TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 17 marzo 2023, n. 4699

Procedura valutativa art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 - Fonte di riferimento nella disciplina della composizione della Commissione - Mancata predeterminazione dei criteri di valutazione

Data Documento: 2023-03-18
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito di un giudizio avverso l’esito di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia, il Collegio ha rilevato, in primo luogo, relativamente alla censura secondo cui la composizione della Commissione sarebbe illegittima in ragione del fatto che la sostituzione di un suo componente è stata disposta senza motivazione in contrasto con l’art. 3, comma 12, del d.P.R. n. 117 del 2000, ha chiarito che “l’invocato d.P.R. n. 117/2000, disciplinante le procedure per il reclutamento dei professori universitari e di ruolo a norma dell’articolo 1 della Legge n. 210/1998, non può trovare applicazione al caso di specie, atteso che, a seguito dell’emanazione della legge n. 240/2010 (art. 18 comma 1 e 29 commi 1 e 2), tali procedure sono disciplinate dalla fonte regolamentare interna”, che, nel caso concreto, non prevede un particolare onere motivazionale per la sostituzione di un componente dimissionario.

In secondo luogo, lo stesso, in riferimento alla seconda censura in base alla quale il Regolamento d’Ateneo (con riferimento alla disciplina della nomina delle commissioni nell’ambito dei concorsi universitari) sarebbe contrastante l’atto di indirizzo del MIUR n. 39/2018 e con la delibera ANAC n. 1208/2017, ha chiarito che “le indicazioni contenute in tali atti non costituiscono […] ex se parametri di legittimità di atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni, dovendosi escludere che le previsioni contenute […] abbiano un contenuto vincolante” (analogamente,(Cons. di Stato, sez. VI, 14 dicembre 2021 n. 8336; in termini anche TAR Sicilia, sez. I, 19 dicembre 2022 n. 3663 e TAR Friuli Venezia Giulia, 26 febbraio 2022 n. 105).

Per ultimo, con riguardo all’ultimo motivo di ricorso – in virtù del quale la commissione che, pur essendo specificamente obbligata dal bando, non avrebbe predeterminato i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell’attività didattica dei candidati, limitandosi a replicare pedissequamente quanto previsto, in termini generali, dal bando medesimo – il Collegio ha ritenuto che la Commissione si è limitata a ribadire gli stessi criteri previsti dal bando, senza l’attribuzione di singoli e specifici pesi o punteggi né in relazione agli stessi, né per i diversi ulteriori elementi costituenti oggetto della valutazione (titoli, curriculum, pubblicazioni), e senza effettuare alcun chiarimento su quali fossero i titoli valutabili. “Tale modus procedendi […] si pone in aperto contrasto con il bando, oltre che con i generali principi dell’azione amministrativa”. Alla luce di ciò, ha accolto il ricorso.

Contenuto sentenza

N. 04699/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12567/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12567 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di Stasi, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, Via Dandolo, 19;

contro

Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[#OMISSIS#] Finazzi Agrò, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, [#OMISSIS#] San [#OMISSIS#] 101;

per l’annullamento

del decreto rettorale n. 2149 del 27 settembre 2021, pubblicato in pari data, con il quale sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, per il settore concorsuale 06/E2 – Chirurgia Plastica- Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia e settore scientifico disciplinare MED/24 – Urologia; della relazione finale e di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, compreso quello della riunione preliminare; del d.r. n. 147 del 2021 di nomina della Commissione esaminatrice e del d.r. n. 615 del 2021 di nomina del membro supplente, a seguito delle dimissioni del prof. [#OMISSIS#] Brunocilla, nonché delle propedeutiche deliberazioni del Consiglio di Dipartimento; di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare riferimento al regolamento di Ateneo sulle chiamate e al bando della procedura.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Finazzi Agrò e dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame, notificato il 23 e 24 novembre 2021 e depositato il 6 dicembre successivo, il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di Stasi espone che:

– ha partecipato alla procedura, avviata dal di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia dell’Università Tor Vergata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010, finalizzata alla copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale (s.c.) 06/E2, settore scientifico-disciplinare (s.s.d.) MED/24 (Urologia), all’esito della quale veniva individuato quale vincitore l’unico altro partecipante, cioè il Prof. [#OMISSIS#] Finazzi Agrò;

– ritenendo tale esito procedimentale illegittimo lo impugnava avanti a questo TAR per il Lazio che, con la sentenza n. 12226 del 17 dicembre 2018 della Sezione III-bis, accoglieva il ricorso e ne disponeva l’annullamento in ragione della modificazione della Commissione di valutazione dei candidati in data successiva alla sua nomina, ritenuta illegittima in quanto posta in essere senza alcuna motivazione;

– all’esito della rinnovazione della procedura, che l’Università bandiva ex novo facendo applicazione del regolamento sulle chiamate nel frattempo modificato in conseguenza della decisione del Consiglio di Stato n. 7155 del 19 dicembre 2018, che ne aveva accertato l’illegittimità in relazione ad altra procedura, veniva nuovamente individuato quale vincitore della stessa il prof. Finazzi Agrò, ritenuto nel giudizio comparativo maggiormente idoneo a ricoprire l’incarico.

2. Ritenendo anche la nuova preferenza espressa per il controinteressato illegittima, il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti dettagliatamente descritti in epigrafe deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

I. eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 117 del 2000 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; non sarebbe presente nessuna motivazione circa la modificazione della commissione a seguito delle dimissioni presentate dal membro “interno” Prof. Brunocilla in data 8 marzo 2021 e del relativo accoglimento;

II. violazione dell’atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 2018, della delibera ANAC n. 1208/2017 di aggiornamento del piano nazionale anticorruzione, del piano nazionale anticorruzione 2019-2021 approvato dal consiglio di amministrazione [#OMISSIS#] seduta del 29 gennaio 2019, dell’art. 1, comma 3, della legge n. 190 del 2012, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. con riferimento al numero di componenti delle commissioni (determinato in tre anziché in cinque), alla modalità di designazione di questi ultimi (sorteggio) ed alla ristrettezza dei nominativi (solo dodici) su cui lo stesso è stato effettuato;

III. violazione dell’art. 8, comma 4, del bando. eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, carenza di motivazione, violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità, sviamento in relazione alla mancata specificazione, da parte della commissione, dei criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell’attività didattica dei candidati;

4. eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, contraddittorietà, carenza dei presupposti e sviamento. violazione dell’art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 117 del 2000 e dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 343; il giudizio di prevalenza del controinteressato sarebbe manifestamente illogico e contraddittorio a fronte della netta, e riconosciuta, superiorità del profilo professionale del ricorrente sia in relazione [#OMISSIS#] interventi eseguiti che alla produzione scientifica; la valutazione di quest’[#OMISSIS#] sarebbe stata, peraltro, eseguita facendo applicazione di un criterio non prestabilito e comunque irragionevole, rappresentato dalla riferibilità delle stesse all’[#OMISSIS#] quinquennio ed all’[#OMISSIS#] decennio; dovrebbe, infine, ritenersi illegittima la mancata previsione, da parte del regolamento di Ateneo e del bando, dei criteri valutativi inerenti la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali ed il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, così come della valutazione del titolo di dottore di ricerca e dell’ottenimento di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca.

2.1. Il ricorrente ha concluso chiedendo che, in accoglimento del ricorso, venga annullata la procedura concorsuale e che in accoglimento dell’[#OMISSIS#] motivo, facendo applicazione del principio del c.d. one shot temperato, stante il già disposto annullamento giurisdizionale, questo TAR lo dichiari vincitore della stessa.

3. Nel giudizio così proposto si sono costituiti in resistenza, depositando relazione, documentazione e memorie difensive, sia l’Università Tor Vergata sia il controinteressato; quest’[#OMISSIS#] ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione dell’affermata non definitività degli atti impugnati e la necessità di successive fasi procedimentali (tra cui la deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta e la nomina con decreto rettorale), i cui contenuti ed effetti non sarebbero certi e/o vincolati, nonché con riferimento alle censure dirette a contestare la nomina della commissione, non essendo in relazione ad esse configurabile alcun interesse.

4. Con ordinanza n. 953 del 15 febbraio 2022 è stato disposto il rigetto della domanda cautelare per difetto di periculum in mora.

5. Con ordinanza n. 2087 del 10 [#OMISSIS#] 2022 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 62 c.p.a. ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di discussione, la quale è stata così disposta per il 15 febbraio 2023.

6. All’esito di quest’[#OMISSIS#] – in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche ex art. 73 c.p.a. nelle quali hanno ulteriormente approfondito le tesi rispettivamente sostenute – il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7. In via preliminare [#OMISSIS#] respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del controinteressato.

7.1. In proposito deve infatti rilevarsi che non sono presenti [#OMISSIS#] atti di causa né la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche (il doc. 18 in proposito citato dall’Università [#OMISSIS#] propria relazione reca, infatti, solo l’ordine del giorno della seduta del 6 ottobre 2021 con l’indicazione dell’approvazione del relativo argomento) né tanto meno il provvedimento del Consiglio di Amministrazione e il decreto di nomina; non può pertanto dubitarsi dell’interesse del ricorrente all’annullamento del decreto rettorale n. 2149 del 27 settembre 2021, pubblicato in pari data, con il quale sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura valutativa all’esame.

7.2. Deve essere inoltre osservato, con riferimento ai motivi inerenti la composizione della commissione, che secondo consolidata affermazione della giurisprudenza gli stessi non richiedono la dimostrazione di uno specifico pregiudizio derivante da tale vizio, considerato che questo, laddove effettivamente sussistente, determina il travolgimento dell’intera procedura concorsuale e la necessità della sua ripetizione (tra le tante, Cons. di Stato, sez. V, 23 dicembre 2020, n. 8269, sez. VI, 24 luglio 2019, n. 5239, sez. VI, 30 luglio 2018, n. 4673; in termini, si veda anche TAR Trentino-Alto [#OMISSIS#] sez. I, 27 ottobre 2020, n. 180 secondo cui “Il vizio di illegittima composizione della Commissione esaminatrice involge la legittima attribuzione del potere ad un organo collegiale che, in ragione dell’illegittima composizione dello stesso, non è legittimato ad esercitare tale potere”).

8. Stabilita l’ammissibilità del ricorso, può procedersi all’esame dei motivi con lo stesso veicolati.

8.1. Con il primo di essi, come sopra sinteticamente riportato, il ricorrente lamenta che la sostituzione del componente Prof. Brunocilla con il Prof. Briganti, disposta dal rettore a seguito delle dimissioni presentate dal primo in data 8 marzo 2021, si porrebbe in contrasto con l’art. 3, comma 12, del d.P.R. n. 117 del 2000, a tenore del quale «La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore», e ciò in quanto nessuna motivazione sarebbe stata esplicitata né in ordine all’accettazione delle dimissioni, né in merito alla fondatezza dell’impedimento rappresentato a fondamento delle stesse.

8.2. La censura non può essere condivisa.

8.3. Rileva in primo luogo il Collegio che l’invocato d.P.R. n. 117/2000, disciplinante le procedure per il reclutamento dei professori universitari e di ruolo a [#OMISSIS#] dell’articolo 1 della Legge n. 210/1998 non può trovare applicazione al [#OMISSIS#] di specie, atteso che – come condivisibilmente eccepito sia dall’Ateneo resistente che dal controinteressato – a seguito dell’emanazione della legge n. 240/2010 (art. 18 comma 1 e 29 commi 1 e 2) tali procedure sono disciplinate dalla fonte regolamentare interna, rappresentata nel [#OMISSIS#] di specie dal Regolamento dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che all’art. 7 non prevede un particolare onere motivazionale o procedimentale per la sostituzione di un componente dimissionario.

8.4. In ogni [#OMISSIS#], anche a prescindere da tale rilievo, il provvedimento di sostituzione del componente è ad avviso del Collegio sufficientemente motivato con riferimento alla presentazione delle dimissioni dallo stesso rassegnate, non potendosi ritenere necessario l’esperimento di una specifica istruttoria sulla effettività e fondatezza delle ragioni ivi allegate; non può, inoltre, ritenersi pertinente il richiamo, effettuato da parte ricorrente, al precedente specifico inerente la procedura sub judice rappresentato dalla sentenza di questo TAR, sez. III-bis, 12226/2018, in quanto in tale contesto l’Ateneo aveva proceduto autonomamente (quindi senza che nessun componente si dimettesse) a modificare la composizione della Commissione, senza fornire adeguata motivazione e senza tenere conto dei componenti supplenti nominati in precedenza.

9. Neppure il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il contrasto del Regolamento d’Ateneo, con riferimento alla disciplina della nomina delle commissioni nell’ambito dei concorsi universitari, con l’atto di indirizzo del MIUR n. 39/2018 e con la delibera ANAC n. 1208/2017 può essere condiviso.

9.1. Come affermato dalla giurisprudenza, correttamente richiamata dall’Università resistente e dal controinteressato, le indicazioni contenute in tali atti non costituiscono, infatti, ex se parametri di legittimità di atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni, dovendosi escludere che le previsioni contenute nel PNA, e trasfuse nell’Atto di indirizzo n 39 del 14 [#OMISSIS#] 2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, abbiano un contenuto se vincolante; è stato infatti, in proposito, evidenziato che “La delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, di approvazione del PNA 2017, costituisce, in forza di quanto stabilito all’art. 1, comma 2 bis, della L. 190/2012, “atto di indirizzo” per tutte amministrazioni pubbliche indicate all’art. 1, comma 2, del D. L.vo 165/2001, e quindi anche per le istituzioni universitarie, “ai fini dell’adozione dei propri [#OMISSIS#] triennali anticorruzione”. Le misure ivi contenute sono indicate come “suggerite e non imposte”, ragione per cui “Rimane pertanto [#OMISSIS#] piena responsabilità delle amministrazioni individuare e declinare queste ed altre misure nel modo che più si attagli allo specifico contesto organizzativo, per prevenire i rischi corruttivi come identificati nel processo di analisi e gestione del rischio necessari per l’elaborazione dei PTPC”. Le varie misure indicate sono proposte come un elenco esemplificativo, e non tassativo, di “possibili” soluzioni alle problematiche rilevate ed analizzate dall’ANAC nel PNA, la cui adozione viene “raccomandata”; l’“Atto di indirizzo” n. 39, del 14 [#OMISSIS#] 2018, a sua volta, si è limitato a “raccomandare” alle Istituzioni universitarie l’adozione di misure simili a quelle indicate dal PNA, nell’esplicitato intendimento di non interferire con l’autonomia statutaria ad esse riconosciuta. Le Università rimangono libere di adottare misure anche diverse, purché idonee a prevenire i rischi evidenziati dal PNA: e l’atto del 14 [#OMISSIS#] 2018 costituisce “atto di indirizzo” precisamente nel senso che alle Istituzioni universitarie è implicitamente indicato, quale obiettivo da raggiungere, quello della concreta prevenzione dei rischi che il PAN indica come “rischi tipici” delle loro attività” (Cons. di Stato, sez. VI, 14 dicembre 2021 n. 8336; in termini anche TAR Sicilia, sez. I, 19 dicembre 2022 n. 3663, secondo cui “le previsioni contenute nel PNA non possono, se non ancora recepite dalle singole amministrazioni, tra cui quelle Universitarie, costituire, ex se, parametro diretto di valutazione di legittimità degli atti da esse adottati” e TAR Friuli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 26 febbraio 2022 n. 105, la quale afferma che “la previsione invocata individua un elenco di possibili, e non imposti (“gli atenei, anche attraverso specifiche previsioni regolamentari, possono …”), strumenti astrattamente idonei a prevenire fenomeni distorsivi o corruttivi nell’ambito delle procedure di cui trattasi, che non assume però [#OMISSIS#] vincolante. Il mancato rispetto di uno dei suddetti strumenti non è dunque idoneo a viziare l’operato della Commissione e determinare l’invalidità degli atti adottati”).

9.2. Neppure può essere condiviso il rilievo del ricorrente secondo cui l’Ateneo si sarebbe autovincolato attraverso il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 a dare attuazione alle indicazioni fornite dal MIUR con l’atto di indirizzo citato, non risultando dal predetto documento alcuna specifica prescrizione al riguardo, ma semplicemente l’istituzione di un’apposita Commissione avente il compito di individuare gli adempimenti previsti dall’Atto di indirizzo in parola.

10. Deve procedersi, a questo punto, all’esame dei motivi III e IV, che il collegio reputa di effettuare contestualmente, in ragione della connessione logico giuridica da cui gli stessi sono avvinti.

10.1. Attraverso tali censure il ricorrente critica l’operato della commissione che, pur essendovi specificamente obbligata dal bando, non avrebbe predeterminato i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell’attività didattica dei candidati, limitandosi a replicare pedissequamente quanto previsto, in termini generali, dal bando medesimo (motivo n. III) e, successivamente, avrebbe effettuato, con particolare riferimento alle pubblicazioni, una valutazione basata su criteri non preventivamente esplicitati (valorizzando quelle edite negli ultimi 10 e 5 anni), pervenendo infine ad un giudizio di prevalenza del controinteressato manifestamente inattendibile e contraddittorio, in quanto contrastante con la documentazione prodotta dai candidati, dalla quale emergeva la propria netta superiorità in termini di attività sia clinica che scientifica.

Vengono, infine, censurati il Regolamento di ateneo ed il bando [#OMISSIS#] parte in cui gli stessi omettono di considerare, fra i criteri di valutazione, la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali ed il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, i quali sarebbero “sempre presenti” nell’ambito delle procedure comparative, nonché il titolo di dottore di ricerca ed il conseguimento di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca.

10.2. I motivi sono fondati e meritevoli di accoglimento, nei termini e nei limiti di seguito [#OMISSIS#].

10.2.1. L’art. 8 comma 4 del bando prevede che:

“4. La commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro, nell’ambito dei criteri generali di valutazione stabiliti dal Dipartimento, predetermina i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell’attività didattica dei candidati, ispirati a standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili, esaminando in particolare: a) per quanto riguarda la produzione scientifica del candidato, da effettuarsi previa individuazione dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione: I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; II) congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare di cui alla procedura; III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; IV) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze dello specifico settore scientifico disciplinare; b) per quanto riguarda l’attività scientifica e didattica, nonché i servizi prestati: I) l’attività di coordinamento e di organizzazione a gruppi di ricerca e la partecipazione a essi;

II) l’attività didattica frontale in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di master universitari, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale e internazionale;

III) l’attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali, nonché ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste specifiche competenze”.

10.2.2. Dall’allegato “A” al verbale n. 1, contenente i criteri dalla stessa declinati per le valutazioni delle citate voci del curriculum si evince che, nonostante tale specifica prescrizione del bando, la Commissione si sia in proposito limitata a ribadire gli stessi criteri previsti dal bando, senza l’attribuzione di singoli e specifici pesi o punteggi né in relazione [#OMISSIS#] stessi, né per i diversi ulteriori elementi costituenti oggetto della valutazione (titoli, curriculum, pubblicazioni), e senza effettuare alcun chiarimento su quali fossero i titoli valutabili.

10.2.3. Tale modus procedendi, anche per quanto verrà di seguito rilevato in ordine alla valutazione finale dei candidati, si [#OMISSIS#] in aperto contrasto con il bando, oltre che con i generali principi dell’azione amministrativa richiamati nell’epigrafe del III motivi di gravame.

10.3. Rileva, inoltre, il Collegio che nell’ambito delle operazioni istruttorie ad essa demandate, la commissione ha rilevato (per quanto emerge dalla Relazione Finale individuata quale all. n. 2 al citato verbale n. 1), esaminando nel dettaglio il profilo professionale di ciascun candidato, che il controinteressato non avesse allegato “alcuna casistica operatoria” e ciò a differenza del ricorrente, che aveva invece “ben documentato” la certificazione della esecuzione di ben 4.164 interventi chirurgici come primo operatore, con attività continua e variegata inclusiva in maniera predominante di interventi endoscopici sulle basse vie urinarie, oltre che di chirurgia [#OMISSIS#] sul rene, sulla vescica e sulla prostata.

10.4. La stessa commissione, all’esito delle operazioni valutative effettuate, ha poi espresso il proprio giudizio finale nei termini seguenti: ha ritenuto che i due candidati presentassero una “carriera universitaria sostanzialmente sovrapponibile”, con una “lieve preferenza” per il controinteressato in relazione al suo “ruolo di direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia” della stessa Università; ha considerato “sovrapponibile anche l’attività di docenza svolta da entrambi nell’ambito dei dottorati di ricerca dell’Ateneo …Tuttavia il candidato Prof. Finazzi Agrò presentava a suo vantaggio docenze nei Master di II livello svolti in collaborazione con altri Atenei italiani che non erano documentabili per il candidato Prof. Di Stasi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. Più rilevante appariva anche l’attività di docenza nelle Scuole di Specializzazione dell’Università Roma Tor Vergata”; ha poi ritenuto [#OMISSIS#] la rilevanza in ambito nazionale e internazionale del controinteressato in ragione dei ruoli di coordinamento e di organizzazione di progetti di ricerca; con riferimento all’attività clinica ha, invece, rilevato che il controinteressato risultava titolare dell’incarico di Responsabile dell’Unità Operativa Semplice a [#OMISSIS#] Dipartimentale (UOSD) presso il Policlinico di Tor Vergata, ritenuto maggiormente rilevante rispetto all’incarico di Titolare di Programma Assistenziale in possesso del ricorrente; con riferimento all’attività scientifica ha, poi, espresso il seguente giudizio: “i due candidati presentavano entrambi un’attività di rilievo nell’ambito dei rispettivi settori di interesse di ricerca che appariva più intensa e continuativa negli ultimi 10 e 5 anni del periodo di valutazione per il candidato Prof Finazzi Agrò. L’attività scientifica del candidato Prof Di Stasi (a partire dal 1989) si è svolta su un arco temporale più esteso rispetto a quello del candidato Prof Finazzi Agrò (a partire dal 1996). Sebbene il dato complessivo mostrasse un numero di pubblicazioni e di citazioni complessive [#OMISSIS#] per il candidato Prof Di Stasi, l’analisi relativa ai dati bibliometrici relativi [#OMISSIS#] ultimi 10 anni di valutazione (periodo 2008-2017) e quelli relativi [#OMISSIS#] ultimi 5 anni (2013-2017) evidenziava risultati migliori per il candidato Prof Finazzi Agrò. In merito alle 16 pubblicazioni presentate non vi era dubbio che quelle del Prof Di Stasi avessero una collocazione editoriale migliore (come dimostrato dal più elevato “Impact Factor”) e un maggior numero di citazione complessive al 2017. Tuttavia, la maggior parte di esse è stata pubblicata nel periodo compreso tra il 1997 e il 2006 con un minor numero di pubblicazioni rispetto al candidato Prof Finazzi Agrò negli ultimi 10 e 5 anni oggetto della presente valutazione. Per quanto attiene alle tematiche trattate nell’ambito delle 16 pubblicazioni presentate, la Commissione sottolineava trattarsi per entrambi i candidati di tematiche settoriali ma con rilevanza ed originalità nei differenti campi di interesse”; con riferimento alla prova di [#OMISSIS#] la commissione ha ritenuto sufficiente il livello del ricorrente e [#OMISSIS#] quello del controinteressato, pervenendo infine, in forza delle riportate considerazioni, a ritenere quest’[#OMISSIS#], all’unanimità, il “candidato maggiormente qualificato”.

10.5. Ciò posto, deve essere in questa sede riaffermato il consolidato principio secondo il quale le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice di un concorso universitario, sebbene non sottratte al sindacato giurisdizionale, costituiscono tuttavia espressione di ampia discrezionalità tecnica, la quale è sindacabile in tale sede nei soli ristretti casi di esiti abnormi, caratterizzati da illogicità ovvero superficialità manifeste, emergenti dalla stessa documentazione (tra le tante, sent. di questa sez. 31 ottobre 2022 n. 14114; Cons. Stato Sez. VI, 29 agosto 2022 n. 7501).

10.6. Reputa il Collegio, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, che il riportato giudizio di [#OMISSIS#] qualificazione del controinteressato risulti inficiato dai vizi dedotti nell’ambito del motivo all’esame, con particolare riferimento alle valutazioni espresse in merito all’esperienza clinica ed alle pubblicazioni.

10.6.1. Deve infatti, in primo luogo, ritenersi affetto da evidente contraddittorietà il giudizio espresso con riferimento all’attività clinica, stante il riportato rilievo della mancata documentazione dell’esperienza svolta dal Prof. Finazzi Agrò, soprattutto a fronte della certificazione, da parte del ricorrente, della esecuzione di 4164 interventi chirurgici come primo operatore, pacificamente riconosciuta dalla commissione (come sopra rilevato) “ben documentata”.

10.6.2. Parimenti irragionevole e contraddittorio deve ritenersi l’esito del giudizio svolto in merito alle pubblicazioni, attesa la riconosciuta netta prevalenza della produzione del ricorrente, in ragione della collocazione editoriale e del numero di citazioni complessive, la quale risulta ridimensionata solo in ragione della introduzione, a posteriori (e dunque in aperta violazione dell’art. 8 comma 4 del bando, oltre che dei principi generali delle procedure concorsuali sopra richiamati), del criterio valutativo della [#OMISSIS#] rilevanza dell’attività svolta negli ultimi dieci e cinque anni.

10.6.3. Quest’[#OMISSIS#] peraltro, come condivisibilmente rilevato dal ricorrente, deve ritenersi anche intrinsecamente non ragionevole in quanto, se la ratio della previsione del bando che prevede, quale requisito di partecipazione, la presentazione di almeno una pubblicazione riferita all’[#OMISSIS#] quinquennio è quella di favorire la selezione di docenti la cui attività di ricerca sia non troppo risalente nel tempo, ciò non implica necessariamente che le pubblicazioni inerenti tale periodo siano per ciò solo maggiormente rilevanti, dovendosi il livello della produzione scientifica dei candidati valutare con riferimento a parametri oggettivi e sostanziali (quali impact factor, collocazione editoriale, numero delle citazioni).

10.7. Il motivo non è, invece, condivisibile [#OMISSIS#] parte inerente la mancata introduzione quali criteri di valutazione, della partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e del conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca in quanto, in disparte la non ravvisabilità di un vincolo alla relativa adozione, il ricorrente non ha provato la propria asserita superiorità in relazione [#OMISSIS#] stessi, superiorità che sarebbe, comunque, rimessa al giudizio della commissione e non potrebbe essere valutata in questa sede, a ciò ostando il disposto di cui all’art. 34 comma 2 c.p.a. (“in nessun [#OMISSIS#] il [#OMISSIS#] può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”).

11. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in ragione della rilevata fondatezza dei motivi III e IV, nei termini indicati al superiore punto 10.6.

11.1. A ciò consegue l’annullamento del decreto rettorale n. 2149 del 27 settembre 2021, pubblicato in pari data, con il quale sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura valutativa, e delle presupposte valutazioni dei candidati, che, in esecuzione della presente decisione, dovranno essere effettuate ex novo da una commissione in diversa composizione, facendo applicazione dei principi espressi [#OMISSIS#] presente decisione, con conferma, quanto al resto, delle ulteriori valutazioni espresse, in quanto non intaccate dai motivi di censura accolti.

11.2. Deve, invece, escludersi che dal disposto annullamento possa discendere l’invocata nomina del ricorrente quale vincitore della procedura concorsuale in quanto, da un lato, l’effetto conformativo della presente decisione è – come detto – costituito dalla effettuazione di una nuova valutazione dei candidati priva dei vizi rilevati, dall’altro la precedente sentenza di questo TAR, sez. III-bis n. 12226/2018 ha annullato la procedura in ragione del rilievo di un vizio [#OMISSIS#] nomina della commissione, così che non può ritenersi che l’attività svolta da quest’[#OMISSIS#] abbia costituito, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, oggetto di un precedente annullamento giurisdizionale, con conseguente inapplicabilità dell’invocato effetto del c.d. “one shot temperato” nel riesercizio del potere.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, nei confronti dell’Università Tor Vergata, [#OMISSIS#] somma indicata in dispositivo; sono invece compensate, sussistendone giustificati motivi in ragione della natura della controversia, nei confronti del controinteressato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e con gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto rettorale n. 2149 del 27 settembre 2021 e gli atti allo stesso presupposti.

Condanna l’Università Tor Vergata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida [#OMISSIS#] somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.

Spese compensate nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, EstensorePubblicato il 17/03/2023