TAR Lazio, Sez. III-ter, 23 marzo 2023, n. 5084

Procedura selettiva per il conferimento di un contratto di insegnamento - art. 23, commi 1 e 2 della legge n. 240/2010

Data Documento: 2023-03-25
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Relativamente alla legittimità della previsione, contenuta in un regolamento universitario, del limite quinquennale nell’attribuzione degli incarichi di insegnamento conferiti, ex art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si è recentemente espressa la Sezione III-ter del TAR Lazio, la quale, con la sentenza n. 11874/2022, ha chiarito che tale limitazione non è prevista dalla legge e, pertanto, «il Regolamento, e il bando che di esso ha fatto applicazione, si pongono in contrasto con la più volte citata fonte primaria, introducendo una limitazione alla partecipazione alle procedure selettive finalizzate alla stipulazione di contratti di insegnamento dalla stessa non prevista, la quale risulta, altresì, irragionevole ed ingiustificata, non avendone l’Università esternato, nemmeno in giudizio, le ragioni»,.

Non appare persuasiva la tesi dell’amministrazione secondo cui l’art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010, nel prevedere che le docenze in questione vengano affidate “previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo” non escluderebbe affatto che la normativa di dettaglio, in linea con la potestà ordinamentale riconosciuta alle Università dall’art. 33 Cost., possa contenere “disposizioni più stringenti, a maggior ragione ove queste rispondano, come nella specie, a finalità pienamente rispondenti al buon andamento dell’amministrazione, fra le quali il principio di rotazione, maggiormente idoneo, peraltro, a garantire quel ricambio di idee che caratterizza l’ambiente universitario”. Infatti, le “pure apprezzabili esigenze rappresentate dall’Amministrazione, di garantire il principio di rotazione e il buon andamento anche per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 dell’art. 23 cit.” sono “in realtà assicurate a monte dal legislatore, attraverso la previsione del preventivo espletamento di una procedura selettiva, così differenziando tale ipotesi dai contratti di insegnamento di cui al comma 1, stipulati intuitu personae, per i quali è invece evidente l’esigenza di evitarne il consolidamento, mediante la fissazione di un limite quinquennale”.

Contenuto sentenza

Pubblicato il 23/03/2023

05084/2023 REG.PROV.COLL.

03189/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 3189 del 2023, proposto da
[#OMISSIS#] Quagliuolo, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 107;

contro

Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[#OMISSIS#] Mini, non costituito in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensiva,

– del Decreto di approvazione atti della procedura selettiva per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per l’insegnamento “10592539 COMUNICAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEL TERRITORIO Scienze del turismo L-15 SPS/08” nell’a.a. 2022-23, emanato dalla Preside della Facoltà di lettere e filosofia della Sapienza-Università di Roma n. 70/2023 Prot. n. 0000421 del 09/02/2023;

– dell’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo da attivare per le esigenze della facoltà di lettere e filosofia dell’università degli studi di Roma “La Sapienza”, relativamente all’insegnamento “10592539 COMUNICAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEL TERRITORIO Scienze del turismo L-15 SPS/08” nell’a.a. 2022-23, emanato con Decreto della Preside della Facoltà di Lettere e filosofia del predetto Ateneo Prot. n. 2942 del 27/12/22, Rep. n. 420 Class. VII/1;

– del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche della Sapienza-Università di Roma, emanato con D.R. n. 1779/2019 Prot. n. 52108 del 7/06/2019, Class. VII/16;

– del verbale della Commissione giudicatrice della predetta procedura selettiva Prot. n. 0000385 del 06/02/2023, recante ‘Rettifica per errore materiale’;

– della nota dell’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Lettere e filosofia del predetto Ateneo, senza protocollo né firma, del 10.02.2023;

– nonché di ogni ulteriore atto o verbale presupposto, connesso e consequenziale ai succitati provvedimenti, ancorché allo stato sconosciuti al ricorrente;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

 

Premesso che l’odierno ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per l’insegnamento “10592539 COMUNICAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEL TERRITORIO Scienze del turismo L-15 SPS/08” presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, unitamente [#OMISSIS#] altri atti della procedura e al Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche della Sapienza, emanato con D.R. n. 1779 del 7 giugno 2019;

Considerato che la questione all’esame del Collegio verte sulla legittimità della previsione, contenuta nell’art. 8, comma 3 del suddetto Regolamento, del limite quinquennale nell’attribuzione degli incarichi di insegnamento conferiti, ex art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in applicazione della quale è stato dichiarato vincitore della procedura di cui trattasi l’odierno controinteressato ed invece escluso l’odierno ricorrente;

Rilevato che, sulla medesima questione, si è recentemente espressa la Sezione la quale, con la sentenza n. 11874/2022, ha chiarito che tale limitazione non è prevista dalla legge e pertanto ha ritenuto che «il Regolamento, e il bando che di esso ha fatto applicazione, si pongono in contrasto con la più volte citata fonte primaria, introducendo una limitazione alla partecipazione alle procedure selettive finalizzate alla stipulazione di contratti di insegnamento dalla stessa non prevista, la quale risulta, altresì, irragionevole ed ingiustificata, non avendone l’Università esternato, nemmeno in giudizio, le ragioni», disponendo, tra l’altro, l’annullamento dell’art. 8, comma 3 del Regolamento d’Ateneo;

Ritenuto che le considerazioni ivi esposte, dalle quali non si ravvisano motivi per discostarsi e cui si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 74 c.p.a., non siano scalfite dalle ragioni da [#OMISSIS#] evidenziate [#OMISSIS#] memoria difensiva dell’Amministrazione, secondo cui l’art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010, nel prevedere che le docenze in questione vengano affidate “previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo” non escluderebbe affatto che la normativa di dettaglio, in linea con la potestà ordinamentale riconosciuta alle Università dall’art. 33 Cost., possa contenere “disposizioni più stringenti, a maggior ragione ove queste rispondano, come [#OMISSIS#] specie, a finalità pienamente rispondenti al buon andamento dell’amministrazione, fra le quali il principio di rotazione, maggiormente idoneo, peraltro, a garantire quel ricambio di idee che caratterizza l’ambiente universitario”;

Ritenuto invero che le pure apprezzabili esigenze rappresentate dall’Amministrazione, di garantire il principio di rotazione e il buon andamento anche per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 dell’art. 23 cit., siano in realtà assicurate a monte dal legislatore attraverso la previsione del preventivo espletamento di una procedura selettiva, così differenziando tale ipotesi dai contratti di insegnamento di cui al comma 1, stipulati intuitu personae, per i quali è invece evidente l’esigenza di evitarne il consolidamento, mediante la fissazione di un limite quinquennale;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto, ma che ricorrano giustificati motivi, anche alla luce delle ragioni manifestate dall’Ateneo, per disporre la compensazione delle spese tra le parti, salva la refusione del CU in favore del ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate, salva la refusione del CU versato, in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario