TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 28 febbraio 2023, n. 3408

Abilitazione scientifica nazionale - Difetto di motivazione

Data Documento: 2023-03-01
Area: Giurisprudenza
Massima

 Il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, costituito da un diniego di abilitazione scientifica, è reso evidente, nel caso di specie:

– dalla sostanziale identità dei cinque giudizi individuali dei Commissari, del giudizio collegiale e del parere reso dall’esperto revisore, che manifesta la non reale pluralità di valutazioni (o la mancanza di autonomia delle valutazioni) e costituisce sintomo della mancanza di analiticità della motivazione (cft. TAR Lazio Roma, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 3493);

– dalla radicale inidoneità dei suddetti giudizi e del parere ivi richiamato per relationem ad esplicare le ragioni della mancata abilitazione, non essendo possibile evincere, tra i prodotti scientifici sottoposti a valutazione, quali siano le 4 pubblicazioni (“12 su 16”) ritenute incoerenti rispetto alle tematiche del settore concorsuale, quali siano le 4 pubblicazioni nelle quali “è chiaramente individuabile il ruolo preminente del candidato” e quali siano i lavori nei quali il contributo individuale del ricorrente è ritenuto “non significativo”;

– della mancanza di una “determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori di collaborazione sulla base di criteri riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento”, che avrebbe dovuto essere compiuta in base alle previsioni del menzionato verbale n. 1, quantomeno con riferimento alle pubblicazioni presentate dal ricorrente in cui gli autori sono riportati in ordine alfabetico.

Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Contenuto sentenza

Pubblicato il 28/02/2023

N. 03408/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02645/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2645 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] Feoli, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in [#OMISSIS#], via Tagliamento n.50;

contro

– Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del diniego di abilitazione del ricorrente alle funzioni di professore universitario di prima fascia reso dalla Commissione Giudicatrice per la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, Didattica e Storia della Fisica, settore scientifico disciplinare FIS/08 Didattica e Storia della Fisica, III Quadrimestre, indetta con D. D. n. 1532 del 29 luglio 2016 e pubblicato on line il giorno 5 dicembre 2017;

– del giudizio collegiale negativo della Commissione Giudicatrice per la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, Didattica e Storia della Fisica, settore scientifico disciplinare FIS/08 Didattica e Storia della Fisica, III Quadrimestre, indetta con D. D. n. 1532 del 29 luglio 2016 reso in merito alla abilitazione del ricorrente alle funzioni di professore universitario di prima fascia e pubblicato on line in data 5 dicembre 2017;

– del giudizio individuale negativo del prof. [#OMISSIS#] Bettati, quale membro della detta Commissione Giudicatrice, reso in merito alla abilitazione del ricorrente alle funzioni di professore universitario di prima fascia e pubblicato on line in data 5 dicembre 2017;

– del giudizio individuale negativo del prof. [#OMISSIS#] Cannistraro, quale membro della detta Commissione Giudicatrice, reso in merito alla abilitazione del ricorrente alle funzioni di professore universitario di prima fascia e pubblicato on line in data 5 dicembre 2017;

– del giudizio individuale negativo del prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], quale membro della detta Commissione Giudicatrice, reso in merito alla abilitazione del ricorrente alle funzioni di professore universitario di prima fascia e pubblicato on line in data 5 dicembre 2017;

– del giudizio individuale negativo del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], quale membro della detta Commissione Giudicatrice, reso in merito alla abilitazione del ricorrente alle funzioni di professore universitario di prima fascia e pubblicato on line in data 5 dicembre 2017;

– del giudizio individuale negativo del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], quale membro della detta Commissione Giudicatrice, reso in merito alla abilitazione del ricorrente alle funzioni di professore universitario di prima fascia e pubblicato on line in data 5 dicembre 2017;

– del parere pro veritate negativo del prof. [#OMISSIS#] Garuccio, quale esperto revisore ex art. 16 comma 3 lett. i) L. n. 240/2010, reso in merito alla abilitazione del ricorrente alle funzioni di professore universitario di prima fascia e pubblicato on line in data 5 dicembre 2017;

– del verbale n. 1 della prima riunione della detta Commissione Giudicatrice del 18 novembre 2016 pubblicato on line in data 5 dicembre 2017;

– del verbale n. 1 della riunione detta Commissione Giudicatrice del 9 agosto 2017, III Quadrimestre avente ad oggetto la determinazione delle modalità di valutazione dei candidati pubblicato on line in data 5 dicembre 2017;

– del verbale n. 2 della riunione della Commissione Giudicatrice del 20 ottobre 2017, III Quadrimestre, avente ad oggetto il richiamo alle modalità di valutazione stabilite dalla Commissione [#OMISSIS#] riunione del 18 novembre 2016 pubblicato on line in data 5 dicembre 2017;

– del verbale n. 5 della riunione della Commissione Giudicatrice del 27 novembre 2017, III Quadrimestre, avente ad oggetto l’esame dei candidati alla ASN di prima fascia, e del settore scientifico disciplinare SSD FIS08 e, perciò, del ricorrente, pubblicato on line in data 5 dicembre 2017;

– del verbale n. 6 della riunione della Commissione Giudicatrice del 27 novembre 2017, III Quadrimestre, avente ad oggetto la relazione finale, pubblicato on line in data 5 dicembre 2017; verbale n. 1 della riunione della Commissione Giudicatrice, di data sconosciuta al ricorrente, II Quadrimestre, ignoto al ricorrente, richiamato nel verbale n. 2 della riunione della Commissione Giudicatrice del 20 ottobre 2017, III Quadrimestre, ed avente ad oggetto probabilmente la ripetizione delle modalità di valutazione determinate [#OMISSIS#] riunione del 18 novembre 2016;

– di ogni altro atto di procedura, ancorché procedimentale ed ancorché sconosciuto al ricorrente, ed, ancora, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 24 febbraio 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Espone il ricorrente di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 02/D1, Fisica applicata, Didattica e Storia della Fisica, indetta con D. D. n. 1532 del 29 luglio 2016.

Il giudizio conclusivo in contestazione, rassegnato dalla Commissione all’unanimità previa acquisizione del parere pro veritate dell’esperto revisore stante l’appartenenza della ricorrente ad un settore scientifico disciplinare non rappresentato all’interno della Commissione (art. 16 comma 3 lett. i, L. n. 240/2010), è stato negativamente espresso sulla base della seguente valutazione circa le pubblicazioni presentate dal ricorrente: “La produzione scientifica è continua e di più che discreta qualità atteso il carattere innovativo, l’originalità delle stesse e la collocazione editoriale internazionale. Le pubblicazioni presentate risultano sostanzialmente coerenti con le tematiche del SSD FIS/08 e/o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. Il profilo scientifico del Candidato si colloca ad un discreto livello con il relativo standard internazionale. Il contributo individuale del Candidato, come specificato nel Verbale n.1 dell’11 Novembre 2016, NON è adeguato”.

Avverso tale giudizio, la parte ricorrente ha articolato i seguenti argomenti di doglianza: “Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/90. Violazione dell’art. 16 comma 3 L. n. 240/2010. Violazione dell’art. 4 DPR n. 222/2011. Violazione dell’art. 4 e dell’art. 8 comma 6 e comma 8 DPR n. 95/2016. Violazione degli artt. 3, 4 e 7 D.M. n. 120/2016. Violazione dell’art. 3 commi 4 e 5 D.D. MIUR n. 1532/2016. Violazione del verbale n.1 della riunione della Commissione Giudicatrice del 18 novembre2016. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità della motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti”.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando, per il tramite della difesa erariale, una relazione [#OMISSIS#] quale ha dedotto l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

All’udienza di smaltimento del 24 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento con riferimento alla lamentata carenza motivazionale del giudizio espresso dalla Commissione.

Va premesso, in via generale, che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (a mente del quale “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”), sebbene non pretenda una valutazione analitica – titolo per titolo, pubblicazione per pubblicazione – (che sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella in controversia che richiedono l’esame di centinaia di candidati in un ristretto lasso di tempo), tuttavia richiede necessariamente che la Commissione esamini il contenuto delle pubblicazioni ed esponga le relative valutazioni, in modo che risulti evidente il percorso motivazionale seguito, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali formulati dai singoli Commissari.

Va, inoltre, premesso, con riferimento al [#OMISSIS#] di specie, che la Commissione nel verbale di insediamento (n. 1 del 11 Novembre 2016), con riferimento al criterio previsto dall’art. 4, lett. b) del DM 120/2016, aveva stabilito che: “Ai fini della valutazione delle pubblicazioni di cui all’art. 7 del DM n. 120/2016 la Commissione terrà in considerazione … la determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel [#OMISSIS#] di partecipazione del medesimo a lavori di collaborazione. In particolare i candidati dovranno apparire in posizione preminente (<corresponding author> o, fatte salve le pubblicazioni in cui gli autori sono riportati in ordine alfabetico, primo o [#OMISSIS#] autore) [#OMISSIS#] misura del 70% delle pubblicazioni richieste”.

Ciò posto, nel [#OMISSIS#] in esame, la valutazione negativa riportata dal ricorrente si è concretata in cinque giudizi individuali identici del seguente tenore: “La Commissione valuta il Candidato … in debita considerazione del parere pro-veritate fornito dal relativo esperto …. Il Candidato ha presentato 16 pubblicazioni scientifiche (fra cui 1 contributo in atti di convegno nazionale e 4 lavori in italiano). La produzione scientifica è continua e di più che discreta qualità atteso il carattere innovativo, l’originalità delle stesse e la collocazione editoriale internazionale. Le pubblicazioni presentate risultano sostanzialmente coerenti con le tematiche del SSD FIS/08 e/o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. Il profilo scientifico del Candidato si colloca ad un discreto livello con il relativo standard internazionale. Il contributo individuale del Candidato, come specificato nel Verbale n.1 dell’11 Novembre 2016, NON è adeguato”.

Anche il giudizio collegiale è caratterizzato dall’utilizzo della medesima formulazione dei giudizi individuali.

Il parere pro veritate obbligatorio dell’esperto revisore, richiamato nei suddetti giudizi, è espresso nei seguenti termini: “le pubblicazioni presentate risultano in larga parte coerenti (12 su 16) con le tematiche del settore disciplinare e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. Dei 12 lavori riconducibili al SSD FIS/08 in solo 4 è chiaramente individuabile il ruolo preminente del candidato, in altri 4 risulta primo autore in un elenco in ordine alfabetico, nei rimanenti 4 non risulta né [#OMISSIS#] autore, né corresponding author, pertanto il contributo individuale del candidato, come richiesto nel verbale n. 1 dell’11 novembre 2016, non risulta significativo”.

Alla luce degli elementi indicati, è agevole rilevare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, reso evidente:

– dalla sostanziale identità dei cinque giudizi individuali dei Commissari, del giudizio collegiale e del parere reso dall’esperto revisore, che manifesta la non [#OMISSIS#] pluralità di valutazioni (o la mancanza di autonomia delle valutazioni) e costituisce sintomo della mancanza di analiticità della motivazione (cft. TAR Lazio Roma, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 3493);

– dalla radicale inidoneità dei suddetti giudizi e del parere ivi richiamato per relationem ad esplicare le ragioni della mancata abilitazione, non essendo possibile evincere, tra i prodotti scientifici sottoposti a valutazione, quali siano le 4 pubblicazioni (“12 su 16”) ritenute incoerenti rispetto alle tematiche del settore concorsuale, quali siano le 4 pubblicazioni nelle quali “è chiaramente individuabile il ruolo preminente del candidato” e quali siano i lavori nei quali il contributo individuale del ricorrente è ritenuto “non significativo”;

– della mancanza di una “determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato nel [#OMISSIS#] di partecipazione del medesimo a lavori di collaborazione sulla base di criteri riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento”, che avrebbe dovuto essere compiuta in base alle previsioni del menzionato verbale n. 1, quantomeno con riferimento alle pubblicazioni presentate dal ricorrente in cui gli autori sono riportati in ordine alfabetico.

Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

All’accoglimento del ricorso accede, nel quadro dei vincoli conformativi parimenti promananti dal dictum giudiziale, l’obbligo, in capo alla soccombente Amministrazione, di rinnovare il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierno ricorrente, ovviamente a mezzo di organo avente composizione diversa, rispetto a quella che ha rassegnato la pregressa valutazione, oggetto di censura.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del ricorrente [#OMISSIS#] complessiva somma di € 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 24 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore