni da espletare - criteri di valutazione

Data Documento: 2022-11-01
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 24 della Legge Gelmini pone come parametro esclusivo, ai fini della necessaria specificazione preventiva del settore concorsuale di riferimento, l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari – il cui contenuto è rimesso non alla discrezionalità del singolo Ateneo ma ad un apposito decreto ministeriale (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della stessa Legge n. 240/2010).
La procedura comparativa viene, infatti, ad incentrarsi sul “tipizzato” settore scientifico-disciplinare in modo da assegnare rilievo al “settore concorsuale nel suo insieme” – ai fini della valutazione dei partecipanti alla selezione – senza che sia consentito attribuire preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 24 agosto 2018, n. 5050,).
Nella prospettiva delineata, l’individuazione dell’ambito di ricerca ad opera del decreto di indizione della procedura selettiva assume una valenza circoscritta al piano meramente informativo, come altresì previsto dal medesimo articolo 24, comma 2, lettera “a” (sopra richiamato come altresì previsto dal medesimo articolo 24, comma 2, lettera “a” (sopra richiamato) laddove contempla l’indicazione di “informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni …” da svolgere (in tal senso, cfr. C.d.S. n. 5050/2018).
Tale elemento risulta dunque ascrivibile alla finalità di illustrare nel dettaglio le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione, non potendo viceversa costituire un criterio di valutazione ai fini della selezione ad un posto di ricercatore ovvero di professore universitario.

Contenuto sentenza

N. 09352/2022REG.PROV.COLL.
N. 09517/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9517 del 2019, proposto da
Jonny [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] n.44;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 786/2019

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dell’Università degli Studi Pavia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 ottobre 2022 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per parte appellante e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il controinteressato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

L’odierno appellante, già dottore di ricerca in Scienze dello sport, ed in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/N2 – Scienze dell’Esercizio fisico e dello Sport, ha partecipato alla selezione indetta con decreto rettorale n. 998/2017 del 20 aprile 2017 dall’Università di Pavia per n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato per il Settore Concorsuale 06/N2 – Scienze dell’esercizio fisico e dello sport SSD M – EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive.

Sulla base della documentazione pervenuta la Commissione individuava n. 4 candidati da valutare ai fini della selezione fra cui il controinteressato, risultato poi vincitore con un punteggio pari a 53,58 e l’odierno appellante al quale è stato attribuito un punteggio complessivo di 51 punti.

Impugnato il decreto di approvazione degli atti della procedura, con la sentenza impugnata il Tar respingeva il ricorso.

Appellata ritualmente la sentenza resistono l’Università degli studi di Pavia e il controinteressato.

All’udienza di smaltimento del 14 ottobre 2022 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1.Con il primo motivo di appello l’appellante deduce: error in iudicando [#OMISSIS#] parte in cui la sentenza ha respinto il primo motivo di ricorso, rubricato “violazione dell’art. 24, comma 2, lettera a) della l. n. 240 del 2010; eccesso di potere per incoerenza ed illogicità manifeste”.

Lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per non avere ritenuto che le informazioni in ordine alle attività che il vincitore della procedura sarebbe stato chiamato a svolgere erano state assunte a criterio di valutazione della produzione scientifica e dei titoli dei candidati con un indebito effetto “preselettivo” della figura di ricercatore da ritenere comparativamente preferibile rispetto [#OMISSIS#] altri candidati.

La censura non è fondata.

1.1.L’art. 1 del bando di concorso recita testualmente quanto segue: “Le attività oggetto del contratto sono ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio [#OMISSIS#] studenti. Il ricercatore dovrà condurre ricerche nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive. Il ricercatore dovrà inoltre coordinare le attività di tirocinanti, laureandi, tutor e borsisti e l’attività scientifica del laboratorio specializzato in attività motoria adattata [#OMISSIS#] realizzazione di studi inerenti differenti patologie organiche e psichiche nonché le risposte psico-fisiologiche all’esercizio in condizione di salute o di patologia. Obiettivi di produttività scientifica: Realizzazione di indagini che prevedano in molti casi la messa a punto di metodiche bioanalitiche originali produttive di risultati da versare, insieme con l’interpretazione dei medesimi in pubblicazioni scientifiche in riviste di rilevante valore internazionale, nonché della presentazione dei risultati medesimi a convegni e congressi nazionali ed internazionali”.

1.2.Tanto premesso, le riportate previsioni del bando emanato dall’Università unitamente alle indicazioni poste dalla Commissione giudicatrice nell’elencazione dei parametri di valutazione dei candidati, [#OMISSIS#] parte in cui attribuiscono rilievo alla congruenza del curriculum e dei titoli allegati, nonché delle pubblicazioni presentate rispetto alle tematiche oggetto della prevista attività di ricerca, non si pongono in contrasto con il dettato dell’articolo 24 L. n. 240/2010 – dedicato alla figura dei ricercatori universitari a tempo determinato – e in particolare con le disposizioni relative alle procedure di reclutamento, ove risultano espressamente individuati i criteri per la scelta, ad opera delle singole Università nell’ambito delle apposite “procedure pubbliche di selezione”, dei destinatari del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a tale titolo stipulato, tra i quali figura testualmente la prevista “specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari” (cfr. art. 24, comma 2, lettera “a”).

La richiamata disposizione normativa, riprendendo in termini integralmente coincidenti il contenuto dell’articolo 18, comma 1, lettera “a” della medesima L. n. 240/2010 dedicato al reclutamento dei professori universitari, [#OMISSIS#] come parametro esclusivo ai fini della necessaria specificazione preventiva del settore concorsuale di riferimento l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari – il cui contenuto è rimesso non alla discrezionalità del singolo Ateneo ma ad un apposito decreto ministeriale (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della stessa Legge n. 240/2010) – rispondendo all’esigenza di assicurare l’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di ricercatore ovvero di professore universitario nonché la parità di trattamento dei partecipanti alla procedura valutativa di tipo comparativo.

La procedura comparativa viene, infatti, ad incentrarsi sul “tipizzato” settore scientifico-disciplinare in modo da assegnare rilievo al “settore concorsuale nel suo insieme” – ai fini della valutazione dei partecipanti alla selezione – senza che sia consentito attribuire preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 24 agosto 2018, n. 5050,).

[#OMISSIS#] prospettiva delineata, l’individuazione dell’ambito di ricerca ad opera del decreto di indizione della procedura selettiva assume una [#OMISSIS#] circoscritta al piano meramente informativo, come altresì previsto dal medesimo articolo 24, comma 2, lettera “a” (sopra richiamato come altresì previsto dal medesimo articolo 24, comma 2, lettera “a” (sopra richiamato) laddove contempla l’indicazione di “informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni …” da svolgere (in tal senso, cfr. C.d.S. n. 5050/2018).

Tale elemento risulta dunque ascrivibile alla finalità di illustrare nel dettaglio le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione, non potendo viceversa costituire un criterio di valutazione ai fini della selezione ad un posto di ricercatore ovvero di professore universitario.

[#OMISSIS#] specie il Tar ha correttamente rilevato che nessuno dei criteri di valutazione declinati ridonda o contiene [#OMISSIS#] rientranti nelle attività oggetto del contratto che, peraltro, l’art. 1 del bando, sopra richiamato, individua in [#OMISSIS#] assolutamente generici.

Rispetto a tale declinazione delle attività oggetto del contratto, i criteri di valutazione indicati nell’art. 8 del bando e riportati nel verbale n. 1 della Commissione non contengono alcun elemento che possa fondatamente sostenere la tesi del ricorrente, secondo cui le informazioni in ordine alle attività che il ricercatore è chiamato a svolgere sarebbero state assunte a criterio di valutazione della produzione scientifica.

L’individuazione del profilo di ricercatore esclusivamente attraverso la sola indicazione del settore scientifico-disciplinare (come richiesto dalla L. 240/2010 come interpretata dalla giurisprudenza citata dal ricorrente) non esclude affatto che i criteri di valutazione non debbano tenere conto delle attività richieste al ricercatore da selezionare. Anzi ciò risponde ad una logica di coerenza interna della procedura quale corollario ai principi di cui all’art. 97 Cost.

2.Con il secondo motivo di appello l’appellante deduce: Error in iudicando [#OMISSIS#] parte in cui la sentenza ha respinto il secondo motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 24 della l. n. 240 del 2010. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.m. n. 243 del 2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.p.r. n. 117 del 2000. Eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza di istruttoria. perplessità dell’azione amministrativa”.

Censura l’anomala modalità con la quale la Commissione ha ritenuto di dover esprimere una valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, non consentendo a questi ultimi di comprendere per quale ragione le loro pubblicazioni abbiano ricevuto i punteggi riportati nel verbale.

La censura non è fondata.

Il Tar ha osservato che diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, e facilmente ricavabile per tabulas, la valutazione delle pubblicazioni è avvenuta singolarmente per ciascuna pubblicazione, operando poi la Commissione la somma dei singoli punteggi attribuiti. Ed effettivamente nell’allegato 1 al verbale n. 3 la Commissione ha specificato che “Alle pubblicazioni è stato assegnato fino ad un [#OMISSIS#] di 30 punti ripartiti tra i criteri stabiliti nel verbale n. 1. I valori sono stati ottenuti dividendo i punteggi di ciascuna pubblicazione per 12, con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Il punteggio totale è stato ottenuto sommando i punteggi parziali di ogni pubblicazione”.

Si richiama, sul punto, l’indirizzo della giurisprudenza largamente prevalente secondo cui, in materia di concorsi pubblici, le valutazioni della Commissione esaminatrice sono espressione di un’ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio è soggetto al sindacato di legittimità del [#OMISSIS#] amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; id., 17 dicembre 2018, n. 7115; id., 24 luglio 2014, n. 3956; Sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 3; id., 26 settembre 2013, n. 4790; id., 15 dicembre 2011, n. 6601).

Correttamente dunque, il [#OMISSIS#] di primo grado ritenendo priva di pregio la doglianza dell’allora ricorrente, ha affermato che “si tratta di argomentazione generica e apodittica, formulata in un ambito che, come noto, è governato dall’esercizio di discrezionalità da parte della Commissione, il sindacato del quale, in sede giurisdizionale, richiede la presenza di specifici elementi di fatto non opinabili da cui sia possibile desumere che sia effettivamente incorsa in macroscopici vizi logici e di irragionevolezza”.

Peraltro, altrettanto correttamente il TAR ha evidenziato il dato per cui proprio il punteggio del ricorrente, che ora lamenta vizi in ordine alla valutazione delle pubblicazioni, “è il [#OMISSIS#] di quello di tutti gli altri concorrenti”.

3.Con il terzo motivo di appello il ricorrente deduce: Error in iudicando [#OMISSIS#] parte in cui la sentenza ha respinto il terzo motivo di ricorso, rubricato “violazione dell’art. 3, commi 3 e 4, del d.m. n. 243 del 2011. Violazione dell’art. 8 del bando di concorso. Eccesso di potere per difetto di istruttoria”.

Lamenta che la commissione aveva operato un’ulteriore, grave violazione, del dettato dell’art. 3 del d.m. n. 243 del 2011, che [#OMISSIS#] in capo alle commissioni uno specifico obbligo di valutare tanto «la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa», quanto – nei settori concorsuali di tipo c.d. “bibliometrico”– l’H-index, l’impact factor e gli altri parametri condivisi dalla comunità scientifica (fornendo idonea motivazione in ordine alle consequenziali attribuzioni dei punteggi).

La censura non è fondata.

Il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, secondo cui “il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni”. Quale principio di economicità amministrativa di valutazione, esso “assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato …sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima … che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi” (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4367 del 2021; conformi ex multis sez. II, sent. n. 4018 del 2021; sez. VI sent. 207 del 2021; sez. V, sent. 5743 del 2021; sez. IV, sent. n. 4745 del 2018).

Come efficacemente sintetizzato [#OMISSIS#] sentenza di primo grado, il giudizio sulla produzione scientifica dei partecipanti ad una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario compete al diretto apprezzamento della commissione giudicatrice, senza che possa assumere [#OMISSIS#] vincolante l’impact factor o indici similari, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è l’elemento essenziale in queste selezioni).

Questo Consiglio di Stato ha, a tal proposito rilevato che “Ad ogni modo, la commissione non è composta per fungere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato, ma è un collegio tecnico di cattedratici, appositamente costituito per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco di tali elementi” (Cons. Stato Sez. VI, 04/03/2019, n. 1496).

L’appello deve essere, conseguentemente, respinto.

In considerazione della ragione della decisione e all’evoluzione, nel tempo della giurisprudenza in materia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore