TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 28 ottobre 2022, n. 14035

Abilitazione scientifica nazionale - Motivazione - Contraddittorietà fra giudizio collegiale e giudizi individuali

Data Documento: 2022-10-30
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Emerge in maniera evidente l’incoerenza tra il tenore dei giudizi individuali – nei quali non si riscontrano rilievi tali da giustificare una valutazione negativa della qualità della collocazione editoriale della produzione scientifica – e il contenuto del sopra riportato giudizio collegiale in ordine alla “ridotta circolazione in ambito scientifico” delle sedi editoriali che ospitano le pubblicazioni presentate dal ricorrente.
Parimenti immotivata risulta l’affermazione relativa alla mancanza di rilievo internazionale delle sedi editoriali, contenuta nel giudizio collegiale (“poco significative sono le occasioni internazionali”), che si pone in palese contraddizione con alcuni giudici individuali.
Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione.

Contenuto sentenza

N. 14035/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08105/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8105 del 2021, proposto da [#OMISSIS#] Ventimiglia, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del giudizio collegiale di inidoneità e dei giudizi individuali di inidoneità espressi dalla maggioranza dei membri della commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia – settore concorsuale 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura, con riferimento all’odierno ricorrente nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale (2018-2020) indetta dal M.I.U.R. con bando D.D. 2175 del 9/8/2018, e conclusasi con la pubblicazione dei risultati in data 10/06/2021;

– di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e, in particolare, del verbale n. 1 del 26.11.2018 sulle modalità organizzative dei lavori della Commissione per l’espletamento delle procedure di Abilitazione, nonché del verbale della riunione telematica del 12/03/2021 e del verbale della riunione telematica del 25/3/2021 sulla valutazione dei candidati all’Abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, tra cui il ricorrente;

– nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Espone il ricorrente di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima fascia – settore concorsuale 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura, indetta con D.D. del MIUR n. 2175/2018.

Il giudizio conclusivo in contestazione, rassegnato dalla Commissione a maggioranza di 4/5, è stato negativamente espresso sulla base di una valutazione negativa circa le pubblicazioni sottoposte a valutazione.

Avverso tale giudizio, la parte ricorrente ha articolato i seguenti argomenti di doglianza:

– “I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE N. 1 DEL 26.11.2018 DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DA PARTE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL D.M 7/6/2016 N. 120 – REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER L’ACCESSO ALLA PRIMA E ALLA SECONDA FASCIA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. N. 241/90, E DELL’ART. 97 COST. PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA”;

– “II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16, L. N. 240/2010, DELL’ART. 3 DEL D.M 7/6/2016 N. 120, DELL’ART. 5, COMMA 5, DEL BANDO APPROVATO CON D.D. N. 2175/2018 E DEL VERBALE N. 1 DEL 26.11.2018 DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DA PARTE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. N. 241/90, E DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI”.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata concludendo per la reiezione del ricorso.

All’udienza pubblica del 11 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui di seguito.

In punto di fatto va rilevato che nel giudizio collegiale, la conclusione di non ritenere il ricorrente “pienamente maturo per l’abilitazione alla prima fascia nel s.c. 08/E2” trova fondamento, da un lato, su una valutazione riferita alla generalità delle pubblicazioni scientifiche sottoposte a valutazione e relativa alla loro collocazione editoriale – “Compaiono in gran parte in sedi formalmente sottoposte a verifica ma di ridotta circolazione in ambito scientifico, e molto rare e poco significative sono le occasioni internazionali” – e, dall’altro, su una serie di rilievi formulati con riferimento alle singole pubblicazioni presentate dal ricorrente.

Tanto premesso, va osservato che, sotto il primo profilo, quello relativo alla valutazione “collocazione editoriale” delle pubblicazioni scientifiche sottoposte a giudizio, la motivazione della Commissione risulta viziata da evidente contraddittorietà e illogicità [#OMISSIS#] parte in cui, nel giudizio collegiale, si afferma che le sedi editoriali delle pubblicazioni presentate dal ricorrente sarebbero di “ridotta circolazione in ambito scientifico”, posto che tale valutazione non trova alcun riscontro né nel medesimo giudizio collegiale, né nell’ambito dei giudizi individuali resi dai singoli commissari.

Vengono di seguito riportati i passaggi dei giudizi individuali riguardanti la collocazione editoriale della produzione scientifica presentata dal ricorrente:

– “Le pubblicazioni appaiono congruenti con il settore concorsuale e di buona collocazione editoriale” (prof.ssa [#OMISSIS#] Caccia);

– “Le sedi di pubblicazione sono, tranne una, italiane” (prof. [#OMISSIS#] Grimoldi);

– “Le pubblicazioni del candidato [sono] tutte congruenti con il settore concorsuale e apparse in sedi di differente visibilità” (prof.ssa [#OMISSIS#] Lenza);

– “I lavori del candidato presentati ex art. 7 risultano tutti congruenti con il settore disciplinare ICAR/19 e tutti di adeguata collocazione editoriale” (prof. [#OMISSIS#] Mangone);

– “Le collocazioni editoriali sono tutte scientificamente controllate e, nel [#OMISSIS#] di quelle legate ai convegni specialistici, anche inserite nel circuito internazionale” (prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]).

Emerge in maniera evidente l’incoerenza tra il tenore dei giudizi individuali – nei quali non si riscontrano rilievi tali da giustificare una valutazione negativa della qualità della collocazione editoriale della produzione scientifica – e il contenuto del sopra riportato giudizio collegiale in ordine alla “ridotta circolazione in ambito scientifico” delle sedi editoriali che ospitano le pubblicazioni presentate dal ricorrente.

Parimenti immotivata risulta l’affermazione relativa alla mancanza di rilievo internazionale delle sedi editoriali, contenuta nel giudizio collegiale (“poco significative sono le occasioni internazionali”), che si [#OMISSIS#] in palese contraddizione con il giudizio individuale reso dal prof. [#OMISSIS#] – del seguente tenore: “Le collocazioni editoriali sono tutte scientificamente controllate e, nel [#OMISSIS#] di quelle legate ai convegni specialistici [ben sette delle quindici pubblicazioni presentate], anche inserite nel circuito internazionale” – e che si rivela del tutto priva di idonei elementi di sostegno nei giudizi individuali resi dagli altri commissari.

Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e con conseguente assorbimento degli ulteriori [#OMISSIS#] di censura articolati, con riferimento alle singole pubblicazioni, con il primo motivo di ricorso e del secondo motivo di ricorso (con cui il ricorrente si duole della “assenza di una qualsiasi valutazione dei titoli: sono stati oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni del candidato Ventimiglia ma non i titoli posseduti”), privo, peraltro, di fondamento stante la presenza nel giudizio collegiale di una specifica sezione dedicata alla “valutazione dei titoli” indicati dal ricorrente, riconosciuto in possesso di sette titoli tra quelli definiti dalla Commissione [#OMISSIS#] prima riunione.

All’accoglimento del ricorso accede, nel quadro dei vincoli conformativi parimenti promananti dal dictum giudiziale, l’obbligo, in capo alla soccombente Amministrazione, di rinnovare il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierno ricorrente, a mezzo di organo avente composizione diversa, rispetto a quella che ha rassegnato la pregressa valutazione, oggetto di censura.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio espresso dalla Commissione nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.500,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

Pubblicato il 28/10/2022