Consiglio di Stato, Sez. VII, 25 gennaio 2023, n. 870

Abilitazione scientifica nazionale - Originalità della produzione scientifica - Pubblicazioni in riviste di fascia A - Rapporto fra giudizi individuali e giudizio collegiale - Motivazione

Data Documento: 2023-01-25
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

La circostanza che il ricorrente abbia superato tutti e tre i valori soglia previsti dalla normativa vigente non implica, poi, l’automatica valutazione positiva delle pubblicazioni scientifiche presentate ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 120/2016.

Il fatto che alcune pubblicazioni siano state pubblicate su riviste di fascia A non determina conseguenze automatiche sul piano della valutazione e, soprattutto, non esaurisce il margine di opinabilità della Commissione nel valutarne il contenuto in relazione al settore concorsuale di riferimento.

Il giudizio della Commissione rappresenta una sintesi coerente di quelli della maggioranza dei commissari, non essendo in alcun modo previsto che nel suddetto giudizio finale si debba dar conto con una specifica motivazione della posizione dei commissari che sono rimasti in minoranza, in quanto le ragioni addotte per negare l’abilitazione devono essere desunte dalle valutazioni individuali dei commissari che si sono espressi in tal senso. In sostanza, il fatto che due commissari su cinque avessero espresso un giudizio completamente positivo sul profilo scientifico del ricorrente, rientrando nella normale dialettica interna alla Commissione, non richiedeva una più estesa esposizione delle ragioni della valutazione conclusiva di segno negativo, raggiunta a maggioranza, essendo tale ultima ad assumere rilievo ai fini del giudizio finale e del conseguimento dell’abilitazione scientifica.

Non è imposto un onere di valutazione rafforzato alla luce del raggiungimento da parte del candidato dei valori soglia e del possesso dei tre titoli necessari, poiché la disciplina del D.M. n. 120 del 2016 stabilisce quale requisito indefettibile il soddisfacimento di tutte le condizioni indicate, cosicché il mancato raggiungimento anche di una soltanto determina l’impossibilità di attribuire l’abilitazione scientifica de qua.

Contenuto sentenza

N. 00870/2023REG.PROV.COLL.
N. 01423/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2022, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero dell’università e della ricerca, Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I e II fascia, non costituiti in giudizio

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca,
[#OMISSIS#] Degl’Innocenti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 13462/2021

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il consigliere [#OMISSIS#] Fratamico e uditi per la parte appellante gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Buongiorno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

 

FATTO

L’appellante ha chiesto l’annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR per il Lazio n. 13462/2021 di rigetto del ricorso proposto in primo grado contro il giudizio di non abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia del settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato, espresso nei suoi confronti dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale e tutti gli atti connessi, nonché per “l’accertamento del diritto al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia…e per la condanna del Ministero dell’Università …al riesame della valutazione…nominando una Commissione in diversa composizione”

A sostegno della sua impugnazione l’appellante ha dedotto i seguenti motivi:

1) insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza del TAR in relazione ai motivi di ricorso sull’eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità dell’azione amministrativa e conseguente violazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990 nel giudizio collegiale e nei giudizi individuali e sull’assoluta contraddittorietà del giudizio collegiale con i singoli giudizi individuali in parte favorevoli espressi dai commissari;

2) omesso esame da parte del TAR del motivo di ricorso inerente l’illegittima valutazione dei titoli per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 comma 1 del D.P.R. 4 aprile 2016 n. 95 e dell’allegato al D.M. 7 giugno 2016 n. 120, violazione del “soccorso istruttorio” ex art. 6 comma 1 lett. b) della l.n. 241/1990, eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione [#OMISSIS#] artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 104/2010 e delle norme in tema di [#OMISSIS#] processo, in relazione alla mancata pronuncia su uno specifico motivo di ricorso;

3) insufficienza di motivazione della sentenza del TAR in relazione ai primi tre motivi di ricorso, con cui è stata dedotta l’illegittimità dell’art. 4 commi 1 e 2 del D. P.R. 4 aprile 2016 n. 95 e del D.M. 7 giugno 2016 n. 120 per violazione e falsa applicazione dell’art. 17 commi 2 e 3 della l.n. 400/1988 e per eccesso di potere.

Il Ministero dell’università e della ricerca non si è costituito, nonostante la ritualità della notifica dell’appello.

All’udienza pubblica del 6 dicembre 2022 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso proposto in primo grado dall’odierno appellante contro l’esito negativo della procedura per il conseguimento dell’abilitazione a professore di II fascia per mancanza di uno dei tre requisiti richiesti dall’art. 6 del D.M. n. 120/2016, in particolare di quello di cui alla lettera b), riguardante la qualità e l’originalità della produzione scientifica del candidato, avendo la Commissione reputato non ancora sussistente in capo al candidato la maturità scientifica per le relative funzioni.

L’appellante ha lamentato, in primo luogo, che anche il TAR, come la Commissione, fosse incorso in un difetto di motivazione ricorrendo, per ritenere ragionevole e congruo il diniego di abilitazione, ad argomentazioni apodittiche e generiche. L’organo giudicante non avrebbe, poi, adeguatamente considerato che due dei cinque componenti della Commissione, tra cui il [#OMISSIS#], avevano espresso giudizi molto positivi sia sulle sue monografie che sui suoi scritti minori e che la valutazione finale negativa, che avrebbe, invece, dovuto essere la sintesi dei giudizi individuali, non conteneva una congrua spiegazione delle ragioni della ritenuta non idoneità. Anche nei giudizi negativi, che tra l’altro avrebbero omesso di considerare specificamente alcuni scritti e sarebbero apparsi a volte contraddittori, non sarebbero, infatti, mancati [#OMISSIS#] di apprezzamento nei suoi confronti.

L’appellante ha, quindi, sostenuto che le incongruenze rilevate fossero indice di manifesta irragionevolezza del giudizio della Commissione e che ciò rendesse sindacabile l’esercizio della discrezionalità tecnica, soprattutto quando l’onere di motivazione “rafforzato” non fosse stato, come in questo [#OMISSIS#], puntualmente assolto.

Il TAR avrebbe, inoltre, ingiustamente omesso di pronunciarsi sul quarto motivo di ricorso, relativo all’illegittima valutazione dei titoli, poiché pur avendo l’appellante indicato alcuni titoli sotto una categoria errata, la Commissione avrebbe comunque dovuto valutarli in quella corretta, attivando, se del [#OMISSIS#], il soccorso istruttorio in suo favore.

Il TAR, infine, non avrebbe sufficientemente motivato la decisione di rigetto dei primi tre motivi di ricorso in relazione alla dedotta impossibilità per il d.P.R. 95 del 2016, in mancanza di un’espressa previsione di legge, di delegare validamente al Ministero dell’università e della ricerca il potere regolamentare per l’adozione di un decreto attuativo dei criteri di valutazione.

L’appello non è fondato e non può, di conseguenza, trovare accoglimento.

I [#OMISSIS#] di prime cure risultano, in verità, aver motivato la pronuncia emessa su tutti i [#OMISSIS#] dedotti, sulla base di considerazioni in fatto e in diritto condivise anche da questo Collegio.

Anzitutto il TAR ha ricostruito il quadro normativo di riferimento all’interno del quale va calata la fattispecie concreta, e cioè:

i) l’art. 3 del D.M. n.120/2016, che prevede che, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, ponendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modulo allegato al bando;

ii) in particolare, il comma 2, lett. b) del suddetto art. 3 del D.M. in esame che specifica che la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, “per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

iii) l’art. 4 dello stesso D.M. che prevede che la Commissione valuti le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

• a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

• b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

• c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

• d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

• e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

• f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.

iv) l’Allegato B al decreto più volte richiamato che chiarisce, inoltre, che, per “pubblicazione di qualità elevata” deve intendersi la pubblicazione che, per livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.

v) l’art. 6 del medesimo D.M. che dispone, infine, che “la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 5; b) presentano, ai sensi dell’art. 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’Allegato B”.

In fatto è emerso che il giudizio negativo è stato formulato a maggioranza dalla Commissione (da tre commissari su cinque) sul presupposto di una valutazione non positiva delle pubblicazioni, ancorata ai seguenti elementi di fatto: “pubblicazioni non…ritenute di elevata qualità”, “assenza di carattere innovativo e di originalità delle stesse…(ritenute) non in grado di contribuire in modo significativo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca affrontati” e non ancora idonee a “dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama scientifico”.

La circostanza che il ricorrente abbia superato tutti e tre i valori soglia previsti dalla normativa vigente non implica, poi, l’automatica valutazione positiva delle pubblicazioni scientifiche presentate ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 120/2016.

Pur [#OMISSIS#] delicatezza e complessità della materia, non emergono nelle argomentazioni della Commissione manifeste illogicità o palesi incongruenze, avendo l’organo di valutazione dato atto della coerenza delle tematiche affrontate con il settore concorsuale di ricerca e con le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, dell’adeguatezza di esse per numero e tipo, della loro continuità temporale e della loro collocazione editoriale in collane, case editrici e riviste che risultano rilevanti per la comunità scientifica e che utilizzano procedure trasparenti di valutazione della qualità dei prodotti, ma anche evidenziato più volte i tratti prevalentemente pratici del curriculum del candidato, il mancato raggiungimento, allo stato, di un’attività scientifica adeguata sul piano del rigore metodologico, il difetto nell’elaborazione di respiro sistematico ed il taglio sostanzialmente ricognitivo di alcune pubblicazioni.

In relazione al profilo concernente la ritenuta non elevata qualità scientifica dei lavori, può precisarsi che è consolidato [#OMISSIS#] giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui il fatto che alcune pubblicazioni siano state pubblicate su riviste di fascia A non determina conseguenze automatiche sul piano della valutazione e, soprattutto, non esaurisce il margine di opinabilità della Commissione nel valutarne il contenuto in relazione al settore concorsuale di riferimento.

Anche di recente, nell’ambito di una diversa fattispecie, ma pur sempre sulla base di principi generali applicabili a tutte le ipotesi di esercizio di discrezionalità tecnica, il Consiglio di Stato (cfr. Sezione VI, sentenza n. 10624/2022) ha ribadito, con argomentazioni condivise anche da questo Collegio, che:

i) “a differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. «discrezionalità amministrativa») – dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla ragionevole ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme ‒ le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. «discrezionalità tecnica») [#OMISSIS#] vagliate al lume del diverso e più severo parametro della attendibilità tecnico-scientifica”.

ii) nelle ipotesi in cui “la fattispecie normativa considera gli elementi che rinviano a nozioni scientifiche e tecniche controvertibili o non scientificamente verificabili (…) il [#OMISSIS#] non deduce ma valuta se la decisione pubblica rientri o meno [#OMISSIS#] (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del [#OMISSIS#] concreto”.

iii) è possibile, dunque, per l’interessato “contestare ab intrinseco il nucleo dell’apprezzamento complesso, ma in tal [#OMISSIS#] egli ha l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica. Se questo onere non viene assolto e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il [#OMISSIS#] deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato”.

Il giudizio della Commissione, come correttamente sottolineato dal TAR [#OMISSIS#] sentenza appellata, rappresenta, poi, una sintesi coerente di quelli della maggioranza dei commissari, non essendo in alcun modo previsto che nel suddetto giudizio finale si debba dar conto con una specifica motivazione della posizione dei commissari che sono rimasti in minoranza, in quanto le ragioni addotte per negare l’abilitazione devono essere desunte dalle valutazioni individuali dei commissari che si sono espressi in tal senso.

In sostanza, il fatto che due commissari su cinque avessero espresso un giudizio completamente positivo sul profilo scientifico del ricorrente, rientrando [#OMISSIS#] normale dialettica interna alla Commissione, non richiedeva una più estesa esposizione delle ragioni della valutazione conclusiva di segno negativo, raggiunta a maggioranza, essendo tale [#OMISSIS#] ad assumere rilievo ai fini del giudizio finale e del conseguimento dell’abilitazione scientifica.

Né un onere di valutazione rafforzato poteva dirsi imposto [#OMISSIS#] fattispecie in questione dal raggiungimento da parte del candidato dei valori soglia e del possesso dei tre titoli necessari, poiché come già ricordato, la disciplina del D.M. n. 120 del 2016 stabilisce quale requisito indefettibile il soddisfacimento di tutte le condizioni indicate, cosicché il mancato raggiungimento anche di una soltanto determina l’impossibilità di attribuire l’abilitazione scientifica de qua.

Anche le doglianze espresse dall’appellante in relazione all’omessa o insufficiente pronuncia dei [#OMISSIS#] di prime cure circa gli ulteriori motivi di ricorso non possono essere condivise, dovendo essere, da un lato, confermata la mancanza di un interesse concreto ed attuale a contestare la parte del provvedimento relativa ai titoli, in considerazione dell’avvenuto riconoscimento in suo favore del possesso dei tre titoli necessari ad integrare la valutazione positiva al riguardo e, dall’altro, ribadita la legittimità della delega al Ministero della determinazione in concreto dei criteri di valutazione già previsti in astratto dalla fonte sovraordinata, nonché l’assenza, nelle predette doglianze, di qualsiasi precisazione circa la [#OMISSIS#] incidenza dei dedotti [#OMISSIS#] sul giudizio effettuato della Commissione circa la sua posizione.

In definitiva, l’appello, come anticipato, non può essere accolto.

[#OMISSIS#] sulle spese, non essendosi costituite le parti appellate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

– lo rigetta.

[#OMISSIS#] sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Francola, Consigliere

[#OMISSIS#] Fratamico, Consigliere, Estensore

Pubblicato il 25/01/2023