TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 6 marzo 2023, n. 3622

Abilitazione scientifica nazionale - Rilievo internazionale delle pubblicazioni

Data Documento: 2023-03-09
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

I giudizî espressi dai singoli commissarî appaiono sostanzialmente identici, manifestando cosí la non reale pluralità di valutazioni (o la mancanza di autonomia delle singole valutazioni) costituendo in tal guisa sintomo della mancanza di analiticità della motivazione (cfr. Tar Lazio, sez. III, 29 marzo 2018, n. 3493).

Il rilievo internazionale delle riviste sulle quali sono pubblicati i lavori scientifici viene elevato a circostanza dirimente nel negare l’abilitazione, nonostante si tratti di un professore di seconda fascia, in relazione al quale l’art. 3, comma 2 d.m. 7 giugno 2016, n. 120 preveda la rilevanza sulla sola comunità nazionale di riferimento della ricerca del candidato.

Quanto al giudizio collegiale, va osservato che esso si appiattisca totalmente sui giudizî individuali: in tal senso va rilevato come l’utilizzo della medesima formulazione sia indicativo dell’illegittimità della motivazione (v. Tar Lazio, sez. IV, 27 gennaio 2023, n. 1503).

Contenuto sentenza

03622/2023 REG.PROV.COLL.

06140/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6140 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Chiarini, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Vasapolli e [#OMISSIS#] Degani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’istruzione, università e ricerca, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della valutazione della Commissione nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del settore concorsuale 05/H2 – Istologia, pubblicata sul [#OMISSIS#] internet del Ministero in data 13 marzo 2018, con cui è stata negata alla ricorrente l’abilitazione a professore universitario di seconda fascia.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 febbraio 2023 il dott. Matthias [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugna il provvedimento con cui veniva negata l’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 05/H2 – Istologia.

2. L’amministrazione non si costituiva in giudizio, pur risultandole correttamente notificato il ricorso.

3. Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2023, il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

4. Con un unico articolato motivo vengono dedotte una serie di illegittimità sia del giudizio collegiale, sia dei singoli giudizî individuali, evidenziandone la carenza motivazionale e l’illogicità manifesta.

5. Il ricorso è suscettibile di positivo apprezzamento.

5.1. Invero, va rilevato come i giudizî espressi dai singoli commissarî appaiono sostanzialmente identici, manifestando cosí la non [#OMISSIS#] pluralità di valutazioni (o la mancanza di autonomia delle singole valutazioni) costituendo in tal guisa sintomo della mancanza di analiticità della motivazione (cfr. Tar Lazio, sez. III, 29 marzo 2018, n. 3493). In aggiunta, ogni singolo giudizio reso dal commissario appare intrinsecamente contraddittorio, atteso che da un lato viene confermata l’aderenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale, per poi sostenere l’eterogeneità delle stesse.

5.2. Similmente, il rilievo internazionale delle riviste sulle quali sono pubblicati i lavori scientifici viene elevato a circostanza dirimente nel negare l’abilitazione, nonostante si tratti di un professore di seconda fascia, in relazione al quale l’art. 3, comma 2 d.m. 7 giugno 2016, n. 120 preveda la rilevanza sulla sola comunità nazionale di riferimento della ricerca del candidato. In aggiunta, la caratura internazionale dei lavori viene valutata, a ben vedere, in maniera perplessa, atteso che spesso i commissarî evidenziano come le riviste abbiano rilievo «da scarso a [#OMISSIS#]».

5.3. Inoltre, non appare comprensibile la modalità di valutazione della posizione preminente ricoperta dalla ricorrente nelle pubblicazioni soggette valutazione: in altre parole, se da un lato i commissarî evidenziano la circostanza, dall’altra non è spiegato quali conseguenze ciò abbia avuto sul giudizio espresso. Similmente, quanto all’impatto sulla comunità scientifica di riferimento, va rilevato come viene genericamente indicata la scarsa importanza dei contributi: [#OMISSIS#] del tutto l’evidenza circa il mancato raggiungimento del valore soglia indicato dai singoli commissarî.

5.4. Quanto al giudizio collegiale, va osservato che esso si appiattisca totalmente sui giudizî individuali: in tal senso va rilevato come l’utilizzo della medesima formulazione sia indicativo dell’illegittimità della motivazione (v. Tar Lazio, sez. IV, 27 gennaio 2023, n. 1503).

5.5. Conseguentemente, risultando i giudizî espressi inidonei ad esplicare le ragioni della mancata abilitazione (trattandosi, in buona sostanza, della mera ripetizione dei criteri fissati dall’art. 4 d.m. 120 cit.) in quanto caratterizzati dall’assenza di effettivo riferimento alle pubblicazioni sottoposte a valutazione e privi dell’indicazione di qualsivoglia appiglio argomentativo a sostegno del giudizio negativo, il Collegio deve rilevare la fondatezza della censura concernente la motivazione dell’atto (in termini, Tar Lazio, sez. IV, 2 aprile 2022, n. 3818).

6. L’esposto difetto di adeguata motivazione determina l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente obbligo, in capo all’intimata amministrazione, di rinnovare il giudizio abilitativo nei confronti dell’odierna esponente, ovviamente tramite organo avente diversa composizione.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessi € 1.500,00, oltre accessorî ove dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Cosí deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 24 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Matthias [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

Pubblicato il 06/03/2023