L’istanza del ricorrente è volta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela decisoria in capo al Ministero resistente, risolvendosi essenzialmente in una richiesta di annullamento delle precedenti determinazioni assunte dall’Amministrazione nell’ambito della procedura selettiva per l’ammissione al corso di laurea in parola, ove recanti l’annullamento della prova svolta dalla ricorrente (con conseguente omessa correzione del relativo modulo risposte all’esito del test espletato e mancato inserimento del nominativo della ricorrente stessa nella graduatoria finale di merito). Tuttavia, secondo il Collegio, v’è l’insussistenza, nel caso di specie, di un obbligo di provvedere in capo all’intimato Ministero, stante il carattere discrezionale dell’attività amministrativa costituente esercizio del potere di autotutela decisoria, alla cui sollecitazione mira l’istanza presentata dalla ricorrente, involgente precedenti determinazioni amministrative per le quali risulta decorso il termine di impugnazione ex art. 29 c.p.a. ai fini della relativa contestazione in sede giudiziale, con conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale ex artt. 31 e 117 c.p.a. (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. III, sent. 5 ottobre 2022, n. 8535). Secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia, va infatti escluso l’obbligo di provvedere nel caso in cui l’istanza del privato sia volta a sollecitare il riesame di un atto divenuto inoppugnabile, atteso che l’affermazione di un generalizzato obbligo, in capo all’Amministrazione, di rivalutare un proprio provvedimento, anche quando rispetto ad esso siano decorsi i termini per proporre ricorso, comporterebbe un vulnus all’esigenza di certezza e stabilità dei rapporti che hanno titolo in atti autoritativi, con elusione del regime di decadenza dei termini di impugnazione (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 25 maggio 2020, n. 3277).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6 aprile 2023, n. 5863
Corso di laurea a numero programmato - Silenzio della pubblica amministrazione - Inoppugnabilità per decorrenza dei termini
N. 05863/2023 REG.PROV.COLL.
N. 16507/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16507 del 2022, proposto da
[#OMISSIS#] Guerrieri, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Gulli’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Magna Graecia Catanzaro, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio
del Ministero Università con richiesta urgente di incombente istruttorio nell’ambito di ammissione a corsi di Medicina e chirurgia presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Magna Graecia Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente in epigrafe individuata agisce ex art. 117 c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’intimato Ministero a fronte dell’istanza avanzata dalla medesima ricorrente in data 6 ottobre 2022 al fine di ottenere la correzione del modulo risposte erroneamente inserito dalla stessa [#OMISSIS#] scatola destinata alla raccolta delle schede anagrafiche all’esito della prova sostenuta presso l’evocata Università per l’ammissione al corso di laurea (a numero programmato) in medicina e chirurgia a.a. 2022-2023.
Al riguardo, riferisce parte ricorrente in via preliminare di aver inviato plurime comunicazioni all’Università interessata (e al competente Ministero), una volta riscontrata l’omessa valutazione della prova svolta con conseguente non inserimento del suo nominativo [#OMISSIS#] graduatoria di merito, provvedendo a segnalare la vicenda e chiedendo altresì la correzione della prova stessa.
Espone di aver ricevuto in data 16 settembre 2022 apposita comunicazione in ordine al disposto annullamento della prova medesima, in ragione della ritenuta invalidità della procedura seguita (all’esito della prova sostenuta) in fase di consegna del plico contenente il modulo risposte.
Riferisce, infine, di aver ricevuto – in riscontro alle osservazioni presentate dalla medesima ricorrente – una successiva comunicazione dell’Università in data 4 ottobre 2022, in cui si indicava che la questione segnalata, non integrando un [#OMISSIS#] di annullamento della prova svolta, andava rimessa alla valutazione e alla decisione del competente Ministero.
Parte ricorrente dichiara di aver pertanto formulato apposita istanza rivolta al Ministero dell’Università e della Ricerca [#OMISSIS#] data del 6 ottobre 2022, recante la richiesta di adozione di “… un provvedimento ministeriale sanante …” al fine di ottenere la correzione del modulo risposte della ricorrente stessa.
2. Il proposto ricorso, notificato alle controparti rispettivamente il 18 dicembre 2022 e il 20 dicembre 2022 (e depositato il successivo 23 dicembre), è affidato ad un unico motivo di doglianza, con il quale la ricorrente deduce l’inerzia del Ministero a fronte dell’istanza presentata e contesta le ragioni poste alla base della (precedente) comunicazione di annullamento della prova medesima, sul punto richiamando alcuni pronunciamenti della Sezione resi su fattispecie asseritamente analoghe.
3. L’intimato Ministero si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, con comparsa di mero stile.
4. Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 22 febbraio 2023, nel corso della discussione orale il Collegio ha dato “… avviso, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., di possibili [#OMISSIS#] di inammissibilità del ricorso per l’omessa impugnazione del provvedimento di annullamento della prova sostenuta dal ricorrente e oggetto del provvedimento di declaratoria di annullamento”, come riportato a verbale.
4.1. All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio ritiene il presente ricorso ex art. 117 c.p.a. inammissibile per i [#OMISSIS#] rilevati all’odierna udienza camerale ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a. (come riportato a verbale), in ragione del ravvisato difetto della condizione di proponibilità ex artt. 31 e 117 c.p.a. e art. 2 L. n. 241/1990 rappresentata, in particolare, dall’esistenza di un obbligo giuridico di provvedere in capo alla P.A.
Dal tenore della richiesta presentata dall’odierna ricorrente il 6 ottobre 2022 e alla luce della complessiva vicenda ivi riportata – nei termini evidenziati nell’ambito della precedente ricostruzione in fatto – emerge, in particolare, come l’istanza medesima (cfr. allegato n. 8 al ricorso) sia volta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela decisoria in capo al Ministero resistente, risolvendosi essenzialmente in una richiesta di annullamento delle precedenti determinazioni assunte dall’Amministrazione nell’ambito della procedura selettiva per l’ammissione al corso di laurea in parola, ove recanti l’annullamento della prova svolta dalla ricorrente (con conseguente omessa correzione del relativo modulo risposte all’esito del test espletato e mancato inserimento del nominativo della ricorrente stessa [#OMISSIS#] graduatoria finale di merito).
Tale conclusione trova supporto anche nel contenuto delle doglianze articolate in ricorso, in quanto focalizzate sulla contestazione delle ragioni alla base del (precedente) provvedimento di annullamento della prova svolta e del conseguente mancato collocamento in graduatoria.
Ne discende l’insussistenza, nel [#OMISSIS#] di specie, di un obbligo di provvedere in capo all’intimato Ministero stante il carattere discrezionale dell’attività amministrativa costituente esercizio del potere di autotutela decisoria, alla cui sollecitazione mira l’istanza presentata dalla ricorrente, involgente precedenti determinazioni amministrative per le quali risulta decorso il [#OMISSIS#] di impugnazione ex art. 29 c.p.a. ai fini della relativa contestazione in sede giudiziale, con conseguente inutilizzabilità del [#OMISSIS#] processuale ex artt. 31 e 117 c.p.a. (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. III, sent. 5 ottobre 2022, n. 8535).
Secondo il [#OMISSIS#] orientamento giurisprudenziale in materia, va infatti escluso l’obbligo di provvedere nel [#OMISSIS#] in cui l’istanza del privato sia volta a sollecitare il riesame di un atto divenuto inoppugnabile, atteso che l’affermazione di un generalizzato obbligo, in capo all’Amministrazione, di rivalutare un proprio provvedimento, anche quando rispetto ad esso siano decorsi i termini per proporre ricorso, comporterebbe un vulnus all’esigenza di certezza e stabilità dei rapporti che hanno titolo in atti autoritativi, con elusione del regime di decadenza dei termini di impugnazione (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 25 [#OMISSIS#] 2020, n. 3277).
8. In conclusione, per le ragioni esposte e alla luce delle riportate circostanze va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto ex art. 117 c.p.a.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza in rito e vengono liquidate [#OMISSIS#] misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 06/04/2023