La nuova Commissione ha sostanzialmente ignorato il giudizio positivo della precedente Commissione, superando la precedente valutazione sui titoli, attraverso l’introduzione di nuovo e diverso titolo relativo al “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore” ed eliminando dalla lista dei titoli prescelti quello concernente la “responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private” posseduto pacificamente dal ricorrente sulla base del precedente giudizio e della sentenza di questo Tar, sez. III, n. 8494/2019. Ritiene pertanto il Collegio che il sovvertimento della portata del giudizio precedente, senza alcuna constatazione della erroneità del giudizio precedente, appaia sintomatica di un andamento perplesso e contraddittorio della pubblica amministrazione.Peraltro, come correttamente rilavato da parte ricorrente, l’illegittimità dell’operato della nuova Commissione è resa ancora più manifesta dal fatto che la stessa si fosse auto vincolata, nel verbale, a tenere fermi i criteri adottati dalla precedente Commissione affermando che “la propria funzione si debba limitare ed esaurire nel determinare l’esito della procedura, tenendo fermi i criteri e i giudizi già formulati dalla prima commissione”.
L’obbligo di esprimere una valutazione corrispondente a quella della precedente Commissione o, quanto meno, quello di motivare le ragioni del dissenso, derivava dunque anche dall’adozione da parte della nuova Commissione degli stessi criteri scelti dalla precedente Commissione.
Il ricorso è pertanto fondato.
Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 2 febbraio 2023, n. 1874
Abilitazione scientifica nazionale - Motivazione
N. 01874/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01967/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2022, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Amendola, 46;
contro
– Università degli Studi Milano;
– Ministero dell’Istruzione,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa idonea misura cautelare,
della valutazione della commissione secondo la quale il candidato ricorrente “non supera la soglia di rilevanza, vantando due soli titoli valutabili”, nonché della conseguente valutazione di non idoneità del ricorrente all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II° fascia per il settore concorsuale 12/D2 – diritto tributario – tornata 2016, Bando D.D. 1532/2016, espressa in data 30 novembre 2021 dalla Commissione nazionale insediata presso l’Università di cui sopra, in uno con il giudizio collegiale e quelli individuali dei suoi componenti, nonché dei relativi verbali (tra cui in particolare quello con il n 3 del 30-11-2021) pubblicati sul [#OMISSIS#] informatico del Ministero il 17 dicembre 2021 (doc 1) e di ogni atto a detta valutazione comunque connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano e del Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il giudizio collegiale, meglio specificato in epigrafe, di non idoneità alle funzioni di professore universitario seconda fascia, per il settore concorsuale 12/D2 – diritto tributario – tornata 2016, Bando D.D. 1532/2016, espresso all’unanimità in data 30 novembre 2021, sulla base dei seguenti motivi:
I. Violazione degli artt. 4 e ss., DPR 4.4.2016, n. 95, 3 e ss. DM 7.6.2016, n. 120, 1 e 3 L. n. 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di motivazione.
II. Violazione degli artt. 4 e ss. DPR 4.4.2016 n. 95, artt. 3 e ss. DM 7.6.2016 n 120 nonché dell’art 3 della l. n. 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di motivazione.
III. In subordine. Violazione degli artt. 4 e ss. DPR 4.4.2016 n. 95, art 3 e ss. DM 7.6.2016 n. 120 nonché art. 3 della l. n. 241/90. Eccesso di potere per irrazionalità e carenza di motivazione.
2. Resiste in giudizio il Ministero intimato, producendo apposita relazione e le controdeduzioni della Commissione, con memoria formale del 13 aprile 2022.
3. All’udienza del 25 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente il Collegio osserva che la normativa disciplinante l’accesso alle funzioni di prima e seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “[#OMISSIS#] peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel d.m. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.
Si tratta al riguardo di indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della Commissione si esaurisce [#OMISSIS#] previa individuazione dei valori-soglia.
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, [#OMISSIS#] seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La Commissione, laddove accerti che il candidato non supera positivamente la soglia dell’impatto della produzione scientifica (raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3), può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016, di non procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e conseguentemente motivare il diniego di abilitazione unicamente con riferimento all’assenza del requisito di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica).
Per i candidati che invece superano positivamente tale valore e per i quali viene altresì valutato positivamente il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione e ricompresi tra i numeri 2 e 11 dell’allegato A, la Commissione procede con la valutazione delle pubblicazioni.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”
Nel [#OMISSIS#] di specie, il ricorrente è stato valutato negativamente in ragione del mancato possesso di almeno due degli otto titoli indicati dalla Commissione necessari per il superamento della soglia di rilevanza, non venendogli riconosciuto il titolo da lui dichiarato “h – Conseguimento di premi e riconoscimenti per attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”.
La Commissione formulava pertanto il gravato giudizio in ragione di una valutazione negativa sui titoli, sulla base della seguente motivazione: “In conclusione, sebbene le pubblicazioni mostrino la capacità del candidato di individuare [#OMISSIS#] stimolanti e di compiere adeguati approfondimenti (pur con le note critiche che precedono), poiché – ai sensi dell’articolo 6 del D.M. n. 120/2016 – l’abilitazione è riconosciuta ai soli candidati che ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 602/2016, e siano in possesso di tre titoli tra quelli prescelti, la Commissione, all’unanimità, non può esprimere un giudizio positivo sul candidato ai fini della presente valutazione, stante appunto la mancata disponibilità di tre titoli”.
5. Parte ricorrente ha esposto che [#OMISSIS#] prima valutazione relativa alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II^ fascia, settore concorsuale 12/D2- Diritto Tributario, tornata 2016, successivamente annullata, quattro componenti su cinque della Commissione nominata dal Ministero della Pubblica istruzione con D.D. n. 295 dell’8 febbraio 2016 riconoscevano al ricorrente il possesso di tre degli otto titoli dalla stessa preventivamente indicati tra cui quello relativo alla “responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”, riconducendo ad esso l’assegno di ricerca biennale ottenuto dall’Università di [#OMISSIS#] nel periodo 1/9/2001-31/9/2003, assegno che invece il ricorrente aveva indicato come rientrante nel diverso titolo di “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”.
Parte ricorrente ha poi esposto di avere impugnato la predetta decisione, comunque a lui sfavorevole, ottenendo l’annullamento della stessa con sentenza di questo Tar, sez. III, n. 8494 del 1 luglio 2019, già passata in giudicato in quanto “la Commissione non ha espresso una univoca ed intellegibile motivazione circa il possesso, in capo al ricorrente, della condizione preliminare costituita dal possesso di almeno tre titoli fra quelli ritenuti rilevanti dalla Commissione ai fini dell’art. 6 del DM n. 120/2016; in quanto, sulla medesima circostanza, quatto commissari su cinque si esprimono positivamente (pur giudicando di qualità non elevata le pubblicazioni), ed uno di essi (ma con dichiarato valore preclusivo alla abilitazione) ritiene invece insussistente la pre-condizione di abilitazione per il ricorrente”.
A seguito della predetta sentenza, il Ministero, con D.D. n 655/2021, nominava una nuova Commissione per la rivalutazione.
La nuova Commissione, dopo aver confermato i criteri di valutazione formulati dalla precedente, esprimeva la gravata valutazione di non idoneità del ricorrente per mancato superamento del giudizio sui titoli “vantando due soli titoli valutabili. Più precisamente, pur avendo svolto varie relazioni a convegni e partecipato al comitato di redazione ed editoriale di Riviste scientifiche, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non vanta il titolo del “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”, non potendo tale titolo ritenersi integrato dal conseguimento di una borsa di studio e di un assegno di ricerca”.
Ha lamentato pertanto parte ricorrente come la nuova Commissione non abbia tenuto conto del giudizio sostanzialmente positivo della Commissione precedente sui titoli, laddove aveva riconosciuto il possesso dei tre titoli da parte del ricorrente, ponendo come terza voce costitutiva la “responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”.
Il ricorso è fondato.
Come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente nel secondo motivo, la nuova Commissione ha sostanzialmente ignorato il giudizio positivo della precedente Commissione, superando la precedente valutazione sui titoli, attraverso l’introduzione di nuovo e diverso titolo relativo al “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore” ed eliminando dalla lista dei titoli prescelti quello concernente la “responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private” posseduto pacificamente dal ricorrente sulla base del precedente giudizio e della sentenza di questo Tar, sez. III, n. 8494/2019.
Ritiene pertanto il Collegio che il sovvertimento della portata del giudizio precedente, senza alcuna constatazione della erroneità del giudizio precedente, appaia sintomatica di un andamento perplesso e contraddittorio della pubblica amministrazione.
Peraltro, come correttamente rilavato da parte ricorrente, l’illegittimità dell’operato della nuova Commissione è resa ancora più manifesta dal fatto che la stessa si fosse auto vincolata, nel verbale, a tenere fermi i criteri adottati dalla precedente Commissione affermando che “la propria funzione si debba limitare ed esaurire nel determinare l’esito della procedura, tenendo fermi i criteri e i giudizi già formulati dalla prima commissione”.
L’obbligo di esprimere una valutazione corrispondente a quella della precedente Commissione o, quanto meno, quello di motivare le ragioni del dissenso, derivava dunque anche dall’adozione da parte della nuova Commissione degli stessi criteri scelti dalla precedente Commissione.
Il ricorso è pertanto fondato.
6. Per quanto precede, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei giudizi impugnati per difetto di motivazione e di istruttoria nei termini sopra precisati mediante nomina di una Commissione in composizione del tutto diversa da quelle precedenti che dovrà procedere ad una nuova valutazione del ricorrente entro giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida forfetariamente in euro 3.000 (tremila/00) oltre [#OMISSIS#], CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 02/02/2023