Il ricorrente è stato ammesso al Corso di Dottorato di ricerca. Lo stesso, tuttavia, non è stato ammesso al secondo anno del corso in considerazione della quasi totale assenza dalle attività formative del primo anno e la assai scarsa qualità del paper presentato e della relativa discussione. A fronte del ricorso presentato, il Collegio rileva che l’art. 10, comma 4 del Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università resistente prescrive che “Il Collegio, in caso di risultati insufficienti alle prove di valutazione intermedia, in caso di assenteismo ingiustificato e prolungato o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il Dottorato nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, usufruisce della sua accoglienza e dei suoi servizi, può motivatamente deliberare la decadenza del dottorando dal Corso”. Dalla relazione versata in atti a firma del Coordinatore del Corso di dottorato in oggetto (e dalla documentazione ivi allegata) si evince l’elevato numero di assenze accumulate dal ricorrente nelle lezioni frontali tenute dai docenti, la frequenza delle quali era obbligatoria per tutti i partecipanti. Risulta, infatti, che il ricorrente ha partecipato soltanto a n. 18 lezioni sulle n. 50 complessivamente programmate e regolarmente svolte dai docenti di volta in volta designati, con la conseguenza che lo stesso è stato assente a 32 lezioni su 50, ben oltre la metà delle attività previste. La mera comunicazione delle ragioni giustificative dell’assenza non appare idonea a integrare il presupposto della giustificazione delle assenze, tanto più che il dottorato di ricerca è un corso a frequenza obbligatoria ed esclusiva. Il Regolamento di Ateneo, all’art. 10, comma 2, prevede che l’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. Il Coordinatore ha inoltre indicato che 18 delle 32 assenze sono avvenute dopo che lo stesso ricorrente si era dichiarato libero dagli impegni lavorativi pregressi e dunque in grado di frequentare con regolarità. Tale circostanza appare di per sé decisiva per motivare la non ammissione dell’interessato al secondo anno del Corso di dottorato, non rilevando al riguardo il carattere giustificato o meno delle assenze. Nel caso di specie, le argomentazioni del provvedimento appaiono idonee a descrivere in concreto il numero delle assenze e tale argomento è sufficiente a determinare la non ammissione dello stesso al secondo anno di dottorato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 6397
Dottorato - Non ammissione al successivo anno del corso di dottorato di ricerca - Violazione del regolamento sui corsi di dottorato
N. 06397/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00563/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2018, proposto da
Fatjon Hoxhalli, rappresentato e difeso dall'[#OMISSIS#] Schneider, domiciliataria ex lege in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 4;
contro
Universita’ degli Studi di Roma “Sapienza”, in persona del Rettore e Legale Rappresentante Pro Tempore,, Universita’ degli Studi di Roma “Sapienza” – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, in persona del Legale Rapp, non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari, prima fra tutte la sospensione e il riesame,
– dell’estratto del verbale della riunione del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Comunicazione, Ricerca Sociale e Marketing” presso l’Università degli studi di Roma “Sapienza”, del 26 ottobre 2017 e comunicato dall’odierno ricorrente in data 2 novembre 2017, [#OMISSIS#] parte in cui il Collegio approva all’unanimità la mancata ammissione del Dott. Hoxhalli al secondo anno di Dottorato (doc. A);
– dell’Allegato 1) all’estratto del verbale della riunione del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Comunicazione, Ricerca Sociale e Marketing” presso l’Università degli studi di Roma “Sapienza”, del 26 ottobre 2017 e comunicato all’odierno ricorrente in data 2 novembre 2017, [#OMISSIS#] parte in cui “si dichiara che il Dott. Hoxhalli non è ammesso dal Collegio Docenti [#OMISSIS#] seduta del 26 ottobre 2017 al secondo anno di Corso del Dottorato di ricerca in “Comunicazione, Ricerca Sociale e Marketing” (doc. B);
– di tutti gli atti, verbali e/o provvedimenti di valutazione negativa, di estremi ignoti, eventualmente esistenti, riguardanti la valutazione delle attività formative svolte dal Dott. Hoxhalli [#OMISSIS#] il primo anno di dottorato anno accademico 2016/2017, svolto presso l’Università degli studi di Roma “Sapienza”;
– nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 17 marzo 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti indicati in ricorso [#OMISSIS#] parte in cui determinavano la non ammissione del ricorrente al secondo anno del corso di dottorato di ricerca in Comunicazione, ricerca sociale e marketing.
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
Il ricorrente è stato ammesso al Corso di Dottorato di ricerca in Comunicazione, Ricerca Sociale e Marketing per l’anno accademico 2016/2017 – 32° Ciclo, presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, di cui al Bando D.R. n. 1547/2016, pubblicato sulla G.U. Serie Speciale n. 51 del 28 giugno 2016. Lo stesso, tuttavia, non era ammesso al secondo anno del corso in considerazione della quasi totale assenza dalle attività formative del primo anno e la assai scarsa qualità del paper presentato e della relativa discussione.
Con ordinanza, adottata dal Tar e confermata dal Consiglio di Stato, l’istanza cautelare proposta dal ricorrente non trovava accoglimento.
L’art. 10, comma 4 del Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” D.R. n. 2007/2015, disciplina le modalità si svolgimento dell’attività di Dottorato e prescrive che “Il Collegio, in [#OMISSIS#] di risultati insufficienti alle prove di valutazione intermedia, in [#OMISSIS#] di assenteismo ingiustificato e prolungato o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il Dottorato nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, usufruisce della sua accoglienza e dei suoi servizi, può motivatamente deliberare la decadenza del dottorando dal Corso”.
Dalla relazione versata in atti a firma del Coordinatore del Corso di dottorato in oggetto (e dalla documentazione ivi allegata) si evince l’elevato numero di assenze accumulate dal ricorrente nelle lezioni frontali tenute dai docenti, la frequenza delle quali era obbligatoria per tutti i partecipanti.
Risulta infatti dai fogli presenza che il ricorrente ha partecipato soltanto a n. 18 lezioni sulle n. 50 complessivamente programmate e regolarmente svolte dai docenti di volta in volta designati, con la conseguenza che lo stesso è stato assente a 32 lezioni su 50, ben oltre la metà delle attività previste. La mera comunicazione delle ragioni giustificative dell’assenza non appare idonea a integrare il presupposto della giustificazione delle assenze, tanto più che il dottorato di ricerca è un corso a frequenza obbligatoria ed esclusiva. Il Regolamento di Ateneo, all’art. 10, comma 2, prevede che l’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. Il Coordinatore ha inoltre indicato che 18 delle 32 assenze sono avvenute dopo che lo stesso ricorrente si era dichiarato [#OMISSIS#] dagli impegni lavorativi pregressi e dunque in grado di frequentare con regolarità.
Tale circostanza appare di per sé decisiva per motivare la non ammissione dell’interessato al secondo anno del Corso di dottorato, non rilevando al riguardo il carattere giustificato o meno delle assenze (seppur dovute, secondo le allegazioni ricorsuali, ad impegni di carattere istituzionale del ricorrente nel suo paese di origine).
Nel [#OMISSIS#] di specie, le argomentazioni del provvedimento appaiono idonee a descrivere in concreto il numero delle assenze e tale argomento è sufficiente a determinare la non ammissione dello stesso al secondo anno di dottorato.
Ne discende che le argomentazioni che precedono hanno carattere assorbente delle argomentazioni di parte ricorrente e comportano il rigetto del ricorso.
3. In considerazione della natura delle questioni giuridiche oggetto del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 17 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 13/04/2023