La sentenza qui annotata consolida l’orientamento del giudice contabile lombardo in ordine ai criteri di distinzione tra consulenze e attività professionale dei professori universitari a tempo pieno. Non convince, tuttavia, la scelta di applicare analogicamente i commi 7 e 7-bis dell’art. 53, D.Lgs. n. 165/ 2001 anche al caso di svolgimento di attività assolutamente incompatibili. In proposito l’articolo propone un diverso percorso interpretativo.
(Abstract a cura dell’Autore)